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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 6126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6126 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIO NE XII CIVILE -
*****
In fun zion e di giudi ce di Appel lo in composizion e monocrati ca
***** in persona del giudice dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 43496 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione all'udienza del giorno 16 aprile 2025, vertente
TRA con l'avv. Filippo Fantera;
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con l'avv. Brunella De Maio;
APPELLATA
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace di n. 6905/23 depositata CP_2
in data 17/3/2022.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione si opponeva ai sensi dell'art. 615 c.p.c., innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di alla cartella di pagamento n. n. 097 2013 0330326012 000 CP_2
1 asseritamente notificata in data 16.12.2014, conosciuta a seguito di estratto di ruolo e relativa a verbale di accertamento di violazione al CdS.
Deduceva l'opponente la mancata notifica della cartella esattoriale e la conseguente prescrizione del credito ex art. 28 L. 689/81 per decorso di un termine superiore al quinquennio tra la data di elevazione/notificazione del verbale originario (25.01.2011) e la data di introduzione del giudizio, prescrizione peraltro maturata anche nell'ipotesi di regolare notificazione della cartella opposta (16.12.2014), stante il decorso di oltre cinque anni tra tale data e l'introduzione del giudizio.
Venivano portati in giudizio , che rimaneva contumace, ed Controparte_2 [...]
, che si costituiva opponendosi all'accoglimento della Controparte_3
domanda.
Il Giudice di Pace, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile la domanda con condanna alle spese di lite.
Con citazione interponeva appello per la riforma integrale della Parte_1 sentenza, deducendone l'erroneità della motivazione per: 1) nullità della sentenza per erronea declaratoria di carenza di interesse ad agire dell'attore - erronea e/o falsa applicazione dell'art 100 c.p.c.; 2) nullità della sentenza per erronea interpretazione dei fatti e degli atti del giudizio – nullità della notifica della cartella esattoriale opposta – prescrizione dei crediti ex art. 28 legge 689/81.
si costituiva, resistendo al gravame, mentre anche Controparte_3
in appello rimaneva contumace. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza indicata in epigrafe il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLE DECISIONE
1. L'originaria opposizione è stata promossa avverso un estratto di ruolo, di cui la sentenza di primo grado ha statuito la non impugnabilità per carenza di interesse ad agire.
Secondo autorevole insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
19704/2015), fatto proprio anche da questo giudice in precedenti pronunce, <È ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata
(validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario …>>.
2 A reazione degli effetti di tale orientamento, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, innalzando la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella, invalidamente notificati, ma conosciuti occasionalmente tramite la consultazione dell'estratto di ruolo, stabilisce: <L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella che si assume invalidamene notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»>>;
Assume rilevanza ai fini della decisione la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione n. 26283 del 06/09/2022, alla cui stregua <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del
2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione
(prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>.
3 Sulla scorta del richiamato principio giurisprudenziale, la disposizione sopra richiamata costituisce norma processuale di immediata applicazione e pertanto ne va fatta applicazione anche nel presente giudizio.
Sotto diverso profilo, la Corte Costituzionale (sent. n. 190/2023) ha dichiarato inammissibili le questioni di illegittimità sollevate nei confronti della normativa soprattutto, sul presupposto che <il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore>>.
In ultima analisi, la normativa sopravvenuta, per quanto inserita in un sistema di cui si sollecita la riforma, appare – allo stato – legittima e applicabile ai procedimenti pendenti.
2. A questo punto deve rilevarsi che parte appellante deduce che nel mese di aprile
2022, al fine di bloccare una procedura immobiliare posta a suo carico, provvedeva al pagamento di numerose cartelle, tra cui quella oggetto del presente giudizio, in ragione di un intervento, sino ad allora sconosciuto, eseguito dell' Controparte_3
all'interno della procedura n. r.g. 711/17 avviata da altro creditore.
[...]
L'obiezione non coglie nel segno.
Invero, parte appellante ha prodotto l'atto di intervento nella procedura esecutiva, ma senza allegare l'elenco delle cartelle di pagamento sottese all'intervento stesso.
Né l'inserimento della cartella opposita nella presente sede processuale si evince dalla conversazione prodotta con l' . Controparte_4
In tale contesto probatorio non può ritenersi che parte appellante abbia osservato l'onere probatorio – sulla stessa incombente in base agli ordinari criteri di riparto di cui all'art. 2697 c.c. - della sussistenza di un interesse attuale e concreto ad opporsi alla cartella di pagamento di cui all'estratto ruolo opposto.
3. Sulla scorta delle superiori considerazioni, l'appello va respinto, con conferma integrale della sentenza di primo grado che ha disatteso l'originaria domanda ritenendo non impugnabile il mero estratto di ruolo.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenendo conto del carattere documentale della causa e della sua semplicità.
P.Q.M.
4 II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- respinge l'appello e conferma la gravata sentenza;
- condanna alla rifusione in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 700,00 per
[...]
compensi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma addì 21/04/2025.
Il giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
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