Articolo 6 della Legge 8 agosto 1977, n. 534
Articolo 5Articolo 7
Versione
4 settembre 1977
Art. 6. null ita' prevedute da questo articolo che riguardano la capacita' e la costituzione del giudice o la iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale ovvero che derivano dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore nel dibattimento.
Tutte le altre nullita' prevedute dal presente articolo sono rilevabili anche d'ufficio, ma non possono essere piu' rilevate, ne' dedotte, quando si sono verificate nell'istruzione, dopo che siano state compiute le formalita' d'apertura del dibattimento o, se si sono verificate nel giudizio di primo o di secondo grado o in quello di rinvio, dopo che sia stato definito il grado successivo del giudizio".
Entrata in vigore il 4 settembre 1977
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente