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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 517/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Alessandro Cuggiano e Andrea Pietropaoli Parte_1
APPELLANTE
E
, con gli avv. Sandra Controparte_1
Ceccarelli, Donato De Rosa, Giuseppe Dell'Aversana, Matteo Geron, Giovanna Intorcia,
e Controparte_2 Controparte_3
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11492/2023 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 9 marzo 2024 ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 11492/2023, depositata il 18 dicembre 2023, con la quale il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ha respinto il suo ricorso proposto contro l'ordinanza- ingiunzione n. 1476/2023 con la quale l' gli Controparte_1
aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 30.122,79 per via dell'illiceità
Pag. 1 di 3 dell'utilizzo di numerosi lavoratori siccome distaccati illecitamente da CP_4
[...]
Lamentata l'illegittimità dell'atto impugnato, della sua notifica e comunque l'infondatezza dei rilievi mossi a suo carico dall' , ha concluso richiedendo la CP_1
riforma della sentenza gravata l'accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituito l' Controparte_1
deducendo che tra le parti si era raggiunto un accordo per la conciliazione della
[...]
lite.
Formulata istanza congiunta di anticipazione dell'udienza di discussione orale al fine di perfezionare la conciliazione, all'odierna udienza, raggiunta la conciliazione tra le parti, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero è stato redatto verbale di conciliazione tra le parti del quale è stata data lettura all'udienza odierna.
In tale verbale si legge che la sanzione amministrativa applicata con l'ordinanza ingiunzione impugnata è ridotta all'importo di € 10.055,70 complessivi, convenendosi, infine, per la compensazione delle spese del giudizio.
Orbene, osserva la Corte che la cessazione della materia del contendere – che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione – non si traduce nella inammissibilità
o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. n. 1614/1994, Cass. n.
3075/1997).
Venendo, quindi, meno l'interesse delle parti, viene anche meno il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. SS.UU. n. 6226/1997).
Tale declaratoria, poi, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione,
Pag. 2 di 3 ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (v. Cass. n. 3075/1997 cit.), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (v. sul punto Cass. n. 2937/1999).
Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese, di guisa che alla Corte non resta che prenderne atto, decidendo in conformità.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 9 marzo 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
11492/2023, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata dichiara la cessazione della materia del contendere anche in relazione alle spese del giudizio.
Roma, 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 517/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Alessandro Cuggiano e Andrea Pietropaoli Parte_1
APPELLANTE
E
, con gli avv. Sandra Controparte_1
Ceccarelli, Donato De Rosa, Giuseppe Dell'Aversana, Matteo Geron, Giovanna Intorcia,
e Controparte_2 Controparte_3
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11492/2023 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 9 marzo 2024 ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 11492/2023, depositata il 18 dicembre 2023, con la quale il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ha respinto il suo ricorso proposto contro l'ordinanza- ingiunzione n. 1476/2023 con la quale l' gli Controparte_1
aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 30.122,79 per via dell'illiceità
Pag. 1 di 3 dell'utilizzo di numerosi lavoratori siccome distaccati illecitamente da CP_4
[...]
Lamentata l'illegittimità dell'atto impugnato, della sua notifica e comunque l'infondatezza dei rilievi mossi a suo carico dall' , ha concluso richiedendo la CP_1
riforma della sentenza gravata l'accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituito l' Controparte_1
deducendo che tra le parti si era raggiunto un accordo per la conciliazione della
[...]
lite.
Formulata istanza congiunta di anticipazione dell'udienza di discussione orale al fine di perfezionare la conciliazione, all'odierna udienza, raggiunta la conciliazione tra le parti, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero è stato redatto verbale di conciliazione tra le parti del quale è stata data lettura all'udienza odierna.
In tale verbale si legge che la sanzione amministrativa applicata con l'ordinanza ingiunzione impugnata è ridotta all'importo di € 10.055,70 complessivi, convenendosi, infine, per la compensazione delle spese del giudizio.
Orbene, osserva la Corte che la cessazione della materia del contendere – che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione – non si traduce nella inammissibilità
o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. n. 1614/1994, Cass. n.
3075/1997).
Venendo, quindi, meno l'interesse delle parti, viene anche meno il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. SS.UU. n. 6226/1997).
Tale declaratoria, poi, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione,
Pag. 2 di 3 ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (v. Cass. n. 3075/1997 cit.), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (v. sul punto Cass. n. 2937/1999).
Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese, di guisa che alla Corte non resta che prenderne atto, decidendo in conformità.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 9 marzo 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
11492/2023, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata dichiara la cessazione della materia del contendere anche in relazione alle spese del giudizio.
Roma, 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 3 di 3