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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/07/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 07/05/2025 al n. 1169 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promosso da nata a [...] il [...] , elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO SALVATORE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. TERRACCIANO DONATO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 06/05/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli (NA) il 25/05/2007, dalla cui unione nascevano due figlie,
(il 26/07/2006 in Acerra), maggiorenne ma economicamente non Persona_1 autosufficiente e (il 11/10/2010 in Acerra), minorenne, evidenziavano che Persona_2 il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n.
675/2017 reso il 31/05/2017 nel procedimento R.G. n. 7591/2016 . Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza. Lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
4. Appare conforme agli interessi della figlia minore rispettoso delle norme di cui agli artt. Per_2
29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 30/06/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “ 1. Si addivenga alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Napoli 25/05/2007
a NAPOLI (NA) Atto N. 33 parte II serie A - anno 2007 - Comune di NAPOLI (NA);
2. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3. Disporre l'affido condiviso della piccola , ancora minore di età, con collocazione prevalente presso la madre, Per_2 data la minore età e gli impegni scolastici;
4. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale come per legge, prevedendo espressamente che, limitatamente all'ordinaria amministrazione, la potestà sarà esercitata separatamente;
5. La ricorrente sig.ra ha già rinunciato al momento della separazione ad abitare la casa Parte_1 coniugale, la quale resterà nella disponibilità del marito. Per quanto concerne i mobili della cucina e della cameretta delle bambine gli stessi sono già stati portati presso la nuova residenza della sig.ra e le suppellettili, quelle Pt_1 delle figlie e quelle di proprietà della sig.ra sono state portate presso la nuova detta residenza mentre ciascuno Pt_1 prenderà i propri beni personali.
6. Le parti si danno atto che i nonni paterni custodiscono gli oggetti in oro di proprietà delle figlie, ottenuti in dono nel corso della loro vita, e concordano che gli stessi continuino ad essere custoditi dai nonni paterni, con l'intesa che dovranno essere consegnati alla sig.ra ove Ella ne faccia richiesta. Pt_1
7. La figlia minore trascorrerà con il padre:
a. Due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 17,30 alle ore 19,30;
b. Un fine settimana alternato dal sabato alle ore 9,00 (o dall'ora di uscita da scuola, ove frequentasse il sabato) alla domenica alle ore 20,00;
c. Nel periodo natalizio, ad anni alterni, con l'uno e l'altro coniuge dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 06 gennaio;
d. Nel periodo pasquale, ad anni alterni, con l'uno e l'altro coniuge dal venerdì antecedente la Pasqua alle ore 18,30, al lunedì successivo alle ore 17,00;
e. Nel periodo estivo il padre potrà tenere con se la figlia per 14 giorni consecutivi. Il suddetto periodo verrà concordato tra le parti ogni anno entro il 30 aprile;
f. Ad anni alterni, la figlia trascorrerà insieme ad un coniuge il giorno del proprio onomastico e compleanno.
Si precisa che durante i periodi di cui al punto 7), la figlia dovrà di norma continuare a svolgere le sue solite attività sociali oltre ovviamente dare seguito ai doveri scolastici.
In deroga, entrambi i genitori rinunzieranno ai loro diritti di frequentazione esclusiva laddove vi siano eventi particolari (quali ad esempio gite scolastiche o altri periodi limitati di vacanza straordinaria che, nel rispetto dei doveri scolastici, l'uno o l'altro genitore decidesse di offrire alla figlia).
g. Le parti espressamente convengono la possibilità di modificare tali periodi in relazione ad eventuali loro esigenze straordinarie così come, in caso di giustificate impossibilità di visita, consentendo, previo accordo il recupero.
8. Le parti concordemente stabiliscono che i nonni paterni potranno tenere con se la nipote:
3 a. Un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16,00 alle ore 20,00, pomeriggio concordato almeno due giorni prima con la madre precisando che essi si occuperanno del prelievo delle nipoti e dell'accompagnamento;
b. Nel mese di luglio potranno tenere con se la nipote per 7 giorni consecutivi, diversi da quelli con i quali staranno con i genitori. Il suddetto periodo verrà concordato trai coniugi ogni anno entro il 30 aprile.
c. Le parti espressamente convengono la possibilità di modificare tali periodi ed orari in relazione ad eventuali esigenze straordinarie dei nonni così come, in caso di giustificate impossibilità di visita, consentendo, previo accordo, il recupero.
9. Nulla è reciprocamente dovuto a titolo di contributo al mantenimento personale dei coniugi.
10. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per mantenimento delle figlie, fino al Pt_2 Pt_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica, la somma mensile di € 800,00 (€ 400 per ciascun figlio, poiché Per_
, seppure maggiorenne non è economicamente autosufficiente), oltre alle spese straordinarie, suddivise al 50% trai genitori, necessarie e preventivamente concordate. Resta inteso che entrambi i coniugi si impegnano a contribuire al loro mantenimento, ad istruirli e ad assisterli moralmente, nel rispetto delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni, come stabilito dall'art 315 bis c.c., fino a quando i figli avranno raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero fino a quando percepiranno una retribuzione tale da produrre un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato e adeguata alle loro attitudini ed aspirazioni.
11. Con riferimento alle spese straordinarie relative alle terapie dentarie che, a breve, la piccola dovrà Per_2 affrontare, le parti, dandosi atto che la sig.ra ha integralmente sostenuto il costo delle terapie praticate in Pt_1
Per_ passato a , si accordano affinché i relativi costi siano sostenuti integralmente dal sig. Pt_2
12. Ad integrazione del contributo stabilito al punto precedente, le parti espressamente stabiliscono che la sig.ra potrà percepire integralmente l'assegno unico e universale (AUU) erogato dall' Ella è pertanto Pt_1 CP_1 autorizzata a fare richiesta di erogazione anche della quota di assegno in titolarità del sig. che con la Pt_2 sottoscrizione del presente ricorso esprime il proprio consenso espresso affinché l'Istituto di previdenza corrisponda interamente l'assegno unico alla sig.ra e si impegna a prestare la massima collaborazione affinché la relativa Pt_1 pratica amministrativa trovi accoglimento;
13. Il sig. si impegna inoltre, sempre a titolo di contribuzione al mantenimento delle figlie, a trasferire alle Pt_2 stesse, nella quota del 50% ciascuna, la nuda proprietà dell'appartamento sito in castello di Cisterna alla Via
Montevergine 59, piano secondo con relativo sottotetto e terrazzo a livello, riportato in Catasto al fgl 4, part 1204, sub 105, cat A/2, classe 3, vani 4,5 pervenuto al sig. a mezzo atto di donazione nn rep 60480 Parte_2 redatto il 14/01/08 a ministero del notaio , riservandosi per se l'usufrutto e precisando che, ove mai Persona_3 detto appartamento dovesse essere locato a terzi, i proventi nella misura del 75% della locazione saranno depositati su un libretto postale/bancario intestato alle figlie.
A tale scopo, il sig. si impegna, anche ai sensi dell'art 2932 cc, a provvedere al trasferimento in favore delle Pt_2 figlie entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza che sarà resa all'esito del presente giudizio. Il
4 relativo atto di trasferimento sarà rogato innanzi a notaio di fiducia dello stesso sig. e le relative spese Pt_2 cadranno a carico di quest'ultimo.
14. I ricorrenti dichiarano inoltre di non aver nulla a pretendere una dall'altro anche a titolo di arretrati dell'assegno mensile quale contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione dei coniugi.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
5. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
POMIGLIANO D'ARCO (NA) il 15/08/1976, il giorno 25/05/2007 in NAPOLI (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 33, parte II, serie A, Anno 2007);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso e da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
5 Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 09/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 07/05/2025 al n. 1169 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promosso da nata a [...] il [...] , elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO SALVATORE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. TERRACCIANO DONATO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 06/05/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli (NA) il 25/05/2007, dalla cui unione nascevano due figlie,
(il 26/07/2006 in Acerra), maggiorenne ma economicamente non Persona_1 autosufficiente e (il 11/10/2010 in Acerra), minorenne, evidenziavano che Persona_2 il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n.
675/2017 reso il 31/05/2017 nel procedimento R.G. n. 7591/2016 . Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza. Lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
4. Appare conforme agli interessi della figlia minore rispettoso delle norme di cui agli artt. Per_2
29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 30/06/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “ 1. Si addivenga alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Napoli 25/05/2007
a NAPOLI (NA) Atto N. 33 parte II serie A - anno 2007 - Comune di NAPOLI (NA);
2. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3. Disporre l'affido condiviso della piccola , ancora minore di età, con collocazione prevalente presso la madre, Per_2 data la minore età e gli impegni scolastici;
4. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale come per legge, prevedendo espressamente che, limitatamente all'ordinaria amministrazione, la potestà sarà esercitata separatamente;
5. La ricorrente sig.ra ha già rinunciato al momento della separazione ad abitare la casa Parte_1 coniugale, la quale resterà nella disponibilità del marito. Per quanto concerne i mobili della cucina e della cameretta delle bambine gli stessi sono già stati portati presso la nuova residenza della sig.ra e le suppellettili, quelle Pt_1 delle figlie e quelle di proprietà della sig.ra sono state portate presso la nuova detta residenza mentre ciascuno Pt_1 prenderà i propri beni personali.
