Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/05/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 246 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi IG. - CF - nato il [...] Parte_1 C.F._1
a Lamezia Terme (CZ), ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio
Legale dell'Avv. Caterina Flora RESTUCCIA - CF - che lo rappresenta e difende in giudizio, C.F._2 giusta procura rilasciata in calce al ricorso e IG.ra - CF - nata Parte_2 C.F._3
a Vibo Valentia il 18.02.1980, residente in [...], a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. Caterina SGOTTO - CF - elettivamente domiciliata presso C.F._4 il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 9 e 17 maggio 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 21/03/2025 - che i coniugi e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Lamezia Terme (CZ) ed in data 26.10.2008;
- che l'atto di matrimonio è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme con atto n. 48, Parte 2, Serie A, Anno 2008;
- che i coniugi sono in regime di separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali;
- che da tale unione matrimoniale sono nati tre figli: , nato il [...] in [...] Persona_1
Terme (CZ), , nato l'[...] in [...] e , nata il [...] in Persona_2 Parte_3
Lamezia Terme (CZ), allo stato – dunque – tutti ancora minorenni;
- che il marito è dipendente della ditta come operaio e con la Parte_1 Controparte_1 mansione di “avio rifornitore” e svolge la propria attività lavorativa presso l'aeroporto/sede di Catania e la moglie è dipendente della ditta Pittarosso spa come impiegata di IV livello e con la Parte_2 mansione di commessa;
- che i coniugi hanno fissato la residenza familiare in un appartamento condotto in locazione sito in Lamezia
Terme alla Via Cianflone Gabriele n.1, come si evince dai certificati di residenza che si allegano;
- che tra i coniugi da qualche tempo vi sono incomprensioni che determinano litigi e malessere, tali da rendere ormai insostenibile ed impossibile la prosecuzione della loro convivenza tanto che da qualche mese, con l'accordo della moglie , il IG. si è allontanato dalla casa coniugale e Parte_2 Parte_1 si è trasferito presso la casa dei propri genitori posta comunque non lontano dalla casa coniugale, al fine di non far percepire ai figli minori il trauma dell'improvviso distacco;
- che i tentativi esperiti dai ricorrenti tesi a recuperare il rapporto coniugale, sono risultati vani (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
I ricorrenti dichiaravano altresì – in rito - di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note di trattazione scritta (vd. ricorso congiunto in atti).
Tanto premesso, gli stessi come sopra generalizzati, rappresentati e difesi, ricorrevano al Tribunale di Lamezia
Terme adito, affinché, premessi gli incombenti di legge e previa comparizione delle parti, verificata la congiunta volontà dei coniugi, volesse pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minor sono affidati congiuntamente Persona_1 Persona_2 Parte_3 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Lamezia Terme
Via Cianflone Gabriele n. 1.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed a tal fine dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente alla salute, all'istruzione e all'educazione, tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi.
Ciascun genitore potrà esercitare la potestà genitoriale separatamente in relazione però alle questioni di ordinaria amministrazione, le cui decisioni saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione delle decisioni stesse;
3) Circa le modalità di visita dei figli, considerato che il ricorrente svolge la propria attività lavorativa, momentaneamente, presso la sede della ditta sita in Catania, i coniugi stabiliscono che il padre avrà facoltà di vederli e di stare con loro con le seguenti modalità:
a- a settimane alterne, dall'uscita da scuola il venerdì fino all'ingresso a scuola del lunedì; 3
b- relativamente alle ferie estive, per 15 giorni nei mesi di luglio e/o di agosto, secondo il calendario di ferie che spetterà ad entrambi i ricorrenti e che, reciprocamente, sarà comunicato con congruo anticipo ovvero almeno entro il 30 di giugno di ogni anno a venire;
c- per le feste natalizie e pasquali, ad anni alterni, nel giorno di Natale o della vigilia, nel giorno di
Capodanno o della vigilia, nel giorno di Pasqua o nel giorno del Lunedì dell'Angelo;
d- inoltre, nel momento in cui il ricorrente otterrà il trasferimento lavorativo e potrà, quindi, rientrare a vivere, definitivamente, in Lamezia Terme, potrà tenere con sé i figli anche durante la settimana, compatibilmente con i turni di lavoro, tre pomeriggi dalle ore 17,00 circa, cioè dopo aver fatto i compiti, fino alle ore 21,00, cenando eventualmente a casa sua, comunicando preventivamente alla IG.r , Pt_2 ogni lunedì della settimana, quali saranno i pomeriggi in cui passerà a prendere i bambini.
Quanto sopra vale anche come Piano Genitoriale che in ogni caso viene allegato al presente ricorso, con le ulteriori specificazioni ivi indicate;
4) Il IG corrisponderà alla mogli un contributo di mantenimento Parte_1 Parte_2 per i figli di €. 150,00 (centocinquanta/00) mensili per ciascuno, per complessivi €. 450,00
(quattrocentocinquanta/00) rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat come per legge, da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese, con accredito diretto a favore della moglie sul conto corrente (postale o bancario) i cui estremi saranno comunicati al marito;
5) Entrambi i coniugi si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli minori, previamente concordate tra di loro e previa esibizione delle ricevute di pagamento. Tali spese comprendono, a titolo esemplificativo, tutte le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche e della mensa, le spese per attività extrascolastiche, l'abbigliamento importante al cambio di stagione, le spese per eventuali attività sportive e tempo libero, i viaggi, ecc.
6) Il IG. dà il consenso a che la IG.ra possa incassare per intero Parte_1 Parte_2
l'Assegno Unico Familiare corrisposto dall'Erario per i tre figli;
7) La IG.ra continuerà ad utilizzare la carta elettronica, già in suo possesso, ove Parte_2 mensilmente la ditta datrice di lavoro del IG accredita i “ticket elettronici” per buoni pasto;
Pt_1
8) La IG.r rinuncia al suo mantenimento. Parte_2
9) La casa coniugale sita in Lamezia Terme Via Cianflone Gabriele n.1, condotta in locazione, rimarrà alla IG.ra , la quale provvederà al pagamento del relativo canone locativo ed al Parte_2 pagamento di ogni ulteriore spesa per le bollette delle utenze, ecc. (vedi ricorso in atti).
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 246 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi IG. Parte_1
- CF - elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Caterina Flora Restuccia C.F._1
- CF - che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso C.F._2
e IG.ra - CF - a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._3
Caterina Sgotto - CF - elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta C.F._4 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 5 maggio
2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473- 4
bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte,
a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 27 maggio 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando separatamente in cancelleria, in data 9 e 17 maggio 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 15 aprile 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono comunque giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 246 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai 5
coniugi IG. - CF - nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente, Via Cianflone Gabriele n.1, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Caterina Flora
Restuccia - CF - che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce C.F._2 al ricorso e IG.ra - CF - nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...], a sua volta rappresentata e difesa dall'avv.
Caterina Sgotto - CF - elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta C.F._4 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, IG. - CF Parte_1
- nato il [...] a [...], ivi residente, Via Cianflone Gabriele n.1, C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Caterina Flora Restuccia - CF C.F._2
- che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e IG.ra Parte_2
- CF - nata a [...] il [...], residente in [...],
[...] C.F._3
Via Cianflone Gabriele n.1, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Sgotto - CF
- elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._4 al ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori , e sono affidati Persona_1 Persona_2 Parte_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in
Lamezia Terme Via Cianflone Gabriele n. 1.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed a tal fine dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente alla salute, all'istruzione e all'educazione, tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi.
Ciascun genitore potrà esercitare la potestà genitoriale separatamente in relazione però alle questioni di ordinaria amministrazione, le cui decisioni saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione delle decisioni stesse;
3) Circa le modalità di visita dei figli, considerato che il ricorrente svolge la propria attività lavorativa, momentaneamente, presso la sede della ditta sita in Catania, i coniugi stabiliscono che il padre avrà facoltà di vederli e di stare con loro con le seguenti modalità:
a- a settimane alterne, dall'uscita da scuola il venerdì fino all'ingresso a scuola del lunedì;
b- relativamente alle ferie estive, per 15 giorni nei mesi di luglio e/o di agosto, secondo il calendario di ferie che spetterà ad entrambi i ricorrenti e che, reciprocamente, sarà comunicato con congruo anticipo ovvero almeno entro il 30 di giugno di ogni anno a venire;
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c- per le feste natalizie e pasquali, ad anni alterni, nel giorno di Natale o della vigilia, nel giorno di
Capodanno o della vigilia, nel giorno di Pasqua o nel giorno del Lunedì dell'Angelo;
d- inoltre, nel momento in cui il ricorrente otterrà il trasferimento lavorativo e potrà, quindi, rientrare a vivere, definitivamente, in Lamezia Terme, potrà tenere con sé i figli anche durante la settimana, compatibilmente con i turni di lavoro, tre pomeriggi dalle ore 17,00 circa, cioè dopo aver fatto i compiti, fino alle ore 21,00, cenando eventualmente a casa sua, comunicando preventivamente alla IG.r , ogni lunedì Pt_2 della settimana, quali saranno i pomeriggi in cui passerà a prendere i bambini.
Quanto sopra vale anche come Piano Genitoriale che in ogni caso viene allegato al presente ricorso, con le ulteriori specificazioni ivi indicate;
4) Il IG. corrisponderà alla moglie un contributo di Parte_1 Parte_2 mantenimento per i figli di €. 150,00 (centocinquanta/00) mensili per ciascuno, per complessivi €. 450,00
(quattrocentocinquanta/00) rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat come per legge, da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese, con accredito diretto a favore della moglie sul conto corrente (postale o bancario) i cui estremi saranno comunicati al marito;
5) Entrambi i coniugi si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli minori, previamente concordate tra di loro e previa esibizione delle ricevute di pagamento. Tali spese comprendono, a titolo esemplificativo, tutte le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche e della mensa, le spese per attività extrascolastiche, l'abbigliamento importante al cambio di stagione, le spese per eventuali attività sportive e tempo libero, i viaggi, ecc.
6) Il IG. dà il consenso a che la IG.ra possa incassare per Parte_1 Parte_2 intero l'Assegno Unico Familiare corrisposto dall'Erario per i tre figli;
7) La IG.r continuerà ad utilizzare la carta elettronica, già in suo possesso, ove Parte_2 mensilmente la ditta datrice di lavoro del IG accredita i “ticket elettronici” per buoni pasto;
Pt_1
8) La IG.r rinuncia al suo mantenimento. Parte_2
9) La casa coniugale sita in Lamezia Terme Via Cianflone Gabriele n.1, condotta in locazione, rimarrà alla IG.r , la quale provvederà al pagamento del relativo canone locativo ed al pagamento Parte_2 di ogni ulteriore spesa per le bollette delle utenze, ecc.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 48, parte II, serie A, uff. 5, anno 2008 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conIGlio del 27 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)