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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/01/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Rosaria Barbato, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6287/2022 R.G.
OGGETTO: accettazione tacita eredità vertente
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
3, (C.F. ), nella qualità di titolare dell'azienda commerciale con unità C.F._1
operativa sita in Pompei alla piazza Bartolo Longo n. 53, p. i.v.a. elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Castellammare di Stabia alla via Luigi Denza n. 24 presso lo studio dell'Avv.
Alfonso Giaquinto (C.F. ) che la rappresenta e difende in forza di procura C.F._2
alle liti posta in calce al ricorso introduttivo.
Attrice
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...] (C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Pompei (NA) alla Via Piave 32, presso lo C.F._3 studio dall'Avv. Sabato Tufano che la rappresentata e la difesa giusta mandato in calce alla memoria di costituzione
Convenuta
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 08.07.2024.
Per : A. accertare la tacita accettazione dell'eredità della defunta Parte_1 [...]
da parte della figlia e, per l'effetto, dichiarare l'odierna resistente Per_1 Controparte_1
proprietaria per la quota di 1/3 dei seguenti beni oggetto di pignoramento immobiliare:
appartamento posto al piano terra, della consistenza catastale di 3 vani, distinto nel catasto
Fabbricati del Comune di Pompei al fl. 9, p.lla 302, sub. 1, via Nolana n°121 (ex 85), piano T, Ctg.
A/4, cl. 3, vani 3 - r.c. euro 185,92;
1 appartamento posto al piano terra, della consistenza catastale di 3 vani;
distinto nel Catasto
Fabbricati del Comune di Pompei al fl. 9, p.lla 302, sub 2, via Nolana n°121 (ex 85), piano T, Ctg.
A/4, cl. 3, vani 3 - r.c. euro 185,92;
locale posto al piano seminterrato della consistenza catastale di metri quadrati 46; distinto nel catasto Fabbricati del Comune di Pompei al fl. 9, p.lla 302, sub 101, via Nolana n°121 (ex 85), piano S1, Ctg. C/2, cl. 2, mq. 46, r.c. euro 261,33;
B. ordinare la trascrizione dell'emanando provvedimento giudiziale al competente Conservatore dei Registri Immobiliari nonché agli altri uffici eventualmente competenti, con esonero da ogni responsabilità;
C. condannare parte resistente al pagamento delle spese e onorari del presente procedimento.
Per : rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite. Controparte_1
FATTO E DIRITTO
con ricorso depositato il 05.12.2022 ex artt. 702 bis e ss c.p.c., chiedeva di Parte_1 accertare e dichiarare la tacita accettazione dell'eredità della defunta da parte della Persona_1 figlia e, per l'effetto, dichiarare l'odierna resistente proprietaria per la quota di 1/3 Controparte_1
dei seguenti beni oggetto di pignoramento immobiliare: appartamento posto al piano terra, della consistenza catastale di 3 vani, distinto nel catasto
Fabbricati del Comune di Pompei al fl. 9, p.lla 302, sub. 1, via Nolana n°121 (ex 85), piano T, Ctg.
A/4, cl. 3, vani 3 - r.c. euro 185,92; appartamento posto al piano terra, della consistenza catastale di 3 vani;
distinto nel Catasto
Fabbricati del Comune di Pompei al fl. 9, p.lla 302, sub 2, via Nolana n°121 (ex 85), piano T, Ctg.
A/4, cl. 3, vani 3 - r.c. euro 185,92; locale posto al piano seminterrato della consistenza catastale di metri quadrati 46; distinto nel catasto Fabbricati del Comune di Pompei al fl. 9, p.lla 302, sub 101, via Nolana n°121
(ex 85), piano S1, Ctg. C/2, cl. 2, mq. 46, r.c. euro 261,33; ordinare la trascrizione dell'emanando provvedimento giudiziale al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari nonché agli altri uffici eventualmente competenti, con esonero da ogni responsabilità; con vittoria di spese e onorari del presente procedimento.
L'attrice deduceva che i predetti beni immobili, situati in Pompei alla via Nolana n. 121, erano oggetto del pignoramento immobiliare azionato dinanzi all'intestato Tribunale (R.G.E. 73/2022) e attualmente sospeso in attesa della definizione del presente giudizio;
che nel procedimento relativo al R.G. n. 4922/2020, il Tribunale di Torre Annunziata, nell'accogliere il ricorso ex art. 700 c.p.c. dalla stessa promosso, condannava al pagamento in suo favore dei compensi Controparte_1 professionali per la lite, liquidati in € 3.645,00, oltre alle voci accessorie;
che, con atto di precetto
2 notificato il 11.3.2022, intimava a di versare, entro dieci giorni dalla notificazione, Controparte_1 la somma totale di € 5.574,21, oltre agli interessi maturati dalla data di notifica dell'ordinanza fino al soddisfacimento del credito, avvertendola che in caso di mancato pagamento si sarebbe proceduto all'esecuzione; che, il Tribunale, rigettando il reclamo proposto da contro Controparte_1
l'ordinanza del 29.11.2020, condannava la medesima al pagamento delle spese di lite a favore dell'istante, fissate in € 3.000,00, oltre agli oneri accessori;
che con atto di precetto notificato il
11.3.2022, intimava nuovamente alla IGnora di versare, entro dieci giorni dalla Controparte_1 notificazione, la somma complessiva di € 4.809,94, oltre agli interessi maturati dalla notifica dell'ordinanza fino al soddisfacimento del credito, avvertendola che, in caso di inadempimento, si sarebbe proceduto con l'esecuzione forzata;
che, trascorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla notifica dei suddetti atti di precetto, il 26.4.2022 veniva notificato alla IGnora un Controparte_1
atto di pignoramento immobiliare, iscritto al ruolo il 17.5.2022 e contraddistinto dal numero di
R.G.E. 73/2022, che il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare, con provvedimento del 5.10.2022, rilevava che, riguardo ai beni pignorati, non vi era continuità di trascrizione, in quanto non risultava trascritta l'accettazione, da parte della debitrice pignorata ( ), dell'eredità di Controparte_1 [...]
(madre della debitrice), né risultava trascritta l'accettazione, da parte di quest'ultima, Per_1
dell'eredità dei suoi genitori, e (nonni della debitrice); che, CP_2 CP_3
pertanto, il Giudice dell'Esecuzione concedeva alla creditrice procedente un termine di 60 giorni per provvedere all'adempimento alla trascrizione di qualsivoglia atto che importi accettazione tacita dell'eredità.
L'attrice, pertanto, premesso che con riferimento all'accettazione di dell'eredità Persona_1
dei suoi genitori e , era stato possibile procedere, in data 30/11/2022 CP_2 CP_3
(Registro Generale n°58418, Registro Particolare n°44670), alla trascrizione dell'Atto di Divisione
Ereditaria del 26/10/1995 (effettuata da e dal fratello menzionato a Persona_1 Persona_2 pag. 4 dell'allegata relazione notarile), in quanto tale atto pubblico costituiva accettazione implicita dell'eredità assoggettabile alla trascrizione (cfr. doc. in atti n°08: n°2 note di trascrizione atto di divisione ereditaria del 26/10/1995), osservava, quanto all'accettazione dell'eredità materna da parte della convenuta, che quest'ultima aveva avuto un comportamento complessivamente valevole quale accettazione di eredità, in quanto - come evincibile dal certificato di residenza storico versato in atti - l'odierna resistente, dalla morte della madre aveva continuato ad abitare nel cespite immobiliare ereditato di via Nolana n. 121 - oggetto di pignoramento - senza fare alcun inventario.
Parte attrice deduceva, altresì, che non solo aveva presentato la dichiarazione di Controparte_1
successione del 09.11.2003 (registrata il 29/10/2004 al n. 8 volume 651), ma aveva curato anche la
3 voltura catastale in suo favore dei beni oggi pignorati, giusta quanto risultante dalla visura catastale versata in atti.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza resa in data 11.12.2023, veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. per la data dell'11.03.2024.
Per tale udienza si costituiva parte resistente che chiedeva di rigettare la domanda proposta dalla non contestando specificamente in fatto le allegazioni di cui al ricorso, ma eccependo la Pt_1 sua assenza di volontà di accettare l'eredità materna.
Il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
08.07.2024, all'esito della quale riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex
190 c.p.c.
Merito.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Giova precisare, in primo luogo, che l'attrice ha dimostrato la sussistenza dell'interesse ad agire in via giudiziale per l'accertamento della accettazione tacita da parte della convenuta dell'eredità materna, al fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni attualmente interrotta.
infatti, è pacificamente creditrice di e, come tale, ha interesse Parte_1 Controparte_1
all'esperimento di azione esecutiva sulla quota di comproprietà degli immobili, ricaduta nell'asse ereditario della defunta IG.ra e per via successoria giunta, in prospettazione Persona_1
attorea, nella titolarità della figlia.
La Suprema Corte ha evidenziato che in mancanza di trascrizione dell'accettazione, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che ne importano l'accettazione tacita, chiunque (e così anche il creditore di colui che abbia assunto la qualità di erede) può richiedere la trascrizione di tale atto di accettazione ove esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (ai sensi dell'art. 2648, co. 3 c.c.). Diversamente, “se il chiamato ha compiuto atti comportanti accettazione tacita non trascrivibili (perché non risultanti da atto pubblico, scrittura privata autenticata o da sentenza) ovvero se l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege in seguito ai fatti di cui agli artt. 485 e 527 c.c., non risultando, questo acquisto, dai pubblici registri, la vendita del bene del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata giudizialmente”, anche dopo la trascrizione del pignoramento (Cass., n.
11638/2014).
Una volta trascritta l'accettazione di eredità e ripristinata la continuità delle trascrizioni, pur dopo la trascrizione di un pignoramento, questo, dunque, manterrà i suoi effetti e la trascrizione del successivo atto di trasferimento avrà, a sua volta, effetto contro coloro che abbiano trascritto o iscritto diritti in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento.
4 Ancora in diritto si osserva che, a norma dell'art. 485 c.c., il chiamato alla eredità, che a qualsiasi titolo si trovi nel possesso dei beni ereditati, ha l'onere di fare l'inventario entro il termine di tre mesi, in mancanza del quale lo stesso perde, non solo la facoltà di accettare l'eredità col beneficio di inventario (ai sensi dell'art. 484 c.c.), ma anche di rinunciare ex art. 519 c.c. in maniera efficace nei confronti degli eredi del de cuius, dovendo, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato ope legis erede puro e semplice. Lo schema della norma, implicante l'acquisto della qualità di erede puro e semplice senza accettazione, risponde allo scopo sanzionatorio di proteggere l'asse ereditario da eventuali sottrazioni, a tutela di coeredi e creditori.
La Suprema Corte ha affermato che la previsione di accettazione dell'eredità ex lege costituisce fattispecie destinata ad operare non solo nel caso in cui l'erede voglia procedere all'accettazione con beneficio di inventario, ma anche quando lo stesso intenda rinunciare puramente e semplicemente – deve ritenersi del tutto corretta. L'accettazione della eredità, che la legge impone al chiamato nel possesso di beni ereditari, il quale non provveda a redigere l'inventario nel termine dell'art. 485 c.c., costituisce previsione di generale applicabilità in caso di delazione ereditaria ed essa trova la sua ratio nella eIGenza di tutela dei terzi, sia per evitare ad essi il pregiudizio di sottrazioni ed occultamenti dei beni ereditari da parte del chiamato;
sia per realizzare la certezza della situazione giuridica successoria, evitando che gli stessi terzi possano ritenere, nel vedere il chiamato in possesso da un certo tempo di beni della eredità, che questa sia stata accettata puramente e semplicemente (Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2003, n. 4845; Cass. civ., sez. VI, 13 marzo 2014, n. 5862).
La Corte di Cassazione ha precisato che il possesso dei beni ereditari si presume nel caso in cui il chiamato all'eredità abbia stabilito il proprio domicilio nello stesso immobile in cui aveva il domicilio il de cuius. Pertanto, anche la mera convivenza del chiamato nella medesima abitazione del de cuius sarebbe idonea ad integrare l'ipotesi di cui all'articolo 485 del Codice Civile e a dar luogo ad una accettazione “presunta” dell'eredità (cfr Cass. n. 36080 del 23 novembre 2021).
Orbene, nel caso in esame, dalla documentazione in atti, emerge che la convenuta al momento del decesso di sua madre è rimasta nel possesso degli immobili caduti in successione, Persona_1 siti in Pompei alla via Nolana n.121, senza redigere l'inventario.
Invero, parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio depositando il certificato notarile di cui all'art. 567 c.p.c., attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, provando così il titolo a succedere di parte resistente in virtù del rapporto di filiazione con la de cuius È poi stato allegato il certificato di residenza storico, idoneo a provare la Persona_1 sussistenza dei presupposti per l'applicazione al caso di specie dell'art. 485 c.c., in quanto con esso
5 si dimostra che la resistente era nel possesso dei beni ereditati dalla madre dal momento del suo decesso.
Si evidenzia, ancora, che - in favore del possesso dei beni ereditati - ricorre la circostanza che vede tutti gli atti giudiziali notificati all'odierna resistente essersi perfezionati nelle sue mani presso i beni ereditati, siti in Pompei alla via Nolana n. 121.
È stato, altresì, depositato il certificato rilasciato in data 30.01.2024 dalla Cancelleria della
Volontaria Giurisdizione dell'intestato Tribunale, nel quale si legge che non risultano iscritti verbali di inventario dell'eredità relitta dalla defunta Persona_1
Inoltre l'attrice ha altresì allegato che la non solo ha presentato la dichiarazione di CP_1
successione del 09/11/2003 (registrata il 29/10/2004 al n°8 volume 651), ma ha curato anche la voltura catastale in suo favore dei beni oggi pignorati, giusta quanto risulta dalla visura catastale che si versata in atti, e dalla quale risulta che i beni le sono intestati nella misura di 333/1000 (cfr. doc. in atti n°10: visura catastale beni immobili pignorati).
In applicazione dell'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione, mentre sono inidonei ad integrare un'ipotesi di accettazione tacita gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione invece può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale (cfr. Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 10796 del 11/05/2009).
Occorre, poi, considerare che ai fini della verifica del perfezionarsi di un atto di accettazione tacita di eredità, non è indifferente sapere da chi sia stata presentata la domanda di voltura in favore dei chiamati e a quale titolo, o se sia stato conferito apposito mandato oppure, ancora, se l'operato del gestor sia stato successivamente ratificato dal chiamato all'eredità; infatti, la Suprema Corte ha affermato che “l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de cuius" (cfr. Cassazione civile, sez. 6 - 2, ordinanza n. 8980 del 06/04/2017).
Nel caso di specie, pur avendo parte ricorrente prodotto la sola visura catastale da cui emerge l'avvenuta voltura e non anche la relativa domanda, sono comunque emersi altri elementi dai quali poter desumere che essa sia stata presentata proprio da ovvero da lei autorizzata o Controparte_1
successivamente ratificata.
6 All'uopo si rileva che, la resistente ha proposto ricorso in opposizione avverso l'azione esecutiva immobiliare – pendente dinanzi alla Sezione Esecuzioni Immobiliare di Codesto Tribunale (RG
73/2022) - avente ad oggetto gli immobili facenti parte del compendio ereditario di cui è causa.
Nella premessa del ricorso in opposizione, dichiara espressamente di essere CP_4 comproprietaria dei beni immobili oggetto dell'azione esecutiva, affermando “Che pende nei confronti della IG.ra , espropriazione immobiliare ad istanza Sig.ra Controparte_1 [...]
in quanto in data 26 aprile 2022 veniva notificato atto di pignoramento immobiliare – Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata - (cfr allegato) sottoponendo ad esecuzione forzata i seguenti immobili di proprietà per 1/6 della IG.ra : 1) Immobile sito nel Comune di Scafati Controparte_1
(SA) alla Via Antonio Ferrara foglio 18 particella 550 sub 9 categ. A/2 cl 2, vani 5,5 rendita catastale € 426,08; 2) diritti di proprietà di pari ad 1/3 dell'immobile sito Controparte_5
nel Comune di Pompei (NA) alla Via Nolana 85, foglio 9 p.lla 302 sub.1 piano T ctg. A/4, cl. 3, vani 3, r.c. 185,92, immobile Via Nolana Pompei sub.2 foglio 9 p.lla 302 sub.1 piano T ctg. A/4, cl.
3, vani 3, r.c. 185,92; immobile Via Nolana sub 101 ctg.C/2 cl.2 mq.46, r.c. € 261,33;” (cfr. doc. all.).
La resistente con la predetta opposizione si qualificava espressamente comproprietaria dei beni, ponendo in essere un comportamento che presuppone l'accettazione dell'eredità avente ad oggetto gli immobili pignorati.
Parimenti, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, “id est” con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporle se non presupponendo di voler far propri i diritti successori (Cass. n. 10060/2018; Cass.
Civ., n. 6907/2019).
Alla luce delle esposte circostanze fattuali, provate per tabulas, risultano integrati i requisiti per accogliere la domanda con riferimento sia al profilo dell'accettazione presunta di eredità, sia con riferimento al profilo dell'accettazione tacita di eredità e la domanda proposta da
[...] nei confronti di deve essere accolta e per l'effetto va Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
dichiarata erede puro e semplice di (nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta il 09/11/2003), in virtù di intervenuta accettazione tacita dell'eredità, e per l'effetto è
7 comproprietaria per la quota di legge dei beni oggetto del pignoramento immobiliare promosso dall'attrice.
Dalla certificazione notarile in atti art. 567 co. 2 c.p.c., sugli immobili pignorati risulta che alla data del 14.04.2022 gli stessi appartengono alla convenuta per la quota di un terzo (cfr allegato 6 relazione notarile del 14.04.2022 Notaio ). Persona_3
Ne segue il diritto del creditore di procedere a trascrizione dell'accettazione accertata con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2648 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 ), ai minimi tabellari dato il ridotto numero e la contenuta complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , C.F. Controparte_1 C.F._3
nata a [...] il [...] è erede di (nata a [...] il Persona_1
06/05/1945 e deceduta il 09/11/2003), in virtù di intervenuta accettazione tacita dell'eredità, e, pertanto comproprietaria, relativamente alla quota ad essa spettante per legge, dei seguenti beni: appartamento posto al piano terra, della consistenza catastale di 3 vani, distinto nel catasto
Fabbricati del Comune di Pompei al fl. 9, p.lla 302, sub. 1, via Nolana n°121 (ex 85), piano T, Ctg.
A/4, cl. 3, vani 3 - r.c. euro 185,92; appartamento posto al piano terra, della consistenza catastale di 3 vani;
distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Pompei al fl. 9, p.lla 302, sub 2, via
Nolana n°121 (ex 85), piano T, Ctg. A/4, cl. 3, vani 3 - r.c. euro 185,92; locale posto al piano seminterrato della consistenza catastale di metri quadrati 46; distinto nel catasto Fabbricati del
Comune di Pompei al fl. 9, p.lla 302, sub 101, via Nolana n°121 (ex 85), piano S1, Ctg. C/2, cl. 2, mq. 46, r.c. euro 261,33;
2) Autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente sentenza quale atto di accettazione di eredità a favore di e contro il de cuius Controparte_1 Persona_1
3) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1
si liquidano in euro 286,00 per spese ed euro 2.500,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge,;
Torre Annunziata, lì 20.01.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Rosaria Barbato, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6287/2022 R.G.
OGGETTO: accettazione tacita eredità vertente
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
3, (C.F. ), nella qualità di titolare dell'azienda commerciale con unità C.F._1
operativa sita in Pompei alla piazza Bartolo Longo n. 53, p. i.v.a. elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Castellammare di Stabia alla via Luigi Denza n. 24 presso lo studio dell'Avv.
Alfonso Giaquinto (C.F. ) che la rappresenta e difende in forza di procura C.F._2
alle liti posta in calce al ricorso introduttivo.
Attrice
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...] (C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Pompei (NA) alla Via Piave 32, presso lo C.F._3 studio dall'Avv. Sabato Tufano che la rappresentata e la difesa giusta mandato in calce alla memoria di costituzione
Convenuta
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 08.07.2024.
Per : A. accertare la tacita accettazione dell'eredità della defunta Parte_1 [...]
da parte della figlia e, per l'effetto, dichiarare l'odierna resistente Per_1 Controparte_1
proprietaria per la quota di 1/3 dei seguenti beni oggetto di pignoramento immobiliare:
appartamento posto al piano terra, della consistenza catastale di 3 vani, distinto nel catasto
Fabbricati del Comune di Pompei al fl. 9, p.lla 302, sub. 1, via Nolana n°121 (ex 85), piano T, Ctg.
A/4, cl. 3, vani 3 - r.c. euro 185,92;
1 appartamento posto al piano terra, della consistenza catastale di 3 vani;
distinto nel Catasto
Fabbricati del Comune di Pompei al fl. 9, p.lla 302, sub 2, via Nolana n°121 (ex 85), piano T, Ctg.
A/4, cl. 3, vani 3 - r.c. euro 185,92;
locale posto al piano seminterrato della consistenza catastale di metri quadrati 46; distinto nel catasto Fabbricati del Comune di Pompei al fl. 9, p.lla 302, sub 101, via Nolana n°121 (ex 85), piano S1, Ctg. C/2, cl. 2, mq. 46, r.c. euro 261,33;
B. ordinare la trascrizione dell'emanando provvedimento giudiziale al competente Conservatore dei Registri Immobiliari nonché agli altri uffici eventualmente competenti, con esonero da ogni responsabilità;
C. condannare parte resistente al pagamento delle spese e onorari del presente procedimento.
Per : rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite. Controparte_1
FATTO E DIRITTO
con ricorso depositato il 05.12.2022 ex artt. 702 bis e ss c.p.c., chiedeva di Parte_1 accertare e dichiarare la tacita accettazione dell'eredità della defunta da parte della Persona_1 figlia e, per l'effetto, dichiarare l'odierna resistente proprietaria per la quota di 1/3 Controparte_1
dei seguenti beni oggetto di pignoramento immobiliare: appartamento posto al piano terra, della consistenza catastale di 3 vani, distinto nel catasto
Fabbricati del Comune di Pompei al fl. 9, p.lla 302, sub. 1, via Nolana n°121 (ex 85), piano T, Ctg.
A/4, cl. 3, vani 3 - r.c. euro 185,92; appartamento posto al piano terra, della consistenza catastale di 3 vani;
distinto nel Catasto
Fabbricati del Comune di Pompei al fl. 9, p.lla 302, sub 2, via Nolana n°121 (ex 85), piano T, Ctg.
A/4, cl. 3, vani 3 - r.c. euro 185,92; locale posto al piano seminterrato della consistenza catastale di metri quadrati 46; distinto nel catasto Fabbricati del Comune di Pompei al fl. 9, p.lla 302, sub 101, via Nolana n°121
(ex 85), piano S1, Ctg. C/2, cl. 2, mq. 46, r.c. euro 261,33; ordinare la trascrizione dell'emanando provvedimento giudiziale al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari nonché agli altri uffici eventualmente competenti, con esonero da ogni responsabilità; con vittoria di spese e onorari del presente procedimento.
