Ordinanza cautelare 6 marzo 2024
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 24/03/2026, n. 5421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5421 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05421/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01041/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2024, proposto da
ET EO CE, LA PO, TO AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Manfredo Piazza, Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del riscontro della diffida acquista al prot. della Direzione generale per il personale scolastico con n. 52666/2023 m.pi.A00DGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 0074488. 06-12-2023, e di ogni atto presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. IL AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno partecipato al corso-concorso nazionale bandito con decreto n. 1259 del 2017, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali e, avendo superato le prove scritte e orali alle quali erano stati ammessi pur non avendo superato la prova preselettiva, per effetto di ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 179 del 15/01/2019, sono stati inseriti con riserva nella graduatoria del predetto concorso.
Considerata la partecipazione risolutivamente condizionata all’esito del giudizio promosso, i ricorrenti non venivano dichiarati vincitori o idonei pleno iure, conseguendo bensì
l’accantonamento del posto nell’USR di assegnazione, in assenza di immissione in ruolo.
All’esito di ulteriore ricorso, il Consiglio di Stato, con ordinanze n. 4929/20 e n. 4930/20,
disponeva che l’ottemperanza delle precedenti ordinanze si realizzasse attraverso l’accesso
anticipato e provvisorio a tutte le utilità perseguite attraverso l’azione giudiziale pendente.
Pertanto, i ricorrenti venivano immessi nei ruoli di dirigente scolastico sub condicione, ovverosia con la sottoscrizione di contratto sottoposto a condizione risolutiva espressa all’esito del giudizio ancora in corso.
Con successiva sentenza n. 11316/2020 il TAR Lazio, sez. III bis, definiva il giudizio di primo
grado, dichiarando in parte inammissibile, in parte improcedibile ed in parte respingendo nel merito,
il ricorso principale e, di conseguenza, improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, tutti i
successivi ricorsi per motivi aggiunti presentati.
Avverso detta sentenza, l’odierna parte ricorrente interponeva appello. Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 5535 del 4 luglio 2022, definitivamente pronunciandosi sulle questioni sottoposte alla sua attenzione, rigettava tuttavia l’appello.
L’amministrazione, quindi, in esecuzione della predetta sentenza procedeva con la notifica del
decreto di depennamento prot. 2197 del 19.09.2022.
Con ordinanza n. 4805 del 6 ottobre 2022 il Consiglio di Stato statuiva che “il ricorso non appare
assistito da un adeguato fumus di fondatezza nemmeno nella parte in cui lamenta la nullità del
decreto dipartimentale della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell’istruzione, prot. n. 2197 del 19 settembre 2022, recante depennamento dei rispettivi nominativi
dalla graduatoria definitiva di merito del concorso de quo: trattasi, infatti, di attività amministrativa che necessariamente consegue all’attuazione del giudicato, nel senso chiarito al precedente punto 5” e, per l’effetto, respingeva l’istanza cautelare.
I singoli UUSSRR, quindi, risolvevano i rispettivi rapporti di lavoro instaurati medio tempore
nella qualità di dirigenti scolastici, restituendo con appositi decreti gli stessi al ruolo docente di
provenienza.
Con sentenza n. 3949/2023, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sul ricorso per
l’ottemperanza, dichiarava il ricorso improcedibile stante la disciplina sopravvenuta dettata dall’art.
5 del d.l. n. 198/2022 (c.d. milleproroghe), commi da 11-quinquies a 11-novies, introdotti dalla
legge di conversione n. 14/2023, ritenendo che “ Non v’è dubbio che la situazione in cui si trovano i
ricorrenti ricada in una delle fattispecie contemplate dalla normativa appena riportata, e precisamente in quella contemplata dalla lett. a) del comma 11-quinquies, che prevede l’ammissione al “corso intensivo di formazione” dei partecipanti al concorso indetto con il d.d.g. n. 1259 del2017 che “abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato. Altrettanto indubbio è il maggior beneficio che i ricorrenti traggono dalla normativa in discorso rispetto al petitum avuto di mira con il ricorso per ottemperanza” ritenendo che “per tutti i motivi esposti deve ritenersi che il ricorso in ottemperanza sia divenuto improcedibile, poiché dal suo eventuale accoglimento i ricorrenti non potrebbero comunque ricavare un beneficio superiore a quello ad essi spettante in base alla normativa di cui al succitato art. 5, commi, 11-quinquies e ss., del d.l. n. 198/2022, ed anzi ne ricaverebbero un beneficio inferiore, prendendo a riferimento lo stesso petitum del ricorso”.
Il legislatore è intervenuto nuovamente, sulla questione con il decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023 n. 112 che, con riguardo alla specifica situazione degli odierni ricorrenti, ha aggiunto all’art. 5, il comma 11 undecies che ha disposto:
« I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di
dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato
con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4ªserie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, a
condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo
con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili (…)».
I ricorrenti, pertanto, in ragione di tale ultimo intervento del legislatore, venivano immessi direttamente e definitivamente nei ruoli dei dirigenti scolastici dal 1° settembre 2024. Con successiva diffida acquisita al protocollo della Direzione generale per il personale scolastico con n. 52666 del 7 settembre 2023 i ricorrenti diffidavano il Ministero dell’istruzione e del merito affinché provvedesse “all’assunzione dei dirigenti scolastici concorso 2017 come su indicati a decorrere settembre 2023 nelle sedi in cui hanno svolto il ruolo prima di essere destituiti e/o in altre disponibili atteso anche che restano ancora libere molte sedi normo-dimensionate per il ripristino dello status a quo”.
I ricorrenti rilevano che sarebbe stato riservato dall’amministrazione un trattamento di favore
ad altri candidati, immessi in ruolo con riserva e non destituiti tempestivamente.
Con nota n. 74488 del 06.12.2023, l’Amministrazione riscontrava la diffida rappresentando che “La separazione dei poteri è uno dei principi cardine del costituzionalismo liberale e tale da connotare in buona parte le stesse democrazie costituzionali. Nel nostro ordinamento, in particolare, l’agere amministrativo risulta comunque soggetto al principio di legalità. La scrivente amministrazione, pertanto, è tenuta ad assicurare che le leggi della Repubblica trovino puntuale esecuzione, non avendo alcun potere di modificarle né di ampliarne, in executivis, il disposto.
Si è costituita l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, al comma 11-undecies, nella sua formulazione risultante a seguito dell’entrata in vigore del successivo decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023, ha previsto che: « I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili (…)».
Quindi la pretesa dei ricorrenti non ha alcun fondamento giuridico.
L’amministrazione peraltro, ha dedotto che, nessun trattamento di favore è stato riservato dall’amministrazione a nessun riservista e l’amministrazione ha sempre adottato i provvedimenti amministrativi di depennamento, in seguito al sopraggiungere delle pronunce giudiziarie di scioglimento negativo della riserva. A tale riguardo ha rilevato che i decreti di depennamento delle proff.sse LI e ER, citate dai ricorrenti a riprova della loro doglianza, sono stati emessi con prot. n. 1834 e n. 1836 in data 28 luglio 2022 in esecuzione delle sentenze 1350/2022 e 3132/2022 e quello degli odierni ricorrenti con prot. n. 2197 del 19 settembre 2022, in esecuzione della sentenza 5535/2022, rispettivamente sentenze definitive.
E stato lo sviluppo delle vicende processuali relative ai singoli candidati ed i diversi tempi di definizione dei giudizi a determinare che le restituzioni ai ruoli di provenienza, disposte dagli Uffici scolastici regionali, avessero luogo in momenti differenti, tanto che per alcuni, nelle more, è intervenuta la modifica del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.
L’amministrazione, stante la pretesa di parte ricorrente di fare “ rilevare che sussistono molteplici posti vacanti e sedi libere per l’annualità 2023/2024, come si evince dai correlati decreti per l’assegnazione degli incarichi di reggenza”, ha soggiunto che le sedi assegnate in reggenza sono in massima parte sedi già assegnate in titolarità a dirigenti scolastici, temporaneamente comandati o
utilizzati in altri compiti e pertanto non utilizzabili per le immissioni in ruolo, ovvero sono sedi
“sottodimensionate”, mentre le immissioni in ruolo sono state effettuate fino all’anno scolastico
2023/2024 solo sulle sedi vacanti e disponibili c.d. “normodimensionate ”, ai sensi della normativa
di seguito richiamata.
L’amministrazione infine ha correttamente richiamato L’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,che ha previsto che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. In deroga ai predetti parametri, l’articolo 1, comma 978, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), ha previsto, inizialmente, di portare da 600 unità a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, il suddetto limite numerico solo per l’anno scolastico 2021/2022 ed in ragione della situazione pandemica, abbassando il parametro numerico per essere considerate istituzioni scolastiche “normodimensionate”. Tale disposizione è stata successivamente prorogata anche per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 dall’articolo 1, comma 343 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), stante anche il perdurare della pandemia.
Invero, a conferma della transitorietà dell’attribuzione della qualifica di “normodimensionalità”
alle suddette istituzioni scolastiche, l’amministrazione ha precisato che le relazioni tecniche di accompagnamento alle leggi richiamate hanno avuto cura di precisare che la norma non comporta né l’incremento delle facoltà assunzionali né l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, essendo prevista la copertura finanziaria solo per gli anni scolastici indicati: ciò in quanto le istituzioni scolastiche in esame, in un contesto di decremento demografico, non offrono garanzia di mantenimento dei requisiti normativamente previsti.
Ne consegue che nessuna delle istituzioni scolastiche “normo-dimensionate transitorie” ha
potuto essere inclusa nel contingente da destinare alle immissioni in ruolo per i predetti anni
scolastici.
Fatti e circostanze queste che non sono state successivamente contestate dalla parte ricorrente.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
IL AG, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL AG | NG Caminiti |
IL SEGRETARIO