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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. ZI CA - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n.1098/2023 promossa in grado di appello da
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo.
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Vitale e Controparte_1
VI OR.
APPELLATO Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 23.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti. IN FATTO Con ricorso depositato il 17.01.2022 aveva evocato in Controparte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Palermo G.L. l' contestando la nota del Pt_1
29.05.2021 con la quale l'Istituto gli aveva chiesto la restituzione dell'importo di euro 3.542,36 (relativo al periodo 01.10.2020/30.06.2021) indebitamente erogato a titolo di maggiorazione sulla pensione cat. INVCIV n.07178356.
Aveva dedotto il ricorrente: - di avere presentato, ai sensi e per gli effetti della Legge 118/71 e successive modifiche, domanda alla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell' di Palermo, al fine di essere riconosciuto invalido civile nella Pt_1 misura del 100%;
- di essere stato riconosciuto, nella seduta del 10.10.2018 della Commissione,
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%”, con decorrenza dalla presentazione della domanda e soggetto a revisione;
- che all'esito della visita di revisione del 10.09.2020, era stato riconosciuto
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 80% (art. 2 e 13 L. 118/71)”;
- di avere ricevuto dall' la comunicazione di riliquidazione del 10.10.2020 Pt_1 relativa alla pensione numero 07178356 per l'adeguamento al milione rivalutato, con decorrenza dal 20.07.2020, come previsto dall'articolo 38, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n.448, modificata dall'articolo 15 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, in virtù della quale era stato riconosciuto un credito in favore del sig. ari ad € 1.204,86; CP_1
- di avere percepito in buona fede il suindicato adeguamento pensionistico per gli anni 2020-2021 a causa di un errore compiuto dall' nella erogazione delle Pt_1 prestazioni di invalidità spettanti, per non avere Istituto tenuto conto dell'intervenuta diminuzione della percentuale di invalidità accertata in sede di revisione nel mese di settembre 2020.
L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.3000/2023, in accoglimento del ricorso, aveva dichiarato “non dovuta da Parte_2 la somma di euro 3.542,36”, per avere il ricorrente percepito in buona fede quanto erogato dall'Istituto previdenziale non essendovi prova della comunicazione all'odierno appellato del verbale della visita di revisione (“dall'esame della cartolina di ritorno depositata dalla convenuta non si è in grado di stabilire se la raccomandata sia pervenuta al ricorrente, non riscontrando alcuna firma né la dicitura di compiuta giacenza”).
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 23.10.2023, l' lamentando l'insussistenza in capo al percipiente Pt_1 di un legittimo affidamento meritevole di tutela laddove controparte aveva
“ricevuto il verbale della visita di revisione, tanto è vero che lo ha prodotto unitamente alla nota di trasmissione prodotta da . Pt_1
Ha resistito in giudizio, con memoria del 9.10.2025, , Controparte_1 insistendo per la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa all'udienza del 23.10.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
IN DIRITTO L'appello è fondato.
Invero, attesa l'indubbia natura assistenziale della prestazione del cui indebito si tratta, in quanto beneficio (assegno ex lege 118/71) privo di copertura contributiva e assicurativa, va ricordato che la riespansione della generale disciplina dell'art. 2033 c.c. – rispetto allo speciale regime disegnato dall'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991 per l'indebito previdenziale - è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento.”
È stato, infatti affermato che "il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può altresì dirsi dato acquisito quel principio per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
“Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche Cass. nn. 28771/2018 e 10642/2019).
E' stato pure precisato che “il dolo è configurabile anche nel caso in cui il pagamento non dovuto dipenda esclusivamente da un errore - anche se ricollegabile a una negligenza - del soggetto pagatore…Infatti la semplice consapevolezza della mancanza del diritto fa venire meno la ratio della deroga alle regole generali codicistiche in materia di ripetizione dell'indebito…” (Cass. n. 1978/2004).
Venendo alla fattispecie in esame, nessun legittimo e - soprattutto - incolpevole affidamento può essere ravvisato in capo all'appellato alla luce della sua conoscenza del verbale della visita di revisione del 10.09.2020, laddove è la stessa parte ad allegare (doc.4) al ricorso di primo grado copia del suddetto verbale unitamente alla missiva di comunicazione elaborata dal responsabile di sede così dimostrando di avere avuto esaustiva conoscenza degli esiti della Pt_1 visita di revisione e in particolare del ridimensionamento del grado di invalidità dal 100% all'80%.
A non diversa determinazione può indurre quanto dedotto dal pagina CP_1
4 della memoria di costituzione in appello (“Si rileva che, dopo aver ricevuto l'avviso di indebito e la comunicazione di riliquidazione, l'odierno appellato ha estratto dal proprio “cassetto” sul portale telematico il verbale della visita Pt_1 di revisione del 10.09.2020 mai notificato, con il quale la Commissione Medica ha riconosciuto il sig. invalido con totale e permanente inabilità lavorativa CP_1
80%”), in quanto:
- si tratta di circostanza nuova e mai allegata nella precedente fase del giudizio;
- il nel corso dell'iter processuale di primo grado non ha mai negato, CP_1 neppure nelle memorie conclusionali del 17.02.2023, di aver ricevuto copia del verbale della visita da parte della Commissione medica di verifica, fondando la propria difesa unicamente sull'imputabilità all' dell'errore che aveva Pt_1 indotto l' a liquidare una prestazione pur in assenza dei prescritti requisiti Pt_1 sanitari (si legge a pag.2 del ricorso ex art.414 c.p.c. “Appare dunque evidente che, nel caso de quo, il sig. ha percepito in buona fede il suindicato CP_1 adeguamento pensionistico per gli anni 2020-2021 a causa di un errore compiuto dall' nella erogazione delle prestazioni di invalidità spettanti, poiché Pt_1
l' non ha tenuto conto dell'intervenuta diminuzione della percentuale di Pt_1 invalidità accertata in sede di revisione nel mese di settembre 2020”);
- il non si è limitato ad allegare il verbale della visita di revisione, CP_1 documento potenzialmente rinvenibile nel cassetto previdenziale del cittadino (ma la copia in atti non reca alcun segno che ne attestati l'estrazione da un sito riferibile all' , ma ha altresì prodotto la nota di trasmissione della Pt_1 comunicazione del verbale all'interessato, documento pacificamente elaborato dal dirigente della competente sede ed estraneo alla sfera di diretta Pt_1 visibilità da parte del destinatario (a meno che egli lo abbia formalmente ricevuto o ne abbia fatta espressa richiesta).
Né il prospettato affidamento può essere insorto dalla mera prosecuzione dell'erogazione della prestazione, in accordo con il consolidato orientamento secondo cui “la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.” (Cass. Sez. L, Ordina za n.34013 del 19/12/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2056 del 04/02/2004; Cass. Sez. L, Sentenza n.6610 del 29/03/2005).
Si ritiene, conclusivamente, che nel caso di specie l'appellato non abbia dimostrato la sussistenza di un affidamento incolpevole e che dunque nulla osti alla ripetizione delle somme indebitamente erogategli dopo la visita del 10.09.2020, così come richiesto dall' con il provvedimento impugnato. Pt_1
Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso di primo grado proposto da . Controparte_1
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.3000/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 19 settembre 2023, rigetta il ricorso di primo grado proposto da . Controparte_1
Condanna al pagamento in favore dell delle spese del Controparte_1 Pt_1 doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo, in €852,00 e per l'appello in
€962,00, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Palermo il 23 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
ZI CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. ZI CA - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n.1098/2023 promossa in grado di appello da
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo.
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Vitale e Controparte_1
VI OR.
APPELLATO Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 23.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti. IN FATTO Con ricorso depositato il 17.01.2022 aveva evocato in Controparte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Palermo G.L. l' contestando la nota del Pt_1
29.05.2021 con la quale l'Istituto gli aveva chiesto la restituzione dell'importo di euro 3.542,36 (relativo al periodo 01.10.2020/30.06.2021) indebitamente erogato a titolo di maggiorazione sulla pensione cat. INVCIV n.07178356.
Aveva dedotto il ricorrente: - di avere presentato, ai sensi e per gli effetti della Legge 118/71 e successive modifiche, domanda alla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell' di Palermo, al fine di essere riconosciuto invalido civile nella Pt_1 misura del 100%;
- di essere stato riconosciuto, nella seduta del 10.10.2018 della Commissione,
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%”, con decorrenza dalla presentazione della domanda e soggetto a revisione;
- che all'esito della visita di revisione del 10.09.2020, era stato riconosciuto
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 80% (art. 2 e 13 L. 118/71)”;
- di avere ricevuto dall' la comunicazione di riliquidazione del 10.10.2020 Pt_1 relativa alla pensione numero 07178356 per l'adeguamento al milione rivalutato, con decorrenza dal 20.07.2020, come previsto dall'articolo 38, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n.448, modificata dall'articolo 15 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, in virtù della quale era stato riconosciuto un credito in favore del sig. ari ad € 1.204,86; CP_1
- di avere percepito in buona fede il suindicato adeguamento pensionistico per gli anni 2020-2021 a causa di un errore compiuto dall' nella erogazione delle Pt_1 prestazioni di invalidità spettanti, per non avere Istituto tenuto conto dell'intervenuta diminuzione della percentuale di invalidità accertata in sede di revisione nel mese di settembre 2020.
L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.3000/2023, in accoglimento del ricorso, aveva dichiarato “non dovuta da Parte_2 la somma di euro 3.542,36”, per avere il ricorrente percepito in buona fede quanto erogato dall'Istituto previdenziale non essendovi prova della comunicazione all'odierno appellato del verbale della visita di revisione (“dall'esame della cartolina di ritorno depositata dalla convenuta non si è in grado di stabilire se la raccomandata sia pervenuta al ricorrente, non riscontrando alcuna firma né la dicitura di compiuta giacenza”).
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 23.10.2023, l' lamentando l'insussistenza in capo al percipiente Pt_1 di un legittimo affidamento meritevole di tutela laddove controparte aveva
“ricevuto il verbale della visita di revisione, tanto è vero che lo ha prodotto unitamente alla nota di trasmissione prodotta da . Pt_1
Ha resistito in giudizio, con memoria del 9.10.2025, , Controparte_1 insistendo per la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa all'udienza del 23.10.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
IN DIRITTO L'appello è fondato.
Invero, attesa l'indubbia natura assistenziale della prestazione del cui indebito si tratta, in quanto beneficio (assegno ex lege 118/71) privo di copertura contributiva e assicurativa, va ricordato che la riespansione della generale disciplina dell'art. 2033 c.c. – rispetto allo speciale regime disegnato dall'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991 per l'indebito previdenziale - è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento.”
È stato, infatti affermato che "il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può altresì dirsi dato acquisito quel principio per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
“Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche Cass. nn. 28771/2018 e 10642/2019).
E' stato pure precisato che “il dolo è configurabile anche nel caso in cui il pagamento non dovuto dipenda esclusivamente da un errore - anche se ricollegabile a una negligenza - del soggetto pagatore…Infatti la semplice consapevolezza della mancanza del diritto fa venire meno la ratio della deroga alle regole generali codicistiche in materia di ripetizione dell'indebito…” (Cass. n. 1978/2004).
Venendo alla fattispecie in esame, nessun legittimo e - soprattutto - incolpevole affidamento può essere ravvisato in capo all'appellato alla luce della sua conoscenza del verbale della visita di revisione del 10.09.2020, laddove è la stessa parte ad allegare (doc.4) al ricorso di primo grado copia del suddetto verbale unitamente alla missiva di comunicazione elaborata dal responsabile di sede così dimostrando di avere avuto esaustiva conoscenza degli esiti della Pt_1 visita di revisione e in particolare del ridimensionamento del grado di invalidità dal 100% all'80%.
A non diversa determinazione può indurre quanto dedotto dal pagina CP_1
4 della memoria di costituzione in appello (“Si rileva che, dopo aver ricevuto l'avviso di indebito e la comunicazione di riliquidazione, l'odierno appellato ha estratto dal proprio “cassetto” sul portale telematico il verbale della visita Pt_1 di revisione del 10.09.2020 mai notificato, con il quale la Commissione Medica ha riconosciuto il sig. invalido con totale e permanente inabilità lavorativa CP_1
80%”), in quanto:
- si tratta di circostanza nuova e mai allegata nella precedente fase del giudizio;
- il nel corso dell'iter processuale di primo grado non ha mai negato, CP_1 neppure nelle memorie conclusionali del 17.02.2023, di aver ricevuto copia del verbale della visita da parte della Commissione medica di verifica, fondando la propria difesa unicamente sull'imputabilità all' dell'errore che aveva Pt_1 indotto l' a liquidare una prestazione pur in assenza dei prescritti requisiti Pt_1 sanitari (si legge a pag.2 del ricorso ex art.414 c.p.c. “Appare dunque evidente che, nel caso de quo, il sig. ha percepito in buona fede il suindicato CP_1 adeguamento pensionistico per gli anni 2020-2021 a causa di un errore compiuto dall' nella erogazione delle prestazioni di invalidità spettanti, poiché Pt_1
l' non ha tenuto conto dell'intervenuta diminuzione della percentuale di Pt_1 invalidità accertata in sede di revisione nel mese di settembre 2020”);
- il non si è limitato ad allegare il verbale della visita di revisione, CP_1 documento potenzialmente rinvenibile nel cassetto previdenziale del cittadino (ma la copia in atti non reca alcun segno che ne attestati l'estrazione da un sito riferibile all' , ma ha altresì prodotto la nota di trasmissione della Pt_1 comunicazione del verbale all'interessato, documento pacificamente elaborato dal dirigente della competente sede ed estraneo alla sfera di diretta Pt_1 visibilità da parte del destinatario (a meno che egli lo abbia formalmente ricevuto o ne abbia fatta espressa richiesta).
Né il prospettato affidamento può essere insorto dalla mera prosecuzione dell'erogazione della prestazione, in accordo con il consolidato orientamento secondo cui “la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.” (Cass. Sez. L, Ordina za n.34013 del 19/12/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2056 del 04/02/2004; Cass. Sez. L, Sentenza n.6610 del 29/03/2005).
Si ritiene, conclusivamente, che nel caso di specie l'appellato non abbia dimostrato la sussistenza di un affidamento incolpevole e che dunque nulla osti alla ripetizione delle somme indebitamente erogategli dopo la visita del 10.09.2020, così come richiesto dall' con il provvedimento impugnato. Pt_1
Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso di primo grado proposto da . Controparte_1
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.3000/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 19 settembre 2023, rigetta il ricorso di primo grado proposto da . Controparte_1
Condanna al pagamento in favore dell delle spese del Controparte_1 Pt_1 doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo, in €852,00 e per l'appello in
€962,00, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Palermo il 23 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
ZI CA