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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/02/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 323 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 323 /2024, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili”, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. RICCI Parte_1 C.F._1
MAURIZIO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. LENZA ALFONSO e CP_1 C.F._2
RAFFAELE PAGANO presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 25/01/2024 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, scioglimento, giusta parte I di cui all'estratto) celebrato con il coniuge CP_1 in Mercato San Severino, Sa, il 09.01.2003 (come da estratto per riassunto dal registro degli
[...] atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2003, parte I, n. 1 ), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative alla prole , nata in [...] il [...], Persona_1
e , nato a [...] il [...], maggiorenni, non ancora autosufficienti Controparte_2 economicamente;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha formulate CP_1 avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione a cura del Presidente del Tribunale con provvedimento, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvidenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato, in forma scritta, le parti, poi, hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sullo scioglimento del matrimonio civile.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto collegiale del 28.01.2021), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a pagina 2 di 4 seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori per l'udienza del
27.11.2024 condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico ed il mantenimento ordinario a carico del padre, tuttavia ridotto ad euro 500,00 mensili per la prole, oltre adeguamento ISTAT, fermo restando la ripartizione delle spese al 50%.
De residuo, peraltro, le parti hanno chiesto confermarsi le statuizioni di cui all'omologa della separazione consensuale.
Va, inoltre, precisato come il Tribunale, in relazione agli accordi di cui ai punti numeri n.ri da 5 a
10, come riportati nel ricorso congiunto per separazione consensuale, omologato, si limiterà a prenderne atto, giacché contenenti patti che non sono suscettibili di essere posti alla base di un provvedimento dispositivo, tenuto conto:
- della maggiore età della prole (quanto al diritto di visita paterno e/o agli obblighi reciproci delle parti sotto il profilo genitoriale);
- del fatto che i coniugi si diano atto di aver regolamentato le questioni economiche, rinunciando reciprocamente al proprio mantenimento.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra:
pagina 3 di 4 nato a [...] il [...] Parte_1
e ata a SALERNO (SA) il 30/09/1962 CP_1
In Mercato San Severino, Sa, il 09.01.2003 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2003, parte I, n. 1),
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi tra le parti, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento;
- prendendo atto delle residue condizioni di cui alla separazione consensuale, come riportate ai numeri da 5 a 10 del ricorso congiunto.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 19.12.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 323 /2024, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili”, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. RICCI Parte_1 C.F._1
MAURIZIO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. LENZA ALFONSO e CP_1 C.F._2
RAFFAELE PAGANO presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 25/01/2024 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, scioglimento, giusta parte I di cui all'estratto) celebrato con il coniuge CP_1 in Mercato San Severino, Sa, il 09.01.2003 (come da estratto per riassunto dal registro degli
[...] atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2003, parte I, n. 1 ), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative alla prole , nata in [...] il [...], Persona_1
e , nato a [...] il [...], maggiorenni, non ancora autosufficienti Controparte_2 economicamente;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha formulate CP_1 avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione a cura del Presidente del Tribunale con provvedimento, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvidenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato, in forma scritta, le parti, poi, hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sullo scioglimento del matrimonio civile.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto collegiale del 28.01.2021), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a pagina 2 di 4 seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori per l'udienza del
27.11.2024 condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico ed il mantenimento ordinario a carico del padre, tuttavia ridotto ad euro 500,00 mensili per la prole, oltre adeguamento ISTAT, fermo restando la ripartizione delle spese al 50%.
De residuo, peraltro, le parti hanno chiesto confermarsi le statuizioni di cui all'omologa della separazione consensuale.
Va, inoltre, precisato come il Tribunale, in relazione agli accordi di cui ai punti numeri n.ri da 5 a
10, come riportati nel ricorso congiunto per separazione consensuale, omologato, si limiterà a prenderne atto, giacché contenenti patti che non sono suscettibili di essere posti alla base di un provvedimento dispositivo, tenuto conto:
- della maggiore età della prole (quanto al diritto di visita paterno e/o agli obblighi reciproci delle parti sotto il profilo genitoriale);
- del fatto che i coniugi si diano atto di aver regolamentato le questioni economiche, rinunciando reciprocamente al proprio mantenimento.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra:
pagina 3 di 4 nato a [...] il [...] Parte_1
e ata a SALERNO (SA) il 30/09/1962 CP_1
In Mercato San Severino, Sa, il 09.01.2003 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2003, parte I, n. 1),
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- dispone in conformità degli accordi tra le parti, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento;
- prendendo atto delle residue condizioni di cui alla separazione consensuale, come riportate ai numeri da 5 a 10 del ricorso congiunto.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 19.12.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
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