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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 967/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. BADOLATO NICOLA (PEC:
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. GRECO GIACINTO, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, PARISI SILVIA ed ESPOSITO GIANFRANCO (PEC: E E
, , Email_2 Email_4 E
e t) che Email_5 Email_6 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze d'ingiunzione n. OI- 001367391, OI- 001483011, OI- 001811838, OI- 002175277 e OI- 000674706, notificate il 27/04/2023, emesse a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali degli anni 2016- 2017- 2018 -2019 2020, in ragione dell'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle ordinanze impugnate, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale: a) Accertare e dichiarare l'omessa e/o irregolare notifica dell'atto di accertamento prot. n. CP_1
2202. 16/10/2018. 134109 dell 8.11.2018, richiamato nell' O.I.- 001367391 (all.n.1), e, conseguentemente, dichiarare nulla la predetta ordinanza, e, in ogni caso, non dovuta la sanzione irrogata;
b) Accertare e dichiarare l'omessa e/o irregolare notifica dell'atto di accertamento prot. n. CP_1
2202. 29/10/2018. 0141298 del 2.12.2018 e dell'atto di accertamento prot. n. . CP_2
06/10/2022. 0142723 del 29/10/2022, richiamati nell' OI- 001483011 (all.n.2), e, conseguentemente, dichiarare nulla la predetta ordinanza, e, in ogni caso, non dovuta la sanzione irrogata;
c)Accertare e dichiarare l'omessa e/o irregolare notifica dell'atto di accertamento prot. n. CP_1
2202. 21/08/2019. 0107018 del 22.09.2019 e dell'atto di accertamento prot. n. 2202. CP_1
21/08/2019. 0107019 del 22/09/2019, richiamati nell' OI-001811838 (all.n.3), e, conseguentemente, dichiarare nulla la predetta ordinanza, e, in ogni caso, non dovuta la sanzione irrogata;
d)Accertare e dichiarare l'omessa e/o irregolare notifica dell'atto di accertamento prot. n. CP_1
2202. 26/01/2021. 0012166 del 5.02.2021 e dell'atto di accertamento prot. n. . CP_2
06/10/2022. 0142895 del 29/10/2022, richiamati nell' OI-002175277 (all.n.4), e, conseguentemente, dichiarare nulla la predetta ordinanza, e, in ogni caso, non dovuta la sanzione irrogata;
e) Accertare e dichiarare l'omessa e/o irregolare notifica dell'atto di accertamento prot. n.
2202. 11/04/2022. 0058267 del 28.04.2022 e dell'atto di accertamento prot. n. . CP_1 CP_2
11/04/2022. 0058266 del 08/05/2022, richiamati nell' OI-000674706 (all.n.5), e, conseguentemente, dichiarare nulla la predetta ordinanza, e, in ogni caso, non dovuta la sanzione irrogata;
In subordine: f) Accertare e dichiarare che le violazioni rilevate con:
- l'atto di accertamento prot. n. 2202. 16/10/2018. 134109 dell 8.11.2018, richiamato nell' O.I.- CP_1
001367391 (all.n.1);
- l'atto di accertamento prot. n. 2202. 29/10/2018. 0141298 del 2.12.2018 e l'atto di CP_1 accertamento prot. n. . 06/10/2022. 0142723 del 29/10/2022, richiamati nell' OI- CP_2
001483011 (all.n.2);
- l'atto di accertamento prot. n. 2202. 21/08/2019. 0107018 del 22.09.2019 e l'atto di CP_1 accertamento prot. n. 2202. 21/08/2019. 0107019 del 22/09/2019, richiamati nell' OI- CP_1
001811838 (all.n.3);
- l'atto di accertamento prot. n. 2202. 26/01/2021. 0012166 del 5.02.2021 e l'atto di CP_1 accertamento prot. n. . 06/10/2022. 0142895 del 29/10/2022, richiamati nell' OI- CP_2
002175277 (all.n.4);
- l'atto di accertamento prot. n. 2202. 11/04/2022. 0058267 del 28.04.2022 e l'atto di CP_1 accertamento prot. n. . 11/04/2022. 0058266 del 08/05/2022, richiamati nell' OI- CP_2
000674706 (all.n.5); sono state constatate oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981, e, conseguentemente, ai sensi del medesimo art. 14, dichiarare l'estinzione delle sanzioni irrogate con le ordinanze ingiunzioni impugnate;
” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione dell'istituto, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato gli atti prodromici, (ossia - l'atto di accertamento prot. n. 2202. 16/10/2018. 134109 dell CP_1
8.11.2018, richiamato nell' O.I.- 001367391 - l'atto di accertamento prot. n. 2202. CP_1
29/10/2018. 0141298 del 2.12.2018 e l'atto di accertamento prot. n. . 06/10/2022. CP_2
0142723 del 29/10/2022, richiamati nell' OI- 001483011; l'atto di accertamento prot. n. CP_1
2202. 21/08/2019. 0107018 del 22.09.2019 e l'atto di accertamento prot. n. 2202. CP_1
21/08/2019. 0107019 del 22/09/2019, richiamati nell' OI-001811838; - l'atto di accertamento prot. n. 2202. 26/01/2021. 0012166 del 5.02.2021, richiamato nell' OI-002175277; - l'atto CP_1 di accertamento prot. n. 2202. 11/04/2022. 0058267 del 28.04.2022 e l'atto di CP_1 accertamento prot. n. . 11/04/2022. 0058266 del 08/05/2022, richiamati nell' OI- CP_2
000674706), la contestazione della violazione di parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente agli anni 2016- 2017- 2018 -2019 e 2020, contestati con gli atto di accertamento sopra richiamati, poi riportati dalle ordinanze d'ingiunzione impugnate, i novanta giorni sarebbero decorsi, al più tardi per l'anno 2020 dal 16 febbraio 2021.
5.2. La notifica dell'atto di accertamento prodromico, invece, è stata eseguita nelle date indicate, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
6. Pertanto, la tardività dell'azione dell'Ente previdenziale, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale opposta.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001367391, OI- 001483011, OI- 001811838, OI- 002175277 e OI- 000674706;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. BADOLATO NICOLA (PEC:
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. GRECO GIACINTO, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, PARISI SILVIA ed ESPOSITO GIANFRANCO (PEC: E E
, , Email_2 Email_4 E
e t) che Email_5 Email_6 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze d'ingiunzione n. OI- 001367391, OI- 001483011, OI- 001811838, OI- 002175277 e OI- 000674706, notificate il 27/04/2023, emesse a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali degli anni 2016- 2017- 2018 -2019 2020, in ragione dell'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle ordinanze impugnate, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale: a) Accertare e dichiarare l'omessa e/o irregolare notifica dell'atto di accertamento prot. n. CP_1
2202. 16/10/2018. 134109 dell 8.11.2018, richiamato nell' O.I.- 001367391 (all.n.1), e, conseguentemente, dichiarare nulla la predetta ordinanza, e, in ogni caso, non dovuta la sanzione irrogata;
b) Accertare e dichiarare l'omessa e/o irregolare notifica dell'atto di accertamento prot. n. CP_1
2202. 29/10/2018. 0141298 del 2.12.2018 e dell'atto di accertamento prot. n. . CP_2
06/10/2022. 0142723 del 29/10/2022, richiamati nell' OI- 001483011 (all.n.2), e, conseguentemente, dichiarare nulla la predetta ordinanza, e, in ogni caso, non dovuta la sanzione irrogata;
c)Accertare e dichiarare l'omessa e/o irregolare notifica dell'atto di accertamento prot. n. CP_1
2202. 21/08/2019. 0107018 del 22.09.2019 e dell'atto di accertamento prot. n. 2202. CP_1
21/08/2019. 0107019 del 22/09/2019, richiamati nell' OI-001811838 (all.n.3), e, conseguentemente, dichiarare nulla la predetta ordinanza, e, in ogni caso, non dovuta la sanzione irrogata;
d)Accertare e dichiarare l'omessa e/o irregolare notifica dell'atto di accertamento prot. n. CP_1
2202. 26/01/2021. 0012166 del 5.02.2021 e dell'atto di accertamento prot. n. . CP_2
06/10/2022. 0142895 del 29/10/2022, richiamati nell' OI-002175277 (all.n.4), e, conseguentemente, dichiarare nulla la predetta ordinanza, e, in ogni caso, non dovuta la sanzione irrogata;
e) Accertare e dichiarare l'omessa e/o irregolare notifica dell'atto di accertamento prot. n.
