TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 19 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2094/2024 R.G. vertente
fra
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Salvia, C.F. , e domiciliato C.F._2
presso il di lui studio, in Potenza (PZ), Viale G. Marconi, 219, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, depositato il 9.07.2022 e ritualmente notificato, il sig adiva il Parte_1
giudice del lavoro ed esponeva che, è titolare di rendita a seguito della denuncia di CP_1
malattia professionale del 04.04.2016, per l'infermità: “”IPOACUSIA NEUROSENSO
RIALE BILATERALE IN DISCESA SULLE ALTE FREQUENZE””, il cui grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, è pari al 22% ; In data 22.05.2023, l'istante, a mezzo del Patronato Sede Provinciale di Potenza-, presentava domanda di revisione della CP_2
malattia professionale, chiedendo l'espletamento della visita collegiale, ed allegando certificato medico del Dott. ed Esame Audiologico dell'U.O.C. di Persona_2
Otorinolaringoiatria dell'Ospedale San Carlo di Potenza, essendo l'istante affetto da:
“”IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE IN CADUTA SULLE ALTE
FREQUENZWE LAVORO CORRELATA DI GRADO MEDIO-GRAVE””, e presenta un danno biologico complessivo, che determina una menomazione del'integrità psico-fisica pari al 29%; L'Istituto assicuratore, con provvedimento del 21.09.2023, confermava il grado invalidante già riconosciuto (22%) L'istante, in data 28.09.2023, presentava opposizione avverso il predetto provvedimento, ed in data 07.02.2024, a seguito collegiale medica,
l'amministrazione resistente, riconosceva in favore dello stesso, postumi permanenti pari al 24
%. Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i CP_3
presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale al fine di dichiarare
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 19 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
2 Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “Allo stato degli atti, sulla scorta dei documenti presenti nel fascicolo e dell'esame clinicovfunzionale, possiamo ritenere che il signor presenti i seguenti postumi invalidanti: Ipoacusia neurosensoriale Parte_1
bilaterale più accentuata sugli acuti per un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 26%.
La malattia è stata denunciata dal ricorrente il 04.04.2016 e per essa è titolare di rendita dal
01.05.2018; essa è da attribuire a causa unica e diretta di servizio, come già riconosciuto dall;
infatti il signor è affetto da una ipoacusia da trauma acustico cronico CP_1 Parte_1
essendo stato esposto a rumore otolesivo sufficiente per intensità e durata a produrre il danno e non esistono altre cause certe in grado di spiegare in toto o in parte il deficit acustico misurato.”
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_3
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 9.07.2024, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1
della patologia di cui risulta affetto, pari al 26 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 19 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
3 Dott.ssa Giuseppina Valestra
4