Art. 18.
Gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione per il 1980 degli enti locali dovranno tener conto esclusivamente:
a) delle quote di interessi relative ai mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1979;
b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1980 in virtu' di contratti perfezionati prima del 31 dicembre 1979;
c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a tre mesi.
Si applica il disposto di cui al nono comma dello art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 .
Gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione per il 1980 degli enti locali dovranno tener conto esclusivamente:
a) delle quote di interessi relative ai mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1979;
b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1980 in virtu' di contratti perfezionati prima del 31 dicembre 1979;
c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a tre mesi.
Si applica il disposto di cui al nono comma dello art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 .