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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 14127/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 04/12//2024
da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. PASQUATO MARIA Parte_2
CRISTINA, come da mandato in atti;
e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale
*** ***
Con ricorso congiunto depositato in data 04.12.2024 le parti, non coniugate,
rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo in ordine all'affidamento, alla 2
Per_ regolamentazione delle visite e al mantenimento della figlia nata a
Camposampiero (PD) in data 14.09.2018:
Per_
“1. Disporsi l'affidamento condiviso della figlia con residenza prevalente presso
la madre nell'abitazione sita in Pianiga (VE) Piazza Viterbi n. 2 e con l'esercizio
disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione;
2. La casa familiare in Vigonza (PD) Via Martiri delle Foibe n. 10 verrà assegnata al
padre ivi compresi mobili e arredo;
3. Il padre resterà con la figlia a fine settimana alternati dal venerdì dopo scuola al
Per_ lunedì mattina. La madre andrà a prendere all'uscita di scuola e resterà con lei
fino alla mattina del martedì, tornerà poi da scuola con il papà. Il mercoledì resta con
il padre che l'accompagnerà a scuola il giovedì e rientrerà con la madre laddove
passerà tutto il week end fino alla domenica sera.
Sono altresì previste tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive e
metà delle vacanze natalizie e pasquali laddove verranno alternati tra i genitori
rispettivamente il Natale con il Capodanno ed il giorno di Pasqua con la Pasquetta. Le
rimanenti festività saranno gestite secondo i tempi di permanenza sopra definiti.
Le vacanze estive con la minore saranno comunicate da ciascun genitore entro il 31
maggio di ogni anno.
4. Il sig. si onera di corrispondere, a mezzo bonifico bancario sul conto Parte_1
corrente intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ciascun Pt_2
Per_ mese, un assegno per il mantenimento ordinario della figlia di importo pari ad €
350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese
straordinarie saranno invece suddivise rispettivamente per una quota del 60% a carico
del sig. e del 40% nei confronti della sig.ra e comunque secondo la Parte_1 Pt_2 3
disciplina dettata dal Protocollo del Tribunale di Padova, che qui si intende
integralmente richiamato.
Le parti altresì concordano che l'Assegno Unico Famiglia sarà percepito integralmente
dalla madre.
5) Le parti manifestano reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti (carta
identità/tessera sanitaria/passaporto) della figlia.”
Conclusioni del P.M. “Il Pubblico Ministero, Visti gli atti, dichiara di intervenire e
conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo intervenuto tra i genitori, con riferimento ai punti 1, 3, 4
(con esclusione della parte inerente all'accordo delle parti in merito alla ripartizione dell'assegno unico) e 5, in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ritenuto che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità,
conforme all'interesse della prole minore in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata, si prende atto dello stesso.
Con riferimento, poi, al punto 2 dell'accordo intervenuto tra le parti
(assegnazione della casa coniugale) nulla si dispone sul punto non ricorrendo i requisiti di legge.
Con riferimento, infine, al punto 4 (nella parte inerente all'accordo delle parti in merito alla ripartizione dell'assegno unico) delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che il suddetto punto, nella parte sopra specificata, pur essendo volto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, è libera espressione dell'autonomia 4
negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del giudizio, nulla sulle spese.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
- Prende atto delle condizioni, di cui ai punti da 1, 3, 4 (con esclusione della parte inerente all'accordo delle parti in merito alla ripartizione dell'assegno unico) e 5,
contenute nell'accordo intervenuto tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Padova, 22.01.25
Il giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari