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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 863/2023
n. 863/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. TO AN SI - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. UG GL - Giudice Ausiliario Estensore
sciogliendo la riserva di udienza del 21 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 863/2023 R.G., promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. TO Parte_1 C.F._1
NO
APPELLANTE
contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giampiero Iaia;
APPELLATO
CONCLUSIONI
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 21 ottobre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 20.06.2016 , Vice Questore Aggiunto della Polizia di Controparte_1
Stato presso la Questura di Brindisi, riferiva come il Sovrintendete Capo della Polizia di Stato r.g. 863/2023
, in servizio presso la stessa Questura, nell'ambito di un formale accesso agli atti Parte_1
amministrativi per istruire un ricorso a tutela della propria integrità fisica e personalità morale sul lavoro (art. 208 c.c.) per fatti asseritamente imputabili ad esso – suo superiore – aveva CP_1
accusato di falsità un documento acquisito, redatto dal medesimo , documento in cui si CP_1
riferiva aver il effettuato un periodo di affiancamento – tirocinio, invece mai svolto. Per Pt_1
questa ragione aveva proposto querela nei confronti del per falsità ideologica Pt_1 CP_1
e falsità materiale. All'esito delle indagini e dopo anche una prima richiesta di archiviazione opposta dalla parte offesa, il Giudice delle Indagini Preliminari disponeva definitivamente l'archiviazione.
Per tali ragioni, l'attore citava in giudizio il dinanzi al Tribunale di Brindisi CP_1 Pt_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali (spese legali sostenute) sia non patrimoniali (lesione del proprio onore, immagine, reputazione personale), che equitativamente stimava in Euro 50.000,00, salvo diverso accertamento, al cui pagamento chiedeva condannarsi il convenuto;
con vittoria per le spese di lite. Parte_1
Si costituiva in giudizio contestando che la presentazione di una querela, Parte_1
successivamente archiviata, configurasse di per sé fonte di responsabilità risarcitoria, richiedendosi la consapevolezza della falsità delle accuse in capo al denunziante. Contestava la quantificazione del danno richiesto giudizialmente. Concludeva per il rigetto della domanda attorea.
Così incardinata, la causa veniva istruita con prove orali.
Passata in decisione una prima volta, la causa veniva rimessa sul ruolo per esperire un tentativo di conciliazione, giusta ordinanza del 20.01.2023. Acquisita la indisponibilità alla proposta da parte del convenuto, la causa passava nuovamente in decisione.
Con sentenza n. 1308/2023 del 21.09.20233 il Tribunale di Brindisi giudicava fondata la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condannava il convenuto al pagamento dei danni in Parte_1
favore dell'attore , danni che in via equitativa determinava in Euro 20.000,00 Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione dalla domanda fino al soddisfo;
con ulteriore condanna al pagamento delle spese di lite.
Detta sentenza è stata impugnata da , che ne contesta le argomentazioni per essere Parte_1
slegate dal quadro probatorio acquisito, dal quale emergerebbe il difetto del requisito del dolo, elemento costitutivo del reato di calunnia;
ne contesta, inoltre, la operata liquidazione del danno in r.g. 863/2023
via equitativa, senza criterio valutativo. Ha chiesto la riforma della sentenza e la vittoria per le spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito nella presente fase di appello opponendo le ragioni del gravame, Controparte_1
da giudicarsi infondato. In tale senso ha concluso, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
La causa è passata in decisione all'esito della sua rimessione sul ruolo per designazione del nuovo istruttore, dinanzi al quale, all'udienza del 21.10.2025, venivano definitivamente precisate le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello si afferma aver il Tribunale errato nel giudicare sussistente nella fattispecie l'elemento soggettivo del dolo in capo al querelante, necessario per la configurazione del reato di calunnia. Si deduce che, invece, la mancanza di dolo in capo al querelante emergerebbe fin dalle motivazioni della richiesta di archiviazione del 08.10.2015; la mancanza del dolo, richiesto per la configurazione del reato di calunnia, non consentirebbe la condanna a risarcire i danni, atteso che la mera indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria non costituisce di per sé fatto illecito ai fini della risarcibilità del danno ex art. 2043 c.c.
2. Con il secondo motivo di appello si deduce aver il Tribunale errato nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese. Da esse emergerebbe come le circostanze narrate dal nella Pt_1
denuncia nei confronti del D'ND erano veritiere, sebbene non integranti alcuna fattispecie di reato. In particolare sarebbe emerso che esso appellante non aveva in alcun modo svolto l'attività di tirocinio pratico e che non era mai stato affiancato dai suoi superiori al fine di acquisire la conoscenza pratica dell'inserimento delle denunce nel sistema (SDI), contrariamente a quanto il D'ND avrebbe dichiarato nel documento a suo tempo accusato di falsità.
3. Con il terzo motivo si contesta la sentenza per non aver precisato il criterio utilizzato per giungere alla quantificazione del danno in Euro 20.000,00; peraltro, in giudizio non sarebbe stata offerta prova alcuna dei patimenti o del clamor fori che avrebbe subito il D'ND.
4. Con un quarto autonomo motivo ci si duole del regolamento delle spese di lite operato in sentenza.
L'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria, rispetto al rilevante divario tra petitum e r.g. 863/2023
decisum, comporterebbe una reciproca soccombenza e, quindi, una compensazione delle spese, pur parziale.
5. Possono esaminarsi congiuntamente il primo ed il secondo dei motivi di appello, osservandosi, in premessa, quanto segue:
a) la responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., sussiste solo per l'ipotesi di denuncia calunniosa (Cass., III, 27.08.2015, n. 17200; I, 20.03.2014, n. 6554);
b) le prove e gli atti del processo penale possono essere utilizzate dal giudice civile per accertare gli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico (recentemente, Cass., III, 10.05.2024, n. 12901), procedendo comunque ad autonoma valutazione nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento (Cass., III, 31.05.2024, n. 15296);
c) compete al giudice civile accertare, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi (Cass., III, 15.05.2012, n. 7543).
5.1. Nel presente giudizio viene in rilievo solo la sussistenza o meno dell'elemento psicologico del dolo in capo a per aver calunniato presentando la denunzia Parte_1 Controparte_1
nei suoi confronti per falsità ideologica e materiale.
5.2. A giudizio della Corte la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo – ovvero la consapevolezza della falsità ed infondatezza delle accuse mosse –, richiesto al fine di configurare la calunnia civilisticamente risarcibile (ex art. 2043 c.c.) emerge dalla precisa e ferma volontà di Pt_1
di opporre la richiesta di archiviazione formulata inizialmente da Pubblico Ministero,
[...]
opposizione di seguito rigettata dal Giudice delle Indagini Preliminari per non sussistere gli elementi di falsità addebitati al D'ND nella denunzia presentata il 23.10.201 da parte del . Pt_1
5.2.1. La fonte dell'azione risarcitoria intrapresa dall'attore, tuttavia, non si rinviene solo nell'atto di opposizione e richiesta di avvio di ulteriori indagini, ma anche dall'iniziale avvio di esse a seguito della denuncia (si rimanda all'atto di citazione).
Sicché non può dirsi che il fosse pienamente consapevole che l'accusa formulata in Pt_1
denuncia non fosse vera. r.g. 863/2023
5.2.2. Ne consegue che, per quanto in sede di archiviazione il P.M. aveva motivato come le doglianze del fossero “…verosimilmente riconducibili ad un travisamento e/o ad una non corretta Pt_1
conoscenza delle norme regolamentari da applicare al suo tirocinio…”, da ciò escludendosi in capo al la consapevolezza della calunnia, nel momento successivo, cioè al momento della Pt_1
proposizione dell'opposizione, appare ben più ragionevole che detta consapevolezza risultasse ben acquisita.
In questo secondo momento, invero, il aveva ben conoscenza della fattispecie e, pertanto, Pt_1
era ormai ben consapevole che continuare (opponendosi all'archiviazione) nell'intento di indagare e far punire il D'ND per una ipotesi di reato non sussistente ben poteva costituire calunnia a proprio carico.
5.3. Deve peraltro rilevarsi come la sentenza, laddove agli inizi della parte motivazionale afferma la responsabilità del convenuto dalle risultanze documentali e dalle dichiarazioni dei numerosi testimoni escussi, non è errata. In effetti, i testi ( , ) hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato come il , terminato il corso da Vice Soprintendente, avesse svolto un periodo di Pt_1
affiancamento (circostanza accusata di falsità) o che comunque quello dell'affiancamento era una prassi consolidata (teste , , risultando pertanto non del tutto attendibili Tes_3 Testimone_4
le diverse dichiarazioni assunte (dal solo;
mentre non sa Testimone_5 Testimone_6
dire se avesse fatto l'affiancamento). Pt_1
5.3.1. Tali risultanze testimoniali inducono a ritenere, a giusta ragione, che non Parte_1
poteva certo ignorare, già al momento della proposizione della denunzia, di aver eseguito un periodo di affiancamento e, dunque, così appalesandosi un intento meramente strumentale in detta proposizione, nella consapevolezza che il contenuto del documento redatto da Controparte_1
ed accusato di falsità non meritasse tale negativa qualificazione.
5.4. Pertanto, i primi due motivi di appello sono infondati.
6. Invece il terzo motivo di appello, di asserita erroneità delle liquidazioni dei danni, coglie nel segno.
6.1. Viene in rilievo il danno non patrimoniale subito dall'attore. La relativa liquidazione equitativa, in presenza di estrema difficoltà di prova dell'ammontare del risarcimento, rientra nel potere discrezionale attribuito al giudice (Cass., II, 31.10.2023, n. 30333; VI, 22/01/2019, n. 1579; III,
04.11.2014, n. 23425; IV, 03.11.2014, n. 23327), cui compete “…valutare la reale fenomenologia r.g. 863/2023
della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto…quanto quello dinamico – relazionale…” (Cass., ord. 04.11.2020, n. 24473). Inoltre, “…L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile,
o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare…” (Cass., VI, 23.07.2020,
n. 15680. Inoltre, Cass., VI, 22/01/2019, n. 1579; III, 04.11.2014, n. 23425; IV, 03.11.2014, n.
23327).
6.2. Nella fattispecie qui in esame, l'ammontare del danno riconosciuto non risulta correttamente motivato dal Tribunale.
La Corte non dubita che l'accaduto abbia comportato disagi all'attore, compreso una certa lesione dell'immagine. D'altra parte anche tale specie di danno non può risolversi e ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere comunque allegato e provato.
Per quanto innanzi, a giudizio della Corte deve condividersi la doglianza dell'appellante che giudica eccessivo il risarcimento accordato in sentenza, non congruamente motivato nella sua misura.
6.3. A congrua motivazione, tuttavia, si giunge legando la misura risarcitoria da riconoscersi alle c.d.
“tabelle milanesi” (aggiornate nel 2024), cui la Corte ritiene doversi attenere, condividendole, sostanziandosi esse in regole integratrici del concetto di equità, atte a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, così costituendo un criterio guida (Cass., III, 22/01/2019, n. 1553;
10/05/2016, n. 9367; 21/04/2016, n. 8045).
Si tratta di specifici criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione (per quanto previsti per la “diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa”, ben applicabili analogicamente) elaborati su significativi campioni giurisprudenziali e che tengono conto di svariati fattori.
In particolare, la Corte ritiene che la fattispecie dedotta in giudizio possa ben qualificarsi nella
“diffamazione di modesta gravità” (rispetto alla diversa ipotesi di minore “tenue gravità” e di maggiori “media”, “elevata”, “eccezionale” gravità), tenuto conto della modesta diffusione della diffamazione, della modesta risonanza mediatica e della modesta intensità dell'elemento soggettivo, secondo quanto è stato precisato nella parte motivazionale che precede. r.g. 863/2023
La relativa tabella prevede un importo minimo liquidabile pari ad Euro 11.750,00, da maggiorare sino ad Euro 12.000,00, somma già attualizzata, in tal modo correggendo la liquidazione operata nella sentenza impugnata.
7. Rimane assorbito il quarto motivo di appello, dovendo rideterminarsi le spese di soccombenza, che restano comunque a carico della parte maggiormente soccombente.
