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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 22/12/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione monocratica, nella persona del giudice IO PP, ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16/2022 R.G. e vertente
TRA
( ), ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in San Vito Chietino, Piazza Giuseppe Garibaldi 5, pres- so lo studio dell'avv. Luigi Comini, che li rappresenta e difende come da mandati in atti;
ATTORI
E
, in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore , elettivamente domiciliato in Lan- Controparte_2
ciano, Viale della Rimembranza 29, presso lo studio dell'avv. Michele Marchesani, che lo rappresenta e difende coma da mandato in atti;
CONVENUTO
E
1 ( , in persona del rappresentante legale Controparte_3 P.IVA_2 [...]
elettivamente domiciliata in , Via Martiri 6 Ottobre 77, CP_4 CP_1
presso lo studio dell'avv. Pietro Silvestri, che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
TERZO INTERVENUTO
avente a oggetto: usucapione conclusioni delle parti: come da note d'udienza
Fatto e diritto
1. (questi ultimi, d'ora in Parte_1 Parte_2 Parte_3
avanti, hanno convenuto in giudizio Pt_2 Pt_3 Controparte_5
(d'ora in avanti, ) domandando la declaratoria di
[...] CP_1
acquisto per usucapione del diritto di (com)proprietà su “terrazza a livello” “sco- perta” alla quale, “fin dalla costruzione” (“tra il 1957 ed il 1965” e da parte di
“ “padre di ed ”) “dell'edificio condo- Controparte_6 Pt_2 Parte_3
Perso miniale sito in alla via Dino Ciriaci n. 5”, nel cui ambito ed CP_1 Pt_2
[...
sono comproprietari esclusivi dell'unità abitativa “Foglio 26, Particella 445,
Subalterno 3, Piano 1-5”, è proprietario esclusivo dell'unità abitativa Pt_1
“Foglio 26, Particella 445, Subalterno 15, Partita 2426, Piano P1 – 5”, tali “appar- tamenti [...] hanno sempre avuto[...] accesso diretto ed esclusivo”, essendo la ter- razza, “appunto, allo stesso livello dei predetti appartamenti”: “gli odierni premit- tenti [...] hanno da sempre utilizzato e posseduto la [...] terrazza a livello in modo esclusivo e ne hanno da sempre goduto attraverso una modalità di possesso in- conciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da configurare una inequi- voca volontà di possedere uti domin[i]”, infatti “l'accesso alla richiamata terrazza a livello è precluso a terzi potendosi accedere solo ed esclusivamente dagli appar- tamenti degli odierni premittenti tramite porte-finestre presenti fin dalla costru-
2 zione dell'intero edificio” e “sulla terrazza a livello [...] sono stati realizzati [dai proprietari dei predetti appartamenti serviti] dei manufatti in muratura e con co- pertura in onduline, adibiti a veranda ovvero a cucina, ad ampliamento dei rispet- tivi appartamenti”; “vieppiù, le Tabelle Millesimali del [...] [...] consi- CP_1
derano la 'terrazza a livello' ricompresa nella proprietà esclusiva degli apparta- menti dei premittenti [...] e direttamente ed esclusivamente [ad essa] collegati”.
si è costituito deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva CP_1
e, in ogni caso, chiedendo il rigetto delle domande;
in particolare allegando che quello che “parte attrice pretende essere terrazzo a livello, in realtà è solo un la- strico solare, a cui si accede solo dal piano terra, avente mera funzione di coper- tura di una parte della unità immobiliare” “a piano terra” “di proprietà del con- domino;
“emerse la totale irregolarità urbanistica del lastrico CP_3
solare” “individuato catastalmente al Fg 26, P.lla 445 sub 33” “e della gradinata di accesso”, “ , a propria cura e spese, ha provveduto alla regolariz- CP_3
zazione dell'intero immobile [...], sia catastalmente [sia] attraverso la richiesta di condono edilizio”, ne “consegue [che] la superficie per cui è richiesta [è] di pro- prietà esclusiva della ”. Parte_4
Con (d'ora in avanti, ) è intervenuta chiedendo il rigetto delle do- Controparte_3
mande; tra l'altro allegando di aver acquistato la proprietà “dell'intero immobile sito al piano terra del complesso immobiliare [in] Via Ciriaci 1-3-5” in virtù di de- creto di trasferimento “in asta giudiziaria presso il Tribunale di Lanciano – falli- mento ” – del 18 maggio 2009, immobile del quale “procedeva CP_8
all'accatastamento” il “5 luglio 2012”, insieme alle proprietà “collegate”, tra cui “il terrazzo di cui si discute, [...] di esclusiva proprietà della [...] società”; e “le innu- merevoli irregolarità ed illegittimità” dei e di con “abusiva realizza- Pt_2 Pt_1
zione, al piano primo di via Ciriaci n. 1, 3 e 5 e sull'area individuata catastalmente al fg. 26 P.lle 445 sub 33[,] d[i] interventi edilizi [quali] Manufatto di dimensioni
2,12 m circa per 2,04 circa costituit[o] da onduline in pvc su muretto in calce-
3 struzzo e copertura in lamiera e lastre di presunto amianto”; “Muretto costituito in mattoni con pilastrino in calcestruzzo e laterizio alto circa 1 m realizzato in pros- simità della [predetta] struttura”; “Veranda costituita da un muretto in calcestruz- zo con soprastante chiusura mediante infissi, di dimensioni pari a circa 8,13 m [...] per 2 m circa e altezza di 1,40 m circa[...] in amianto con sottostante tavolato in le- gno”; “Manufatto realizzato in muratura avente dimensioni di 2 m circa per 2,40
m circa e altezza di 2 metri circa[...] in amianto”; “Trasformazione di finestra in portafinestra per accedere al manufatto”; e “dopo oltre un anno e mezzo gli atto- ri non sono ancora riusciti ad ottenere la sanatoria delle loro opere abusive”.
Il Tribunale ha concesso i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; svolto istruttoria con in- terrogatorio formale ed escussione testimoniale;
all'esito, fissato udienza di preci- sazione delle conclusioni.
2. Le domande sono fondate.
2.1. Il possesso ai fini dell'usucapione deve specificarsi (possesso qualificato) come pacifico (acquistato in modo non violento); la “violenza preclude l'usucapione in quanto rende riprovevole il possesso e fa venir meno la ragione della preferenza del possessore rispetto al proprietario”; pubblico (acquistato in modo non clande- stino); continuo; il possesso esercitato in modo occasionale o saltuario può essere possesso, ma non è possesso “continuo”; non interrotto.
Non è richiesto che il possesso (a parte non essere violento) si manifesti con atti leciti, in particolare conformi alla normativa urbanistica ed edilizia: le “norme [che] mi- ra[no] a sanzionare l'attività edificatoria [...] non [disciplinano] gli atti di acquisto della proprietà del terreno ove l'immobile - asseritamente in contrasto con la normativa urbanistica - sarebbe edificato, così che, in via di ipotesi, ben può detta area essere acquisita per usucapione e, contemporaneamente, l'opera edificata es- sere suscettibile di attività sanzionatoria da parte della pubblica amministrazio- ne[;] l'attività di edificazione conserva la sua positiva valutabilità quale dimostrazione di pos-
4 sesso valido all'usucapione anche se il manufatto presenti [...] profili di contrarietà alla legge ur- banistica” (C. 23452/2012); è “ammissibile l'acquisto per usucapione di una servi- tù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, an- che nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessio- ne edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem” (C. 1395/2017).
Quanto alla interruzione, essa è determinata da terzi o da fatti naturali e può esse- re naturale o civile.
Per l'interruzione civile il codice richiama le norme sull'interruzione della prescri- zione;
ma non sono cause di interruzione civile del possesso gli atti stragiudiziali di messa in mora del possessore e il mero riconoscimento (atto ricognitivo) del diritto reale altrui da parte del possessore. Gli atti di diffida e messa in mora in- terrompono la prescrizione dei diritti relativi (diritti di credito) e, secondo una te- si, dei diritti reali limitati;
non interrompono il possesso e quindi la prescrizione acquisitiva di diritti reali. Quanto al riconoscimento, “non è sufficiente che il pos- sessore compia un atto con il quale dimostri di riconoscere il soggetto cui appar- tiene il diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che per il modo in cui questa conoscenza è rivelata e per i fatti in cui essa è implicita, manifesti la volontà di attribuire il diritto reale al suo titolare” (C. 13211/1992), “atteso che l'animus pos- sidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà”
(C. 5920/2025); il “riconoscimento del diritto del proprietario da parte del pos- sessore, quale fatto idoneo ad interrompere il termine dell'usucapione, postula non già un mero atto o fatto che evidenzi la sola consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri della proprietà, bensì un atto o fatto che esprima una volontà (lato sensu) 'attributiva' di detto diritto al suo titolare (nel senso di una consapevolezza della spettanza ad altri del diritto di proprietà accompagnata dal
5 non volerlo contrastare, neppure per poi conciliare), desunta dal modo in cui la conoscenza è rivelata o dai fatti in cui essa è implicita;
costituendo dunque la c.d. volontà attributiva del diritto un requisito normativo del riconoscimento ai fini anzidetti, detta volontà può normalmente desumersi dall'essere state intavolate trattative con i titolari del diritto di proprietà ai fini dell'acquisto in via derivativa, restando invece esclusa quando tali iniziative (come potrà desumersi dalle clauso- le predisposte, in particolare con riferimento al corrispettivo) siano ispirate dalla diversa volontà di evitare lungaggini giudiziarie per l'accertamento dell'usucapione, ovvero di prevenire in via conciliativa la relativa lite” (C.
27170/2018). La domanda giudiziale, invece, interrompe il possesso;
secondo una tesi, però, solo se fondata.
L'interruzione naturale non rileva nell'usucapione se non è durata per oltre un anno (art. 1167 c.c.).
Oggetto dell'usucapione sono i diritti di proprietà e gli altri diritti reali di godi- mento, anche in comunione o solo per quota.
Il contenuto dell'acquisto per usucapione si determina in ragione del contenuto del possesso; il possesso pieno conduce pertanto all'acquisto del diritto di proprietà mentre il possesso minore conduce all'acquisto degli altri diritti reali di godimento;
sicché la questione della c.d. usucapio libertatis va risolta nel senso che se l'usucapiente, nell'esercizio del possesso, ne ha subito una limitazione per la presenza di diritti reali altrui, questi diritti permangono perché il possessore acquista un diritto dal contenuto equivalente al possesso e, se il possesso è stato limitato, anche il diritto
(di proprietà) acquistato è limitato;
l'effetto estintivo dell'usucapione si prospetta solo rispetto a quelle situazioni di diritti reali limitati che sono incompatibili con l'acquisto della proprietà da parte dell'usucapiente: in virtù di ciò, nessun effetto estintivo è configurabile quanto al diritto reale di garanzia dell'ipoteca: la “sorte dei diritti reali minori dipende – nella fattispecie acquisitiva dell'usucapione ordi-
6 naria – dalle caratteristiche concrete del possesso e dal suo essere incompatibile o meno con la permanenza di diritti reali minori (si pensi a ipoteche o a servitù), nonostante l'estinzione del pregresso diritto dominicale (art. 1158 [c.c.]). Analo- gamente, nell'usucapione abbreviata, il destino dei diritti reali minori è condizio- nato da quanto si evince dal titolo astrattamente idoneo al trasferimento, che può far salvi diritti reali minori, benché venga meno il precedente titolo dominicale
(art. 1159 [c.c.])[;] la natura originaria dell'acquisto non è in sé logicamente [...] in- compatibile con una disciplina che [...] consenta di desumere dai presupposti normativi che compongono la fattispecie acquisitiva[...] la salvezza di pregressi di- ritti reali” (C. cost. 160/2024); ne discende che l'“acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia che, come altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti (ad esempio, alcune servitù), non è incompatibile con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e del conseguente acquisto della proprietà per usuca- pione” (C. 565/2025).
La copertura di molti edifici è costituita, in tutto o in parte, non dal tetto, ma da una terrazza (terrazza di copertura), tecnicamente indicata come “lastrico solare”.
Distinta dal lastrico solare è la “terrazza a livello”, ossia la superficie scoperta desti- nata non solo a coprire la parte verticalmente sottostante, ma anche, e soprattut- to, a dare un affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata, e del quale costituisce una proiezione verso l'esterno. Peraltro, in quanto abbia funzio- ne di copertura di parte dell'edificio, la terrazza a livello costituisce anch'essa la- strico solare.
