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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 593/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott.Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 593/2024 v.g.
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E DA
nato il [...] a [...], C.F. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati a Catania via Canfora n. 135, presso lo studio dell'avvocato
GATTUSO MATTIA, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 07/02/2024 ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.,
e hanno chiesto a questo Tribunale di modificare le condizioni Parte_1 Parte_2
di cui al decreto n. 792/2022 del 13/03/2022 - R.G. 222/2022, che ha omologato la separazione tra le odierne parti in giudizio.
Dalla documentazione prodotta in atti (e segnatamente dal ricorso per separazione consensuale) si evince che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Nicosia (EN) il 16/09/1981 e che dal matrimonio sono nati i figli e Persona_1 Persona_2
maggiorenni ed indipendenti economicamente.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto di modificare la condizione di cui al punto sub 4)
dell'accordo di separazione relativa al contributo di mantenimento, di importo mensile pari ad €
200,00, che si è obbligata a versare in favore del marito , con Parte_1 Parte_2
rinuncia da parte del beneficiario al mantenimento mensile precedentemente pattuito, tenuto conto delle mutate esigenze economiche di , e segnatamente del collocamento a riposo per Parte_1
raggiunti limiti di età a partire dal 1° marzo 2024 della stessa, in possesso di appena 20 anni di contribuzione, con un trattamento pensionistico mensile di poco superiore ad € 700,00.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con note scritte, il procuratore delle parti ha insistito nella richiesta di modifica delle condizioni di separazione, secondo quanto indicato in seno al ricorso introduttivo, in quanto conformi a legge, e ha allegato dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale sottoscritta dalle parti, nella quale le stesse hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
2 Tanto premesso, il Tribunale ritiene che il ricorso debba trovare accoglimento, in particolare essendo venuti meno i presupposti per il versamento, da parte di , dell'assegno di Parte_1
mantenimento in favore del marito . Parte_2
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 593/2024 r.g. v.g., a parziale modifica delle condizioni di cui alla separazione consensuale omologata con decreto n.
792/2022 del 13/03/2022:
REVOCA con decorrenza dalla data della domanda l'assegno mensile di mantenimento di euro
200,00 posto a carico di in favore di;
Parte_1 Parte_2
NULLA sulle spese.
Così deciso a Catania il giorno 21.02.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott.Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 593/2024 v.g.
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E DA
nato il [...] a [...], C.F. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati a Catania via Canfora n. 135, presso lo studio dell'avvocato
GATTUSO MATTIA, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 07/02/2024 ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.,
e hanno chiesto a questo Tribunale di modificare le condizioni Parte_1 Parte_2
di cui al decreto n. 792/2022 del 13/03/2022 - R.G. 222/2022, che ha omologato la separazione tra le odierne parti in giudizio.
Dalla documentazione prodotta in atti (e segnatamente dal ricorso per separazione consensuale) si evince che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Nicosia (EN) il 16/09/1981 e che dal matrimonio sono nati i figli e Persona_1 Persona_2
maggiorenni ed indipendenti economicamente.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto di modificare la condizione di cui al punto sub 4)
dell'accordo di separazione relativa al contributo di mantenimento, di importo mensile pari ad €
200,00, che si è obbligata a versare in favore del marito , con Parte_1 Parte_2
rinuncia da parte del beneficiario al mantenimento mensile precedentemente pattuito, tenuto conto delle mutate esigenze economiche di , e segnatamente del collocamento a riposo per Parte_1
raggiunti limiti di età a partire dal 1° marzo 2024 della stessa, in possesso di appena 20 anni di contribuzione, con un trattamento pensionistico mensile di poco superiore ad € 700,00.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con note scritte, il procuratore delle parti ha insistito nella richiesta di modifica delle condizioni di separazione, secondo quanto indicato in seno al ricorso introduttivo, in quanto conformi a legge, e ha allegato dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale sottoscritta dalle parti, nella quale le stesse hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
2 Tanto premesso, il Tribunale ritiene che il ricorso debba trovare accoglimento, in particolare essendo venuti meno i presupposti per il versamento, da parte di , dell'assegno di Parte_1
mantenimento in favore del marito . Parte_2
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 593/2024 r.g. v.g., a parziale modifica delle condizioni di cui alla separazione consensuale omologata con decreto n.
792/2022 del 13/03/2022:
REVOCA con decorrenza dalla data della domanda l'assegno mensile di mantenimento di euro
200,00 posto a carico di in favore di;
Parte_1 Parte_2
NULLA sulle spese.
Così deciso a Catania il giorno 21.02.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco
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