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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3502/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3502/2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 13 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., 3° comma,
promossa da
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, C.F. e Partita IVA , elettivamente domiciliata in Catania, Corso P.IVA_1 delle Province n.203, presso lo Studio dell'avv. Antonino G. Distefano;
(appellante)
contro
, c.f. , rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Daniela Barbaro;
e
, c.f.: , nata a Controparte_2 C.F._2
Condofuri (RC) il 06.02.2971, ivi rappresentato e difeso dall'avv. Mario Mafrica;
pagina 1 di 12 appellate
oggetto: azione di risarcimento danni ex art. 2054 c.c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato in data 07.12.2020, la ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Controparte_3
di Reggio Calabria n. 1230/2020, con la quale il giudice di prime cure:
1) ha accolto la domanda di risarcimento danni avanzata da Controparte_2
in conseguenza del sinistro verificatosi in data 26.11.2013;
[...]
2) ha condannato l'odierna appellante, in solido con , al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
3) ha condannato l'odierna appellante alla refusione, in favore di Controparte_1
delle spese del giudizio, liquidate nella complessiva somma di euro 600,00,
[...]
oltre rimborso forfettario del 15% come per legge, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Parte appellante, in particolare, ha lamentato:
- l'omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure;
- l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha condannato la al pagamento degli interessi ex art. 1284, Controparte_3
commi 1 e 4, c.c.;
- l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha condannato la - in solido con - Controparte_3 Controparte_1
alla refusione, in favore di delle spese del giudizio, Controparte_2
liquidate complessivamente in euro 753,28, nonché alla refusione, in favore di CP_1
pagina 2 di 12 delle spese del giudizio, liquidate nella complessiva somma di Controparte_1
euro 600,00, oltre rimborso forfettario del 15% come per legge, IVA e CPA.
Parte appellante ha, dunque, concluso chiedendo al Tribunale, in funzione di
Giudice d'Appello, di: “rigettare la domanda formulata dalla sig.ra Controparte_2
in primo grado, perché infondata e non provata;
- condannare la sig.ra
[...]
al pagamento delle spese legali relative al giudizio di Controparte_2 primo e secondo grado”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.03.2021, si è costituita in giudizio , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis, comma 1, c.p.c. e concludendo, nel merito, per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza n. 1230/2020.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in pari data, si è costituita in giudizio la quale, preliminarmente, ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis, comma 1, c.p.c. e, nel merito, ne ha dedotto l'infondatezza, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le odierne parti appellate hanno, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione non è fondata.
L'appello proposto risponde ai requisiti richiesti dall'art. Parte_2
342 c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 27199/2017 (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 27199/2017, secondo cui «gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena
pagina 3 di 12 di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»).
Parte appellante ha testualmente indicato le parti della sentenza del Giudice di Pace
n. 1230/2020 che si intende impugnare e le modifiche richieste, nonché le circostanze da cui derivava la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel ricorso introduttivo dell'odierno giudizio di appello, egli ha, adeguatamente, individuato l'errore in cui, a suo avviso, era incorso il Giudice di Pace nella sentenza impugnata (consistente, in particolare, nella omessa valutazione delle risultanze istruttorie e nella condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c.)
e ha poi indicato, in modo esaustivo, le argomentazioni che, contrapponendosi a quelle poste a fondamento della statuizione impugnata, avrebbero dovuto determinare la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. non merita, dunque, accoglimento.
2. Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 339 c.p.c. sollevata dalle parti appellate nelle loro rispettive comparse conclusionali.
Sul punto, giova richiamare l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Per stabilire se una sentenza del Giudice di Pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile sono nei limiti di cui all'art. 339,
3 comma c.p.c., occorre assumere a riferimento non già il contenuto della decisione, bensì il valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 c.p.c.
e ss. e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del
pagina 4 di 12 contributo unificato (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 13917/2006; Cass. Civ. n. 121072018;
Cass. Civ. n. 14174/2019).
Nel caso in cui l'attore abbia formulato dinanzi al Giudice di Pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità c.d. necessaria, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. comma 2), accompagnandola, però, con la richiesta della diversa ed eventualmente “maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, “con la conseguenza che la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339
c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. n.3290/2018; Cass. Civ. n. 33219/2021).
Ciò posto, l'odierna appellante, nel proprio scritto introduttivo del giudizio di primo grado, ha richiesto la condanna dei convenuti - in solido tra loro - al pagamento della somma di euro 1.022,35 a titolo di risarcimento per i danni patiti da
[...]
in conseguenza del sinistro occorso in data 26.11.2013, Controparte_2 accompagnata dalla formula “ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta giusta e/o equa dall'On.le Giudice adito, oltre interessi legali dalla data del
sinistro e sino al 25.07.2015, nonché gli interessi ex art. 1284, 5 comma dalla data del
25.07.2015 sino al soddisfo, oltre ancora alla rivalutazione monetaria come per legge, il tutto nei miti della competenza dell'On.le Giudice adito”, per cui la relativa domanda deve intendersi di valore indeterminato.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 339 c.p.c. sollevata dalle odierne parti appellate deve, pertanto, essere rigettata.
3. Del pari infondata è la questione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.; anzi, per le ragioni che si esporranno, l'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Deve, a questo punto, esaminarsi l'eccezione, sollevata dalle parti appellate, di giudicato per efficacia riflessa della pronunce n. 1332/2021 e n. 1467/2022 del Giudice di Pace di Reggio Calabria che hanno deciso le azioni esercitate dai terzi trasportati, rispettivamente, sull'autovettura di proprietà e condotta dalla signora e CP_1
pagina 5 di 12 sull'autovettura condotta dalla signora in tali giudizi, l' CP_2 [...]
e sono state condannate, in solido, a risarcire Parte_1 Controparte_1
i danni subiti dalle istanti.
In primo luogo, è da chiarire che non può configurarsi alcuna efficacia diretta dei giudicati in esame poiché il presente giudizio è stato promosso da un terzo soggetto se pur nei confronti dei medesimi convenuti Controparte_2 [...]
e . Parte_1 Controparte_1
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è
ugualmente idoneo a spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa (Cass., sez. 1, Sentenza n. 24558 del 02/12/2015).
La nozione di efficacia riflessa del giudicato presuppone, quindi, un “nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, che si ha allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico
condizionato dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del
contraddittorio e di difesa2 (Cass., sez. U, 12/03/2008, n. 6523).
Riassumendo può dirsi che “Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto
processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da
quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto
l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso
pagina 6 di 12 accertamento” (v. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 8101 del 23/04/2020 ove, in applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'efficacia riflessa del giudicato avente ad oggetto il
"premio scudetto", riconosciuto ad altri giocatori della medesima squadra di calcio in distinti processi, essendo stato dedotto in giudizio un diritto fondato su un autonomo rapporto obbligatorio, di per sé non incompatibile con le diverse decisioni già divenute definitive).
Nell'ambito della assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale la tesi relativa alla c.d. “efficacia riflessa del giudicato” è stata superata affermando che “il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell'assicuratore perché devono essere garantiti il diritto di difesa del terzo e i principi del giusto processo e dl contraddittorio” (cfr. Cass. n. 35037/2021).
Venendo al caso di specie e tenuti fermi gli esposti principi, l'efficacia riflessa del giudicato è invocata dal terzo danneggiato contro la medesima società di assicurazione
(soccombente negli altri giudizi); tuttavia, il terzo è titolare di un autonomo diritto al risarcimento dei danni alla salute, sia pure originato, in tesi, dal medesimo sinistro, che non è dipendente dal diritto al risarcimento dei danni alla salute dei terzi trasportati, né ad esso subordinato, con conseguente possibilità di un diverso accertamento (cfr. Cass.
n. 8101 già citata e n. 19965/2023).
Le sentenze emesse dai giudici di pace possono fungere da fonti di prova avendo,
quindi, soltanto efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato.
5. Devono a, a questo punto, esaminarsi i motivi di gravame.
Lamenta l'appellante essenzialmente il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, sostenendo che le uniche prove valutate dall'organo giudicante sono la dichiarazione testimoniale resa dal signor nel giudizio Testimone_1
n°3519/2015 e le risultanze della CTU a firma dell'Ing. mentre non sono Per_1
state valutate le prove di segno contrario offerte dalla Compagnia di assicurazione.
pagina 7 di 12 Il motivo di gravame è fondato, con conseguente assorbimento della censura relativa alla misura degli interessi compensativi.
In tema di prova, com'è noto, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (ex multis, Cass. 16499/09).
Muovendo dalla dinamica del sinistro de quo, parte attrice ha allegato che in data
26.22.2013, alle ore 14:40 circa, , si trovava in Bova Marina (RC) Controparte_1
alla guida della propria autovettura Renault EN (tg. CS270NE), assicurata per la r.c.a. con la (oggi , allorquando, uscendo Controparte_4 Controparte_3
da una traversa privata e, svoltando a sinistra, per immettersi nella Via Monoscalco, ometteva di dare precedenza e impattava con l'angolo anteriore destro della propria autovettura contro il fianco sinistro dell'autovettura Alfa Romeo 147 (tg. CY753YM), di proprietà di (condotta nell'occasione da Controparte_5 [...]
, la quale percorreva la Via Monoscalco con direzione di marcia RC- Controparte_2
CZ. A seguito dell'urto, l'autovettura Alfa Romeo 147 andava a sbattere con il fianco destro sul fianco destro dell'autovettura Mercedes 8tg. DR471SW), di proprietà di che si trovava regolarmente parcheggiata sulla Via Monoscalco, con Parte_3
direzione di marcia CZ-RC. (cfr. pag. 2 atto di citazione).
Il primo giudice si è limitato a “registrare” che il teste , escusso nel Testimone_1
diverso giudizio promosso dalla signora (terza trasportata Parte_4 sull'autovettura Renault EN, tg. CS270NE, condotta da ) Controparte_1
pagina 8 di 12 “ha fornito una rappresentazione della dinamica del sinistro coincidente con la versione proposta dai danneggiati”, oltre a sostenere che la società di assicurazione non ha offerto alcuna prova contraria.
Il giudizio promosso da è quello definito con la sentenza n. Parte_4
1332/2021, passata in giudicato;
la scarna motivazione della sentenza non è di ausilio nella ricostruzione del sinistro poiché in essa apoditticamente si afferma: “Il sinistro per cui è causa è addebitabile alla quale compagnia Parte_1
garante del rischio di R.C.A. derivante dalla circolazione dell'autovettura Renault tg
CS270NE di proprietà della sig.ra dalla stessa condotta e Controparte_1 sulla quale l'attrice viaggiava in qualità di terzo trasportato. In forza del combinato normativo di cui agli artt. 141 e 148 del d. Lgs 209/2005, il terzo trasportato ha diritto al risarcimento dei danni subiti indipendentemente dall'accertamento della responsabilità nella causazione dell'evento dannoso. Nel merito, in particolare, dagli accertamenti istruttori compiuti e dalla documentazione prodotta (constatazione amichevole d'incidente, testimone oculare , certificati medici, cartella Testimone_1
clinica etc) è emersa inequivocabilmente la dinamica del sinistro così come dedotta da parte attrice”, per poi passare alla quantificazione dei danni.
Non è condivisibile l'implicita valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste per come anche ritenuto dal Tribunale di Reggio Calabria (in diversa Tes_1
composizione) nella sentenza n. 741/2024 che, in riforma della sentenza n. 357/2019
del Giudice di Pace di Reggio Calabria, ha rigettato le domande proposte da
[...]
proprietario dell'autovettura Mercedes, tg. DR471SW e da CP_6 [...]
in ipotesi scaturiti dal medesimo sinistro per cui è causa. Persona_2
La sentenza menzionata (oltre alla sua valenza di precedente giudiziario) costituisce prova atipica, la cui produzione è ammissibile poiché di formazione successiva allo scadere delle preclusioni istruttorie. Tale pronuncia d'appello riforma, peraltro, la sentenza n. 357/2019 del Giudice di Pace di Reggio Calabria (con cui era stata accolta la domanda proposta dal sig. che, a sua volta, è menzionata come CP_6
pagina 9 di 12 argomento di prova nella già citata decisione n. 1467/2022 del medesimo Giudice di
Pace, passata in giudicato ed in cui pare sostanzialmente assente ogni valutazione delle risultanze processuali.
Ad ogni buon conto, la presenza del sul luogo del sinistro, al momento della Tes_1
(presunta) verificazione dello stesso, non è confermata dalla lettura del modulo di constatazione amichevole di sinistro prodotto nel giudizio di primo grado
Sulla mancata indicazione del nominativo del testimone nel suddetto modulo (ed in generale nelle diffide stragiudiziali) la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in una recente pronuncia, ha affermato che: “L'omessa indicazione dei testimoni nella denuncia di sinistro inoltrata alla compagnia di assicurazione incide in modo significativo sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese da
costoro e, conseguentemente, sulla veridicità della dinamica del sinistro riferita, essendo inverosimile e contrario ad ogni regola di logica e buon senso che il
danneggiato abbia omesso di indicarne prontamente le generalità, anche al fine di favorire la definizione stragiudiziale della lite” (cfr. Corte di Appello di Reggio
Calabria, Sez. Civ., sent. n. 289/2024).
Nella sentenza n. 741/2024 del Tribunale si legge “… nel caso di specie, il modello
CAI - pur compilato con la dovuta precisione con riferimento all'identità dei feriti, di
cui sono indicati altresì i relativi codici fiscali ed il pronto soccorso ove gli stessi si sono recati, alle vetture coinvolte, compresa quella del con indicazione CP_6 degli estremi di polizza e di sede dell'agenzia ove il contratto è stato sottoscritto
(circostanza che dovrebbe far desumere che lo stesso è stato compilato con assoluta calma giacché il come si avrà modo di esporre in seguito, non era presente Parte_3
al momento del sinistro) – non risulta compilato nell'identificazione dei testimoni nonostante la chiarezza della sezione '5.testimoni' invitante ad indicare il cognome, il nome, l'indirizzo ed il numero di telefono degli stessi. La circostanza non può che suscitare fondati dubbi sulla credibilità del teste tanto più se si considera che Tes_1
dalle dichiarazioni spontanee rese il 5.2.2015 da , allegate al Testimone_1
pagina 10 di 12 fascicolo di parte di , si evince che lo stesso Testimone_2 Tes_1
conosceva la , materiale sottoscrittrice del modello CAI che, pertanto, era CP_1 agevolmente a conoscenza dell'identità del testimone presente ai fatti”.
Il principio espresso dalla Corte territoriale è tanto più condivisibile nel caso di specie in cui la deposizione resa dal teste è resistita e contraddetta dai dati Tes_1
risultanti dal report del dispositivo satellitare Octotelematics, cd. scatola nera, installato a bordo dell'autovettura Renault, in uso alla dalle cui registrazioni si evince CP_1 che il 26.11.2013 lo stesso non ha registrato alcun contatto 'crash' a carico dell'autovettura della nonostante il veicolo - dalle fotografie che lo ritraggono CP_1
nei giorni successivi al sinistro - risulta aver riportato danni tutt'altro che irrilevanti.
Detta documentazione, pur non avente il valore probatorio previsto dall'art. 145 bis codice assicurazioni, per ragioni di diritto intertemporale, costituisce una prova liberamente valutabile dal giudice che, nel più complessivo esame del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, corrobora il giudizio di inverosimiglianza della prospettazione attorea, comunque non adeguatamente provata.
È dirimente, poi, osservare che non può ritenersi neppure raggiunta la prova in ordine al nesso di causalità tra l'incidente de quo ed i danni dedotti dall'attrice atteso che non è stato, adeguatamente, dimostrato che i danni riportati dal veicolo condotto dalla e dalle altre autovetture sono compatibili con la dinamica allegata, CP_2 restando “neutri” sul punto gli accertamenti e verifiche svolti dal consulente tecnico d'ufficio, ing. Lo stesso, quanto alla dinamica del sinistro, si è limitato a Per_3
riportare la dinamica del sinistro prospettata dagli odierni appellati, senza nemmeno segnalare la contraddittorietà descritta al paragrafo 3.1. Il professionista incaricato dal Giudice di pace, assai laconicamente, si è espresso in questi termini (pag. 10) 'con le informazioni (non di natura tecnica) a disposizione, lo scrivente non ha la possibilità di smentire la dinamica e gli effetti dell'evento occorso, così come denunciato nei fatti di causa'> (sent. già citata n. 741/2024).
pagina 11 di 12 Per quanto esposto il gravame merita di essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1230/2020, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, rigetta la domanda risarcitoria proposta da Controparte_2
6. Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico di
[...]
e di (quest'ultima anch'ella Controparte_2 Controparte_1
soccombente avendo sostanzialmente aderito alla prospettazione di parte attrice), in solido tra loro;
esse sono liquidate, come in dispositivo, applicando i parametri medi e tenendo conto del valore della domanda.
Parimenti le spese di CTU, liquidate dal primo giudice, vanno poste, in solido, a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello, avverso la sentenza n. 1230/2020 del Giudice di Pace di Reggio Calabria, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n. 1230/2020, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da Controparte_2
2) condanna e , in solido, Controparte_2 Controparte_1
alla rifusione, in favore della società appellante delle spese del giudizio del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.099,50 di cui 91,50 per esborsi ed
€ 1.008,00 per compensi (di cui € 346,00 in relazione al giudizio di primo grado), oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA come nelle misure di legge;
3) le spese di CTU, liquidate nel giudizio di primo grado, si pongono, in solido, a carico di e . Controparte_2 Controparte_1
Reggio Calabria, 16 gennaio 2025 Il Giudice
(Dott.ssa Lucia Delfino)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3502/2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 13 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., 3° comma,
promossa da
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, C.F. e Partita IVA , elettivamente domiciliata in Catania, Corso P.IVA_1 delle Province n.203, presso lo Studio dell'avv. Antonino G. Distefano;
(appellante)
contro
, c.f. , rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Daniela Barbaro;
e
, c.f.: , nata a Controparte_2 C.F._2
Condofuri (RC) il 06.02.2971, ivi rappresentato e difeso dall'avv. Mario Mafrica;
pagina 1 di 12 appellate
oggetto: azione di risarcimento danni ex art. 2054 c.c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato in data 07.12.2020, la ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Controparte_3
di Reggio Calabria n. 1230/2020, con la quale il giudice di prime cure:
1) ha accolto la domanda di risarcimento danni avanzata da Controparte_2
in conseguenza del sinistro verificatosi in data 26.11.2013;
[...]
2) ha condannato l'odierna appellante, in solido con , al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, delle spese del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
3) ha condannato l'odierna appellante alla refusione, in favore di Controparte_1
delle spese del giudizio, liquidate nella complessiva somma di euro 600,00,
[...]
oltre rimborso forfettario del 15% come per legge, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Parte appellante, in particolare, ha lamentato:
- l'omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure;
- l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha condannato la al pagamento degli interessi ex art. 1284, Controparte_3
commi 1 e 4, c.c.;
- l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha condannato la - in solido con - Controparte_3 Controparte_1
alla refusione, in favore di delle spese del giudizio, Controparte_2
liquidate complessivamente in euro 753,28, nonché alla refusione, in favore di CP_1
pagina 2 di 12 delle spese del giudizio, liquidate nella complessiva somma di Controparte_1
euro 600,00, oltre rimborso forfettario del 15% come per legge, IVA e CPA.
Parte appellante ha, dunque, concluso chiedendo al Tribunale, in funzione di
Giudice d'Appello, di: “rigettare la domanda formulata dalla sig.ra Controparte_2
in primo grado, perché infondata e non provata;
- condannare la sig.ra
[...]
al pagamento delle spese legali relative al giudizio di Controparte_2 primo e secondo grado”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.03.2021, si è costituita in giudizio , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis, comma 1, c.p.c. e concludendo, nel merito, per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza n. 1230/2020.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in pari data, si è costituita in giudizio la quale, preliminarmente, ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis, comma 1, c.p.c. e, nel merito, ne ha dedotto l'infondatezza, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le odierne parti appellate hanno, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione non è fondata.
L'appello proposto risponde ai requisiti richiesti dall'art. Parte_2
342 c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 27199/2017 (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 27199/2017, secondo cui «gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena
pagina 3 di 12 di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»).
Parte appellante ha testualmente indicato le parti della sentenza del Giudice di Pace
n. 1230/2020 che si intende impugnare e le modifiche richieste, nonché le circostanze da cui derivava la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel ricorso introduttivo dell'odierno giudizio di appello, egli ha, adeguatamente, individuato l'errore in cui, a suo avviso, era incorso il Giudice di Pace nella sentenza impugnata (consistente, in particolare, nella omessa valutazione delle risultanze istruttorie e nella condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c.)
e ha poi indicato, in modo esaustivo, le argomentazioni che, contrapponendosi a quelle poste a fondamento della statuizione impugnata, avrebbero dovuto determinare la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. non merita, dunque, accoglimento.
2. Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 339 c.p.c. sollevata dalle parti appellate nelle loro rispettive comparse conclusionali.
Sul punto, giova richiamare l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Per stabilire se una sentenza del Giudice di Pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile sono nei limiti di cui all'art. 339,
3 comma c.p.c., occorre assumere a riferimento non già il contenuto della decisione, bensì il valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 c.p.c.
e ss. e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del
pagina 4 di 12 contributo unificato (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 13917/2006; Cass. Civ. n. 121072018;
Cass. Civ. n. 14174/2019).
Nel caso in cui l'attore abbia formulato dinanzi al Giudice di Pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità c.d. necessaria, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. comma 2), accompagnandola, però, con la richiesta della diversa ed eventualmente “maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. - di valore indeterminato, “con la conseguenza che la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339
c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. n.3290/2018; Cass. Civ. n. 33219/2021).
Ciò posto, l'odierna appellante, nel proprio scritto introduttivo del giudizio di primo grado, ha richiesto la condanna dei convenuti - in solido tra loro - al pagamento della somma di euro 1.022,35 a titolo di risarcimento per i danni patiti da
[...]
in conseguenza del sinistro occorso in data 26.11.2013, Controparte_2 accompagnata dalla formula “ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta giusta e/o equa dall'On.le Giudice adito, oltre interessi legali dalla data del
sinistro e sino al 25.07.2015, nonché gli interessi ex art. 1284, 5 comma dalla data del
25.07.2015 sino al soddisfo, oltre ancora alla rivalutazione monetaria come per legge, il tutto nei miti della competenza dell'On.le Giudice adito”, per cui la relativa domanda deve intendersi di valore indeterminato.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 339 c.p.c. sollevata dalle odierne parti appellate deve, pertanto, essere rigettata.
3. Del pari infondata è la questione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.; anzi, per le ragioni che si esporranno, l'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Deve, a questo punto, esaminarsi l'eccezione, sollevata dalle parti appellate, di giudicato per efficacia riflessa della pronunce n. 1332/2021 e n. 1467/2022 del Giudice di Pace di Reggio Calabria che hanno deciso le azioni esercitate dai terzi trasportati, rispettivamente, sull'autovettura di proprietà e condotta dalla signora e CP_1
pagina 5 di 12 sull'autovettura condotta dalla signora in tali giudizi, l' CP_2 [...]
e sono state condannate, in solido, a risarcire Parte_1 Controparte_1
i danni subiti dalle istanti.
In primo luogo, è da chiarire che non può configurarsi alcuna efficacia diretta dei giudicati in esame poiché il presente giudizio è stato promosso da un terzo soggetto se pur nei confronti dei medesimi convenuti Controparte_2 [...]
e . Parte_1 Controparte_1
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è
ugualmente idoneo a spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa (Cass., sez. 1, Sentenza n. 24558 del 02/12/2015).
La nozione di efficacia riflessa del giudicato presuppone, quindi, un “nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, che si ha allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico
condizionato dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del
contraddittorio e di difesa2 (Cass., sez. U, 12/03/2008, n. 6523).
Riassumendo può dirsi che “Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto
processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da
quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto
l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso
pagina 6 di 12 accertamento” (v. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 8101 del 23/04/2020 ove, in applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'efficacia riflessa del giudicato avente ad oggetto il
"premio scudetto", riconosciuto ad altri giocatori della medesima squadra di calcio in distinti processi, essendo stato dedotto in giudizio un diritto fondato su un autonomo rapporto obbligatorio, di per sé non incompatibile con le diverse decisioni già divenute definitive).
Nell'ambito della assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale la tesi relativa alla c.d. “efficacia riflessa del giudicato” è stata superata affermando che “il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell'assicuratore perché devono essere garantiti il diritto di difesa del terzo e i principi del giusto processo e dl contraddittorio” (cfr. Cass. n. 35037/2021).
Venendo al caso di specie e tenuti fermi gli esposti principi, l'efficacia riflessa del giudicato è invocata dal terzo danneggiato contro la medesima società di assicurazione
(soccombente negli altri giudizi); tuttavia, il terzo è titolare di un autonomo diritto al risarcimento dei danni alla salute, sia pure originato, in tesi, dal medesimo sinistro, che non è dipendente dal diritto al risarcimento dei danni alla salute dei terzi trasportati, né ad esso subordinato, con conseguente possibilità di un diverso accertamento (cfr. Cass.
n. 8101 già citata e n. 19965/2023).
Le sentenze emesse dai giudici di pace possono fungere da fonti di prova avendo,
quindi, soltanto efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato.
5. Devono a, a questo punto, esaminarsi i motivi di gravame.
Lamenta l'appellante essenzialmente il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, sostenendo che le uniche prove valutate dall'organo giudicante sono la dichiarazione testimoniale resa dal signor nel giudizio Testimone_1
n°3519/2015 e le risultanze della CTU a firma dell'Ing. mentre non sono Per_1
state valutate le prove di segno contrario offerte dalla Compagnia di assicurazione.
pagina 7 di 12 Il motivo di gravame è fondato, con conseguente assorbimento della censura relativa alla misura degli interessi compensativi.
In tema di prova, com'è noto, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (ex multis, Cass. 16499/09).
Muovendo dalla dinamica del sinistro de quo, parte attrice ha allegato che in data
26.22.2013, alle ore 14:40 circa, , si trovava in Bova Marina (RC) Controparte_1
alla guida della propria autovettura Renault EN (tg. CS270NE), assicurata per la r.c.a. con la (oggi , allorquando, uscendo Controparte_4 Controparte_3
da una traversa privata e, svoltando a sinistra, per immettersi nella Via Monoscalco, ometteva di dare precedenza e impattava con l'angolo anteriore destro della propria autovettura contro il fianco sinistro dell'autovettura Alfa Romeo 147 (tg. CY753YM), di proprietà di (condotta nell'occasione da Controparte_5 [...]
, la quale percorreva la Via Monoscalco con direzione di marcia RC- Controparte_2
CZ. A seguito dell'urto, l'autovettura Alfa Romeo 147 andava a sbattere con il fianco destro sul fianco destro dell'autovettura Mercedes 8tg. DR471SW), di proprietà di che si trovava regolarmente parcheggiata sulla Via Monoscalco, con Parte_3
direzione di marcia CZ-RC. (cfr. pag. 2 atto di citazione).
Il primo giudice si è limitato a “registrare” che il teste , escusso nel Testimone_1
diverso giudizio promosso dalla signora (terza trasportata Parte_4 sull'autovettura Renault EN, tg. CS270NE, condotta da ) Controparte_1
pagina 8 di 12 “ha fornito una rappresentazione della dinamica del sinistro coincidente con la versione proposta dai danneggiati”, oltre a sostenere che la società di assicurazione non ha offerto alcuna prova contraria.
Il giudizio promosso da è quello definito con la sentenza n. Parte_4
1332/2021, passata in giudicato;
la scarna motivazione della sentenza non è di ausilio nella ricostruzione del sinistro poiché in essa apoditticamente si afferma: “Il sinistro per cui è causa è addebitabile alla quale compagnia Parte_1
garante del rischio di R.C.A. derivante dalla circolazione dell'autovettura Renault tg
CS270NE di proprietà della sig.ra dalla stessa condotta e Controparte_1 sulla quale l'attrice viaggiava in qualità di terzo trasportato. In forza del combinato normativo di cui agli artt. 141 e 148 del d. Lgs 209/2005, il terzo trasportato ha diritto al risarcimento dei danni subiti indipendentemente dall'accertamento della responsabilità nella causazione dell'evento dannoso. Nel merito, in particolare, dagli accertamenti istruttori compiuti e dalla documentazione prodotta (constatazione amichevole d'incidente, testimone oculare , certificati medici, cartella Testimone_1
clinica etc) è emersa inequivocabilmente la dinamica del sinistro così come dedotta da parte attrice”, per poi passare alla quantificazione dei danni.
Non è condivisibile l'implicita valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste per come anche ritenuto dal Tribunale di Reggio Calabria (in diversa Tes_1
composizione) nella sentenza n. 741/2024 che, in riforma della sentenza n. 357/2019
del Giudice di Pace di Reggio Calabria, ha rigettato le domande proposte da
[...]
proprietario dell'autovettura Mercedes, tg. DR471SW e da CP_6 [...]
in ipotesi scaturiti dal medesimo sinistro per cui è causa. Persona_2
La sentenza menzionata (oltre alla sua valenza di precedente giudiziario) costituisce prova atipica, la cui produzione è ammissibile poiché di formazione successiva allo scadere delle preclusioni istruttorie. Tale pronuncia d'appello riforma, peraltro, la sentenza n. 357/2019 del Giudice di Pace di Reggio Calabria (con cui era stata accolta la domanda proposta dal sig. che, a sua volta, è menzionata come CP_6
pagina 9 di 12 argomento di prova nella già citata decisione n. 1467/2022 del medesimo Giudice di
Pace, passata in giudicato ed in cui pare sostanzialmente assente ogni valutazione delle risultanze processuali.
Ad ogni buon conto, la presenza del sul luogo del sinistro, al momento della Tes_1
(presunta) verificazione dello stesso, non è confermata dalla lettura del modulo di constatazione amichevole di sinistro prodotto nel giudizio di primo grado
Sulla mancata indicazione del nominativo del testimone nel suddetto modulo (ed in generale nelle diffide stragiudiziali) la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in una recente pronuncia, ha affermato che: “L'omessa indicazione dei testimoni nella denuncia di sinistro inoltrata alla compagnia di assicurazione incide in modo significativo sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese da
costoro e, conseguentemente, sulla veridicità della dinamica del sinistro riferita, essendo inverosimile e contrario ad ogni regola di logica e buon senso che il
danneggiato abbia omesso di indicarne prontamente le generalità, anche al fine di favorire la definizione stragiudiziale della lite” (cfr. Corte di Appello di Reggio
Calabria, Sez. Civ., sent. n. 289/2024).
Nella sentenza n. 741/2024 del Tribunale si legge “… nel caso di specie, il modello
CAI - pur compilato con la dovuta precisione con riferimento all'identità dei feriti, di
cui sono indicati altresì i relativi codici fiscali ed il pronto soccorso ove gli stessi si sono recati, alle vetture coinvolte, compresa quella del con indicazione CP_6 degli estremi di polizza e di sede dell'agenzia ove il contratto è stato sottoscritto
(circostanza che dovrebbe far desumere che lo stesso è stato compilato con assoluta calma giacché il come si avrà modo di esporre in seguito, non era presente Parte_3
al momento del sinistro) – non risulta compilato nell'identificazione dei testimoni nonostante la chiarezza della sezione '5.testimoni' invitante ad indicare il cognome, il nome, l'indirizzo ed il numero di telefono degli stessi. La circostanza non può che suscitare fondati dubbi sulla credibilità del teste tanto più se si considera che Tes_1
dalle dichiarazioni spontanee rese il 5.2.2015 da , allegate al Testimone_1
pagina 10 di 12 fascicolo di parte di , si evince che lo stesso Testimone_2 Tes_1
conosceva la , materiale sottoscrittrice del modello CAI che, pertanto, era CP_1 agevolmente a conoscenza dell'identità del testimone presente ai fatti”.
Il principio espresso dalla Corte territoriale è tanto più condivisibile nel caso di specie in cui la deposizione resa dal teste è resistita e contraddetta dai dati Tes_1
risultanti dal report del dispositivo satellitare Octotelematics, cd. scatola nera, installato a bordo dell'autovettura Renault, in uso alla dalle cui registrazioni si evince CP_1 che il 26.11.2013 lo stesso non ha registrato alcun contatto 'crash' a carico dell'autovettura della nonostante il veicolo - dalle fotografie che lo ritraggono CP_1
nei giorni successivi al sinistro - risulta aver riportato danni tutt'altro che irrilevanti.
Detta documentazione, pur non avente il valore probatorio previsto dall'art. 145 bis codice assicurazioni, per ragioni di diritto intertemporale, costituisce una prova liberamente valutabile dal giudice che, nel più complessivo esame del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, corrobora il giudizio di inverosimiglianza della prospettazione attorea, comunque non adeguatamente provata.
È dirimente, poi, osservare che non può ritenersi neppure raggiunta la prova in ordine al nesso di causalità tra l'incidente de quo ed i danni dedotti dall'attrice atteso che non è stato, adeguatamente, dimostrato che i danni riportati dal veicolo condotto dalla e dalle altre autovetture sono compatibili con la dinamica allegata, CP_2 restando “neutri” sul punto gli accertamenti e verifiche svolti dal consulente tecnico d'ufficio, ing. Lo stesso, quanto alla dinamica del sinistro, si è limitato a Per_3
riportare la dinamica del sinistro prospettata dagli odierni appellati, senza nemmeno segnalare la contraddittorietà descritta al paragrafo 3.1. Il professionista incaricato dal Giudice di pace, assai laconicamente, si è espresso in questi termini (pag. 10) 'con le informazioni (non di natura tecnica) a disposizione, lo scrivente non ha la possibilità di smentire la dinamica e gli effetti dell'evento occorso, così come denunciato nei fatti di causa'> (sent. già citata n. 741/2024).
pagina 11 di 12 Per quanto esposto il gravame merita di essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1230/2020, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, rigetta la domanda risarcitoria proposta da Controparte_2
6. Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico di
[...]
e di (quest'ultima anch'ella Controparte_2 Controparte_1
soccombente avendo sostanzialmente aderito alla prospettazione di parte attrice), in solido tra loro;
esse sono liquidate, come in dispositivo, applicando i parametri medi e tenendo conto del valore della domanda.
Parimenti le spese di CTU, liquidate dal primo giudice, vanno poste, in solido, a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello, avverso la sentenza n. 1230/2020 del Giudice di Pace di Reggio Calabria, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n. 1230/2020, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da Controparte_2
2) condanna e , in solido, Controparte_2 Controparte_1
alla rifusione, in favore della società appellante delle spese del giudizio del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.099,50 di cui 91,50 per esborsi ed
€ 1.008,00 per compensi (di cui € 346,00 in relazione al giudizio di primo grado), oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA come nelle misure di legge;
3) le spese di CTU, liquidate nel giudizio di primo grado, si pongono, in solido, a carico di e . Controparte_2 Controparte_1
Reggio Calabria, 16 gennaio 2025 Il Giudice
(Dott.ssa Lucia Delfino)
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