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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 08/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2100/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2100/2023 promossa da
- (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura depositata telematicamente, dagli Avvocati
MUFFATTI LUCA, RODA ALBERTO e PANCHERI KLAUS, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in BO, Piazza Erbe n. 44;
- parte attrice – opponente -
contro
- (già Soc. coop. per azioni) (C.F. ONroparte_1
), con sede in , Piazza Garibaldi n. 16, in persona del Procuratore dott. P.IVA_1 CP_1
e del Vicedirettore Centrale rag. , rappresentata e ONroparte_2 ONroparte_3
difesa, giusta procura depositata telematicamente, dagli Avvocati MUSCOLINO PAOLA e
STACUL ANDREAS, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in BO, Via
della Mendola n. 2/B;
- parte convenuta – opposta -
1 con oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte opponente:
come da note scritte d.d. 11.10.2024
“piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza di merito e istruttoria, così
pronunciarsi:
in via principale:
accertare e dichiarare la nullità del mutuo ipotecario a rogito Notaio dr. Per_1
del 13 aprile 2011, stipulato tra e per
[...] ONroparte_4 CP_5
i motivi descritti in narrativa e, in particolare, per difetto di causa e/o causa illecita e/o per
superamento del limite di finanziabilità ex art.38 TUB;
di conseguenza, dichiarare la nullità dell'ipoteca intavolata sub G.N. 2274 in data 13
aprile 2011 sull'immobile di proprietà del Signor oggetto del Parte_1
procedimento esecutivo RG 43/22 (maso chiuso in P.T. 11/I C.C. Andriano, meglio
identificato nell'atto di pignoramento allegato) ed ordinare al competente Conservatore la
sua cancellazione;
sempre in via principale:
dichiarare comunque l'estinzione dell'ipoteca sopra indicata, ai sensi dell'art. 2869 cod.
civ.;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande svolte in via principale:
accertare e dichiarare che il mutuo sopra indicato è affetto da una serie di irregolarità,
meglio evidenziate nella perizia del Gruppo IMIS s.r.l. e, in particolare, accertare e
dichiarare la nullità della clausola relativa alla quantificazione degli interessi moratori,
per superamento del tasso soglia e ridurre il credito vantato dalla dell'importo degli CP_1
interessi maturati, pagati e non dovuti, quantificati in € 622.076,84, o in quella somma
2 maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
in ogni caso:
accertare e dichiarare che il signor è creditore della Parte_1 CP_6 [...]
per la somma di € 2.971.000,00, pari alla differenza tra il valore ONroparte_1
capitario dell'originaria ipoteca prestata dal terzo datore a favore della a garanzia CP_1
delle obbligazioni di AD srl verso l'istituto di credito (euro 1.054.000,00) e il valore
capitario dell'ipoteca prestata dal terzo datore a favore della a garanzia delle CP_1
obbligazioni di verso l'istituto di credito, in occasione della stipulazione del CP_5
mutuo sopra descritto (euro 4.250.000,00), ovvero per la diversa domma – maggiore o
minore - che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni causati dalla condotta
dell'istituto di credito opposto e dalla vendita forzata del bene oggetto dell'esecuzione RG
43/22 e, per l'effetto;
condannare la Società a versare in favore del Signor ONroparte_1
la somma sopra indicata o quella diversa somma che risulterà di giustizia, Parte_1
con eventuale compensazione di tale credito risarcitorio con quanto eventualmente dovuto
dal Signor in forza del contratto di mutuo. Parte_1
in via istruttoria: (…).
Con vittoria di compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CPA del presente
giudizio e della fase cautelare svoltasi nel procedimento esecutivo immobiliare RG 43/22.”
dei procuratori di parte opposta:
come da note scritte d.d. 10.10.2024
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
1) rigettare l'opposizione e le avversarie istanze e domande tutte per i motivi esposti in
narrativa e di conseguenza accertare e dichiarare la piena validità del mutuo fondiario del
3 13.04.2011 a rogito Notaio di BO, repertorio 145211 e raccolta Persona_1
14461, registrato a BO in data 13.04.2011 al no. 5174 serie 1T e munito di formula
esecutiva il 20.06.2011 e la relativa garanzia ipotecaria di sul proprio Parte_1
maso chiuso tavolarmente identificato in PT 11/I in CC Andriano, così come del precetto
del 03.03.2022;
2) in subordine e comunque rigettando le avversarie istanze e domande tutte e nel denegato
caso di accoglimento della domanda avversaria di nullità del mutuo fondiario per
superamento del limite di finanziabilità, convertire il contratto di mutuo fondiario de quo
in un mutuo ipotecario;
3) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche della presente fase;
In via istruttoria: (…).”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso d.d. 28.02.2023 il signor quale terzo datore di ipoteca Parte_1
esecutato nel procedimento di esecuzione immobiliare sub R.G.E. imm. n. 43/2022
Tribunale di BO, ha spiegato opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., chiedendo la sospensione della procedura esecutiva e deducendo il pericolo di perdere la titolarità del bene nonché
i. la nullità del contratto di mutuo fondiario d.d. 13.04.2011, posto a fondamento dell'esecuzione, per assenza di valida causa, in quanto con tale negozio l'istituto di credito non avrebbe inteso concedere un finanziamento, bensì munirsi di un nuovo credito nei confronti di garantito da ipoteca dall'odierno esecutato in sostituzione del CP_5
credito, in larga parte chirografario, vantato nei confronti della AD S.r.l.,
ii. la nullità del contratto per superamento dei limiti di finanziabilità,
iii. l'estinzione dell'ipoteca prestata dal terzo per fatto del creditore ai sensi dell'art. 2869
4 c.c.,
iv. l'abusiva concessione di credito da parte della banca a per mancanza di CP_5
merito creditizio e per superamento del limite di finanziabilità, con conseguente diritto del terzo datore al risarcimento del danno,
v. l'usurarietà dei tassi di mora applicati, vi. l'indeterminatezza del piano di ammortamento.
ON Nella tesi dell'opponente, (breviter avrebbe ONroparte_1
architettato una complessa operazione, mediante la quale avrebbe erogato a il CP_5
mutuo fondiario portato ad esecuzione ed assistito da ipoteca anche sul maso chiuso del signor mutuo finalizzato all'acquisto del capannone di AD S.r.l., già debitrice Parte_1
ON di ma incapace di far fronte alla propria esposizione debitoria, allo scopo di consolidare le proprie pretese nei confronti di un diverso soggetto con maggiori garanzie ipotecarie.
ON La creditrice procedente si è opposta alla sospensione dell'esecuzione, contestando la sussistenza del fumus boni iuris in relazione ad ogni profilo dedotto dall'opponente,
esponendo, sotto l'aspetto del periculum in mora, la propria piena solvibilità, eccependo altresì l'inesistenza/nullità della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto. La
ON stessa intervenuta per altro credito, ha insisto per il rigetto dell'opposizione, mentre i restanti creditori intervenuti si sono rimessi alla decisione del G.E.
Con ordinanza ex artt. 615 e 624 c.p.c. d.d. 28.04.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.03.2023, il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissato termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato il 30.06.2023 il signor ha pertanto introdotto nei Parte_1
ON confronti di la fase di merito dell'opposizione, reiterando i motivi dedotti nella fase
5 sommaria.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 18.09.2023, la banca convenuta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone la reiezione per le seguenti ragioni:
i. infondatezza dell'eccepita nullità del contratto di mutuo per difetto di causa: il contratto sarebbe munito di tutti i requisiti prescritti dalla legge e non violerebbe alcuna norma imperativa;
in particolare, non sarebbe stato concluso un mutuo di scopo e vi sarebbe diversità tra il mutuatario, e la debitrice che avrebbe ripianato la propria CP_5
ON esposizione nei confronti di AD S.r.l.; la conclusione di operazioni di consolidamento di un debito, con trasformazione dello stesso da chirografario ad ipotecario,
se non posta in essere in periodo prefallimentare ed in modo da ledere la par condicio
creditorum, non integrerebbe del resto alcun illecito;
destituita di qualsivoglia fondamento sarebbe comunque la tesi attorea, secondo cui l'operazione in oggetto sarebbe stata architettata dalla banca al fine di trarne beneficio;
ii. non configurabilità dell'asserita nullità del mutuo fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità: in proposito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite avrebbe recentemente statuito che l'eventuale superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 del d.lgs. n.
385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) non darebbe luogo a nullità; nel caso di specie, in ogni caso, grazie alle due ipoteche concesse tale limite non sarebbe stato superato;
infondata sarebbe altresì la domanda di risarcimento proposta dal signor Parte_1
iii. mancanza dei presupposti per l'asserita estinzione dell'ipoteca prestata dal terzo ai sensi
ON dell'art. 2869 c.c.: non avrebbe infatti posto in essere alcun atto idoneo ad impedire la surrogazione del terzo datore di ipoteca nei diritti e nelle ipoteche a garanzia del credito, né
alla stessa potrebbe imputarsi alcuna inerzia od omissione;
iv. mancanza dei presupposti per l'asserita concessione abusiva del credito, avendo
6 effettuato la banca una corretta valutazione prospettica del merito creditizio della
[...]
CP_5
v. infondatezza della censura inerente l'usurarietà degli interessi: parte attrice, pur deducendo l'usurarietà degli interessi moratori, non avrebbe fornito alcuna prova a sostegno di simile doglianza, che, comunque, comporterebbe l'invalidità della sola clausola relativa agli interessi moratori;
non essendo stati richiesti dall'istituito di credito simili interessi, difetterebbe un interesse ad agire da parte dell'attore;
vi. insussistenza dell'allegata indeterminatezza del piano di ammortamento, che sarebbe completo e determinato in ogni sua parte.
La causa non ha richiesto attività istruttoria e dunque, all'esito della fase di trattazione, è stata fissata, per la rimessione in decisione, l'udienza del 12.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte, con contestuale assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza d.d. 13.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate.
2.1. Parte opponente domanda l'accertamento della nullità del mutuo ipotecario a rogito del
Notaio dott. del 13.04.2011 e dell'ipoteca intavolata in pari data Persona_1
sull'immobile di sua proprietà, oggetto del procedimento esecutivo sub R.G. n. 43/2022. A
fondamento di siffatta domanda ha dedotto che la conclusione del predetto contratto non sarebbe avvenuta al fine di consentire a di acquistare il capannone sito in CP_5
EN, Via Emilia Ovest n. 1075, di proprietà di AD S.r.l., ma si inserirebbe nell'ambito di una più ampia operazione architettata dall'opposta a suo esclusivo vantaggio. Secondo la prospettazione attorea, infatti, l'istituto di credito, in quanto esposto verso la società AD
S.r.l., in sostanziale stato di insolvenza, avrebbe concesso a un mutuo fondiario CP_5
assistito da più ampia garanzia ipotecaria, così da ottenere, mediante il versamento del prezzo di acquisto dell'immobile di AD S.r.l., l'estinzione del finanziamento meno
7 garantito. Tale operazione perseguirebbe pertanto interessi non meritevoli di tutela, con conseguente difetto ovvero illiceità della causa contrattuale.
La domanda non merita accoglimento.
Preliminarmente si evidenzia come il controllo di meritevolezza degli interessi perseguiti dai contraenti previsto dall'art. 1322, comma 2, c.c. non interessi i contratti appartenenti ad un tipo disciplinato dalla legge, i quali, diversamente, soggiacciono alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c. di rispondenza della loro conformazione al tipo.
Occorre inoltre rilevare come, al di là del modello negoziale utilizzato, i motivi concorrano ad integrare la causa in concreto del contratto solo qualora abbiano assunto un valore determinante nell'economia del negozio, assurgendo a presupposti causali comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, conosciuti o conoscibili dall'altra (cfr. Cass. civ., Sez. I,
16.05.2017, n. 12069).
Nel caso di specie, dall'esame del contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio dott.
d.d. 13.04.2011 (cfr. doc. 1 fasc. di parte convenuta) si evince come la Persona_1
banca convenuta abbia concesso a a titolo di mutuo ex art. 38 TUB, la somma CP_5
di € 4.250.000,00, con obbligo di quest'ultima di rimborsare la stessa in 239 mesi, oltre il periodo di preammortamento, e di pagare un interesse variabile. A garanzia del predetto obbligo la mutuataria e il terzo datore di ipoteca hanno concesso ipoteca Parte_1
per la somma di € 7.225.000,00 sul capannone in EN, Via Emilia Ovest n. 1075, e sul maso chiuso di proprietà dell'attore in C.C. Andriano, P.T.11/I.
Il contratto risulta pertanto riconducibile al tipo del mutuo contemplato dagli artt. 1813 ss.
c.c. Le parti hanno in particolare inteso concludere un contratto avente le caratteristiche del mutuo fondiario, come disciplinato dagli artt. 38 ss. TUB. Non si è invece in presenza di un mutuo di scopo, la cui causa è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli
8 interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.09.2024,
n. 25193; Cass. civ., Sez. I, ord. 18.06.2018, n. 5929). Con il mutuo de quo le parti non hanno convenuto il perseguimento di alcuno scopo ulteriore, avendo limitato gli obblighi del mutuatario alla restituzione del capitale e al pagamento degli interessi. Deve d'altra parte rilevarsi come la finalità che connota il mutuo di scopo deve essere comune al finanziatore e al mutuatario. Nella fattispecie in considerazione, invece, secondo quanto allegato dallo stesso attore, la presunta finalità di consolidare una posizione debitoria sarebbe stata propria della sola convenuta.
Stante la rispondenza al tipo del contratto di mutuo non deve farsi luogo ad una verifica di meritevolezza degli interessi ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.
Dall'esposta configurazione risulta inoltre evidente come il contratto in oggetto sia dotato di una valida causa. L'eventuale integrazione, nella causa in concreto, di un eventuale scopo di consolidamento non inciderebbe invero in alcun modo sul profilo della validità. Si
tratta, al riguardo, di una finalità che non risulta vietata da alcuna norma imperativa e che può al più dare luogo, se attuata in un periodo prefallimentare e in violazione del par
condicio creditorum, a differenti rimedi, quali azioni revocatorie o risarcitorie (cfr. Cass.
civ., Sez. Un., 16.11.2022, n. 33719).
In ogni caso, la documentazione in atti non depone nel senso di una finalità di ripianamento di precedenti posizioni debitorie.
Nella proposta di finanziamento elaborata dalla Filiale della banca convenuta (cfr. doc. 5
fasc. attoreo) si dà atto di un'esposizione di AD S.r.l. per € 3.150.000,00 e si formula parere positivo alla concessione di un mutuo ipotecario per € 4.250.000,00 alla neocostituita finalizzato all'acquisto degli immobili di AD S.r.l., in seguito CP_5
fallita. Benché in tale rapporto si discorra di una “ristrutturazione”, quale motivazione dell'operazione si indica “la riorganizzazione delle aziende riconducibili al Sig.
9 , specificando quanto segue: “In questi anni abbiamo sempre avuto grossi flussi Parte_1
di lavoro da parte della JADE SRL con rapporto di reciproca soddisfazione.”
L'allegata situazione di crisi di AD S.r.l. all'epoca in cui è stato concesso il mutuo d.d.
13.04.2011 non è stata poi provata dall'attore. Che a tale data AD S.r.l. non versasse in un simile stato trova invece conferma nella circostanza che il fallimento di tale società sia stato dichiarato solo il 25.02.2014 (cfr. doc. 6 fasc. di parte convenuta).
Parimenti, la dedotta natura in buona parte chirografaria del credito nei confronti di AD
S.r.l. è contraddetta dall'insieme delle garanzie che assistevano lo stesso, in particolare:
ON
- a garanzia del finanziamento di a AD S.r.l. mediante apertura di credito sul conto corrente n. 1792/51 d.d. 07.11.2007 per l'importo capitale di € 2.480.000,00 era stata concessa ipoteca di primo grado sul capannone in EN per € 4.216.000,00 (doc. 13 fasc.
di parte convenuta);
- a garanzia del mutuo d.d. 05.05.2009 erogato a AD S.r.l. era stata concessa ipoteca di primo grado per € 1.054.000,00 sul maso chiuso di di cui € 620.000,00 per Parte_1
l'importo capitale mutuato (doc. 14 fasc. di parte convenuta);
ON
- l'odierno attore in data 26.03.2007 aveva prestato fideiussione a favore di sino ad €
650.000,00 per debiti della AD S.r.l. (doc. 16 di parte convenuta);
- in data 06.11.2007 la signora madre dell'attore e all'epoca legale Persona_2
ON rappresentante di AD S.r.l., aveva prestato fideiussione omnibus a favore di per debiti della società sino ad € 1.000.000,00 (doc. 15 fasc. di parte convenuta);
Si osserva come nel già menzionato rapporto si stimasse il valore prudenziale del capannone in EN in € 3.850.000,00 e il valore del maso chiuso in € 4.600.000,00, a fronte di un debito di AD S.r.l. pari ad € 3.150.000,00.
A quanto precede occorre aggiungere che il ripianamento dei debiti di AD S.r.l. ha implicato la liberazione dell'odierno opponente e di sua madre dalle garanzie personali
10 prestate.
Deve dunque escludersi che l'operazione in considerazione sia stata posta in essere nell'interesse esclusivo della convenuta ed integri un illecito da parte della stessa.
Nel senso di un'assenza di un intento fraudolento ex art. 2901 c.c. nelle compravendite tra
AD S.r.l. e inclusa quella del capannone di EN, e nell'ipoteca costituita CP_5
ON sullo stesso a favore di si è espressa altresì la Corte d'Appello di Trento con sentenza n. 76/2022, concludendo quanto segue: “Le sentenze impugnate devono essere quindi
interamente riformate, con integrale rigetto delle domande ex art. 2901 c.c. proposte dal
sia nei confronti dei vari atti di compravendita immobiliare sia per quanto Parte_2
concerne l'ipoteca iscritta a favore della Banca sul presupposto della partecipazione attiva di quest'ultima all'operazione de qua, asseritamente dettata da una finalità fraudolenta
(come ritenuto in forza di giudizio sommario, non sorretto da puntuale analisi degli atti di
causa).” (cfr. doc. 13 fasc. di parte convenuta).
Giova altresì richiamare la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 24/2022, che ha
ON assolto il direttore della Filiale di BO dal capo di imputazione di bancarotta preferenziale a lui ascritto in concorso con (cfr. doc. 19 fasc. di parte Parte_1
convenuta, cfr. anche doc. 69 fasc. di parte convenuta), svolgendo le seguenti considerazioni: “Anche a prescindere da questi rilievi, nel caso che forma oggetto del capo
2) non si può affermare che il credito della sia stato ONroparte_1
trasformato da chirografario in privilegiato, dal momento che era già in precedenza
assistito da ipoteca per l'intero, né, in generale, che tale creditore sia stato favorito a
danno di altri. Oltretutto, non è stato neppure dimostrato che il debito IVA (il quale
comunque non ammontava a 780.000 €, come erroneamente scritto nella sentenza impugnata, ma a 716.951 €) non sia stato pagato dalla AD a causa dell'operazione con la
la .” CP_5 ONroparte_1
11 Quanto al mancato pagamento del debito IVA da parte di AD S.r.l., non risulta alcuna pattuizione tra le parti in tal senso, né vi sono elementi che consentano di imputarlo alla convenuta.
2.2. Parte opponente domanda l'accertamento della nullità del mutuo ipotecario de quo e della relativa ipoteca per superamento del limite di finanziabilità dettato dall'art. 38 TUB.
A detta dell'opponente il mutuo supererebbe ampiamente l'80% del valore di stima cauzionale dell'immobile di EN, oggetto di ipoteca.
La domanda deve essere disattesa.
L'art. 38 TUB prevede che, per le operazioni di credito fondiario, la Banca d'Italia determini, in conformità alle deliberazioni del CICR, “l'ammontare massimo dei
finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere
da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni
ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.” Trova dunque applicazione la delibera CICR del 22.04.1995 (cfr. doc. 28 fasc. di parte convenuta), che prevede quanto segue: “
1. L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per
cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale
percentuale può essere elevata fino a1 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie
integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di
assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici,
fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia.
2. In presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della
determinazione dell'ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo va aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso.”
Nella presente vertenza è provato documentalmente che, a garanzia del mutuo di €
4.250.000,00 concesso il 13.04.2011, sia stata costituita ipoteca di € 7.225.000,00, nello
12 specifico sul capannone in EN e sul maso chiuso dell'opponente, come previsto agli artt. 5 e 12 del contratto.
Sul punto si deve innanzitutto rilevare che l'ipoteca a garanzia del mutuo fondiario può
essere prestata anche da un terzo (cfr. Cass. civ, Sez. III, 20.04.2007, n. 9511). Qualora
l'ipoteca non sia poi di primo grado, la stessa non è da considerarsi come garanzia integrativa a mente della riportata previsione. In una simile ipotesi, invece, per determinare l'ammontare massimo del finanziamento, dovrà essere considerato il capitale residuo del finanziamento pregresso.
Posto quanto precede, il valore del capannone della mutuataria era stato stimato nel 2008 in circa € 3,5 milioni (cfr. doc. 8 fasc. di parte convenuta), mentre il valore cauzionale del maso veniva valutato nel 2011 in circa € 4,3 milioni (cfr. doc. 30 fasc. di parte convenuta).
Il valore dei beni ipotecati ammontava pertanto ad € 7,8 milioni. Poiché l'ipoteca sul maso chiuso non è di primo grado, vengono in rilievo le seguenti ipoteche, risultanti dalla visura tavolare storica (cfr. doc. 3 fasc. di parte convenuta): ipoteca di € 1.054.000,00, di cui €
ON 620.000,00 per capitale, in favore di ed ipoteca di € 1.900.000,00, di cui € 950.000,00
per capitale, in favore di Parte convenuta non ha provato il capitale residuo Parte_3
relativo ai finanziamenti garantiti dalle predette ipoteche. All'importo del mutuo per cui è causa di € 4.250.000,00 deve dunque sommarsi l'intero capitale di detti finanziamenti. Ne consegue un importo finanziato pari ad € 5.820.000, che si mantiene entro il limite dell'80% del valore dei beni ipotecati, pari ad € 6.240.000,00.
Deve in ogni caso osservarsi come la Suprema Corte, a Sezioni Unite, abbia in proposito statuito il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di
finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento
essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del
contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento
13 meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di
vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di
una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di
determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe
conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe
condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e
al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a
proteggere.” (Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2022, n. 33719).
In adesione a quanto espresso dall'organo nomofilattico deve pertanto concludersi che, anche qualora fosse stato superato il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, il mutuo per cui è causa conserverebbe piena validità.
Inoltre, benché la Suprema Corte, in ipotesi di violazione di detto limite, faccia salva la tutela risarcitoria del soggetto finanziato o di terzi, nel caso di specie alcun risarcimento potrebbe riconoscersi a favore dell'opponente. Le allegazioni dello stesso in ordine al danno asseritamente subito risultano del tutto generiche, non potendosi ravvisare un danno nel mero ampliamento della garanzia ipotecaria concessa. Non risulta d'altra parte provato alcun concorso dell'istituto di credito nel dissesto del cliente finanziato, considerato altresì
che la liquidazione giudiziale dello stesso è stata aperta solo il 14.12.2023 (cfr. doc. 25 fasc.
di parte opponente).
2.3. L'opponente chiede l'accertamento dell'estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore
ex art. 2869 c.c. Deduce, al riguardo, che la banca, pur risalendo il primo inadempimento del debitore principale al 2016, avrebbe notificato al medesimo atto di CP_5
pignoramento solo in data 25.08.2022. Nel tempo intercorso il valore del capannone in
EN, di proprietà di si sarebbe ridotto in maniera consistente, ovvero CP_5
dall'importo di € 3.850.000,00, a ridosso della stipulazione del mutuo ipotecario, ad €
14 940.000,00 nel 2021. La convenuta avrebbe così cagionato l'impossibilità, sia giuridica, sia economica, per il terzo datore di ipoteca di esercitare il regresso nei confronti del debitore principale.
La domanda è infondata.
L'art. 2869 c.c. dispone che “L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del
creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle
ipoteche e nei privilegi del creditore.” La norma ricalca quella prevista dall'art. 1955 c.c. in materia di fideiussione, potendosi quindi fare riferimento all'interpretazione che alla stessa ha dato la giurisprudenza.
I fatti contemplati dall'art. 1955 c.c., in base ad interpretazione consolidata della giurisprudenza, devono “costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o
nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal
quale sia derivato un pregiudizio giuridico e non solo economico, come la perdita del
diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c.” (Cass. civ., Sez. I,
ord. 20.09.2017, n. 21833; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 19.02.2020, n. 4175).
Nel caso di specie non risulta alcuna impossibilità giuridica per l'opponente di soddisfarsi nei confronti del debitore principale una volta pagato il creditore. A tanto non osta invero l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di potendo CP_5
ON comunque egli subentrare nelle ipoteche vantate da
La dedotta perdita di valore del capannone è comunque priva di qualsivoglia nesso causale con la condotta della convenuta, che non risulta aver violato alcun dovere imposto dalla legge o dalle pattuizioni convenute tra le parti. Non è stata invero provata la conclusione di un accordo contemplante il beneficio di previa escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 2868 c.c. La banca, del resto, ha esposto di aver agito contro CP_5
nell'agosto 2022, in quanto l'ipoteca iscritta a proprio favore era stata oggetto dell'azione
15 revocatoria instaurata nel 2016 dal Fallimento AD S.r.l., accolta in prime cure e respinta in sede di gravame con sentenza depositata in data 18.05.2022. Alla convenuta non risulta dunque ascrivibile neppure una violazione degli obblighi generali di buona fede e correttezza.
2.4. Parte opponente domanda la condanna di parte opposta al risarcimento del danno subito a causa dell'abusiva concessione di credito a considerati l'assenza di CP_5
merito creditizio in capo alla stessa ed il superamento del limite di finanziabilità.
La domanda non merita accoglimento.
Per quanto attiene all'asserito superamento del limite di finanziabilità occorre rinviare alle considerazioni testé svolte.
Con riguardo all'allegata assenza di merito creditizio si deve premettere che la stessa non può conseguire de plano dalla qualità di società neocostituita, precludendosi, in caso contrario, a simili società l'accesso al credito bancario.
Ciò posto, la valutazione del merito creditizio di risulta essere stata svolta CP_5
ON correttamente dalla convenuta. Dalla scheda cliente redatta dalla Filiale di BO
(cfr. doc. 5 fasc. attoreo) si evince come la banca abbia tenuto conto delle entrate che
[...]
avrebbe ottenuto dalla locazione degli immobili acquistati da AD S.r.l., idonee a CP_5
coprire integralmente le rate del mutuo;
la convenuta ha inoltre considerato, oltre alle garanzie ipotecarie concesse, che la società avrebbe proseguito l'attività svolta da AD
S.r.l., indicata come “ottima cliente da diversi anni”.
L'adeguatezza della valutazione condotta dalla convenuta trova conferma nella documentazione in atti. In particolare, dalla visura del capannone di EN (cfr. doc. 9
fasc. di parte convenuta) risulta la trascrizione in data 13.11.2008 di un contratto di locazione ultranovennale. Le entrate per canoni locatizi sono comprovate altresì dagli estratti conto di (doc. 31, 32, 33, 34 e 35 fasc. di parte convenuta), dai quali CP_5
16 risulta anche la titolarità di un altro conto corrente. Dall'estratto conto di AD S.r.l. emerge poi l'acquisto, da parte di di quote societarie (cfr. doc. 25 fasc. di parte CP_5
convenuta).
È del resto pacifico che, fino al 2016, abbia provveduto al regolare pagamento CP_5
delle rate del mutuo per cui è causa.
2.5. Prive di pregio risultano altresì le censure attoree di “non conformità del contratto di
mutuo alla normativa di riferimento”.
L'opponente lamenta, in particolare, l'usurarietà del tasso convenzionale di mora e chiede quindi l'accertamento della nullità della relativa clausola contrattuale, con declaratoria della non debenza degli interessi.
Parte opposta, oltre a contestare l'usurarietà degli interessi convenuti, ha dedotto il mancato addebito di qualsivoglia interesse moratorio, con conseguente difetto di interesse ad agire
ex art. 100 c.p.c. in capo all'opponente.
Sul punto è opportuno richiamare il seguente principio di diritto, recentemente enunciato dalle Sezioni Unite: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di
qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli
interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale
medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2,
comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso
medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il
tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi
moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali
previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato,
mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta
maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
17 (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come
rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione
dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella
misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in
applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì
applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n.
206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere
l'uno o l'altro rimedio.” (Cass. civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
Quanto all'interesse ad agire, con la medesima pronuncia l'organo nomofilattico ha affermato che “In tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la
declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello
svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al
momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento.” Nel senso della configurabilità di un interesse ad agire per l'accertamento della invalidità di clausola contrattuale che preveda interessi moratori in misura usuraria si è espressa anche l'ordinanza della Corte di
Cassazione, Sez. III, n. 4911 del 16.02.2023.
Il contratto di mutuo in esame prevede un tasso d'ingresso del 3,4% ed un'indicizzazione degli interessi all'Euribor a 1 mese, con spread di 2,5 punti e tasso minimo del 2,5%. Il
tasso di mora è fissato in 3 punti oltre al tasso applicato alla rata insoluta.
Poiché nell'atto di precetto d.d. 03.03.2022 (cfr. doc. 2 fasc. di parte convenuta) è stato applicato un tasso di interesse del 2,131%, risulta evidente come, pur discorrendosi di
“interessi di mora bancari”, non sia stato calcolato alcun interesse moratorio. Quanto agli interessi computati nel corso del rapporto, dalle allegazioni di parte opponente non è dato
18 evincere il tasso che sarebbe stato applicato a titolo di interessi moratori, con la conseguenza che non risulta allegato e provato l'addebito di interessi aventi tale natura.
Ciononostante, alla luce della riportata giurisprudenza, occorre scrutinare le doglianze attoree, ai fini di un eventuale accertamento dell'usurarietà degli interessi di mora pattuiti.
In assenza dell'applicazione di un interesse di mora occorre peraltro aver riguardo al tasso soglia applicabile al momento dell'accordo.
Parte opponente rinvia in proposito alla “relazione tecnica peritale” di parte redatta dal
“Gruppo Imis” (cfr. doc. 9 fasc. attoreo). Nella stessa si evidenzia che il tasso di mora del
6,4%, risultante dal tasso nominale annuo d'entrata del 3,4% con maggiorazione del 3%, supererebbe il tasso soglia del 4,185% rilevato dalla Banca d'Italia per le operazioni analoghe nel periodo 01.04.2011-13.05.2011, in cui è stato concluso il mutuo. In tal modo,
tuttavia, il menzionato elaborato non si è conformato alle riportate indicazioni dei Giudici
di legittimità. Ai fini della verifica di usurarietà degli interessi di mora, infatti, il tasso è
dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori,
moltiplicato, ai sensi dell'art. 2 della legge 07.03.1996, n. 108, per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta di quattro punti percentuali, ovvero, anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 13.05.2011, n. 70, aumentato della metà. Dall'allegato 2 alla predetta perizia si desume invece che il tasso soglia è stato computato sulla base del solo T.e.g.m., senza tenere conto della maggiorazione media degli interessi moratori.
L'entità della maggiorazione media degli interessi moratori, a ben vedere, non è stata né dedotta né provata dall'opponente, onerato della relativa prova (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
18.09.2020, n. 19597: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli
interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che
il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo
contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in
19 concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo
considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la
controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.”).
Secondo taluna giurisprudenza, tuttavia, “In tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi
effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di
riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti
amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo,
perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una
normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e
proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle
allegazioni delle parti, in base al principio "iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c.”
(Cass. civ., Sez. I, ord. 29.11.2022, n. 35102).
Risulta dunque opportuno procedere comunque al vaglio dell'eventuale usurarietà, prendendo in considerazione il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze d.d.
29.03.2011, che ha rilevato per i mutui a tasso variabile con garanzia ipotecaria nel periodo
01.04.2011-13.05.2011 un T.e.g.m. del 2,79%; la maggiorazione media per i casi di ritardato pagamento è stata indicata in 2,1 punti percentuali. Dalla somma di tale maggiorazione al T.e.g.m., con aumento della metà ai sensi dell'art. 2 della legge n.
108/1996 ratione temporis vigente, si ricava un tasso soglia del 7,335%, che risulta pienamente rispettato dal contratto per cui è causa.
Ne discende il rigetto della domanda attorea di accertamento dell'usurarietà degli interessi di mora.
La mancata applicazione di interessi di mora comporta, in ogni caso, che, anche qualora gli stessi superassero il tasso soglia, sarebbero dovuti gli interessi corrispettivi pattuiti. Deve
20 essere pertanto rigettata la domanda di accertamento della non debenza degli interessi richiesti dalla banca.
L'opponente si duole infine dell'indeterminatezza del piano di ammortamento.
Anche tale censura si rivela priva di fondamento.
Come riconosciuto dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15130 del 29.05.2024 “In tema di
mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di
ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione
della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi
debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o
indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di
trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
Ciò purché il piano di rimborso contenga in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Tali principi possono trovare applicazione anche ai casi, quale quello in esame, in cui si verta in materia di mutuo a tasso variabile (in tal senso cfr. Corte d'Appello di Ancona, Sez. II, 02.12.2024, n. 1703).
Il contratto di mutuo in considerazione indica chiaramente gli elementi richiamati, ovvero importo erogato, durata del prestito, tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, risultando pertanto completo e determinato in ogni suo aspetto.
Le domande attoree devono essere pertanto respinte anche sotto tale profilo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Il signor va dunque condannato alla rifusione in favore della Parte_1 [...]
[...] delle spese della fase sommaria dell'opposizione, come già ONroparte_8
liquidate con ordinanza del G.E. d.d. 28.04.2023, nonché del presente giudizio di merito.
Queste ultime sono da quantificarsi come segue in base al D.M. n. 55/2014 (tab. n. 2 -
scaglione di valore: da € 260.000,01 ad € 520.000,00, aumentato ai sensi dell'art. 6 D.M. n.
55/2014), alla luce della nota spese depositata da parte convenuta: in € 7.786,00 per la fase di studio, € 5.136,00 per la fase introduttiva, € 15.000,00 per la fase istruttoria ed €
13.542,00 per la fase decisionale, e dunque in complessivi € 41.464,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre CPA e IVA come per legge, oltre spese successive necessarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di BO, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) rigetta integralmente le domande attoree;
2) condanna a rifondere a Parte_1 ONroparte_1
le spese della fase sommaria dell'opposizione, come già liquidate con ordinanza del
[...]
G.E. d.d. 28.04.2023, nonché le spese del presente giudizio di merito, che liquida in €
41.464,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre CPA e IVA come per legge, oltre spese successive necessarie.
BO, 07.01.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2100/2023 promossa da
- (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura depositata telematicamente, dagli Avvocati
MUFFATTI LUCA, RODA ALBERTO e PANCHERI KLAUS, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in BO, Piazza Erbe n. 44;
- parte attrice – opponente -
contro
- (già Soc. coop. per azioni) (C.F. ONroparte_1
), con sede in , Piazza Garibaldi n. 16, in persona del Procuratore dott. P.IVA_1 CP_1
e del Vicedirettore Centrale rag. , rappresentata e ONroparte_2 ONroparte_3
difesa, giusta procura depositata telematicamente, dagli Avvocati MUSCOLINO PAOLA e
STACUL ANDREAS, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in BO, Via
della Mendola n. 2/B;
- parte convenuta – opposta -
1 con oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte opponente:
come da note scritte d.d. 11.10.2024
“piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza di merito e istruttoria, così
pronunciarsi:
in via principale:
accertare e dichiarare la nullità del mutuo ipotecario a rogito Notaio dr. Per_1
del 13 aprile 2011, stipulato tra e per
[...] ONroparte_4 CP_5
i motivi descritti in narrativa e, in particolare, per difetto di causa e/o causa illecita e/o per
superamento del limite di finanziabilità ex art.38 TUB;
di conseguenza, dichiarare la nullità dell'ipoteca intavolata sub G.N. 2274 in data 13
aprile 2011 sull'immobile di proprietà del Signor oggetto del Parte_1
procedimento esecutivo RG 43/22 (maso chiuso in P.T. 11/I C.C. Andriano, meglio
identificato nell'atto di pignoramento allegato) ed ordinare al competente Conservatore la
sua cancellazione;
sempre in via principale:
dichiarare comunque l'estinzione dell'ipoteca sopra indicata, ai sensi dell'art. 2869 cod.
civ.;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande svolte in via principale:
accertare e dichiarare che il mutuo sopra indicato è affetto da una serie di irregolarità,
meglio evidenziate nella perizia del Gruppo IMIS s.r.l. e, in particolare, accertare e
dichiarare la nullità della clausola relativa alla quantificazione degli interessi moratori,
per superamento del tasso soglia e ridurre il credito vantato dalla dell'importo degli CP_1
interessi maturati, pagati e non dovuti, quantificati in € 622.076,84, o in quella somma
2 maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
in ogni caso:
accertare e dichiarare che il signor è creditore della Parte_1 CP_6 [...]
per la somma di € 2.971.000,00, pari alla differenza tra il valore ONroparte_1
capitario dell'originaria ipoteca prestata dal terzo datore a favore della a garanzia CP_1
delle obbligazioni di AD srl verso l'istituto di credito (euro 1.054.000,00) e il valore
capitario dell'ipoteca prestata dal terzo datore a favore della a garanzia delle CP_1
obbligazioni di verso l'istituto di credito, in occasione della stipulazione del CP_5
mutuo sopra descritto (euro 4.250.000,00), ovvero per la diversa domma – maggiore o
minore - che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni causati dalla condotta
dell'istituto di credito opposto e dalla vendita forzata del bene oggetto dell'esecuzione RG
43/22 e, per l'effetto;
condannare la Società a versare in favore del Signor ONroparte_1
la somma sopra indicata o quella diversa somma che risulterà di giustizia, Parte_1
con eventuale compensazione di tale credito risarcitorio con quanto eventualmente dovuto
dal Signor in forza del contratto di mutuo. Parte_1
in via istruttoria: (…).
Con vittoria di compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CPA del presente
giudizio e della fase cautelare svoltasi nel procedimento esecutivo immobiliare RG 43/22.”
dei procuratori di parte opposta:
come da note scritte d.d. 10.10.2024
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
1) rigettare l'opposizione e le avversarie istanze e domande tutte per i motivi esposti in
narrativa e di conseguenza accertare e dichiarare la piena validità del mutuo fondiario del
3 13.04.2011 a rogito Notaio di BO, repertorio 145211 e raccolta Persona_1
14461, registrato a BO in data 13.04.2011 al no. 5174 serie 1T e munito di formula
esecutiva il 20.06.2011 e la relativa garanzia ipotecaria di sul proprio Parte_1
maso chiuso tavolarmente identificato in PT 11/I in CC Andriano, così come del precetto
del 03.03.2022;
2) in subordine e comunque rigettando le avversarie istanze e domande tutte e nel denegato
caso di accoglimento della domanda avversaria di nullità del mutuo fondiario per
superamento del limite di finanziabilità, convertire il contratto di mutuo fondiario de quo
in un mutuo ipotecario;
3) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche della presente fase;
In via istruttoria: (…).”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso d.d. 28.02.2023 il signor quale terzo datore di ipoteca Parte_1
esecutato nel procedimento di esecuzione immobiliare sub R.G.E. imm. n. 43/2022
Tribunale di BO, ha spiegato opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., chiedendo la sospensione della procedura esecutiva e deducendo il pericolo di perdere la titolarità del bene nonché
i. la nullità del contratto di mutuo fondiario d.d. 13.04.2011, posto a fondamento dell'esecuzione, per assenza di valida causa, in quanto con tale negozio l'istituto di credito non avrebbe inteso concedere un finanziamento, bensì munirsi di un nuovo credito nei confronti di garantito da ipoteca dall'odierno esecutato in sostituzione del CP_5
credito, in larga parte chirografario, vantato nei confronti della AD S.r.l.,
ii. la nullità del contratto per superamento dei limiti di finanziabilità,
iii. l'estinzione dell'ipoteca prestata dal terzo per fatto del creditore ai sensi dell'art. 2869
4 c.c.,
iv. l'abusiva concessione di credito da parte della banca a per mancanza di CP_5
merito creditizio e per superamento del limite di finanziabilità, con conseguente diritto del terzo datore al risarcimento del danno,
v. l'usurarietà dei tassi di mora applicati, vi. l'indeterminatezza del piano di ammortamento.
ON Nella tesi dell'opponente, (breviter avrebbe ONroparte_1
architettato una complessa operazione, mediante la quale avrebbe erogato a il CP_5
mutuo fondiario portato ad esecuzione ed assistito da ipoteca anche sul maso chiuso del signor mutuo finalizzato all'acquisto del capannone di AD S.r.l., già debitrice Parte_1
ON di ma incapace di far fronte alla propria esposizione debitoria, allo scopo di consolidare le proprie pretese nei confronti di un diverso soggetto con maggiori garanzie ipotecarie.
ON La creditrice procedente si è opposta alla sospensione dell'esecuzione, contestando la sussistenza del fumus boni iuris in relazione ad ogni profilo dedotto dall'opponente,
esponendo, sotto l'aspetto del periculum in mora, la propria piena solvibilità, eccependo altresì l'inesistenza/nullità della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto. La
ON stessa intervenuta per altro credito, ha insisto per il rigetto dell'opposizione, mentre i restanti creditori intervenuti si sono rimessi alla decisione del G.E.
Con ordinanza ex artt. 615 e 624 c.p.c. d.d. 28.04.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.03.2023, il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissato termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato il 30.06.2023 il signor ha pertanto introdotto nei Parte_1
ON confronti di la fase di merito dell'opposizione, reiterando i motivi dedotti nella fase
5 sommaria.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 18.09.2023, la banca convenuta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone la reiezione per le seguenti ragioni:
i. infondatezza dell'eccepita nullità del contratto di mutuo per difetto di causa: il contratto sarebbe munito di tutti i requisiti prescritti dalla legge e non violerebbe alcuna norma imperativa;
in particolare, non sarebbe stato concluso un mutuo di scopo e vi sarebbe diversità tra il mutuatario, e la debitrice che avrebbe ripianato la propria CP_5
ON esposizione nei confronti di AD S.r.l.; la conclusione di operazioni di consolidamento di un debito, con trasformazione dello stesso da chirografario ad ipotecario,
se non posta in essere in periodo prefallimentare ed in modo da ledere la par condicio
creditorum, non integrerebbe del resto alcun illecito;
destituita di qualsivoglia fondamento sarebbe comunque la tesi attorea, secondo cui l'operazione in oggetto sarebbe stata architettata dalla banca al fine di trarne beneficio;
ii. non configurabilità dell'asserita nullità del mutuo fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità: in proposito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite avrebbe recentemente statuito che l'eventuale superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 del d.lgs. n.
385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) non darebbe luogo a nullità; nel caso di specie, in ogni caso, grazie alle due ipoteche concesse tale limite non sarebbe stato superato;
infondata sarebbe altresì la domanda di risarcimento proposta dal signor Parte_1
iii. mancanza dei presupposti per l'asserita estinzione dell'ipoteca prestata dal terzo ai sensi
ON dell'art. 2869 c.c.: non avrebbe infatti posto in essere alcun atto idoneo ad impedire la surrogazione del terzo datore di ipoteca nei diritti e nelle ipoteche a garanzia del credito, né
alla stessa potrebbe imputarsi alcuna inerzia od omissione;
iv. mancanza dei presupposti per l'asserita concessione abusiva del credito, avendo
6 effettuato la banca una corretta valutazione prospettica del merito creditizio della
[...]
CP_5
v. infondatezza della censura inerente l'usurarietà degli interessi: parte attrice, pur deducendo l'usurarietà degli interessi moratori, non avrebbe fornito alcuna prova a sostegno di simile doglianza, che, comunque, comporterebbe l'invalidità della sola clausola relativa agli interessi moratori;
non essendo stati richiesti dall'istituito di credito simili interessi, difetterebbe un interesse ad agire da parte dell'attore;
vi. insussistenza dell'allegata indeterminatezza del piano di ammortamento, che sarebbe completo e determinato in ogni sua parte.
La causa non ha richiesto attività istruttoria e dunque, all'esito della fase di trattazione, è stata fissata, per la rimessione in decisione, l'udienza del 12.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte, con contestuale assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza d.d. 13.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate.
2.1. Parte opponente domanda l'accertamento della nullità del mutuo ipotecario a rogito del
Notaio dott. del 13.04.2011 e dell'ipoteca intavolata in pari data Persona_1
sull'immobile di sua proprietà, oggetto del procedimento esecutivo sub R.G. n. 43/2022. A
fondamento di siffatta domanda ha dedotto che la conclusione del predetto contratto non sarebbe avvenuta al fine di consentire a di acquistare il capannone sito in CP_5
EN, Via Emilia Ovest n. 1075, di proprietà di AD S.r.l., ma si inserirebbe nell'ambito di una più ampia operazione architettata dall'opposta a suo esclusivo vantaggio. Secondo la prospettazione attorea, infatti, l'istituto di credito, in quanto esposto verso la società AD
S.r.l., in sostanziale stato di insolvenza, avrebbe concesso a un mutuo fondiario CP_5
assistito da più ampia garanzia ipotecaria, così da ottenere, mediante il versamento del prezzo di acquisto dell'immobile di AD S.r.l., l'estinzione del finanziamento meno
7 garantito. Tale operazione perseguirebbe pertanto interessi non meritevoli di tutela, con conseguente difetto ovvero illiceità della causa contrattuale.
La domanda non merita accoglimento.
Preliminarmente si evidenzia come il controllo di meritevolezza degli interessi perseguiti dai contraenti previsto dall'art. 1322, comma 2, c.c. non interessi i contratti appartenenti ad un tipo disciplinato dalla legge, i quali, diversamente, soggiacciono alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c. di rispondenza della loro conformazione al tipo.
Occorre inoltre rilevare come, al di là del modello negoziale utilizzato, i motivi concorrano ad integrare la causa in concreto del contratto solo qualora abbiano assunto un valore determinante nell'economia del negozio, assurgendo a presupposti causali comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, conosciuti o conoscibili dall'altra (cfr. Cass. civ., Sez. I,
16.05.2017, n. 12069).
Nel caso di specie, dall'esame del contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio dott.
d.d. 13.04.2011 (cfr. doc. 1 fasc. di parte convenuta) si evince come la Persona_1
banca convenuta abbia concesso a a titolo di mutuo ex art. 38 TUB, la somma CP_5
di € 4.250.000,00, con obbligo di quest'ultima di rimborsare la stessa in 239 mesi, oltre il periodo di preammortamento, e di pagare un interesse variabile. A garanzia del predetto obbligo la mutuataria e il terzo datore di ipoteca hanno concesso ipoteca Parte_1
per la somma di € 7.225.000,00 sul capannone in EN, Via Emilia Ovest n. 1075, e sul maso chiuso di proprietà dell'attore in C.C. Andriano, P.T.11/I.
Il contratto risulta pertanto riconducibile al tipo del mutuo contemplato dagli artt. 1813 ss.
c.c. Le parti hanno in particolare inteso concludere un contratto avente le caratteristiche del mutuo fondiario, come disciplinato dagli artt. 38 ss. TUB. Non si è invece in presenza di un mutuo di scopo, la cui causa è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli
8 interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.09.2024,
n. 25193; Cass. civ., Sez. I, ord. 18.06.2018, n. 5929). Con il mutuo de quo le parti non hanno convenuto il perseguimento di alcuno scopo ulteriore, avendo limitato gli obblighi del mutuatario alla restituzione del capitale e al pagamento degli interessi. Deve d'altra parte rilevarsi come la finalità che connota il mutuo di scopo deve essere comune al finanziatore e al mutuatario. Nella fattispecie in considerazione, invece, secondo quanto allegato dallo stesso attore, la presunta finalità di consolidare una posizione debitoria sarebbe stata propria della sola convenuta.
Stante la rispondenza al tipo del contratto di mutuo non deve farsi luogo ad una verifica di meritevolezza degli interessi ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.
Dall'esposta configurazione risulta inoltre evidente come il contratto in oggetto sia dotato di una valida causa. L'eventuale integrazione, nella causa in concreto, di un eventuale scopo di consolidamento non inciderebbe invero in alcun modo sul profilo della validità. Si
tratta, al riguardo, di una finalità che non risulta vietata da alcuna norma imperativa e che può al più dare luogo, se attuata in un periodo prefallimentare e in violazione del par
condicio creditorum, a differenti rimedi, quali azioni revocatorie o risarcitorie (cfr. Cass.
civ., Sez. Un., 16.11.2022, n. 33719).
In ogni caso, la documentazione in atti non depone nel senso di una finalità di ripianamento di precedenti posizioni debitorie.
Nella proposta di finanziamento elaborata dalla Filiale della banca convenuta (cfr. doc. 5
fasc. attoreo) si dà atto di un'esposizione di AD S.r.l. per € 3.150.000,00 e si formula parere positivo alla concessione di un mutuo ipotecario per € 4.250.000,00 alla neocostituita finalizzato all'acquisto degli immobili di AD S.r.l., in seguito CP_5
fallita. Benché in tale rapporto si discorra di una “ristrutturazione”, quale motivazione dell'operazione si indica “la riorganizzazione delle aziende riconducibili al Sig.
9 , specificando quanto segue: “In questi anni abbiamo sempre avuto grossi flussi Parte_1
di lavoro da parte della JADE SRL con rapporto di reciproca soddisfazione.”
L'allegata situazione di crisi di AD S.r.l. all'epoca in cui è stato concesso il mutuo d.d.
13.04.2011 non è stata poi provata dall'attore. Che a tale data AD S.r.l. non versasse in un simile stato trova invece conferma nella circostanza che il fallimento di tale società sia stato dichiarato solo il 25.02.2014 (cfr. doc. 6 fasc. di parte convenuta).
Parimenti, la dedotta natura in buona parte chirografaria del credito nei confronti di AD
S.r.l. è contraddetta dall'insieme delle garanzie che assistevano lo stesso, in particolare:
ON
- a garanzia del finanziamento di a AD S.r.l. mediante apertura di credito sul conto corrente n. 1792/51 d.d. 07.11.2007 per l'importo capitale di € 2.480.000,00 era stata concessa ipoteca di primo grado sul capannone in EN per € 4.216.000,00 (doc. 13 fasc.
di parte convenuta);
- a garanzia del mutuo d.d. 05.05.2009 erogato a AD S.r.l. era stata concessa ipoteca di primo grado per € 1.054.000,00 sul maso chiuso di di cui € 620.000,00 per Parte_1
l'importo capitale mutuato (doc. 14 fasc. di parte convenuta);
ON
- l'odierno attore in data 26.03.2007 aveva prestato fideiussione a favore di sino ad €
650.000,00 per debiti della AD S.r.l. (doc. 16 di parte convenuta);
- in data 06.11.2007 la signora madre dell'attore e all'epoca legale Persona_2
ON rappresentante di AD S.r.l., aveva prestato fideiussione omnibus a favore di per debiti della società sino ad € 1.000.000,00 (doc. 15 fasc. di parte convenuta);
Si osserva come nel già menzionato rapporto si stimasse il valore prudenziale del capannone in EN in € 3.850.000,00 e il valore del maso chiuso in € 4.600.000,00, a fronte di un debito di AD S.r.l. pari ad € 3.150.000,00.
A quanto precede occorre aggiungere che il ripianamento dei debiti di AD S.r.l. ha implicato la liberazione dell'odierno opponente e di sua madre dalle garanzie personali
10 prestate.
Deve dunque escludersi che l'operazione in considerazione sia stata posta in essere nell'interesse esclusivo della convenuta ed integri un illecito da parte della stessa.
Nel senso di un'assenza di un intento fraudolento ex art. 2901 c.c. nelle compravendite tra
AD S.r.l. e inclusa quella del capannone di EN, e nell'ipoteca costituita CP_5
ON sullo stesso a favore di si è espressa altresì la Corte d'Appello di Trento con sentenza n. 76/2022, concludendo quanto segue: “Le sentenze impugnate devono essere quindi
interamente riformate, con integrale rigetto delle domande ex art. 2901 c.c. proposte dal
sia nei confronti dei vari atti di compravendita immobiliare sia per quanto Parte_2
concerne l'ipoteca iscritta a favore della Banca sul presupposto della partecipazione attiva di quest'ultima all'operazione de qua, asseritamente dettata da una finalità fraudolenta
(come ritenuto in forza di giudizio sommario, non sorretto da puntuale analisi degli atti di
causa).” (cfr. doc. 13 fasc. di parte convenuta).
Giova altresì richiamare la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 24/2022, che ha
ON assolto il direttore della Filiale di BO dal capo di imputazione di bancarotta preferenziale a lui ascritto in concorso con (cfr. doc. 19 fasc. di parte Parte_1
convenuta, cfr. anche doc. 69 fasc. di parte convenuta), svolgendo le seguenti considerazioni: “Anche a prescindere da questi rilievi, nel caso che forma oggetto del capo
2) non si può affermare che il credito della sia stato ONroparte_1
trasformato da chirografario in privilegiato, dal momento che era già in precedenza
assistito da ipoteca per l'intero, né, in generale, che tale creditore sia stato favorito a
danno di altri. Oltretutto, non è stato neppure dimostrato che il debito IVA (il quale
comunque non ammontava a 780.000 €, come erroneamente scritto nella sentenza impugnata, ma a 716.951 €) non sia stato pagato dalla AD a causa dell'operazione con la
la .” CP_5 ONroparte_1
11 Quanto al mancato pagamento del debito IVA da parte di AD S.r.l., non risulta alcuna pattuizione tra le parti in tal senso, né vi sono elementi che consentano di imputarlo alla convenuta.
2.2. Parte opponente domanda l'accertamento della nullità del mutuo ipotecario de quo e della relativa ipoteca per superamento del limite di finanziabilità dettato dall'art. 38 TUB.
A detta dell'opponente il mutuo supererebbe ampiamente l'80% del valore di stima cauzionale dell'immobile di EN, oggetto di ipoteca.
La domanda deve essere disattesa.
L'art. 38 TUB prevede che, per le operazioni di credito fondiario, la Banca d'Italia determini, in conformità alle deliberazioni del CICR, “l'ammontare massimo dei
finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere
da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni
ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.” Trova dunque applicazione la delibera CICR del 22.04.1995 (cfr. doc. 28 fasc. di parte convenuta), che prevede quanto segue: “
1. L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per
cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale
percentuale può essere elevata fino a1 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie
integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di
assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici,
fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia.
2. In presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della
determinazione dell'ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo va aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso.”
Nella presente vertenza è provato documentalmente che, a garanzia del mutuo di €
4.250.000,00 concesso il 13.04.2011, sia stata costituita ipoteca di € 7.225.000,00, nello
12 specifico sul capannone in EN e sul maso chiuso dell'opponente, come previsto agli artt. 5 e 12 del contratto.
Sul punto si deve innanzitutto rilevare che l'ipoteca a garanzia del mutuo fondiario può
essere prestata anche da un terzo (cfr. Cass. civ, Sez. III, 20.04.2007, n. 9511). Qualora
l'ipoteca non sia poi di primo grado, la stessa non è da considerarsi come garanzia integrativa a mente della riportata previsione. In una simile ipotesi, invece, per determinare l'ammontare massimo del finanziamento, dovrà essere considerato il capitale residuo del finanziamento pregresso.
Posto quanto precede, il valore del capannone della mutuataria era stato stimato nel 2008 in circa € 3,5 milioni (cfr. doc. 8 fasc. di parte convenuta), mentre il valore cauzionale del maso veniva valutato nel 2011 in circa € 4,3 milioni (cfr. doc. 30 fasc. di parte convenuta).
Il valore dei beni ipotecati ammontava pertanto ad € 7,8 milioni. Poiché l'ipoteca sul maso chiuso non è di primo grado, vengono in rilievo le seguenti ipoteche, risultanti dalla visura tavolare storica (cfr. doc. 3 fasc. di parte convenuta): ipoteca di € 1.054.000,00, di cui €
ON 620.000,00 per capitale, in favore di ed ipoteca di € 1.900.000,00, di cui € 950.000,00
per capitale, in favore di Parte convenuta non ha provato il capitale residuo Parte_3
relativo ai finanziamenti garantiti dalle predette ipoteche. All'importo del mutuo per cui è causa di € 4.250.000,00 deve dunque sommarsi l'intero capitale di detti finanziamenti. Ne consegue un importo finanziato pari ad € 5.820.000, che si mantiene entro il limite dell'80% del valore dei beni ipotecati, pari ad € 6.240.000,00.
Deve in ogni caso osservarsi come la Suprema Corte, a Sezioni Unite, abbia in proposito statuito il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di
finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento
essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del
contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento
13 meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di
vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di
una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di
determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe
conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe
condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e
al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a
proteggere.” (Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2022, n. 33719).
In adesione a quanto espresso dall'organo nomofilattico deve pertanto concludersi che, anche qualora fosse stato superato il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, il mutuo per cui è causa conserverebbe piena validità.
Inoltre, benché la Suprema Corte, in ipotesi di violazione di detto limite, faccia salva la tutela risarcitoria del soggetto finanziato o di terzi, nel caso di specie alcun risarcimento potrebbe riconoscersi a favore dell'opponente. Le allegazioni dello stesso in ordine al danno asseritamente subito risultano del tutto generiche, non potendosi ravvisare un danno nel mero ampliamento della garanzia ipotecaria concessa. Non risulta d'altra parte provato alcun concorso dell'istituto di credito nel dissesto del cliente finanziato, considerato altresì
che la liquidazione giudiziale dello stesso è stata aperta solo il 14.12.2023 (cfr. doc. 25 fasc.
di parte opponente).
2.3. L'opponente chiede l'accertamento dell'estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore
ex art. 2869 c.c. Deduce, al riguardo, che la banca, pur risalendo il primo inadempimento del debitore principale al 2016, avrebbe notificato al medesimo atto di CP_5
pignoramento solo in data 25.08.2022. Nel tempo intercorso il valore del capannone in
EN, di proprietà di si sarebbe ridotto in maniera consistente, ovvero CP_5
dall'importo di € 3.850.000,00, a ridosso della stipulazione del mutuo ipotecario, ad €
14 940.000,00 nel 2021. La convenuta avrebbe così cagionato l'impossibilità, sia giuridica, sia economica, per il terzo datore di ipoteca di esercitare il regresso nei confronti del debitore principale.
La domanda è infondata.
L'art. 2869 c.c. dispone che “L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del
creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle
ipoteche e nei privilegi del creditore.” La norma ricalca quella prevista dall'art. 1955 c.c. in materia di fideiussione, potendosi quindi fare riferimento all'interpretazione che alla stessa ha dato la giurisprudenza.
I fatti contemplati dall'art. 1955 c.c., in base ad interpretazione consolidata della giurisprudenza, devono “costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o
nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal
quale sia derivato un pregiudizio giuridico e non solo economico, come la perdita del
diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c.” (Cass. civ., Sez. I,
ord. 20.09.2017, n. 21833; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 19.02.2020, n. 4175).
Nel caso di specie non risulta alcuna impossibilità giuridica per l'opponente di soddisfarsi nei confronti del debitore principale una volta pagato il creditore. A tanto non osta invero l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di potendo CP_5
ON comunque egli subentrare nelle ipoteche vantate da
La dedotta perdita di valore del capannone è comunque priva di qualsivoglia nesso causale con la condotta della convenuta, che non risulta aver violato alcun dovere imposto dalla legge o dalle pattuizioni convenute tra le parti. Non è stata invero provata la conclusione di un accordo contemplante il beneficio di previa escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 2868 c.c. La banca, del resto, ha esposto di aver agito contro CP_5
nell'agosto 2022, in quanto l'ipoteca iscritta a proprio favore era stata oggetto dell'azione
15 revocatoria instaurata nel 2016 dal Fallimento AD S.r.l., accolta in prime cure e respinta in sede di gravame con sentenza depositata in data 18.05.2022. Alla convenuta non risulta dunque ascrivibile neppure una violazione degli obblighi generali di buona fede e correttezza.
2.4. Parte opponente domanda la condanna di parte opposta al risarcimento del danno subito a causa dell'abusiva concessione di credito a considerati l'assenza di CP_5
merito creditizio in capo alla stessa ed il superamento del limite di finanziabilità.
La domanda non merita accoglimento.
Per quanto attiene all'asserito superamento del limite di finanziabilità occorre rinviare alle considerazioni testé svolte.
Con riguardo all'allegata assenza di merito creditizio si deve premettere che la stessa non può conseguire de plano dalla qualità di società neocostituita, precludendosi, in caso contrario, a simili società l'accesso al credito bancario.
Ciò posto, la valutazione del merito creditizio di risulta essere stata svolta CP_5
ON correttamente dalla convenuta. Dalla scheda cliente redatta dalla Filiale di BO
(cfr. doc. 5 fasc. attoreo) si evince come la banca abbia tenuto conto delle entrate che
[...]
avrebbe ottenuto dalla locazione degli immobili acquistati da AD S.r.l., idonee a CP_5
coprire integralmente le rate del mutuo;
la convenuta ha inoltre considerato, oltre alle garanzie ipotecarie concesse, che la società avrebbe proseguito l'attività svolta da AD
S.r.l., indicata come “ottima cliente da diversi anni”.
L'adeguatezza della valutazione condotta dalla convenuta trova conferma nella documentazione in atti. In particolare, dalla visura del capannone di EN (cfr. doc. 9
fasc. di parte convenuta) risulta la trascrizione in data 13.11.2008 di un contratto di locazione ultranovennale. Le entrate per canoni locatizi sono comprovate altresì dagli estratti conto di (doc. 31, 32, 33, 34 e 35 fasc. di parte convenuta), dai quali CP_5
16 risulta anche la titolarità di un altro conto corrente. Dall'estratto conto di AD S.r.l. emerge poi l'acquisto, da parte di di quote societarie (cfr. doc. 25 fasc. di parte CP_5
convenuta).
È del resto pacifico che, fino al 2016, abbia provveduto al regolare pagamento CP_5
delle rate del mutuo per cui è causa.
2.5. Prive di pregio risultano altresì le censure attoree di “non conformità del contratto di
mutuo alla normativa di riferimento”.
L'opponente lamenta, in particolare, l'usurarietà del tasso convenzionale di mora e chiede quindi l'accertamento della nullità della relativa clausola contrattuale, con declaratoria della non debenza degli interessi.
Parte opposta, oltre a contestare l'usurarietà degli interessi convenuti, ha dedotto il mancato addebito di qualsivoglia interesse moratorio, con conseguente difetto di interesse ad agire
ex art. 100 c.p.c. in capo all'opponente.
Sul punto è opportuno richiamare il seguente principio di diritto, recentemente enunciato dalle Sezioni Unite: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di
qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli
interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale
medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2,
comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso
medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il
tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi
moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali
previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato,
mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta
maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
17 (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come
rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione
dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella
misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in
applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì
applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n.
206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere
l'uno o l'altro rimedio.” (Cass. civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
Quanto all'interesse ad agire, con la medesima pronuncia l'organo nomofilattico ha affermato che “In tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la
declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello
svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al
momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento.” Nel senso della configurabilità di un interesse ad agire per l'accertamento della invalidità di clausola contrattuale che preveda interessi moratori in misura usuraria si è espressa anche l'ordinanza della Corte di
Cassazione, Sez. III, n. 4911 del 16.02.2023.
Il contratto di mutuo in esame prevede un tasso d'ingresso del 3,4% ed un'indicizzazione degli interessi all'Euribor a 1 mese, con spread di 2,5 punti e tasso minimo del 2,5%. Il
tasso di mora è fissato in 3 punti oltre al tasso applicato alla rata insoluta.
Poiché nell'atto di precetto d.d. 03.03.2022 (cfr. doc. 2 fasc. di parte convenuta) è stato applicato un tasso di interesse del 2,131%, risulta evidente come, pur discorrendosi di
“interessi di mora bancari”, non sia stato calcolato alcun interesse moratorio. Quanto agli interessi computati nel corso del rapporto, dalle allegazioni di parte opponente non è dato
18 evincere il tasso che sarebbe stato applicato a titolo di interessi moratori, con la conseguenza che non risulta allegato e provato l'addebito di interessi aventi tale natura.
Ciononostante, alla luce della riportata giurisprudenza, occorre scrutinare le doglianze attoree, ai fini di un eventuale accertamento dell'usurarietà degli interessi di mora pattuiti.
In assenza dell'applicazione di un interesse di mora occorre peraltro aver riguardo al tasso soglia applicabile al momento dell'accordo.
Parte opponente rinvia in proposito alla “relazione tecnica peritale” di parte redatta dal
“Gruppo Imis” (cfr. doc. 9 fasc. attoreo). Nella stessa si evidenzia che il tasso di mora del
6,4%, risultante dal tasso nominale annuo d'entrata del 3,4% con maggiorazione del 3%, supererebbe il tasso soglia del 4,185% rilevato dalla Banca d'Italia per le operazioni analoghe nel periodo 01.04.2011-13.05.2011, in cui è stato concluso il mutuo. In tal modo,
tuttavia, il menzionato elaborato non si è conformato alle riportate indicazioni dei Giudici
di legittimità. Ai fini della verifica di usurarietà degli interessi di mora, infatti, il tasso è
dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori,
moltiplicato, ai sensi dell'art. 2 della legge 07.03.1996, n. 108, per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta di quattro punti percentuali, ovvero, anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 13.05.2011, n. 70, aumentato della metà. Dall'allegato 2 alla predetta perizia si desume invece che il tasso soglia è stato computato sulla base del solo T.e.g.m., senza tenere conto della maggiorazione media degli interessi moratori.
L'entità della maggiorazione media degli interessi moratori, a ben vedere, non è stata né dedotta né provata dall'opponente, onerato della relativa prova (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
18.09.2020, n. 19597: “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli
interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che
il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo
contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in
19 concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo
considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la
controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.”).
Secondo taluna giurisprudenza, tuttavia, “In tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi
effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di
riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti
amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo,
perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una
normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e
proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle
allegazioni delle parti, in base al principio "iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c.”
(Cass. civ., Sez. I, ord. 29.11.2022, n. 35102).
Risulta dunque opportuno procedere comunque al vaglio dell'eventuale usurarietà, prendendo in considerazione il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze d.d.
29.03.2011, che ha rilevato per i mutui a tasso variabile con garanzia ipotecaria nel periodo
01.04.2011-13.05.2011 un T.e.g.m. del 2,79%; la maggiorazione media per i casi di ritardato pagamento è stata indicata in 2,1 punti percentuali. Dalla somma di tale maggiorazione al T.e.g.m., con aumento della metà ai sensi dell'art. 2 della legge n.
108/1996 ratione temporis vigente, si ricava un tasso soglia del 7,335%, che risulta pienamente rispettato dal contratto per cui è causa.
Ne discende il rigetto della domanda attorea di accertamento dell'usurarietà degli interessi di mora.
La mancata applicazione di interessi di mora comporta, in ogni caso, che, anche qualora gli stessi superassero il tasso soglia, sarebbero dovuti gli interessi corrispettivi pattuiti. Deve
20 essere pertanto rigettata la domanda di accertamento della non debenza degli interessi richiesti dalla banca.
L'opponente si duole infine dell'indeterminatezza del piano di ammortamento.
Anche tale censura si rivela priva di fondamento.
Come riconosciuto dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15130 del 29.05.2024 “In tema di
mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di
ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione
della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi
debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o
indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di
trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
Ciò purché il piano di rimborso contenga in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Tali principi possono trovare applicazione anche ai casi, quale quello in esame, in cui si verta in materia di mutuo a tasso variabile (in tal senso cfr. Corte d'Appello di Ancona, Sez. II, 02.12.2024, n. 1703).
Il contratto di mutuo in considerazione indica chiaramente gli elementi richiamati, ovvero importo erogato, durata del prestito, tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, risultando pertanto completo e determinato in ogni suo aspetto.
Le domande attoree devono essere pertanto respinte anche sotto tale profilo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Il signor va dunque condannato alla rifusione in favore della Parte_1 [...]
[...] delle spese della fase sommaria dell'opposizione, come già ONroparte_8
liquidate con ordinanza del G.E. d.d. 28.04.2023, nonché del presente giudizio di merito.
Queste ultime sono da quantificarsi come segue in base al D.M. n. 55/2014 (tab. n. 2 -
scaglione di valore: da € 260.000,01 ad € 520.000,00, aumentato ai sensi dell'art. 6 D.M. n.
55/2014), alla luce della nota spese depositata da parte convenuta: in € 7.786,00 per la fase di studio, € 5.136,00 per la fase introduttiva, € 15.000,00 per la fase istruttoria ed €
13.542,00 per la fase decisionale, e dunque in complessivi € 41.464,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre CPA e IVA come per legge, oltre spese successive necessarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di BO, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) rigetta integralmente le domande attoree;
2) condanna a rifondere a Parte_1 ONroparte_1
le spese della fase sommaria dell'opposizione, come già liquidate con ordinanza del
[...]
G.E. d.d. 28.04.2023, nonché le spese del presente giudizio di merito, che liquida in €
41.464,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre CPA e IVA come per legge, oltre spese successive necessarie.
BO, 07.01.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
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