Ordinanza cautelare 14 novembre 2024
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Sentenza 5 giugno 2025
Decreto collegiale 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 05/06/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01999/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02620/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AR
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2620 del 2024 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Ambrosetti e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
previa sospensione, del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato del 16/10/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto di questo Tribunale n.232 del 2024 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1325 del 2024 con cui venivano disposti incombenti istruttori;
Vista la relazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1430 del 2024 di accoglimento della domanda di sospensione e di fissazione dell’Udienza pubblica;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in cui si riferisce dell’avvenuta consegna del titolo di soggiorno al ricorrente in data 25 febbraio 2025 a seguito di rilevi fotodattiloscopici;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visto l’art. 35, co.1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore all’Udienza pubblica del 4 giugno 2025 il dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe si espone che in data 1°/2/2022 la -OMISSIS- presentava istanza finalizzata all'ottenimento di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale, nell'interesse dell'odierno ricorrente, nell'ambito della procedura c.d. “decreto flussi” e il successivo 13/7/2022 la Prefettura di Milano emetteva il relativo nulla osta, così che lo stesso il 12/7/2023 faceva ingresso in Italia. Tuttavia il sig. -OMISSIS- non procedeva all’assunzione e il ricorrente, dopo aver trovato ospitalità presso un cittadino marocchino residente in -OMISSIS-, in data 13/11/2023 per il tramite dell’odierno difensore chiedeva di essere convocato presso la Prefettura di Milano per sottoscrivere il contratto di soggiorno; non essendo pervenuto riscontro, veniva presentato ricorso a questo Tribunale per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, interveniva sentenza di rigetto n.952 del 2024 ma il Consiglio di Stato accoglieva l’appello con sentenza n.3180 del 2024. Il 4/7/2024 presso la Prefettura veniva rifiutata la sottoscrizione del contratto di soggiorno, così come il 1°/10/2024 attesa l’assenza del datore di lavoro finchè, dopo il preavviso di rigetto cui la parte faceva seguire proprie osservazioni, è intervenuto l’impugnato provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato.
Avverso l’atto in epigrafe parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:
VIOLAZIONE DEL DPCM 29/12/2022, DEL D.L. N.73/2022, DELLA LEGGE N.50/2023. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE.
1.1 Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per ricostruire in fatto la vicenda che coinvolgeva il ricorrente e dedurre circa l’obbligatorietà della presenza datoriale nel procedimento di ingresso in Italia dello straniero a fini lavorativi, non potendo soccorrere neanche il riconoscimento della cd. attesa occupazione.
1.2 Con ordinanza del 14 novembre 2024, n.1325, il Tribunale disponeva incombenti istruttori con la seguente motivazione:
“Ritenuto necessario acquisire agli atti del giudizio copia del “parere ostativo” espresso dai “componenti dello sportello Milano”, richiamato nel provvedimento impugnato;
l’atto dovrà essere depositato dall’amministrazione entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, in conformità a quanto previsto all’art. 46, c. 2, cod.proc.amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AR (Sezione Quarta) dispone l’incombente di cui in motivazione.
Fissa la camera di consiglio del 5 dicembre 2024 per il prosieguo.”
1.3 A seguito del deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con ordinanza del 6 dicembre 2024, n.1430, il Tribunale accoglieva la domanda di sospensione e fissava l’Udienza pubblica con la seguente motivazione:
“Rilevato che:
il datore di lavoro aveva già sottoscritto la proposta di contratto di lavoro, con la presentazione della domanda di nulla osta al lavoro;
l’amministrazione non ha rispettato del termine previsto all’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, per la convocazione del lavoratore straniero ai fini della firma del contratto di soggiorno, di otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale (avvenuto in data 12 luglio 2023), tanto da portare il sig. -OMISSIS- a proporre un ricorso avverso il silenzio;
il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4717/2024, nell’accogliere il ricorso, ha statuito che la convocazione prefettizia potesse essere indirizzata negli esclusivi confronti del lavoratore (punto 12 della motivazione);
Ritenuto che:
il ricorso presenti profili di fondatezza;
dall’esecuzione del provvedimento impugnato può derivare al ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AR (Sezione Quarta) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 giugno 2025.
Compensa le spese della presente fase cautelare.”
2. All’Udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione prende atto del deposito da parte dell’Avvocatura erariale di nota in cui si riferisce dell’avvenuta consegna del titolo di soggiorno al ricorrente in data 25 febbraio 2025 a seguito di rilevi fotodattiloscopici; conseguentemente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
4. La pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
In ragione della non manifesta infondatezza del ricorso al momento della sua proposizione si conferma l’ammissione di parte ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Si demanda la liquidazione delle competenze spettanti al difensore all’adozione di un separato provvedimento, da emettersi a seguito della presentazione di apposita istanza da parte dell’interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AR (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Si rinvia la liquidazione delle competenze spettanti al difensore all’adozione di un separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO