Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 04/12/2025, n. 21885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21885 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21885/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07692/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7692 del 2025, proposto da
LU Di RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Aiello e Angela Stani, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 7301/2022 del Tribunale Civile di Roma - sez. Lavoro, pubblicata il 18.11.2022, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 10018/2021, notificata il 17.05.2024 e passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. ES OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto in data 26 giugno 2025 parte ricorrente chiedeva l’integrale ottemperanza della sentenza n. 7301/2022 del Tribunale Civile di Roma - sez. Lavoro, pubblicata in data 18 novembre 2022, notificata in data 17 maggio 2024 e passata in giudicato come da certificazione in atti.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, benché ritualmente evocato in giudizio, ometteva di costituirsi.
All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con riguardo alla definitività del provvedimento giurisdizionale sopra richiamato parte ricorrente ha dedotto e provato, a sostegno della pretesa azionata in giudizio, che la sentenza n. 7301/2022 del Tribunale Civile di Roma - sez. Lavoro, pubblicata in data 18 novembre 2022, ha acquisito l’autorità di cosa giudicata.
Tanto premesso, dovendo altresì ritenersi provata la mancata integrale ottemperanza della predetta sentenza, il ricorso va accolto, con la conseguenza che all’Amministrazione intimata è ordinata l’esecuzione del provvedimento per la cui ottemperanza è causa.
Al predetto adempimento l’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Si nomina fin d’ora per l’ipotesi di eventuale, protratta inottemperanza del provvedimento in argomento, quale Commissario ad acta incaricato della relativa esecuzione, entro ulteriori 60 (sessanta) giorni, il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie con facoltà di delega ad altro dirigente anche al di fuori della predetta direzione.
Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreinte , ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Tuttavia, le penalità devono esser fatte decorrere dal giorno in cui si dovesse verificare l’eventuale inottemperanza dell’Amministrazione ovvero al decorso del termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e devono essere commisurate, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 700,00 (settecento/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da corrispondere a favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AV, Presidente
Ida Tascone, Referendario
ES OC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES OC | AR AV |
IL SEGRETARIO