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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/10/2024, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 09.10.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: RE LI, C.F. nata il [...] a [...] CodiceFiscale_1
LI (ME) e residente a [...], Frazione Rocca, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, comma 3, c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n.
48/2013, dall' Avv. Nancy Donato, C.F.: , e con lei elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_2
Messina, alla Via A. Saffi, n. 32 come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità civile
All'udienza del 09.10.2024 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 889/2022 depositato in Cancelleria in data 10.03.2022 la ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alla legge n° 118/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento della pensione di inabilità civile;
lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
Si costituiva l' che contestava la domanda. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. _1
.
[...]
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e merita pertanto, accoglimento. Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal
Dott. , che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo _1 tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a fruire della pensione di inabilità civile 100% con decorrenza a far data dal gennaio 2023.
Da tale tempo, infatti, secondo quanto riferito dall'elaborato peritale, la ricorrente ha maturato i requisiti sanitari richiesti per la prestazione richiesta in ricorso.
Invero il C.T.U. è giunto ad affermare la sussistenza nella ricorrente dello stato di invalidità richiesto dalla legge, sulla scorta di motivate considerazioni ed argomentazioni medico-legali che non possono non essere condivise dal decidente, perché esaurienti e convincenti sotto il profilo clinico-diagnostico ed esatte sotto quello logico-valutativo.
Le spese di giudizio, oltre quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e pertanto, debbono essere poste a carico dell' che deve essere condannato a CP_2 rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in €. 1.850,00, oltre iva e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Nancy Donato, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di inabilità civile 100% con decorrenza, ad ogni effetto di legge, dal gennaio 2023;
2) condanna, altresì, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_2 della consulenza medico-legale, determinate come da separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 1.850,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Nancy Donato. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 09.10.2024
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 09.10.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: RE LI, C.F. nata il [...] a [...] CodiceFiscale_1
LI (ME) e residente a [...], Frazione Rocca, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, comma 3, c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n.
48/2013, dall' Avv. Nancy Donato, C.F.: , e con lei elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_2
Messina, alla Via A. Saffi, n. 32 come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità civile
All'udienza del 09.10.2024 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 889/2022 depositato in Cancelleria in data 10.03.2022 la ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alla legge n° 118/1971 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento della pensione di inabilità civile;
lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
Si costituiva l' che contestava la domanda. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. _1
.
[...]
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e merita pertanto, accoglimento. Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal
Dott. , che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo _1 tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a fruire della pensione di inabilità civile 100% con decorrenza a far data dal gennaio 2023.
Da tale tempo, infatti, secondo quanto riferito dall'elaborato peritale, la ricorrente ha maturato i requisiti sanitari richiesti per la prestazione richiesta in ricorso.
Invero il C.T.U. è giunto ad affermare la sussistenza nella ricorrente dello stato di invalidità richiesto dalla legge, sulla scorta di motivate considerazioni ed argomentazioni medico-legali che non possono non essere condivise dal decidente, perché esaurienti e convincenti sotto il profilo clinico-diagnostico ed esatte sotto quello logico-valutativo.
Le spese di giudizio, oltre quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e pertanto, debbono essere poste a carico dell' che deve essere condannato a CP_2 rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in €. 1.850,00, oltre iva e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Nancy Donato, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di inabilità civile 100% con decorrenza, ad ogni effetto di legge, dal gennaio 2023;
2) condanna, altresì, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_2 della consulenza medico-legale, determinate come da separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 1.850,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Nancy Donato. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 09.10.2024
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA