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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/06/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, ha pronunciato all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 16.06.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3276/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “assegno – pensione” vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Soriano ed elettivamente Parte_1
proprio difensore in Caserta, in via Renella n. 32 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 a Cuzzupoli, VI Catalano e CO MO ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 02.05.2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere la pensione di invalidità civile, concludeva chiedendo di non omologare le conclusioni rese dal ctu. Depositava altresì nuova documentazione medica e insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti e, CP_1 segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita nuova documentazione medica, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e richiesti i chiarimenti al consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.
****
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la
1 pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in
2 esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
****
Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che il ricorrente risulta affetto dalle seguenti patologie: “ insufficienza renale cronica stadio IIIA;
psicosi paranoidea cronica con episodi di scompenso;
ipertensione arteriosa” ed ha pertanto concluso che le patologie cui è affetto il ricorrente non determinano la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di invalidità civile atteso che il ricorrente presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'88%.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa.
Tali conclusioni sono state ribadite dal consulente tecnico il quale ha chiarito che la nuova documentazione medica non evidenzia un aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente e;
né è idonea a modificare la valutazione medica già espressa nell'elaborato peritale reso in sede di a.t.p.
In particolare, sul punto, il ctu ha precisato in relazione alla malattia renale cronica che “Allo stato attuale, tenuto conto del grado questa minorazione accertata, può essere RIVALUTATA - sulla scorta delle Tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992 (G.U. n. 47, suppl. ordinario del 27/02/92)- con criterio analogico - proporzionale rispetto ad infermità tabellate con un valore percentuale del 35%. (cod. 6482 Sindrome nefrosica con insufficienza renale lieve).
NON È POSSIBILE RICONFERMARE LA VALUTAZIONE PRECEDENTE”. In particolare, proprio in merito alla malattia renale, il ctu ha precisato che “si rileva una discrepanza tra il certificato del
30/10/2023 redatto dal Prof. ASL NA 1 AOU L. VANVITELLI ed il certificato del Persona_1
19/04/2024. Il primo (del 30/10/2023 cita una “insufficienza renale cronica stadio III. Il secondo (del
19/04/2024), sebbene successivo mostra inspiegabilmente una “insufficienza renale cronica di minor gravità, “malattia renale cronica stadio II (lieve). Per tali motivi, rivalutata la patologia, appare corretto ridurre la percentuale di invalidità rispetto alla precedente valutazione, dall' iniziale valore del 50% a quello del 35%”.
In relazione all'ipertensione arteriosa il ctu ha confermato la precedente percentuale (15%) atteso che non appare esaustiva “la certificazione redatta dal dott. del 12/11/2024 in quanto non Persona_2 corredata da un esame strumentale a supporto (ecocardiogramma) . Tale esame permette di valutare la cinetica cardiaca e la frazione di eiezione . Tali parametri sono fondamentali per poter valutare lo scompenso cardiaco e permettere
l'assimilazione della minorazione alle voci tabellari” ed, infine in relazione alla Psicosi paranoidea cronica con episodi di scompenso ha confermato la precedente valutazione non essendo riscontrato alcun aggravamento.
3 In particolare , analizzata nuova documentazione medica, il ctu ha precisato in relazione alla malattia del carcinoma uroteliale papillare che “si rilevano aggravamenti delle condizioni di salute del ricorrente determinati dal carcinoma uroteliale papillare a basso grado dalla data del settembre 2024”.
In particolare, proprio in merito alla malattia del carcinoma uroteliale papillare, il ctu ha precisato che
“il carcinoma uroteliale papillare a basso grado G1, in generale, ha una prognosi buona, con elevata possibilità di guarigione e bassa probabilità di diffusione;
- la sopravvivenza a 5 anni per questo tipo di tumore è molto alta (oltre
l'80%).
Inoltre, si rileva che non vi è traccia di metastasi né grave compromissione funzionale d'organo dopo l'intervento chirurgico, cioè necessità di cistectomia radicale o parziale etc. Quindi non essendo possibile considerare, al momento, la neoplasia a prognosi infausta trattandosi di un carcinoma uroteliale papillare a basso grado G1, non essendoci grave compromissione funzionale in quanto la vescica risulta conservata, appare corretto considerare la patologia neoplastica, per analogia, con una percentuale intermedia tra il codice 9322 e 9323; quindi con un valore del 40% ” ( cfr. integrazione peritale depositata in data 07-05-2025).
Il CTU ha dunque concluso che la capacità generica di lavoro del ricorrente risulta essere ridotta nella misura del 90% dal mese di settembre 2024, ritenendo pertanto non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di invalidità civile.
Pertanto il Ctu, nella valutazione delle patologie, ha analiticamente e dettagliatamente provveduto al calcolo delle stesse, chiarendo le ragioni dell'attribuzione della valutazione delle diverse patologie ed ha applicato correttamente la formula di RD ritenendo equo assegnare al ricorrente una riduzione della capacità lavorativa del 90% sulla base della reale ed attuale incidenza delle patologie sulle condizioni cliniche della parte ricorrente, scevre da qualsiasi inquadramento previsionale e futuro.
Il Ctu ha adeguatamente riscontrato e valutato tali patologie, attraverso l'esame obiettivo e l'analisi della documentazione allegata dalla ricorrente, ed ha utilizzato in maniera corretta le tabelle di invalidità civile approvate con il DM 5.2.1992 ai fini della individuazione delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, non riscontrandosi vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Pertanto, il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni - ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste tenuto conto della documentazione sanitaria tempestivamente allegata dalla parte ricorrente.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
4 In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara che la parte ricorrente NON si trova nelle condizioni medico legali per il riconoscimento della pensione di invalidità civile;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Soriano ed elettivamente Parte_1
proprio difensore in Caserta, in via Renella n. 32 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 a Cuzzupoli, VI Catalano e CO MO ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale in Caserta via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 02.05.2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere la pensione di invalidità civile, concludeva chiedendo di non omologare le conclusioni rese dal ctu. Depositava altresì nuova documentazione medica e insisteva per il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti e, CP_1 segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita nuova documentazione medica, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e richiesti i chiarimenti al consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.
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La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la
1 pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in
2 esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
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Il CTU nominato nella fase di a.t.p., esaminata la documentazione medica allegata e sottoponendo a visita medico legale la parte ricorrente, nelle considerazioni medico legali, ha chiarito che il ricorrente risulta affetto dalle seguenti patologie: “ insufficienza renale cronica stadio IIIA;
psicosi paranoidea cronica con episodi di scompenso;
ipertensione arteriosa” ed ha pertanto concluso che le patologie cui è affetto il ricorrente non determinano la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di invalidità civile atteso che il ricorrente presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'88%.
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, è stata acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., nuova documentazione medica esibita dalla parte ricorrente e convocato il consulente tecnico nominato nella fase di a.t.p. per esame della stessa.
Tali conclusioni sono state ribadite dal consulente tecnico il quale ha chiarito che la nuova documentazione medica non evidenzia un aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente e;
né è idonea a modificare la valutazione medica già espressa nell'elaborato peritale reso in sede di a.t.p.
In particolare, sul punto, il ctu ha precisato in relazione alla malattia renale cronica che “Allo stato attuale, tenuto conto del grado questa minorazione accertata, può essere RIVALUTATA - sulla scorta delle Tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992 (G.U. n. 47, suppl. ordinario del 27/02/92)- con criterio analogico - proporzionale rispetto ad infermità tabellate con un valore percentuale del 35%. (cod. 6482 Sindrome nefrosica con insufficienza renale lieve).
NON È POSSIBILE RICONFERMARE LA VALUTAZIONE PRECEDENTE”. In particolare, proprio in merito alla malattia renale, il ctu ha precisato che “si rileva una discrepanza tra il certificato del
30/10/2023 redatto dal Prof. ASL NA 1 AOU L. VANVITELLI ed il certificato del Persona_1
19/04/2024. Il primo (del 30/10/2023 cita una “insufficienza renale cronica stadio III. Il secondo (del
19/04/2024), sebbene successivo mostra inspiegabilmente una “insufficienza renale cronica di minor gravità, “malattia renale cronica stadio II (lieve). Per tali motivi, rivalutata la patologia, appare corretto ridurre la percentuale di invalidità rispetto alla precedente valutazione, dall' iniziale valore del 50% a quello del 35%”.
In relazione all'ipertensione arteriosa il ctu ha confermato la precedente percentuale (15%) atteso che non appare esaustiva “la certificazione redatta dal dott. del 12/11/2024 in quanto non Persona_2 corredata da un esame strumentale a supporto (ecocardiogramma) . Tale esame permette di valutare la cinetica cardiaca e la frazione di eiezione . Tali parametri sono fondamentali per poter valutare lo scompenso cardiaco e permettere
l'assimilazione della minorazione alle voci tabellari” ed, infine in relazione alla Psicosi paranoidea cronica con episodi di scompenso ha confermato la precedente valutazione non essendo riscontrato alcun aggravamento.
3 In particolare , analizzata nuova documentazione medica, il ctu ha precisato in relazione alla malattia del carcinoma uroteliale papillare che “si rilevano aggravamenti delle condizioni di salute del ricorrente determinati dal carcinoma uroteliale papillare a basso grado dalla data del settembre 2024”.
In particolare, proprio in merito alla malattia del carcinoma uroteliale papillare, il ctu ha precisato che
“il carcinoma uroteliale papillare a basso grado G1, in generale, ha una prognosi buona, con elevata possibilità di guarigione e bassa probabilità di diffusione;
- la sopravvivenza a 5 anni per questo tipo di tumore è molto alta (oltre
l'80%).
Inoltre, si rileva che non vi è traccia di metastasi né grave compromissione funzionale d'organo dopo l'intervento chirurgico, cioè necessità di cistectomia radicale o parziale etc. Quindi non essendo possibile considerare, al momento, la neoplasia a prognosi infausta trattandosi di un carcinoma uroteliale papillare a basso grado G1, non essendoci grave compromissione funzionale in quanto la vescica risulta conservata, appare corretto considerare la patologia neoplastica, per analogia, con una percentuale intermedia tra il codice 9322 e 9323; quindi con un valore del 40% ” ( cfr. integrazione peritale depositata in data 07-05-2025).
Il CTU ha dunque concluso che la capacità generica di lavoro del ricorrente risulta essere ridotta nella misura del 90% dal mese di settembre 2024, ritenendo pertanto non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di invalidità civile.
Pertanto il Ctu, nella valutazione delle patologie, ha analiticamente e dettagliatamente provveduto al calcolo delle stesse, chiarendo le ragioni dell'attribuzione della valutazione delle diverse patologie ed ha applicato correttamente la formula di RD ritenendo equo assegnare al ricorrente una riduzione della capacità lavorativa del 90% sulla base della reale ed attuale incidenza delle patologie sulle condizioni cliniche della parte ricorrente, scevre da qualsiasi inquadramento previsionale e futuro.
Il Ctu ha adeguatamente riscontrato e valutato tali patologie, attraverso l'esame obiettivo e l'analisi della documentazione allegata dalla ricorrente, ed ha utilizzato in maniera corretta le tabelle di invalidità civile approvate con il DM 5.2.1992 ai fini della individuazione delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, non riscontrandosi vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Pertanto, il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni - ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste tenuto conto della documentazione sanitaria tempestivamente allegata dalla parte ricorrente.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
4 In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_ Sono poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza che si liquidano come da separato decreto
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara che la parte ricorrente NON si trova nelle condizioni medico legali per il riconoscimento della pensione di invalidità civile;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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