L'attrice deduceva che i predetti beni immobili, situati in Pompei alla via Nolana n. 121, erano oggetto del pignoramento immobiliare azionato dinanzi all'intestato Tribunale (R.G.E. 73/2022) e attualmente sospeso in attesa della definizione del presente giudizio;
che nel procedimento relativo al R.G. n. 4922/2020, il Tribunale di Torre Annunziata, nell'accogliere il ricorso ex art. 700 c.p.c. dalla stessa promosso, condannava al pagamento in suo favore dei compensi Controparte_1 professionali per la lite, liquidati in € 3.645,00, oltre alle voci accessorie;
che, con atto di precetto
2 notificato il 11.3.2022, intimava a di versare, entro dieci giorni dalla notificazione, Controparte_1 la somma totale di € 5.574,21, oltre agli interessi maturati dalla data di notifica dell'ordinanza fino al soddisfacimento del credito, avvertendola che in caso di mancato pagamento si sarebbe proceduto all'esecuzione; che, il Tribunale, rigettando il reclamo proposto da contro Controparte_1
l'ordinanza del 29.11.2020, condannava la medesima al pagamento delle spese di lite a favore dell'istante, fissate in € 3.000,00, oltre agli oneri accessori;
che con atto di precetto notificato il
11.3.2022, intimava nuovamente alla IGnora di versare, entro dieci giorni dalla Controparte_1 notificazione, la somma complessiva di € 4.809,94, oltre agli interessi maturati dalla notifica dell'ordinanza fino al soddisfacimento del credito, avvertendola che, in caso di inadempimento, si sarebbe proceduto con l'esecuzione forzata;
che, trascorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla notifica dei suddetti atti di precetto, il 26.4.2022 veniva notificato alla IGnora un Controparte_1
atto di pignoramento immobiliare, iscritto al ruolo il 17.5.2022 e contraddistinto dal numero di
R.G.E. 73/2022, che il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare, con provvedimento del 5.10.2022, rilevava che, riguardo ai beni pignorati, non vi era continuità di trascrizione, in quanto non risultava trascritta l'accettazione, da parte della debitrice pignorata ( ), dell'eredità di Controparte_1 [...]
(madre della debitrice), né risultava trascritta l'accettazione, da parte di quest'ultima, Per_1
dell'eredità dei suoi genitori, e (nonni della debitrice); che, CP_2 CP_3
pertanto, il Giudice dell'Esecuzione concedeva alla creditrice procedente un termine di 60 giorni per provvedere all'adempimento alla trascrizione di qualsivoglia atto che importi accettazione tacita dell'eredità.
L'attrice, pertanto, premesso che con riferimento all'accettazione di dell'eredità Persona_1
dei suoi genitori e , era stato possibile procedere, in data 30/11/2022 CP_2 CP_3
(Registro Generale n°58418, Registro Particolare n°44670), alla trascrizione dell'Atto di Divisione
Ereditaria del 26/10/1995 (effettuata da e dal fratello menzionato a Persona_1 Persona_2 pag. 4 dell'allegata relazione notarile), in quanto tale atto pubblico costituiva accettazione implicita dell'eredità assoggettabile alla trascrizione (cfr. doc. in atti n°08: n°2 note di trascrizione atto di divisione ereditaria del 26/10/1995), osservava, quanto all'accettazione dell'eredità materna da parte della convenuta, che quest'ultima aveva avuto un comportamento complessivamente valevole quale accettazione di eredità, in quanto - come evincibile dal certificato di residenza storico versato in atti - l'odierna resistente, dalla morte della madre aveva continuato ad abitare nel cespite immobiliare ereditato di via Nolana n. 121 - oggetto di pignoramento - senza fare alcun inventario.
Parte attrice deduceva, altresì, che non solo aveva presentato la dichiarazione di Controparte_1
successione del 09.11.2003 (registrata il 29/10/2004 al n. 8 volume 651), ma aveva curato anche la
3 voltura catastale in suo favore dei beni oggi pignorati, giusta quanto risultante dalla visura catastale versata in atti.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza resa in data 11.12.2023, veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. per la data dell'11.03.2024.
Per tale udienza si costituiva parte resistente che chiedeva di rigettare la domanda proposta dalla non contestando specificamente in fatto le allegazioni di cui al ricorso, ma eccependo la Pt_1 sua assenza di volontà di accettare l'eredità materna.
Il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
08.07.2024, all'esito della quale riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex
190 c.p.c.
Merito.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Giova precisare, in primo luogo, che l'attrice ha dimostrato la sussistenza dell'interesse ad agire in via giudiziale per l'accertamento della accettazione tacita da parte della convenuta dell'eredità materna, al fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni attualmente interrotta.
infatti, è pacificamente creditrice di e, come tale, ha interesse Parte_1 Controparte_1
all'esperimento di azione esecutiva sulla quota di comproprietà degli immobili, ricaduta nell'asse ereditario della defunta IG.ra e per via successoria giunta, in prospettazione Persona_1
attorea, nella titolarità della figlia.
La Suprema Corte ha evidenziato che in mancanza di trascrizione dell'accettazione, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che ne importano l'accettazione tacita, chiunque (e così anche il creditore di colui che abbia assunto la qualità di erede) può richiedere la trascrizione di tale atto di accettazione ove esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (ai sensi dell'art. 2648, co. 3 c.c.). Diversamente, “se il chiamato ha compiuto atti comportanti accettazione tacita non trascrivibili (perché non risultanti da atto pubblico, scrittura privata autenticata o da sentenza) ovvero se l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege in seguito ai fatti di cui agli artt. 485 e 527 c.c., non risultando, questo acquisto, dai pubblici registri, la vendita del bene del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata giudizialmente”, anche dopo la trascrizione del pignoramento (Cass., n.
11638/2014).
Una volta trascritta l'accettazione di eredità e ripristinata la continuità delle trascrizioni, pur dopo la trascrizione di un pignoramento, questo, dunque, manterrà i suoi effetti e la trascrizione del successivo atto di trasferimento avrà, a sua volta, effetto contro coloro che abbiano trascritto o iscritto diritti in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento.
4 Ancora in diritto si osserva che, a norma dell'art. 485 c.c., il chiamato alla eredità, che a qualsiasi titolo si trovi nel possesso dei beni ereditati, ha l'onere di fare l'inventario entro il termine di tre mesi, in mancanza del quale lo stesso perde, non solo la facoltà di accettare l'eredità col beneficio di inventario (ai sensi dell'art. 484 c.c.), ma anche di rinunciare ex art. 519 c.c. in maniera efficace nei confronti degli eredi del de cuius, dovendo, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato ope legis erede puro e semplice. Lo schema della norma, implicante l'acquisto della qualità di erede puro e semplice senza accettazione, risponde allo scopo sanzionatorio di proteggere l'asse ereditario da eventuali sottrazioni, a tutela di coeredi e creditori.
La Suprema Corte ha affermato che la previsione di accettazione dell'eredità ex lege costituisce fattispecie destinata ad operare non solo nel caso in cui l'erede voglia procedere all'accettazione con beneficio di inventario, ma anche quando lo stesso intenda rinunciare puramente e semplicemente – deve ritenersi del tutto corretta. L'accettazione della eredità, che la legge impone al chiamato nel possesso di beni ereditari, il quale non provveda a redigere l'inventario nel termine dell'art. 485 c.c., costituisce previsione di generale applicabilità in caso di delazione ereditaria ed essa trova la sua ratio nella eIGenza di tutela dei terzi, sia per evitare ad essi il pregiudizio di sottrazioni ed occultamenti dei beni ereditari da parte del chiamato;
sia per realizzare la certezza della situazione giuridica successoria, evitando che gli stessi terzi possano ritenere, nel vedere il chiamato in possesso da un certo tempo di beni della eredità, che questa sia stata accettata puramente e semplicemente (Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2003, n. 4845; Cass. civ., sez. VI, 13 marzo 2014, n. 5862).
La Corte di Cassazione ha precisato che il possesso dei beni ereditari si presume nel caso in cui il chiamato all'eredità abbia stabilito il proprio domicilio nello stesso immobile in cui aveva il domicilio il de cuius. Pertanto, anche la mera convivenza del chiamato nella medesima abitazione del de cuius sarebbe idonea ad integrare l'ipotesi di cui all'articolo 485 del Codice Civile e a dar luogo ad una accettazione “presunta” dell'eredità (cfr Cass. n. 36080 del 23 novembre 2021).
Orbene, nel caso in esame, dalla documentazione in atti, emerge che la convenuta al momento del decesso di sua madre è rimasta nel possesso degli immobili caduti in successione, Persona_1 siti in Pompei alla via Nolana n.121, senza redigere l'inventario.
Invero, parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio depositando il certificato notarile di cui all'art. 567 c.p.c., attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, provando così il titolo a succedere di parte resistente in virtù del rapporto di filiazione con la de cuius È poi stato allegato il certificato di residenza storico, idoneo a provare la Persona_1 sussistenza dei presupposti per l'applicazione al caso di specie dell'art. 485 c.c., in quanto con esso
5 si dimostra che la resistente era nel possesso dei beni ereditati dalla madre dal momento del suo decesso.
Si evidenzia, ancora, che - in favore del possesso dei beni ereditati - ricorre la circostanza che vede tutti gli atti giudiziali notificati all'odierna resistente essersi perfezionati nelle sue mani presso i beni ereditati, siti in Pompei alla via Nolana n. 121.
È stato, altresì, depositato il certificato rilasciato in data 30.01.2024 dalla Cancelleria della
Volontaria Giurisdizione dell'intestato Tribunale, nel quale si legge che non risultano iscritti verbali di inventario dell'eredità relitta dalla defunta Persona_1
Inoltre l'attrice ha altresì allegato che la non solo ha presentato la dichiarazione di CP_1
successione del 09/11/2003 (registrata il 29/10/2004 al n°8 volume 651), ma ha curato anche la voltura catastale in suo favore dei beni oggi pignorati, giusta quanto risulta dalla visura catastale che si versata in atti, e dalla quale risulta che i beni le sono intestati nella misura di 333/1000 (cfr. doc. in atti n°10: visura catastale beni immobili pignorati).
In applicazione dell'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione, mentre sono inidonei ad integrare un'ipotesi di accettazione tacita gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione invece può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale (cfr. Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 10796 del 11/05/2009).
Occorre, poi, considerare che ai fini della verifica del perfezionarsi di un atto di accettazione tacita di eredità, non è indifferente sapere da chi sia stata presentata la domanda di voltura in favore dei chiamati e a quale titolo, o se sia stato conferito apposito mandato oppure, ancora, se l'operato del gestor sia stato successivamente ratificato dal chiamato all'eredità; infatti, la Suprema Corte ha affermato che “l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de cuius" (cfr. Cassazione civile, sez. 6 - 2, ordinanza n. 8980 del 06/04/2017).
