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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12961 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31279/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16.12.2025, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 31279 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di Roma, promossa
DA
e n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1 Parte_2
minore rappresentati e difesi, per procura in allegato al ricorso introduttivo Persona_1
depositato in forma telematica, dall'Avv. Enrico Ascani, domiciliati in Roma, V.le Jonio 271, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del presidente p.t.. Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE
pagina 1 di 4 OGGETTO: ratei indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/1990
CONCLUSIONI:
Per la sola parte ricorrente, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.9.2025, e , n.q. di esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sul figlio minore , si sono rivolti al Tribunale di Roma in Persona_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che avevano promosso istanza per
ATP al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento, in capo al figlio, del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di frequenza ex art. 1 L.
289/1990; che con decreto di omologa del 15.5.2025 il Giudice del Lavoro del Tribunale di
Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di frequenza, a decorrere dalla visita di revisione del 25.6.2024 (doc. 1); che in data 16.5.2025 il predetto decreto era stato notificato all (doc. 2); che in pari data avevano anche inviato all , a mezzo pec, il CP_1 CP_1
modello AP70 relativo alla sussistenza dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (doc. 2); che il minore frequentava la scuola pubblica secondaria di I grado Sinopoli, in Roma (doc. 4); che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso hanno chiesto, previo accertamento del diritto all'indennità di frequenza, con decorrenza dalla visita di revisione, la condanna dell a CP_1
liquidare nei loro confronti, n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
i ratei maturati e maturandi, oltre interessi. Per_1
Non si è costituito in giudizio l' , pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del CP_1
ricorso; sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato che dopo la notifica del ricorso (avvenuta in data 22.9.2025), la prestazione in oggetto è stata liquidata (con provvedimento dell'8.10.2025), con pagamento a novembre 2025 anche degli arretrati
(come da documentazione già prodotta in atti). pagina 2 di 4 La causa è stata quindi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come riconosciuto e documentato dalla parte ricorrente – nelle more CP_1
del giudizio ha provveduto alla liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che
“il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata solo in data 8 ottobre 2025 e successivamente
(a novembre 2025) messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati (quindi dopo la notifica del ricorso avvenuta il 22.9.2025), a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il 16.5.2025.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che la CP_1
disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. pagina 3 di 4 Roma, 16.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16.12.2025, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 31279 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di Roma, promossa
DA
e n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1 Parte_2
minore rappresentati e difesi, per procura in allegato al ricorso introduttivo Persona_1
depositato in forma telematica, dall'Avv. Enrico Ascani, domiciliati in Roma, V.le Jonio 271, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del presidente p.t.. Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE
pagina 1 di 4 OGGETTO: ratei indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/1990
CONCLUSIONI:
Per la sola parte ricorrente, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.9.2025, e , n.q. di esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sul figlio minore , si sono rivolti al Tribunale di Roma in Persona_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che avevano promosso istanza per
ATP al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento, in capo al figlio, del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di frequenza ex art. 1 L.
289/1990; che con decreto di omologa del 15.5.2025 il Giudice del Lavoro del Tribunale di
Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di frequenza, a decorrere dalla visita di revisione del 25.6.2024 (doc. 1); che in data 16.5.2025 il predetto decreto era stato notificato all (doc. 2); che in pari data avevano anche inviato all , a mezzo pec, il CP_1 CP_1
modello AP70 relativo alla sussistenza dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (doc. 2); che il minore frequentava la scuola pubblica secondaria di I grado Sinopoli, in Roma (doc. 4); che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso hanno chiesto, previo accertamento del diritto all'indennità di frequenza, con decorrenza dalla visita di revisione, la condanna dell a CP_1
liquidare nei loro confronti, n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
i ratei maturati e maturandi, oltre interessi. Per_1
Non si è costituito in giudizio l' , pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del CP_1
ricorso; sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato che dopo la notifica del ricorso (avvenuta in data 22.9.2025), la prestazione in oggetto è stata liquidata (con provvedimento dell'8.10.2025), con pagamento a novembre 2025 anche degli arretrati
(come da documentazione già prodotta in atti). pagina 2 di 4 La causa è stata quindi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come riconosciuto e documentato dalla parte ricorrente – nelle more CP_1
del giudizio ha provveduto alla liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che
“il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata solo in data 8 ottobre 2025 e successivamente
(a novembre 2025) messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati (quindi dopo la notifica del ricorso avvenuta il 22.9.2025), a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il 16.5.2025.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che la CP_1
disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. pagina 3 di 4 Roma, 16.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 4 di 4