2202. 11/04/2022. 0058267 del 28.04.2022 e dell'atto di accertamento prot. n. . CP_1 CP_2
11/04/2022. 0058266 del 08/05/2022, richiamati nell' OI-000674706 (all.n.5), e, conseguentemente, dichiarare nulla la predetta ordinanza, e, in ogni caso, non dovuta la sanzione irrogata;
In subordine: f) Accertare e dichiarare che le violazioni rilevate con:
- l'atto di accertamento prot. n. 2202. 16/10/2018. 134109 dell 8.11.2018, richiamato nell' O.I.- CP_1
001367391 (all.n.1);
- l'atto di accertamento prot. n. 2202. 29/10/2018. 0141298 del 2.12.2018 e l'atto di CP_1 accertamento prot. n. . 06/10/2022. 0142723 del 29/10/2022, richiamati nell' OI- CP_2
001483011 (all.n.2);
- l'atto di accertamento prot. n. 2202. 21/08/2019. 0107018 del 22.09.2019 e l'atto di CP_1 accertamento prot. n. 2202. 21/08/2019. 0107019 del 22/09/2019, richiamati nell' OI- CP_1
001811838 (all.n.3);
- l'atto di accertamento prot. n. 2202. 26/01/2021. 0012166 del 5.02.2021 e l'atto di CP_1 accertamento prot. n. . 06/10/2022. 0142895 del 29/10/2022, richiamati nell' OI- CP_2
002175277 (all.n.4);
- l'atto di accertamento prot. n. 2202. 11/04/2022. 0058267 del 28.04.2022 e l'atto di CP_1 accertamento prot. n. . 11/04/2022. 0058266 del 08/05/2022, richiamati nell' OI- CP_2
000674706 (all.n.5); sono state constatate oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981, e, conseguentemente, ai sensi del medesimo art. 14, dichiarare l'estinzione delle sanzioni irrogate con le ordinanze ingiunzioni impugnate;
” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione dell'istituto, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato gli atti prodromici, (ossia - l'atto di accertamento prot. n. 2202. 16/10/2018. 134109 dell CP_1
8.11.2018, richiamato nell' O.I.- 001367391 - l'atto di accertamento prot. n. 2202. CP_1
29/10/2018. 0141298 del 2.12.2018 e l'atto di accertamento prot. n. . 06/10/2022. CP_2
0142723 del 29/10/2022, richiamati nell' OI- 001483011; l'atto di accertamento prot. n. CP_1
2202. 21/08/2019. 0107018 del 22.09.2019 e l'atto di accertamento prot. n. 2202. CP_1
21/08/2019. 0107019 del 22/09/2019, richiamati nell' OI-001811838; - l'atto di accertamento prot. n. 2202. 26/01/2021. 0012166 del 5.02.2021, richiamato nell' OI-002175277; - l'atto CP_1 di accertamento prot. n. 2202. 11/04/2022. 0058267 del 28.04.2022 e l'atto di CP_1 accertamento prot. n. . 11/04/2022. 0058266 del 08/05/2022, richiamati nell' OI- CP_2
000674706), la contestazione della violazione di parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente agli anni 2016- 2017- 2018 -2019 e 2020, contestati con gli atto di accertamento sopra richiamati, poi riportati dalle ordinanze d'ingiunzione impugnate, i novanta giorni sarebbero decorsi, al più tardi per l'anno 2020 dal 16 febbraio 2021.
5.2. La notifica dell'atto di accertamento prodromico, invece, è stata eseguita nelle date indicate, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
6. Pertanto, la tardività dell'azione dell'Ente previdenziale, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale opposta.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001367391, OI- 001483011, OI- 001811838, OI- 002175277 e OI- 000674706;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani