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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/07/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE FERIALE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente rel.
dott. Maddalena Saturni Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice nel proc. 2025/ 4680 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 05/05/2025 per separazione personale e contestuale divorzio congiunto da
e Parte_1 Parte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero, ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulle seguenti conclusioni delle parti (come precisate con note scritte in data 15.07.25) : “I procuratori delle parti insistono nel ricorso limitatamente alle domande sullo status (separazione e divorzio).”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata in [...] il Parte_1 Parte_2
18.4.1976, contraevano matrimonio con rito civile in data 17.4.2004 a Piove di Sacco (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 6, parte I, anno
2004.
Per_ Dalla loro unione nascevano due figlie, e il 9.3.2012. Per_2
In data 5.5.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e
473bis.51 c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio oltre alla ricezione degli accordi relativi alla regolamentazione delle questioni di affidamento e mantenimento delle figlie minori.
Il GD, con provvedimento in data 14.07.25, rilevava la competenza giurisdizionale dell'intestato Tribunale solo per le domande sullo status (separazione e divorzio) e non sulle altre domande relative alla regolamentazione delle questioni di affidamento e mantenimento dele figli minori, attesa la loro residenza abituale in Belgio;
invitava , pertanto, le parti a precisare se intendevano sottoporre a questo Tribunale solo le domande sullo status, fissando all'uopo l'udienza del 29.07.25 in modalità cartolare. Con le note scritte depositate dalle parti, esse chiedevano solo l'accoglimento delle domande sullo status, rinunciando implicitamente alle altre. Conseguentemente il GD rimetteva la causa in decisione.
Ciò premesso, alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del
16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Attesa la sussistenza di elementi di estraneità nel caso di specie ( è nata in Parte_2
Jugoslavia ed è residente in [...]insieme alle figlie), occorre verificare per ogni domanda proposta la competenza giurisdizionale del giudice adito e la legge applicabile.
Quanto alla domanda di separazione sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, che, come allegato dalle parti, è in Italia, ove risiede (cfr. doc. Parte_1
4).
Tale regolamento si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che Parte_3 Parte_4 precisa che il Regolamento in questione “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno stato membro sia competente in base agli articoli 3-5- del Regolamento stesso.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. d) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “in cui è adita l'autorità giurisdizionale”; pertanto, si applica la legge italiana.
Per quanto concerne le domande sulla responsabilità genitoriale e sul mantenimento delle minori, il collegio prende atto della rinuncia alle domande sulle quali è carente la competenza giurisdizione di questa Ag ex art 7 del Regolamento (UE) n. 2201/2000 (che attribuisce la competenza giurisdizionale sulle questioni di affidamento della prole alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda) e ex art 3, lett. b) Regolamento CE n. 4/2009 (che attribuisce la competenza giurisdizionale sulle domande di mantenimento dei figli alla “autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” che, nel caso in esame, è in Belgio)
Ciò premesso, la domanda di separazione, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata nel 2018, ben prima dell'inizio della causa.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente pronuncia nell'atto di matrimonio trascritto nel relativo registro degli atti di
Stato Civile del Comune di Piove di Sacco (PD), al n. 6, parte I, anno 2004;
3. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti;
4. spese di lite al definitivo.
Padova, il 29/07/2025 Il Presidente rel.
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
SEZIONE FERIALE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente rel.
dott. Maddalena Saturni Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice nel proc. 2025/ 4680 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 05/05/2025 per separazione personale e contestuale divorzio congiunto da
e Parte_1 Parte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero, ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulle seguenti conclusioni delle parti (come precisate con note scritte in data 15.07.25) : “I procuratori delle parti insistono nel ricorso limitatamente alle domande sullo status (separazione e divorzio).”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e nata in [...] il Parte_1 Parte_2
18.4.1976, contraevano matrimonio con rito civile in data 17.4.2004 a Piove di Sacco (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 6, parte I, anno
2004.
Per_ Dalla loro unione nascevano due figlie, e il 9.3.2012. Per_2
In data 5.5.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e
473bis.51 c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio oltre alla ricezione degli accordi relativi alla regolamentazione delle questioni di affidamento e mantenimento delle figlie minori.
Il GD, con provvedimento in data 14.07.25, rilevava la competenza giurisdizionale dell'intestato Tribunale solo per le domande sullo status (separazione e divorzio) e non sulle altre domande relative alla regolamentazione delle questioni di affidamento e mantenimento dele figli minori, attesa la loro residenza abituale in Belgio;
invitava , pertanto, le parti a precisare se intendevano sottoporre a questo Tribunale solo le domande sullo status, fissando all'uopo l'udienza del 29.07.25 in modalità cartolare. Con le note scritte depositate dalle parti, esse chiedevano solo l'accoglimento delle domande sullo status, rinunciando implicitamente alle altre. Conseguentemente il GD rimetteva la causa in decisione.
Ciò premesso, alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del
16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Attesa la sussistenza di elementi di estraneità nel caso di specie ( è nata in Parte_2
Jugoslavia ed è residente in [...]insieme alle figlie), occorre verificare per ogni domanda proposta la competenza giurisdizionale del giudice adito e la legge applicabile.
Quanto alla domanda di separazione sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, che, come allegato dalle parti, è in Italia, ove risiede (cfr. doc. Parte_1
4).
Tale regolamento si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che Parte_3 Parte_4 precisa che il Regolamento in questione “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno stato membro sia competente in base agli articoli 3-5- del Regolamento stesso.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. d) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “in cui è adita l'autorità giurisdizionale”; pertanto, si applica la legge italiana.
Per quanto concerne le domande sulla responsabilità genitoriale e sul mantenimento delle minori, il collegio prende atto della rinuncia alle domande sulle quali è carente la competenza giurisdizione di questa Ag ex art 7 del Regolamento (UE) n. 2201/2000 (che attribuisce la competenza giurisdizionale sulle questioni di affidamento della prole alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda) e ex art 3, lett. b) Regolamento CE n. 4/2009 (che attribuisce la competenza giurisdizionale sulle domande di mantenimento dei figli alla “autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” che, nel caso in esame, è in Belgio)
Ciò premesso, la domanda di separazione, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata nel 2018, ben prima dell'inizio della causa.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente pronuncia nell'atto di matrimonio trascritto nel relativo registro degli atti di
Stato Civile del Comune di Piove di Sacco (PD), al n. 6, parte I, anno 2004;
3. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti;
4. spese di lite al definitivo.
Padova, il 29/07/2025 Il Presidente rel.
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi