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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 22/12/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 591/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 591/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRA Parte_1 C.F._1
PASQUALE
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 5 novembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], contraevano matrimonio civile in data 16/07/2015 a Santo Domingo (REPUBBLICA DOMINICANA), trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Rimini, anno 2015, n. 324, parte II, Serie C.
Dalla loro unione è nato, prima del matrimonio, il figlio (il 1° Persona_1 settembre 2012 a Rimini).
I coniugi si separavano giudizialmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Rimini n.
1059/2022, pubblicata il 04/11/2022.
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, oltre alla conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti emessi nel giudizio di separazione personale, tuttora vigenti in quanto la causa era stata abbandonata dopo la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status.
Il resistente non si costituiva in giudizio, ma compariva personalmente all'udienza del 05/11/2025 davanti al Giudice delegato, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
Nel corso dell'udienza le parti dichiaravano personalmente di concordare per la riduzione del contributo paterno al mantenimento del figlio da € 400,00 a € 250,00 mensili, con conferma per il resto dei provvedimenti vigenti.
Il Giudice delegato, all'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. Tanto premesso, in primo luogo deve essere dichiarata la contumacia del resistente.
2. Nel merito, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 16/07/2015 a Santo
Domingo deve essere senz'altro pronunciato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Rimini del 04/11/2022 e sono trascorsi più di dodici mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal
Giudice delegato e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Venendo alle domande relative al figlio la ricorrente ha chiesto disporsi l'affido c.d. Per_1 super esclusivo del minore in proprio favore, deducendo che il padre è assente dalla vita del figlio e si è sempre sottratto ad ogni responsabilità, delegando alla madre il compimento di ogni onere di accudimento e cura.
In punto di diritto occorre evidenziare che l'art. 337 ter c.c. dispone che il Giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. La stessa norma prosegue prevedendo che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Solo in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., pertanto, comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza e interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - da assumere di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, nonché l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio, per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
L'affido esclusivo ad uno dei genitori costituisce una soluzione eccezionale, consentita esclusivamente quando il comportamento dell'altro genitore si ponga in contrasto con l'interesse del minore. In caso di affidamento esclusivo l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta al solo genitore affidatario. Tuttavia, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Con l'affido esclusivo, pertanto, la titolarità della responsabilità genitoriale rimane comunque in capo ad entrambi i coniugi, ma il suo esercizio è limitato al solo genitore affidatario.
Il criterio sulla base del quale orientare la scelta tra affido condiviso e affido esclusivo è quello della tutela dell'interesse morale e materiale della prole. Affinché la prole venga affidata all'uno o all'altro genitore è necessario che risulti con provvedimento motivato, in positivo la idoneità del genitore affidatario e in negativo la inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza e inidoneità educativa del medesimo, o comunque una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
Da ultimo, viene in rilievo l'istituto dell'affidamento esclusivo rafforzato, detto anche affido super- esclusivo, che ricorre nel caso in cui al genitore affidatario è attribuita la facoltà di decidere in via autonoma anche sulle questioni di istruzione, educazione e salute, residuando sull'altro genitore solo il potere di vigilanza sulle dette decisioni. L'affidamento super-esclusivo in favore di uno solo dei genitori può essere disposto solamente quando l'altro dimostri gravi carenze nelle capacità genitoriali.
In ordine alla scelta della forma di affidamento, la giurisprudenza di merito ha evidenziato che il disinteresse mostrato da uno dei genitori per l'effettivo esercizio della responsabilità è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale
(Tribunale, Milano, sez. IX, 20/06/2018, n. 6910; Tribunale di Milano, Sezione IX Civile ordinanza 20/3/2014: “L'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore … sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia”).
Nel caso di specie, le affermazioni contenute nel ricorso, secondo cui il padre si è sempre sottratto ad ogni responsabilità, delegando alla ricorrente il compimento di ogni onere di accudimento e cura del figlio, sono state sostanzialmente riconosciute dallo stesso resistente che, comparso personalmente in udienza, ha dichiarato di concordare sull'affido del minore alla madre.
In sede di udienza, la ricorrente ha dichiarato che padre e figlio si frequentano e hanno un buon rapporto, ma ciò ovviamente non esclude che in concreto sia la madre a occuparsi di ogni aspetto della vita del figlio, a fronte dell'atteggiamento non affidabile del resistente.
Per tali ragioni, deve essere confermata la previsione dell'affido esclusivo del figlio alla madre, con attribuzione alla stessa della facoltà di assumere anche le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio (affido c.d. super - esclusivo).
4. Quanto alla regolazione delle visite paterne, visti i buoni rapporti esistenti tra il padre e il minore, deve prevedersi che, salvo diverso accordo, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio almeno un pomeriggio alla settimana, anche con pernotto, senza allontanarsi dal territorio di Rimini, previo preavviso di almeno due giorni ed accordo con la madre.
5. Quanto alle questioni economiche, il Collegio rileva che nulla osta al recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti in udienza, circa la quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio in € 250,00 mensili, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat.
Le spese straordinarie relative al figlio saranno suddivise tra i genitori in misura del 50% per ciascuno e saranno disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
Dalla previsione dell'affido super esclusivo del figlio alla madre consegue il diritto di quest'ultima a percepire per intero l'assegno unico universale, come previsto dalla legge.
6. Quanto alla richiesta di autorizzare la madre a chiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio nulla deve essere disposto, tenuto conto che la madre, in forza dell'affido super
– esclusivo, non necessita di autorizzazione per chiedere il rilascio di tali documenti e che, in caso di contrasto, le decisioni sono di competenza del Giudice Tutelare.
7. Le spese di lite devono essere interamente compensate, visto l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 16/07/2015 a Santo
Domingo (REPUBBLICA DOMINICANA) tra nata a [...] il Parte_1
22/12/1979, e nato a [...] Controparte_1
DOMINICANA) il 13/11/1988, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di RIMINI, anno 2015, n. 324, parte II, Serie C;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIMINI di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei, disponendo che le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- Dispone che, salvo diverso accordo, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio almeno un pomeriggio alla settimana, anche con pernotto, senza allontanarsi dal territorio di Rimini, previo preavviso di almeno due giorni ed accordo con la madre;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 250,00 – rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT – da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
- Dispone che l'assegno unico universale venga percepito interamente dalla madre;
- Non luogo a provvedere quanto alla richiesta di autorizzazione alla richiesta dei documenti validi per l'espatrio del minore;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 11/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 591/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRA Parte_1 C.F._1
PASQUALE
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 5 novembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], contraevano matrimonio civile in data 16/07/2015 a Santo Domingo (REPUBBLICA DOMINICANA), trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Rimini, anno 2015, n. 324, parte II, Serie C.
Dalla loro unione è nato, prima del matrimonio, il figlio (il 1° Persona_1 settembre 2012 a Rimini).
I coniugi si separavano giudizialmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Rimini n.
1059/2022, pubblicata il 04/11/2022.
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, oltre alla conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti emessi nel giudizio di separazione personale, tuttora vigenti in quanto la causa era stata abbandonata dopo la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status.
Il resistente non si costituiva in giudizio, ma compariva personalmente all'udienza del 05/11/2025 davanti al Giudice delegato, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
Nel corso dell'udienza le parti dichiaravano personalmente di concordare per la riduzione del contributo paterno al mantenimento del figlio da € 400,00 a € 250,00 mensili, con conferma per il resto dei provvedimenti vigenti.
Il Giudice delegato, all'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. Tanto premesso, in primo luogo deve essere dichiarata la contumacia del resistente.
2. Nel merito, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 16/07/2015 a Santo
Domingo deve essere senz'altro pronunciato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Rimini del 04/11/2022 e sono trascorsi più di dodici mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal
Giudice delegato e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Venendo alle domande relative al figlio la ricorrente ha chiesto disporsi l'affido c.d. Per_1 super esclusivo del minore in proprio favore, deducendo che il padre è assente dalla vita del figlio e si è sempre sottratto ad ogni responsabilità, delegando alla madre il compimento di ogni onere di accudimento e cura.
In punto di diritto occorre evidenziare che l'art. 337 ter c.c. dispone che il Giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. La stessa norma prosegue prevedendo che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Solo in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., pertanto, comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza e interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - da assumere di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, nonché l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio, per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
L'affido esclusivo ad uno dei genitori costituisce una soluzione eccezionale, consentita esclusivamente quando il comportamento dell'altro genitore si ponga in contrasto con l'interesse del minore. In caso di affidamento esclusivo l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta al solo genitore affidatario. Tuttavia, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Con l'affido esclusivo, pertanto, la titolarità della responsabilità genitoriale rimane comunque in capo ad entrambi i coniugi, ma il suo esercizio è limitato al solo genitore affidatario.
Il criterio sulla base del quale orientare la scelta tra affido condiviso e affido esclusivo è quello della tutela dell'interesse morale e materiale della prole. Affinché la prole venga affidata all'uno o all'altro genitore è necessario che risulti con provvedimento motivato, in positivo la idoneità del genitore affidatario e in negativo la inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza e inidoneità educativa del medesimo, o comunque una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
Da ultimo, viene in rilievo l'istituto dell'affidamento esclusivo rafforzato, detto anche affido super- esclusivo, che ricorre nel caso in cui al genitore affidatario è attribuita la facoltà di decidere in via autonoma anche sulle questioni di istruzione, educazione e salute, residuando sull'altro genitore solo il potere di vigilanza sulle dette decisioni. L'affidamento super-esclusivo in favore di uno solo dei genitori può essere disposto solamente quando l'altro dimostri gravi carenze nelle capacità genitoriali.
In ordine alla scelta della forma di affidamento, la giurisprudenza di merito ha evidenziato che il disinteresse mostrato da uno dei genitori per l'effettivo esercizio della responsabilità è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale
(Tribunale, Milano, sez. IX, 20/06/2018, n. 6910; Tribunale di Milano, Sezione IX Civile ordinanza 20/3/2014: “L'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore … sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia”).
Nel caso di specie, le affermazioni contenute nel ricorso, secondo cui il padre si è sempre sottratto ad ogni responsabilità, delegando alla ricorrente il compimento di ogni onere di accudimento e cura del figlio, sono state sostanzialmente riconosciute dallo stesso resistente che, comparso personalmente in udienza, ha dichiarato di concordare sull'affido del minore alla madre.
In sede di udienza, la ricorrente ha dichiarato che padre e figlio si frequentano e hanno un buon rapporto, ma ciò ovviamente non esclude che in concreto sia la madre a occuparsi di ogni aspetto della vita del figlio, a fronte dell'atteggiamento non affidabile del resistente.
Per tali ragioni, deve essere confermata la previsione dell'affido esclusivo del figlio alla madre, con attribuzione alla stessa della facoltà di assumere anche le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio (affido c.d. super - esclusivo).
4. Quanto alla regolazione delle visite paterne, visti i buoni rapporti esistenti tra il padre e il minore, deve prevedersi che, salvo diverso accordo, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio almeno un pomeriggio alla settimana, anche con pernotto, senza allontanarsi dal territorio di Rimini, previo preavviso di almeno due giorni ed accordo con la madre.
5. Quanto alle questioni economiche, il Collegio rileva che nulla osta al recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti in udienza, circa la quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio in € 250,00 mensili, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat.
Le spese straordinarie relative al figlio saranno suddivise tra i genitori in misura del 50% per ciascuno e saranno disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
Dalla previsione dell'affido super esclusivo del figlio alla madre consegue il diritto di quest'ultima a percepire per intero l'assegno unico universale, come previsto dalla legge.
6. Quanto alla richiesta di autorizzare la madre a chiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio nulla deve essere disposto, tenuto conto che la madre, in forza dell'affido super
– esclusivo, non necessita di autorizzazione per chiedere il rilascio di tali documenti e che, in caso di contrasto, le decisioni sono di competenza del Giudice Tutelare.
7. Le spese di lite devono essere interamente compensate, visto l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 16/07/2015 a Santo
Domingo (REPUBBLICA DOMINICANA) tra nata a [...] il Parte_1
22/12/1979, e nato a [...] Controparte_1
DOMINICANA) il 13/11/1988, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di RIMINI, anno 2015, n. 324, parte II, Serie C;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIMINI di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei, disponendo che le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- Dispone che, salvo diverso accordo, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio almeno un pomeriggio alla settimana, anche con pernotto, senza allontanarsi dal territorio di Rimini, previo preavviso di almeno due giorni ed accordo con la madre;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 250,00 – rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT – da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
- Dispone che l'assegno unico universale venga percepito interamente dalla madre;
- Non luogo a provvedere quanto alla richiesta di autorizzazione alla richiesta dei documenti validi per l'espatrio del minore;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 11/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi