Trib. Rimini, sentenza 22/12/2025, n. 957
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti per lo scioglimento del matrimonio

    La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, dato che la separazione era stata pronunciata con sentenza non definitiva e erano trascorsi più di dodici mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si fossero riappacificate né avessero ripreso la convivenza coniugale.

  • Accolto
    Conferma provvedimenti di separazione

    Il Tribunale ha confermato i provvedimenti vigenti, dato che le parti hanno concordato per la riduzione del contributo paterno al mantenimento del figlio e per il resto dei provvedimenti vigenti.

  • Accolto
    Affido super esclusivo per assenza del padre

    Il Tribunale ha confermato l'affido esclusivo del figlio alla madre, con attribuzione alla stessa della facoltà di assumere anche le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio (affido c.d. super - esclusivo), dato che le affermazioni della ricorrente sono state sostanzialmente riconosciute dallo stesso resistente che ha dichiarato di concordare sull'affido del minore alla madre.

  • Accolto
    Visite paterne

    Visti i buoni rapporti esistenti tra il padre e il minore, deve prevedersi che, salvo diverso accordo, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio almeno un pomeriggio alla settimana, anche con pernotto, senza allontanarsi dal territorio di Rimini, previo preavviso di almeno due giorni ed accordo con la madre.

  • Accolto
    Quantificazione contributo mantenimento

    Il Tribunale ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti in udienza, circa la quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio in € 250,00 mensili, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat. Le spese straordinarie relative al figlio saranno suddivise tra i genitori in misura del 50% per ciascuno e saranno disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.

  • Accolto
    Diritto all'assegno unico universale

    Dalla previsione dell'affido super esclusivo del figlio alla madre consegue il diritto di quest'ultima a percepire per intero l'assegno unico universale, come previsto dalla legge.

  • Altro
    Autorizzazione espatrio minore

    Non deve essere disposto nulla in quanto la madre, in forza dell'affido super – esclusivo, non necessita di autorizzazione per chiedere il rilascio di tali documenti e che, in caso di contrasto, le decisioni sono di competenza del Giudice Tutelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Rimini, sentenza 22/12/2025, n. 957
    Giurisdizione : Trib. Rimini
    Numero : 957
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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