8. Per tutte le ragioni esposte, l'appello va accolto per quanto di ragione.
8.1. Le spese seguono la soccombenza e si determinano in dispositivo in base al decisum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 1308/2023 del 21.09.2023 del Tribunale di Brindisi:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, a parziale riforma della impugnata sentenza,
a) condanna al pagamento di Euro 12.000,00, oltre interessi dalla data della Parte_1
presente sentenza al soddisfo, in favore di;
Controparte_1
b) condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
doppio grado di giudizio, che liquida quanto al primo grado in Euro 3.500,00 oltre spese, spese generali, iva e cap nella misura di legge, mentre quanto al presente secondo grado liquida in Euro
3.000,00 oltre spese, spese generali, iva e cap nella misura di legge.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 2 Dicembre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(UG GL) (TO AN SI)
n. 863/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. TO AN SI - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. UG GL - Giudice Ausiliario Estensore
sciogliendo la riserva di udienza del 21 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 863/2023 R.G., promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. TO Parte_1 C.F._1
NO
APPELLANTE
contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giampiero Iaia;
APPELLATO
CONCLUSIONI
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 21 ottobre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 20.06.2016 , Vice Questore Aggiunto della Polizia di Controparte_1
Stato presso la Questura di Brindisi, riferiva come il Sovrintendete Capo della Polizia di Stato r.g. 863/2023
, in servizio presso la stessa Questura, nell'ambito di un formale accesso agli atti Parte_1
amministrativi per istruire un ricorso a tutela della propria integrità fisica e personalità morale sul lavoro (art. 208 c.c.) per fatti asseritamente imputabili ad esso – suo superiore – aveva CP_1
accusato di falsità un documento acquisito, redatto dal medesimo , documento in cui si CP_1
riferiva aver il effettuato un periodo di affiancamento – tirocinio, invece mai svolto. Per Pt_1
questa ragione aveva proposto querela nei confronti del per falsità ideologica Pt_1 CP_1
e falsità materiale. All'esito delle indagini e dopo anche una prima richiesta di archiviazione opposta dalla parte offesa, il Giudice delle Indagini Preliminari disponeva definitivamente l'archiviazione.
Per tali ragioni, l'attore citava in giudizio il dinanzi al Tribunale di Brindisi CP_1 Pt_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali (spese legali sostenute) sia non patrimoniali (lesione del proprio onore, immagine, reputazione personale), che equitativamente stimava in Euro 50.000,00, salvo diverso accertamento, al cui pagamento chiedeva condannarsi il convenuto;
con vittoria per le spese di lite. Parte_1
Si costituiva in giudizio contestando che la presentazione di una querela, Parte_1
successivamente archiviata, configurasse di per sé fonte di responsabilità risarcitoria, richiedendosi la consapevolezza della falsità delle accuse in capo al denunziante. Contestava la quantificazione del danno richiesto giudizialmente. Concludeva per il rigetto della domanda attorea.
Così incardinata, la causa veniva istruita con prove orali.
Passata in decisione una prima volta, la causa veniva rimessa sul ruolo per esperire un tentativo di conciliazione, giusta ordinanza del 20.01.2023. Acquisita la indisponibilità alla proposta da parte del convenuto, la causa passava nuovamente in decisione.
Con sentenza n. 1308/2023 del 21.09.20233 il Tribunale di Brindisi giudicava fondata la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condannava il convenuto al pagamento dei danni in Parte_1
favore dell'attore , danni che in via equitativa determinava in Euro 20.000,00 Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione dalla domanda fino al soddisfo;
con ulteriore condanna al pagamento delle spese di lite.
Detta sentenza è stata impugnata da , che ne contesta le argomentazioni per essere Parte_1
slegate dal quadro probatorio acquisito, dal quale emergerebbe il difetto del requisito del dolo, elemento costitutivo del reato di calunnia;
ne contesta, inoltre, la operata liquidazione del danno in r.g. 863/2023
via equitativa, senza criterio valutativo. Ha chiesto la riforma della sentenza e la vittoria per le spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito nella presente fase di appello opponendo le ragioni del gravame, Controparte_1
da giudicarsi infondato. In tale senso ha concluso, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
La causa è passata in decisione all'esito della sua rimessione sul ruolo per designazione del nuovo istruttore, dinanzi al quale, all'udienza del 21.10.2025, venivano definitivamente precisate le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello si afferma aver il Tribunale errato nel giudicare sussistente nella fattispecie l'elemento soggettivo del dolo in capo al querelante, necessario per la configurazione del reato di calunnia. Si deduce che, invece, la mancanza di dolo in capo al querelante emergerebbe fin dalle motivazioni della richiesta di archiviazione del 08.10.2015; la mancanza del dolo, richiesto per la configurazione del reato di calunnia, non consentirebbe la condanna a risarcire i danni, atteso che la mera indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria non costituisce di per sé fatto illecito ai fini della risarcibilità del danno ex art. 2043 c.c.
2. Con il secondo motivo di appello si deduce aver il Tribunale errato nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese. Da esse emergerebbe come le circostanze narrate dal nella Pt_1
denuncia nei confronti del D'ND erano veritiere, sebbene non integranti alcuna fattispecie di reato. In particolare sarebbe emerso che esso appellante non aveva in alcun modo svolto l'attività di tirocinio pratico e che non era mai stato affiancato dai suoi superiori al fine di acquisire la conoscenza pratica dell'inserimento delle denunce nel sistema (SDI), contrariamente a quanto il D'ND avrebbe dichiarato nel documento a suo tempo accusato di falsità.
3. Con il terzo motivo si contesta la sentenza per non aver precisato il criterio utilizzato per giungere alla quantificazione del danno in Euro 20.000,00; peraltro, in giudizio non sarebbe stata offerta prova alcuna dei patimenti o del clamor fori che avrebbe subito il D'ND.
4. Con un quarto autonomo motivo ci si duole del regolamento delle spese di lite operato in sentenza.
L'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria, rispetto al rilevante divario tra petitum e r.g. 863/2023
decisum, comporterebbe una reciproca soccombenza e, quindi, una compensazione delle spese, pur parziale.
5. Possono esaminarsi congiuntamente il primo ed il secondo dei motivi di appello, osservandosi, in premessa, quanto segue:
a) la responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., sussiste solo per l'ipotesi di denuncia calunniosa (Cass., III, 27.08.2015, n. 17200; I, 20.03.2014, n. 6554);
b) le prove e gli atti del processo penale possono essere utilizzate dal giudice civile per accertare gli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico (recentemente, Cass., III, 10.05.2024, n. 12901), procedendo comunque ad autonoma valutazione nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento (Cass., III, 31.05.2024, n. 15296);
c) compete al giudice civile accertare, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi (Cass., III, 15.05.2012, n. 7543).
5.1. Nel presente giudizio viene in rilievo solo la sussistenza o meno dell'elemento psicologico del dolo in capo a per aver calunniato presentando la denunzia Parte_1 Controparte_1
nei suoi confronti per falsità ideologica e materiale.
5.2. A giudizio della Corte la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo – ovvero la consapevolezza della falsità ed infondatezza delle accuse mosse –, richiesto al fine di configurare la calunnia civilisticamente risarcibile (ex art. 2043 c.c.) emerge dalla precisa e ferma volontà di Pt_1
di opporre la richiesta di archiviazione formulata inizialmente da Pubblico Ministero,
[...]
opposizione di seguito rigettata dal Giudice delle Indagini Preliminari per non sussistere gli elementi di falsità addebitati al D'ND nella denunzia presentata il 23.10.201 da parte del . Pt_1
5.2.1. La fonte dell'azione risarcitoria intrapresa dall'attore, tuttavia, non si rinviene solo nell'atto di opposizione e richiesta di avvio di ulteriori indagini, ma anche dall'iniziale avvio di esse a seguito della denuncia (si rimanda all'atto di citazione).
Sicché non può dirsi che il fosse pienamente consapevole che l'accusa formulata in Pt_1
denuncia non fosse vera. r.g. 863/2023
5.2.2. Ne consegue che, per quanto in sede di archiviazione il P.M. aveva motivato come le doglianze del fossero “…verosimilmente riconducibili ad un travisamento e/o ad una non corretta Pt_1
conoscenza delle norme regolamentari da applicare al suo tirocinio…”, da ciò escludendosi in capo al la consapevolezza della calunnia, nel momento successivo, cioè al momento della Pt_1
proposizione dell'opposizione, appare ben più ragionevole che detta consapevolezza risultasse ben acquisita.
In questo secondo momento, invero, il aveva ben conoscenza della fattispecie e, pertanto, Pt_1
era ormai ben consapevole che continuare (opponendosi all'archiviazione) nell'intento di indagare e far punire il D'ND per una ipotesi di reato non sussistente ben poteva costituire calunnia a proprio carico.
5.3. Deve peraltro rilevarsi come la sentenza, laddove agli inizi della parte motivazionale afferma la responsabilità del convenuto dalle risultanze documentali e dalle dichiarazioni dei numerosi testimoni escussi, non è errata. In effetti, i testi ( , ) hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato come il , terminato il corso da Vice Soprintendente, avesse svolto un periodo di Pt_1
affiancamento (circostanza accusata di falsità) o che comunque quello dell'affiancamento era una prassi consolidata (teste , , risultando pertanto non del tutto attendibili Tes_3 Testimone_4
le diverse dichiarazioni assunte (dal solo;
mentre non sa Testimone_5 Testimone_6
dire se avesse fatto l'affiancamento). Pt_1
5.3.1. Tali risultanze testimoniali inducono a ritenere, a giusta ragione, che non Parte_1
poteva certo ignorare, già al momento della proposizione della denunzia, di aver eseguito un periodo di affiancamento e, dunque, così appalesandosi un intento meramente strumentale in detta proposizione, nella consapevolezza che il contenuto del documento redatto da Controparte_1
ed accusato di falsità non meritasse tale negativa qualificazione.
5.4. Pertanto, i primi due motivi di appello sono infondati.
6. Invece il terzo motivo di appello, di asserita erroneità delle liquidazioni dei danni, coglie nel segno.
6.1. Viene in rilievo il danno non patrimoniale subito dall'attore. La relativa liquidazione equitativa, in presenza di estrema difficoltà di prova dell'ammontare del risarcimento, rientra nel potere discrezionale attribuito al giudice (Cass., II, 31.10.2023, n. 30333; VI, 22/01/2019, n. 1579; III,
04.11.2014, n. 23425; IV, 03.11.2014, n. 23327), cui compete “…valutare la reale fenomenologia r.g. 863/2023
della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto…quanto quello dinamico – relazionale…” (Cass., ord. 04.11.2020, n. 24473). Inoltre, “…L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile,
o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare…” (Cass., VI, 23.07.2020,
n. 15680. Inoltre, Cass., VI, 22/01/2019, n. 1579; III, 04.11.2014, n. 23425; IV, 03.11.2014, n.
23327).
6.2. Nella fattispecie qui in esame, l'ammontare del danno riconosciuto non risulta correttamente motivato dal Tribunale.
La Corte non dubita che l'accaduto abbia comportato disagi all'attore, compreso una certa lesione dell'immagine. D'altra parte anche tale specie di danno non può risolversi e ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere comunque allegato e provato.
Per quanto innanzi, a giudizio della Corte deve condividersi la doglianza dell'appellante che giudica eccessivo il risarcimento accordato in sentenza, non congruamente motivato nella sua misura.
6.3. A congrua motivazione, tuttavia, si giunge legando la misura risarcitoria da riconoscersi alle c.d.
“tabelle milanesi” (aggiornate nel 2024), cui la Corte ritiene doversi attenere, condividendole, sostanziandosi esse in regole integratrici del concetto di equità, atte a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, così costituendo un criterio guida (Cass., III, 22/01/2019, n. 1553;
10/05/2016, n. 9367; 21/04/2016, n. 8045).
Si tratta di specifici criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione (per quanto previsti per la “diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa”, ben applicabili analogicamente) elaborati su significativi campioni giurisprudenziali e che tengono conto di svariati fattori.
In particolare, la Corte ritiene che la fattispecie dedotta in giudizio possa ben qualificarsi nella
“diffamazione di modesta gravità” (rispetto alla diversa ipotesi di minore “tenue gravità” e di maggiori “media”, “elevata”, “eccezionale” gravità), tenuto conto della modesta diffusione della diffamazione, della modesta risonanza mediatica e della modesta intensità dell'elemento soggettivo, secondo quanto è stato precisato nella parte motivazionale che precede. r.g. 863/2023
La relativa tabella prevede un importo minimo liquidabile pari ad Euro 11.750,00, da maggiorare sino ad Euro 12.000,00, somma già attualizzata, in tal modo correggendo la liquidazione operata nella sentenza impugnata.
7. Rimane assorbito il quarto motivo di appello, dovendo rideterminarsi le spese di soccombenza, che restano comunque a carico della parte maggiormente soccombente.
8. Per tutte le ragioni esposte, l'appello va accolto per quanto di ragione.
8.1. Le spese seguono la soccombenza e si determinano in dispositivo in base al decisum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 1308/2023 del 21.09.2023 del Tribunale di Brindisi:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, a parziale riforma della impugnata sentenza,
a) condanna al pagamento di Euro 12.000,00, oltre interessi dalla data della Parte_1
presente sentenza al soddisfo, in favore di;
Controparte_1
b) condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
doppio grado di giudizio, che liquida quanto al primo grado in Euro 3.500,00 oltre spese, spese generali, iva e cap nella misura di legge, mentre quanto al presente secondo grado liquida in Euro
3.000,00 oltre spese, spese generali, iva e cap nella misura di legge.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 2 Dicembre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(UG GL) (TO AN SI)