Nel caso di specie, pur avendo parte ricorrente prodotto la sola visura catastale da cui emerge l'avvenuta voltura e non anche la relativa domanda, sono comunque emersi altri elementi dai quali poter desumere che essa sia stata presentata proprio da ovvero da lei autorizzata o Controparte_1
successivamente ratificata.
6 All'uopo si rileva che, la resistente ha proposto ricorso in opposizione avverso l'azione esecutiva immobiliare – pendente dinanzi alla Sezione Esecuzioni Immobiliare di Codesto Tribunale (RG
73/2022) - avente ad oggetto gli immobili facenti parte del compendio ereditario di cui è causa.
Nella premessa del ricorso in opposizione, dichiara espressamente di essere CP_4 comproprietaria dei beni immobili oggetto dell'azione esecutiva, affermando “Che pende nei confronti della IG.ra , espropriazione immobiliare ad istanza Sig.ra Controparte_1 [...]
in quanto in data 26 aprile 2022 veniva notificato atto di pignoramento immobiliare – Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata - (cfr allegato) sottoponendo ad esecuzione forzata i seguenti immobili di proprietà per 1/6 della IG.ra : 1) Immobile sito nel Comune di Scafati Controparte_1
(SA) alla Via Antonio Ferrara foglio 18 particella 550 sub 9 categ. A/2 cl 2, vani 5,5 rendita catastale € 426,08; 2) diritti di proprietà di pari ad 1/3 dell'immobile sito Controparte_5
nel Comune di Pompei (NA) alla Via Nolana 85, foglio 9 p.lla 302 sub.1 piano T ctg. A/4, cl. 3, vani 3, r.c. 185,92, immobile Via Nolana Pompei sub.2 foglio 9 p.lla 302 sub.1 piano T ctg. A/4, cl.
3, vani 3, r.c. 185,92; immobile Via Nolana sub 101 ctg.C/2 cl.2 mq.46, r.c. € 261,33;” (cfr. doc. all.).
La resistente con la predetta opposizione si qualificava espressamente comproprietaria dei beni, ponendo in essere un comportamento che presuppone l'accettazione dell'eredità avente ad oggetto gli immobili pignorati.
Parimenti, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, “id est” con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporle se non presupponendo di voler far propri i diritti successori (Cass. n. 10060/2018; Cass.
Civ., n. 6907/2019).
Alla luce delle esposte circostanze fattuali, provate per tabulas, risultano integrati i requisiti per accogliere la domanda con riferimento sia al profilo dell'accettazione presunta di eredità, sia con riferimento al profilo dell'accettazione tacita di eredità e la domanda proposta da
[...] nei confronti di deve essere accolta e per l'effetto va Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
dichiarata erede puro e semplice di (nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta il 09/11/2003), in virtù di intervenuta accettazione tacita dell'eredità, e per l'effetto è
7 comproprietaria per la quota di legge dei beni oggetto del pignoramento immobiliare promosso dall'attrice.
Dalla certificazione notarile in atti art. 567 co. 2 c.p.c., sugli immobili pignorati risulta che alla data del 14.04.2022 gli stessi appartengono alla convenuta per la quota di un terzo (cfr allegato 6 relazione notarile del 14.04.2022 Notaio ). Persona_3
Ne segue il diritto del creditore di procedere a trascrizione dell'accettazione accertata con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2648 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 ), ai minimi tabellari dato il ridotto numero e la contenuta complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , C.F. Controparte_1 C.F._3
nata a [...] il [...] è erede di (nata a [...] il Persona_1
06/05/1945 e deceduta il 09/11/2003), in virtù di intervenuta accettazione tacita dell'eredità, e, pertanto comproprietaria, relativamente alla quota ad essa spettante per legge, dei seguenti beni: appartamento posto al piano terra, della consistenza catastale di 3 vani, distinto nel catasto
Fabbricati del Comune di Pompei al fl. 9, p.lla 302, sub. 1, via Nolana n°121 (ex 85), piano T, Ctg.
A/4, cl. 3, vani 3 - r.c. euro 185,92; appartamento posto al piano terra, della consistenza catastale di 3 vani;
distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Pompei al fl. 9, p.lla 302, sub 2, via
Nolana n°121 (ex 85), piano T, Ctg. A/4, cl. 3, vani 3 - r.c. euro 185,92; locale posto al piano seminterrato della consistenza catastale di metri quadrati 46; distinto nel catasto Fabbricati del
Comune di Pompei al fl. 9, p.lla 302, sub 101, via Nolana n°121 (ex 85), piano S1, Ctg. C/2, cl. 2, mq. 46, r.c. euro 261,33;
2) Autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente sentenza quale atto di accettazione di eredità a favore di e contro il de cuius Controparte_1 Persona_1
3) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1
si liquidano in euro 286,00 per spese ed euro 2.500,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge,;
Torre Annunziata, lì 20.01.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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