Il lastrico solare può essere di proprietà comune, e quindi condominiale, oppure destinato all'uso esclusivo o comunque di proprietà esclusiva di un condomino che, il più delle volte, coincide con il proprietario dell'attico. In assenza di diversa disposizione del titolo, l'art. 1117, n. 1, c.c., attribuisce la proprietà del lastrico so-
7 lare in comunione a tutti i condomini. Il lastrico solare svolge funzione di copertura del fabbricato anche se di uso o proprietà esclusivi di uno dei condomini. Ne consegue che l'obbligo e il dovere di provvedere alla sua manutenzione, ripara- zione o ricostruzione, e la responsabilità per il suo inadempimento e violazione, gravano su tutti, sia nell'ipotesi in cui esso costituisca “parte comune dell'edificio”, sia nell'ipotesi in cui, invece, esso sia di uso o proprietà esclusivi di alcuno dei condomini;
salve, però, quelle parti del lastrico solare estranee alla funzione di copertura e collegate, invece, al suo godimento diretto (a esempio, parapetti, ringhiere, ecc.). Nel caso di lastrico solare di uso o proprietà esclusivi, e nella terrazza a livello con funzione di copertura (C. 16583/2012), la ripartizione interna delle spese, anche di quelle necessarie per il risarcimento dei danni a se- guito dell'inadempimento o dell'illecito, è regolata dall'art. 1126 c.c., che le pone, per 1/3, a carico del condomino avente l'uso o la proprietà esclusivi del lastrico solare (o la proprietà esclusiva dell'appartamento cui è collegata la terrazza a livel- lo), per i restanti 2/3, a carico dei proprietari delle unità immobiliari sottostanti in proporzione ai millesimi di proprietà; se il condomino che ha l'uso o la proprietà esclusivi del lastrico solare è anche proprietario di un'unità immobiliare (a esem- pio, autorimessa) ubicata sotto la sua verticale, parteciperà anche a questa quota di spesa.
Non può costituire lastrico solare di uso esclusivo, ai fini dell'art. 1126, il lastrico solare di proprietà comune che serve solo da copertura, sostituendo in tutto e per tutto il tetto, e quindi privo di una funzione di utilizzo. In tal caso il lastrico sola- re è “parte comune dell'edificio”, ed è regolato, quanto alle spese, dall'art. 1123
(C. 2726/2002).
Da quanto sopra risulta evidentemente che “la circostanza che sia st[r]utturalmente insopprimibile l'utilità di copertura del fabbricato fornita dal lastrico o dal terraz- zo a livello non è giuridicamente incompatibile con l'esercizio di fatto di un possesso esclusivo del bene idoneo pure ai fini dell'usucapione, né con una situazione di titolarità
8 esclusiva degli stessi, come confermano gli artt. 1117, n. 1, e 1126 c.c.” (C.
35956/2021).
2.2. Ebbene, innanzitutto, è infondata la principale deduzione di e, CP_1
Con soprattutto, , ossia che “è necessario il titolo edilizio per legittimare l'usucapione”, “non si può dar luogo all'usucapione di un manufatto abusivo”.
La Cassazione, nelle sentenze richiamate sub 2.1, non solo afferma che può “con- temporaneamente” acquistarsi per usucapione il diritto reale su di un immobile ed essere sanzionati “da parte della pubblica amministrazione” per avervi edifica- to abusivamente;
ma anche che proprio la stessa “attività di edificazione” abusiva può essere manifestazione/“dimostrazione di possesso valido all'usucapione”.
Inoltre, ancora come detto sub 2.1., il fatto che la terrazza a livello funga anche da copertura di parte dell'edificio e, quindi, sia qualificabile come lastrico solare, non ne esclude la possibile proprietà esclusiva e nemmeno l'acquisto (appunto in pro- prietà esclusiva) per usucapione.
All'udienza del 22 febbraio 2024, il teste di ha rappresentato Testimone_1
che “procedetti alle pratiche di condono e successivo accatastamento per l'immobile oggetto di controversia, a ciò incaricato dalla;
al lastrico CP_3
solare “si accede da un locale tecnico della mediante una botola a so- CP_3
laio e scale amovibili (non retraibili;
cioè non fisse), botola che dà in un casotto sovrastante, con il lastrico solare a lato del casotto, cui si accede a mezzo porta finestra;
attualmente nel locale tecnico, che è a piano terra, c'è un lavaggio;
il ca- sotto è di dimensioni molto inferiori al locale tecnico [...], per il resto sovrastato dal solaio-terrazza a livello;
il terrazzo è stato oggetto di sanatoria;
mi sono recato parecchie volte su quel fabbricato nel 2012”; “non ricordo se c'erano accessi alla terrazza predetta anche da finestre – porte finestre di altri appartamenti a piano;
che non sono meri casotti;
non ho visto accessi altrui e nemmeno fabbricati altrui perché ero concentrato su quello che facevo;
a quella terrazza a livello si può ac-
9 cedere anche dall'esterno, c'è una salita e poi un muretto di circa un metro;
anzi, dall'esterno si può solo vedere il casotto;
io sono acceduto alla terrazza solo da casotto e scale amovibili;
ciò all'epoca dei predetti accatastamenti”.
ha dichiarato che “la porta finestra del casotto di cui ho sentito Parte_1
parlare il teste che mi ha preceduto non è mai esistita;
io frequento il posto dal
1983; si accedeva solo da casa di mia CE, attualmente in proprietà dei Pt_2
a livello con il solaio contestato, e dall'appartamento di fronte, anch'esso a livello, che attualmente è nella mia proprietà; ciò attraverso porte finestre, che sono lì almeno dal 1983, le quali davano su manufatti in muratura, completi, sostanzial- mente stanze, quello di mia CE [...] era una cucina e aveva la copertura in eternit;
dall'altro lato, [...] il manufatto aveva solo la base in muratura e poi saliva con profilati metallici e plastica e anche qui la copertura era in eternit;
ciascun[o] ha la sua porta finestra, ribadisco che sono tutti a livello con il terrazzo contestato
[...]; ricordo che nel natale 1983 sul terrazzo ci facemmo una grigliata con mio suocero;
ai tempi, sotto la terrazza c'era un opificio di mio suocero;
il casotto fungeva da locale per la torre di raffreddamento dei prodotti lavorati nell'opificio; anche gli altri appartamenti a livello con la terrazza [...] mi risulta siano in proprie- tà dei ma hanno solo finestre senza possibilità di accesso[;] non ho mai vi- Pt_2
sto gente della passeggiare o comunque accedere sul terrazzo”. CP_3
Con Ma è la stessa , come detto, ad allegare la “abusiva realizzazione, al piano pri- mo di via Ciriaci n. 1, 3 e 5 e sull'area individuata catastalmente al fg. 26 P.lle 445 sub 33[ (cioè sulla terrazza),] d[i] interventi edilizi [quali] Manufatto di dimensioni
2,12 m circa per 2,04 circa costituit[o] da onduline in pvc su muretto in calce- struzzo e copertura in lamiera e lastre di presunto amianto”; “Muretto costituito in mattoni con pilastrino in calcestruzzo e laterizio alto circa 1 m realizzato in prossimità della [predetta] struttura”; “Veranda costituita da un muretto in calce- struzzo con soprastante chiusura mediante infissi, di dimensioni pari a circa 8,13
m [...] per 2 m circa e altezza di 1,40 m circa[...] in amianto con sottostante tavo-
10 lato in legno”; “Manufatto realizzato in muratura avente dimensioni di 2 m circa per 2,40 m circa e altezza di 2 metri circa[...] in amianto”; “Trasformazione di fi- nestra in portafinestra per accedere al manufatto”; dagli atti depositati ex art. 213
c.p.c. dal Comune di risulta che “i balconi sono riportati già CP_1
nell'accatastamento del [...]1963”; “il sub 3 ha accesso direttamente sul terrazzo, come si evince sin dal primo progetto del 1957 dove, nella stessa posizione dell'attuale porta-finestra era previsto comunque un balcone con porta-finestra”, ma “tutti” i “5 appartamenti” al “primo piano” “(sub 15, sub 3, sub 14, sub 13, sub 2)” hanno “finestre e porte finestre che affacciano sul terrazzo, oggetto di condono nel 2009”; peraltro, come deduce la difesa degli attori, altresì è la “stessa tipologia dei materiali utilizzati (calcestruzzo, cemento, onduline e, soprattutto, amianto [...] bandito per legge fin dal 1992) [a rendere] evidente che tali manufatti siano stati realizzati, perlomeno, negli anni '70” (o comunque, per quanto qui ri- leva, in tempo ampiamente sufficiente al perfezionamento dell'usucapione); infi- ne, il “verbale di accertamento” del 21/27 luglio 2020 del “Comune di Lanciano
IV Settore Programmazione Urbanistica”, “a seguito dell'esposto
[dell']amministratore della società [...], al fine di verificare la rego- CP_3
larità di alcuni manufatti realizzati al piano primo del fabbricato”, rappresenta Co che, pur alla presenza, tra gli altri, del predetto amministratore di , per “accedere diret- tamente al lastrico solare in questione è stato necessario entrare nell'appartamento d[i] [...]. In alternativa è possibile accedervi dalla proprietà di Parte_1
e , così indirettamente supportando la di- Parte_3 Parte_2
chiarazione di per cui “la porta finestra del casotto di cui ho sentito parlare Pt_1
il teste che mi ha preceduto non è mai esistita” (in tal senso sono ancora, e ine- quivocabilmente, anche le fotografie in atti del Comune di Lanciano che rappre- sentano, dall'esterno e dall'interno, il “casotto” – “struttura D”).
In definitiva, le stesse realizzazione e mantenimento delle opere abusive valgono continua manifestazione di possesso utile ai fini dell'usucapione, a ulteriore conferma del
11 fatto che il “lastrico solare” “a livello” di unità abitative è generalmente una “terraz- za a livello” destinata anche, e “soprattutto, a dare un affaccio e ulteriori comodi- tà all'appartamento cui è collegata, e del quale costituisce una proiezione verso l'esterno”; tale possesso, per quanto detto, ha avuto una durata idonea al perfe- zionamento della fattispecie ex art. 1158 c.c.; pertanto, le domande degli attori sono fondate.
2.3. Poiché “il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione
è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore del secondo, in- dipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dall'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla tra- scrizione dell'acquisto a titolo derivativo” (C. 8590/2022), la sentenza che dichia- ra l'acquisto per usucapione è sentenza di mero accertamento, ossia sentenza di- chiarativa e non costitutiva (C. 12609/2008; C. 2485/2007); essa dovrà essere tra- scritta nei registri pubblici, ai sensi dell'art. 2651 c.c., ma la trascrizione di cui all'art. 2651 c.c. non ha funzione di opponibilità, bensì solo di pubblicità notizia
(C. 2717/1982) e di salvaguardia della continuità delle trascrizioni.
Pertanto, non deve essere ordinata la trascrizione della presente sentenza a opera del competente Conservatore dei Registri Immobiliari, non essendo essa nemme- no un onere della parte (che non ha alcun interesse giuridico alla trascrizione della sentenza, non rilevando essa né ai fini dell'acquisto né ai fini dell'opponibilità del- lo stesso), bensì un obbligo ex lege il cui adempimento è rimesso al cancelliere.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza;
in virtù della presunzione ex art. 1117,
n. 1, c.c., non è predicabile alcun astratto, ex ante difetto di legittimazione passiva di , sicché, considerate anche le difese nel merito dello stesso, il CP_1
medsimo è co-soccombente, in misura che il Tribunale determina in 1/4; il Tri- bunale liquida le spese di lite come da dispositivo in base ai parametri ex d.m.
147/2022.
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara che sono tito- Parte_1 Parte_2 Parte_3
lari, in comunione, per acquisto in usucapione, dell'intero del diritto di piena pro- prietà sul “lastrico solare ubicato al primo piano del fabbricato in via Ciriaci n. 3” di cui al “Verbale di Accertamento Urbanistico-Edilizio in via Ciriaci n. 1-3-5” del 21/27 luglio 2020 del “Comune di Lanciano IV Settore Programmazione Ur- banistica” (“Dott.ssa Urb. ); Persona_2
b) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3
, in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, in solido (con quote interne, rispettivamente, di 3/4 e 1/4), al rimborso, in favore di , delle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3
di lite, che liquida in euro 11.000,00 per compensi, euro 545,00 per spese docu- mentate, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge.
Lanciano, 22 dicembre 2025.
Il giudice
IO PP
13