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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1980/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 1980/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. Lorenzina Cavazzana
contro
:
Controparte_1
Avv.ti Samantha Zebri e Antonella Trentini
Fatti di causa conveniva il dinanzi al locale Tribunale chiedendo di accertare la Parte_1 Controparte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente e di condannarlo al risarcimento dei danni subìti in data
30.3.2018 allorché, alle ore 13 circa, “percorreva, nel centro abitato di , a piedi la Via Antonio CP_1
Gandusio, circa all'altezza del negozio Mercatino dello Scampolo, quando, a causa di una crepa/rottura del manto del marciapiede, inciampava e cadeva rovinosamente a terra”. Affermava che
“la pavimentazione sconnessa del marciapiede ha costituito un'insidia per l'attrice, la quale visivamente non si è resa conto della rottura del manto che oltre a non essere segnalata, era scarsamente manutentata e ricoperta dalle foglie”.
Precisava che, al momento del sinistro, si trovava in compagnia della sorella la quale, forniti i Pt_2 primi soccorsi, l'accompagnava dapprima a casa e poi, visto l'aumentare del gonfiore al ginocchio destro, al Pronto Soccorso dell'Ospedale Rizzoli di ove, a seguito di accertamenti, veniva CP_1 diagnosticata la “frattura della rotula chiusa dx” con prognosi di 35 giorni. Le lesioni avevano determinato un danno biologico temporaneo e permanente.
pagina 1 di 8 Si costituiva in giudizio il contestando ogni responsabilità. In particolare, Controparte_1
evidenziava come il sinistro si fosse verificato in orario diurno e quindi in condizioni di visibilità ottimali, in una giornata peraltro priva di precipitazioni, e che l'attrice, di anni 58, non risultava affetta da menomazioni visive. Inoltre, dal calendario di pulizia delle strade fornito dalla società incaricata
Hera, risultava che l'ultimo intervento nel tratto di strada interessato era stato effettuato il giorno precedente a quello del sinistro, ciò a riprova dell'onere di pulizia assolto dall'ente. (doc. 7 e doc. 8).
Tali circostanze escludevano la presenza sul luogo del sinistro di un pericolo occulto, stante la chiara visibilità delle disgregazioni della pavimentazione, peraltro diffuse in tutta l'area del marciapiede e quindi non insidiose per un pedone mediamente accorto che, con l'ordinaria diligenza, era in grado di vedere la modesta alterazione della pavimentazione.
Precisato che il danneggiato ha l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso di causalità fra la sua verificazione e la cosa in custodia e, in particolare, “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa” (pag. 6), il CP_1
contestava ogni responsabilità ex art. 2051 c.c. affermando che l'attrice non aveva provato il nesso eziologico (pag. 10) ed affermando che, ove lo si fosse ritenuto provato, ricorreva l'esimente dal caso fortuito idonea, ad interrompere tale nesso causale, costituita dalla condotta distratta e disattenta della danneggiata che ben avrebbe potuto avvedersi del dislivello meglio calibrando l'andatura. In caso contrario, tale condotta integrava un concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227, comma
I, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità in proporzione dell'incidenza causale della condotta distratta e disattenta della medesima che ben avrebbe potuto avvedersi del dislivello meglio calibrando l'andatura.
Per le ragioni già indicate, il contestava altresì ogni responsabilità ex 2043 c.c. In ragione CP_1 dello stato dei luoghi, delle condizioni di visibilità, dell'ampiezza del tratto di strada e dell'assenza di ostacoli, mancava nella fattispecie il requisito oggettivo-soggettivo dell'insidia, ossia la non visibilità e la non prevedibilità.
Contestato altresì il quantum della pretesa risarcitoria, il chiedeva di rigettare la domanda. CP_1
La causa veniva istruita con il deposito di documenti e con la prova testimoniale di Tes_1 sorella dell'attrice. All'esito, con sentenza non definitiva n. 1171/2021, il Tribunale accertava la responsabilità concorsuale delle parti ravvisando in capo al ex art. 2051 c.c., una Controparte_1
quota di responsabilità pari al 60%, ed attribuiva la restante quota alla danneggiata per la sua condotta incauta, imputabile ex art. 1227 c.c.
pagina 2 di 8 Secondo il primo giudice, l'attrice aveva sufficientemente adempiuto al proprio onere probatorio avendo dimostrato la pericolosità della cosa con la produzione della documentazione fotografica ed avendo fornito prova della dinamica della caduta mediante la prova testimoniale.
Accertata la pericolosità della pavimentazione, dovuta alle disconnessioni occultate dal fogliame che ne impediva la visibilità, il Tribunale affermava la responsabilità del su cui gravava Controparte_1
l'onere di provvedere la manutenzione del tratto interessato. Stante il nesso eziologico tra la pericolosità della cosa in custodia e l'evento subito dall'attrice, il Tribunale considerava l'incidenza causale del comportamento incauto della danneggiata che aveva concorso al verificarsi dell'evento, posto che la buca era non percepibile, in quanto nascosta dal foglie, ma l'evenienza che le stesse potessero celare delle insidie, imponeva alla danneggiata l'adozione di un diverso grado di cautela.
Riteneva il Tribunale che il contegno incauto della danneggiata non fosse tale da integrare l'esimente del caso fortuito alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui il comportamento negligente della vittima è tale da interrompere il nesso causale quando questo abbia i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità o che comunque possa qualificarsi come “abnorme”, cioè estraneo al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, caratteri non rinvenibili nel caso di specie nella condotta tenuta dalla Pt_1
Le parti ritualmente formulavano riserva d'appello.
La causa, rimessa in istruttoria per la quantificazione del danno subito dall'attrice mediante CTU medico legale, veniva definitivamente decisa dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 1202/2022 di condanna del a corrispondere alla la somma complessiva di € 5.161,14 a Controparte_1 Pt_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito per effetto del sinistro oltre interessi legali, nonché alla refusione del 50% delle spese legali sostenute dall'attrice. Le spese della CTU erano poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
***
Propone appello cui resiste il contestandone il fondamento e proponendo Parte_1 CP_1
appello incidentale.
L'appello principale afferma l'erroneità della sentenza, dato che la responsabilità del sinistro deve essere addebitata ex art. 2051 c.c. in via esclusiva al che, a fronte della dimostrata Controparte_1
la pericolosità della cosa, non ha fornito adeguata prova della propria estraneità ai danni, non ravvisandosi l'esimente da responsabilità per caso fortuito.
A riprova della mancata manutenzione del luogo del sinistro, afferma la vi sono le fotografie Pt_1 allegate che, scattate nell'immediatezza dei fatti, dimostrano la mancata manutenzione del luogo del sinistro. Il dissesto del marciapiede era peraltro un fattore di rischio conosciuto o quanto meno pagina 3 di 8 conoscibile dall'ente che, nella sua qualità di custode, era tenuto alla verifica dello stato dei luoghi e ad occuparsi della relativa manutenzione. Né può rilevare in alcun modo la presenza del vento, trattandosi di un fenomeno per nulla eccezionale, anzi ricorrente, nel periodo dell'anno in cui si è verificato il sinistro. Il Tribunale, dunque, ha erroneamente attribuito alla danneggiata una quota di responsabilità del sinistro, mentre non le si può rimproverare alcuna condotta rilevante ai sensi dell'art. 1227 co.1 c.c.
La contesta altresì l'erronea liquidazione delle spese legali e di causa, considerate al 50%, a Pt_1
dispetto del grado di responsabilità (seppur erroneamente) liquidato dallo stesso Tribunale nella misura del 40%. Tale statuizione è ancor più errata a fronte del tentativo, esperito in fase stragiudiziale dalla danneggiata, di addivenire ad una composizione bonaria della controversia.
Da ultimo, la lamenta la mancata liquidazione della spesa per l'assistenza prestata dal CTP. Pt_1
L'appello incidentale proposto dal è articolato in due motivi. Controparte_1
Con il primo, l'appellante incidentale afferma che il Tribunale ha erroneamente ritenuto soddisfatto l'onere probatorio che gravava su parte attrice, vale a dire quello di dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento. La pericolosità della buca e la dinamica della caduta, infatti, sono rimaste indimostrate, in quanto manca in atti adeguata prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento, per cui la ricostruzione dell'accaduto sarebbe incerta. Le allegazioni di parte attrice non sono idonee a dimostrare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento, con la conseguenza che sia la pericolosità della buca che la dinamica della caduta restano incerte e comunque indimostrate.
Le fotografie prodotte, poi, non potevano essere poste dal Tribunale a fondamento della decisione, in quanto non circostanziate e prive di riferimenti temporali. Prova ne sia il tentativo dell'attrice di contestualizzarle attraverso la prova testimoniale.
È pertanto indimostrata la stessa esistenza dell'insidia.
Secondo il poi, sono meritevoli di riforma le parti della sentenza parziale in cui si esclude il CP_1 ricorrere dell'esimente del caso fortuito, sia con riferimento all'azione del vento che al comportamento colposo della danneggiata. Da un lato, l'azione del vento è idonea ad esimere da responsabilità l'ente che nulla avrebbe potuto fare per impedire alle foglie degli alberi di cadere al suolo e muoversi con il vento;
dall'altro, la danneggiata consapevolmente si è assunta il rischio di calpestare parti di marciapiede su cui si erano posate le foglie, tenendo così una condotta imprudente.
Tali foglie erano peraltro presenti in misura esigua per via dell'avvenuta pulizia dei luoghi effettuata il giorno precedente, con conseguente visibilità del marciapiede, tale da rendere il comportamento della danneggiata idoneo ad integrare il caso fortuito con conseguente esclusione di responsabilità dell'ente custode.
pagina 4 di 8 Ricade conseguentemente nella critica della sentenza di primo grado la statuizione sul quantum del risarcimento e sulle spese, che l'appellante incidentale chiede essere poste interamente a carico della controparte.
Con il secondo motivo d'appello incidentale, il contesta, in subordine, la quantificazione della CP_1
quota di responsabilità attribuita alla danneggiata che, ferme le considerazioni svolte nel primo motivo di gravame, è stata significativamente sottostimata dal primo giudice.
Secondo l'ente, il sinistro è esclusivamente riconducibile alla distrazione ed imprudenza della Pt_1
con le conseguenze da addebitarsi integralmente alla medesima;
ad ogni modo, chiede la riforma dell'attribuzione di una percentuale di responsabilità concorsuale superiore al 40% e comunque quanto meno maggioritaria in capo alla con coerente riforma del quantum sul risarcimento e sulle spese Pt_1
processuali.
Ragioni della decisione
Per motivi di ordine logico, si procede dapprima alla disamina dell'appello incidentale proposto dal circa la sussistenza del nesso causale e la valutazione degli elementi istruttori. CP_1
Il primo motivo dell'appello incidentale è fondato e meritevole di accoglimento.
In ordine alla disciplina ex art. 2051 c.c., giova ricordare che l'azione di responsabilità per danno da cosa in custodia “ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima” (Cass. S.U. 20943/2022). Afferma ancora la
Suprema Corte: “Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c. l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode – come detto – l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione ex art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.)” (Cass. Civ.
36901/2022).
La natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. esonera pertanto il danneggiato dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode, ma non dall'onere di fornire la prova del nesso eziologico fra il danno e la cosa in custodia.
pagina 5 di 8 Tanto precisato, parte attrice non ha assolto all'onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale. La espone di essere inciampata mentre percorreva la via Antonio Gandusio in all'altezza Pt_1 CP_1
circa del negozio “Mercatino dello Scampolo”, a causa di una crepa/rottura del manto del marciapiede, resa insidiosa dalla presenza del fogliame che ne impediva la chiara visibilità.
L'unica testimone, escussa sul capitolato formulato circa la dinamica della caduta, infatti, non è stata in grado di riferire su modalità e cause della caduta, ossia se fosse l'attrice sia effettivamente inciampata
“a causa di una crepa/rottura del manto del marciapiede” (pag. 1 citazione primo grado), avendo affermato: “io l'ho vista cadere per terra;
eravamo quasi di fianco e non ce l'avevo davanti a me;
non so dire se è inciampata;
dopo ci siamo resi conto che vi erano dei buchi per terra”.
La dichiarazione testimoniale, in quanto caratterizzata da insanabile margine di dubbio, non è idonea a rappresentare con apprezzabile certezza la dinamica del sinistro e, dunque, la riconducibilità eziologica del danno al marciapiede.
La ha poi prodotto tre fotografie del marciapiede in relazione alle quali la teste rispondendo al Pt_1
capitolo n. 7 (“vero che le foto che le si rammostrano sono state fatte lo stesso giorno e nell'immediatezza del fatto?”), ha risposto in senso affermativo “sì è vero, le foto sono state fatte lo stesso giorno;
la condizione dell'asfalto era quella delle foto”.
Orbene, pur a voler riconoscere valore a tale dichiarazione testimoniale, la stessa non prova, in primo luogo, in quale determinato punto del tratto di marciapiede raffigurato nelle fotografie la sia Pt_1
caduta e, in ogni caso, ancora meno prova la dinamica e la causa della caduta e quindi il rapporto eziologico fra lo stato il marciapiede e il danno.
Per l'accertamento del nesso eziologico, infatti, occorre che sia integrata prova della sussistenza tra la cosa e l'evento di una relazione riconducibile all'ambito di leggi statistiche, sulla base delle quali poter affermare che l'evento sia una conseguenza certa o altamente probabile del dinamismo della cosa o dell'insorgenza in essa di un agente dannoso esterno, accertamento da effettuare attraverso un giudizio prognostico ex ante (Cass. Civ. 2480/2018) secondo una rigorosa valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, nonché della congruità della condotta del danneggiato, rispetto alle circostanze del caso concreto, ben potendo svolgere la cosa in custodia mero ruolo di occasione dell'evento, ovvero mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea, idonea ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
Nel caso di specie, tale indagine è del tutto preclusa dalla carenza dell'elemento oggettivo idoneo a circoscrivere con precisione il luogo esatto della caduta, nonché l'effettivo stato dei luoghi in quel punto;
tale accertamento, peraltro, costituisce un prius logico per poter compiere una valutazione circa la pericolosità e la cattiva manutenzione dalla imputata all'ente. Pt_1
pagina 6 di 8 In conclusione, l'attrice non ha provato con esattezza né il luogo o l'area in cui si è verificato l'evento, né ha dimostrato che a provocare la caduta sia stata effettivamente la prospettata condizione della pavimentazione del marciapiede, dissestata e ricoperta di foglie, talché resta indimostrata anche la presenza, nel punto della caduta, del fogliame che le avrebbe impedito di percepire e quindi di evitare l'insidia.
La mancata prova del nesso eziologico è questione assorbente rispetto alle ipotesi di esonero da responsabilità fondate sulla esimente per caso fortuito o per colpa della danneggiata.
L'accoglimento dell'appello incidentale assorbe l'esame di quello principale.
In conclusione, a totale modifica dell'impugnata sentenza, deve rigettarsi la domanda proposta dalla per carenza di prova circa la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento. Pt_1
Le spese processuali, di entrambi i gradi, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex
D.M. 55/2014 in base al valore della causa, all'attività effettivamente svolta ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal in totale riforma della sentenza non definitiva n. 1171/2021 e di quella Controparte_1
definitiva n. 1202/2022 emesse dal Tribunale di Bologna:
- rigetta la domanda proposta da e la condanna restituzione a favore del Parte_1 CP_1
di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché alla rifusione delle
[...] spese processuali del primo grado di giudizio che liquida in € 4.000 e di quelle del presente grado che liquida in € 3.500, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, se dovute;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 11.3.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente
pagina 7 di 8 dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 1980/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. Lorenzina Cavazzana
contro
:
Controparte_1
Avv.ti Samantha Zebri e Antonella Trentini
Fatti di causa conveniva il dinanzi al locale Tribunale chiedendo di accertare la Parte_1 Controparte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente e di condannarlo al risarcimento dei danni subìti in data
30.3.2018 allorché, alle ore 13 circa, “percorreva, nel centro abitato di , a piedi la Via Antonio CP_1
Gandusio, circa all'altezza del negozio Mercatino dello Scampolo, quando, a causa di una crepa/rottura del manto del marciapiede, inciampava e cadeva rovinosamente a terra”. Affermava che
“la pavimentazione sconnessa del marciapiede ha costituito un'insidia per l'attrice, la quale visivamente non si è resa conto della rottura del manto che oltre a non essere segnalata, era scarsamente manutentata e ricoperta dalle foglie”.
Precisava che, al momento del sinistro, si trovava in compagnia della sorella la quale, forniti i Pt_2 primi soccorsi, l'accompagnava dapprima a casa e poi, visto l'aumentare del gonfiore al ginocchio destro, al Pronto Soccorso dell'Ospedale Rizzoli di ove, a seguito di accertamenti, veniva CP_1 diagnosticata la “frattura della rotula chiusa dx” con prognosi di 35 giorni. Le lesioni avevano determinato un danno biologico temporaneo e permanente.
pagina 1 di 8 Si costituiva in giudizio il contestando ogni responsabilità. In particolare, Controparte_1
evidenziava come il sinistro si fosse verificato in orario diurno e quindi in condizioni di visibilità ottimali, in una giornata peraltro priva di precipitazioni, e che l'attrice, di anni 58, non risultava affetta da menomazioni visive. Inoltre, dal calendario di pulizia delle strade fornito dalla società incaricata
Hera, risultava che l'ultimo intervento nel tratto di strada interessato era stato effettuato il giorno precedente a quello del sinistro, ciò a riprova dell'onere di pulizia assolto dall'ente. (doc. 7 e doc. 8).
Tali circostanze escludevano la presenza sul luogo del sinistro di un pericolo occulto, stante la chiara visibilità delle disgregazioni della pavimentazione, peraltro diffuse in tutta l'area del marciapiede e quindi non insidiose per un pedone mediamente accorto che, con l'ordinaria diligenza, era in grado di vedere la modesta alterazione della pavimentazione.
Precisato che il danneggiato ha l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso di causalità fra la sua verificazione e la cosa in custodia e, in particolare, “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa” (pag. 6), il CP_1
contestava ogni responsabilità ex art. 2051 c.c. affermando che l'attrice non aveva provato il nesso eziologico (pag. 10) ed affermando che, ove lo si fosse ritenuto provato, ricorreva l'esimente dal caso fortuito idonea, ad interrompere tale nesso causale, costituita dalla condotta distratta e disattenta della danneggiata che ben avrebbe potuto avvedersi del dislivello meglio calibrando l'andatura. In caso contrario, tale condotta integrava un concorso di colpa della danneggiata ai sensi dell'art. 1227, comma
I, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità in proporzione dell'incidenza causale della condotta distratta e disattenta della medesima che ben avrebbe potuto avvedersi del dislivello meglio calibrando l'andatura.
Per le ragioni già indicate, il contestava altresì ogni responsabilità ex 2043 c.c. In ragione CP_1 dello stato dei luoghi, delle condizioni di visibilità, dell'ampiezza del tratto di strada e dell'assenza di ostacoli, mancava nella fattispecie il requisito oggettivo-soggettivo dell'insidia, ossia la non visibilità e la non prevedibilità.
Contestato altresì il quantum della pretesa risarcitoria, il chiedeva di rigettare la domanda. CP_1
La causa veniva istruita con il deposito di documenti e con la prova testimoniale di Tes_1 sorella dell'attrice. All'esito, con sentenza non definitiva n. 1171/2021, il Tribunale accertava la responsabilità concorsuale delle parti ravvisando in capo al ex art. 2051 c.c., una Controparte_1
quota di responsabilità pari al 60%, ed attribuiva la restante quota alla danneggiata per la sua condotta incauta, imputabile ex art. 1227 c.c.
pagina 2 di 8 Secondo il primo giudice, l'attrice aveva sufficientemente adempiuto al proprio onere probatorio avendo dimostrato la pericolosità della cosa con la produzione della documentazione fotografica ed avendo fornito prova della dinamica della caduta mediante la prova testimoniale.
Accertata la pericolosità della pavimentazione, dovuta alle disconnessioni occultate dal fogliame che ne impediva la visibilità, il Tribunale affermava la responsabilità del su cui gravava Controparte_1
l'onere di provvedere la manutenzione del tratto interessato. Stante il nesso eziologico tra la pericolosità della cosa in custodia e l'evento subito dall'attrice, il Tribunale considerava l'incidenza causale del comportamento incauto della danneggiata che aveva concorso al verificarsi dell'evento, posto che la buca era non percepibile, in quanto nascosta dal foglie, ma l'evenienza che le stesse potessero celare delle insidie, imponeva alla danneggiata l'adozione di un diverso grado di cautela.
Riteneva il Tribunale che il contegno incauto della danneggiata non fosse tale da integrare l'esimente del caso fortuito alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui il comportamento negligente della vittima è tale da interrompere il nesso causale quando questo abbia i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità o che comunque possa qualificarsi come “abnorme”, cioè estraneo al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, caratteri non rinvenibili nel caso di specie nella condotta tenuta dalla Pt_1
Le parti ritualmente formulavano riserva d'appello.
La causa, rimessa in istruttoria per la quantificazione del danno subito dall'attrice mediante CTU medico legale, veniva definitivamente decisa dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 1202/2022 di condanna del a corrispondere alla la somma complessiva di € 5.161,14 a Controparte_1 Pt_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito per effetto del sinistro oltre interessi legali, nonché alla refusione del 50% delle spese legali sostenute dall'attrice. Le spese della CTU erano poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
***
Propone appello cui resiste il contestandone il fondamento e proponendo Parte_1 CP_1
appello incidentale.
L'appello principale afferma l'erroneità della sentenza, dato che la responsabilità del sinistro deve essere addebitata ex art. 2051 c.c. in via esclusiva al che, a fronte della dimostrata Controparte_1
la pericolosità della cosa, non ha fornito adeguata prova della propria estraneità ai danni, non ravvisandosi l'esimente da responsabilità per caso fortuito.
A riprova della mancata manutenzione del luogo del sinistro, afferma la vi sono le fotografie Pt_1 allegate che, scattate nell'immediatezza dei fatti, dimostrano la mancata manutenzione del luogo del sinistro. Il dissesto del marciapiede era peraltro un fattore di rischio conosciuto o quanto meno pagina 3 di 8 conoscibile dall'ente che, nella sua qualità di custode, era tenuto alla verifica dello stato dei luoghi e ad occuparsi della relativa manutenzione. Né può rilevare in alcun modo la presenza del vento, trattandosi di un fenomeno per nulla eccezionale, anzi ricorrente, nel periodo dell'anno in cui si è verificato il sinistro. Il Tribunale, dunque, ha erroneamente attribuito alla danneggiata una quota di responsabilità del sinistro, mentre non le si può rimproverare alcuna condotta rilevante ai sensi dell'art. 1227 co.1 c.c.
La contesta altresì l'erronea liquidazione delle spese legali e di causa, considerate al 50%, a Pt_1
dispetto del grado di responsabilità (seppur erroneamente) liquidato dallo stesso Tribunale nella misura del 40%. Tale statuizione è ancor più errata a fronte del tentativo, esperito in fase stragiudiziale dalla danneggiata, di addivenire ad una composizione bonaria della controversia.
Da ultimo, la lamenta la mancata liquidazione della spesa per l'assistenza prestata dal CTP. Pt_1
L'appello incidentale proposto dal è articolato in due motivi. Controparte_1
Con il primo, l'appellante incidentale afferma che il Tribunale ha erroneamente ritenuto soddisfatto l'onere probatorio che gravava su parte attrice, vale a dire quello di dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento. La pericolosità della buca e la dinamica della caduta, infatti, sono rimaste indimostrate, in quanto manca in atti adeguata prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento, per cui la ricostruzione dell'accaduto sarebbe incerta. Le allegazioni di parte attrice non sono idonee a dimostrare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento, con la conseguenza che sia la pericolosità della buca che la dinamica della caduta restano incerte e comunque indimostrate.
Le fotografie prodotte, poi, non potevano essere poste dal Tribunale a fondamento della decisione, in quanto non circostanziate e prive di riferimenti temporali. Prova ne sia il tentativo dell'attrice di contestualizzarle attraverso la prova testimoniale.
È pertanto indimostrata la stessa esistenza dell'insidia.
Secondo il poi, sono meritevoli di riforma le parti della sentenza parziale in cui si esclude il CP_1 ricorrere dell'esimente del caso fortuito, sia con riferimento all'azione del vento che al comportamento colposo della danneggiata. Da un lato, l'azione del vento è idonea ad esimere da responsabilità l'ente che nulla avrebbe potuto fare per impedire alle foglie degli alberi di cadere al suolo e muoversi con il vento;
dall'altro, la danneggiata consapevolmente si è assunta il rischio di calpestare parti di marciapiede su cui si erano posate le foglie, tenendo così una condotta imprudente.
Tali foglie erano peraltro presenti in misura esigua per via dell'avvenuta pulizia dei luoghi effettuata il giorno precedente, con conseguente visibilità del marciapiede, tale da rendere il comportamento della danneggiata idoneo ad integrare il caso fortuito con conseguente esclusione di responsabilità dell'ente custode.
pagina 4 di 8 Ricade conseguentemente nella critica della sentenza di primo grado la statuizione sul quantum del risarcimento e sulle spese, che l'appellante incidentale chiede essere poste interamente a carico della controparte.
Con il secondo motivo d'appello incidentale, il contesta, in subordine, la quantificazione della CP_1
quota di responsabilità attribuita alla danneggiata che, ferme le considerazioni svolte nel primo motivo di gravame, è stata significativamente sottostimata dal primo giudice.
Secondo l'ente, il sinistro è esclusivamente riconducibile alla distrazione ed imprudenza della Pt_1
con le conseguenze da addebitarsi integralmente alla medesima;
ad ogni modo, chiede la riforma dell'attribuzione di una percentuale di responsabilità concorsuale superiore al 40% e comunque quanto meno maggioritaria in capo alla con coerente riforma del quantum sul risarcimento e sulle spese Pt_1
processuali.
Ragioni della decisione
Per motivi di ordine logico, si procede dapprima alla disamina dell'appello incidentale proposto dal circa la sussistenza del nesso causale e la valutazione degli elementi istruttori. CP_1
Il primo motivo dell'appello incidentale è fondato e meritevole di accoglimento.
In ordine alla disciplina ex art. 2051 c.c., giova ricordare che l'azione di responsabilità per danno da cosa in custodia “ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima” (Cass. S.U. 20943/2022). Afferma ancora la
Suprema Corte: “Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c. l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode – come detto – l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione ex art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.)” (Cass. Civ.
36901/2022).
La natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. esonera pertanto il danneggiato dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode, ma non dall'onere di fornire la prova del nesso eziologico fra il danno e la cosa in custodia.
pagina 5 di 8 Tanto precisato, parte attrice non ha assolto all'onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale. La espone di essere inciampata mentre percorreva la via Antonio Gandusio in all'altezza Pt_1 CP_1
circa del negozio “Mercatino dello Scampolo”, a causa di una crepa/rottura del manto del marciapiede, resa insidiosa dalla presenza del fogliame che ne impediva la chiara visibilità.
L'unica testimone, escussa sul capitolato formulato circa la dinamica della caduta, infatti, non è stata in grado di riferire su modalità e cause della caduta, ossia se fosse l'attrice sia effettivamente inciampata
“a causa di una crepa/rottura del manto del marciapiede” (pag. 1 citazione primo grado), avendo affermato: “io l'ho vista cadere per terra;
eravamo quasi di fianco e non ce l'avevo davanti a me;
non so dire se è inciampata;
dopo ci siamo resi conto che vi erano dei buchi per terra”.
La dichiarazione testimoniale, in quanto caratterizzata da insanabile margine di dubbio, non è idonea a rappresentare con apprezzabile certezza la dinamica del sinistro e, dunque, la riconducibilità eziologica del danno al marciapiede.
La ha poi prodotto tre fotografie del marciapiede in relazione alle quali la teste rispondendo al Pt_1
capitolo n. 7 (“vero che le foto che le si rammostrano sono state fatte lo stesso giorno e nell'immediatezza del fatto?”), ha risposto in senso affermativo “sì è vero, le foto sono state fatte lo stesso giorno;
la condizione dell'asfalto era quella delle foto”.
Orbene, pur a voler riconoscere valore a tale dichiarazione testimoniale, la stessa non prova, in primo luogo, in quale determinato punto del tratto di marciapiede raffigurato nelle fotografie la sia Pt_1
caduta e, in ogni caso, ancora meno prova la dinamica e la causa della caduta e quindi il rapporto eziologico fra lo stato il marciapiede e il danno.
Per l'accertamento del nesso eziologico, infatti, occorre che sia integrata prova della sussistenza tra la cosa e l'evento di una relazione riconducibile all'ambito di leggi statistiche, sulla base delle quali poter affermare che l'evento sia una conseguenza certa o altamente probabile del dinamismo della cosa o dell'insorgenza in essa di un agente dannoso esterno, accertamento da effettuare attraverso un giudizio prognostico ex ante (Cass. Civ. 2480/2018) secondo una rigorosa valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, nonché della congruità della condotta del danneggiato, rispetto alle circostanze del caso concreto, ben potendo svolgere la cosa in custodia mero ruolo di occasione dell'evento, ovvero mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea, idonea ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
Nel caso di specie, tale indagine è del tutto preclusa dalla carenza dell'elemento oggettivo idoneo a circoscrivere con precisione il luogo esatto della caduta, nonché l'effettivo stato dei luoghi in quel punto;
tale accertamento, peraltro, costituisce un prius logico per poter compiere una valutazione circa la pericolosità e la cattiva manutenzione dalla imputata all'ente. Pt_1
pagina 6 di 8 In conclusione, l'attrice non ha provato con esattezza né il luogo o l'area in cui si è verificato l'evento, né ha dimostrato che a provocare la caduta sia stata effettivamente la prospettata condizione della pavimentazione del marciapiede, dissestata e ricoperta di foglie, talché resta indimostrata anche la presenza, nel punto della caduta, del fogliame che le avrebbe impedito di percepire e quindi di evitare l'insidia.
La mancata prova del nesso eziologico è questione assorbente rispetto alle ipotesi di esonero da responsabilità fondate sulla esimente per caso fortuito o per colpa della danneggiata.
L'accoglimento dell'appello incidentale assorbe l'esame di quello principale.
In conclusione, a totale modifica dell'impugnata sentenza, deve rigettarsi la domanda proposta dalla per carenza di prova circa la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento. Pt_1
Le spese processuali, di entrambi i gradi, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex
D.M. 55/2014 in base al valore della causa, all'attività effettivamente svolta ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal in totale riforma della sentenza non definitiva n. 1171/2021 e di quella Controparte_1
definitiva n. 1202/2022 emesse dal Tribunale di Bologna:
- rigetta la domanda proposta da e la condanna restituzione a favore del Parte_1 CP_1
di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché alla rifusione delle
[...] spese processuali del primo grado di giudizio che liquida in € 4.000 e di quelle del presente grado che liquida in € 3.500, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, se dovute;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 11.3.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente
pagina 7 di 8 dott. Giampiero Fiore
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