6. Le parti si danno atto che i nonni paterni custodiscono gli oggetti in oro di proprietà delle figlie, ottenuti in dono nel corso della loro vita, e concordano che gli stessi continuino ad essere custoditi dai nonni paterni, con l'intesa che dovranno essere consegnati alla sig.ra ove Ella ne faccia richiesta. Pt_1
7. La figlia minore trascorrerà con il padre:
a. Due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 17,30 alle ore 19,30;
b. Un fine settimana alternato dal sabato alle ore 9,00 (o dall'ora di uscita da scuola, ove frequentasse il sabato) alla domenica alle ore 20,00;
c. Nel periodo natalizio, ad anni alterni, con l'uno e l'altro coniuge dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 06 gennaio;
d. Nel periodo pasquale, ad anni alterni, con l'uno e l'altro coniuge dal venerdì antecedente la Pasqua alle ore 18,30, al lunedì successivo alle ore 17,00;
e. Nel periodo estivo il padre potrà tenere con se la figlia per 14 giorni consecutivi. Il suddetto periodo verrà concordato tra le parti ogni anno entro il 30 aprile;
f. Ad anni alterni, la figlia trascorrerà insieme ad un coniuge il giorno del proprio onomastico e compleanno.
Si precisa che durante i periodi di cui al punto 7), la figlia dovrà di norma continuare a svolgere le sue solite attività sociali oltre ovviamente dare seguito ai doveri scolastici.
In deroga, entrambi i genitori rinunzieranno ai loro diritti di frequentazione esclusiva laddove vi siano eventi particolari (quali ad esempio gite scolastiche o altri periodi limitati di vacanza straordinaria che, nel rispetto dei doveri scolastici, l'uno o l'altro genitore decidesse di offrire alla figlia).
g. Le parti espressamente convengono la possibilità di modificare tali periodi in relazione ad eventuali loro esigenze straordinarie così come, in caso di giustificate impossibilità di visita, consentendo, previo accordo il recupero.
8. Le parti concordemente stabiliscono che i nonni paterni potranno tenere con se la nipote:
3 a. Un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16,00 alle ore 20,00, pomeriggio concordato almeno due giorni prima con la madre precisando che essi si occuperanno del prelievo delle nipoti e dell'accompagnamento;
b. Nel mese di luglio potranno tenere con se la nipote per 7 giorni consecutivi, diversi da quelli con i quali staranno con i genitori. Il suddetto periodo verrà concordato trai coniugi ogni anno entro il 30 aprile.
c. Le parti espressamente convengono la possibilità di modificare tali periodi ed orari in relazione ad eventuali esigenze straordinarie dei nonni così come, in caso di giustificate impossibilità di visita, consentendo, previo accordo, il recupero.
9. Nulla è reciprocamente dovuto a titolo di contributo al mantenimento personale dei coniugi.
10. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per mantenimento delle figlie, fino al Pt_2 Pt_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica, la somma mensile di € 800,00 (€ 400 per ciascun figlio, poiché Per_
, seppure maggiorenne non è economicamente autosufficiente), oltre alle spese straordinarie, suddivise al 50% trai genitori, necessarie e preventivamente concordate. Resta inteso che entrambi i coniugi si impegnano a contribuire al loro mantenimento, ad istruirli e ad assisterli moralmente, nel rispetto delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni, come stabilito dall'art 315 bis c.c., fino a quando i figli avranno raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero fino a quando percepiranno una retribuzione tale da produrre un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato e adeguata alle loro attitudini ed aspirazioni.
11. Con riferimento alle spese straordinarie relative alle terapie dentarie che, a breve, la piccola dovrà Per_2 affrontare, le parti, dandosi atto che la sig.ra ha integralmente sostenuto il costo delle terapie praticate in Pt_1
Per_ passato a , si accordano affinché i relativi costi siano sostenuti integralmente dal sig. Pt_2
12. Ad integrazione del contributo stabilito al punto precedente, le parti espressamente stabiliscono che la sig.ra potrà percepire integralmente l'assegno unico e universale (AUU) erogato dall' Ella è pertanto Pt_1 CP_1 autorizzata a fare richiesta di erogazione anche della quota di assegno in titolarità del sig. che con la Pt_2 sottoscrizione del presente ricorso esprime il proprio consenso espresso affinché l'Istituto di previdenza corrisponda interamente l'assegno unico alla sig.ra e si impegna a prestare la massima collaborazione affinché la relativa Pt_1 pratica amministrativa trovi accoglimento;
13. Il sig. si impegna inoltre, sempre a titolo di contribuzione al mantenimento delle figlie, a trasferire alle Pt_2 stesse, nella quota del 50% ciascuna, la nuda proprietà dell'appartamento sito in castello di Cisterna alla Via
Montevergine 59, piano secondo con relativo sottotetto e terrazzo a livello, riportato in Catasto al fgl 4, part 1204, sub 105, cat A/2, classe 3, vani 4,5 pervenuto al sig. a mezzo atto di donazione nn rep 60480 Parte_2 redatto il 14/01/08 a ministero del notaio , riservandosi per se l'usufrutto e precisando che, ove mai Persona_3 detto appartamento dovesse essere locato a terzi, i proventi nella misura del 75% della locazione saranno depositati su un libretto postale/bancario intestato alle figlie.
A tale scopo, il sig. si impegna, anche ai sensi dell'art 2932 cc, a provvedere al trasferimento in favore delle Pt_2 figlie entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza che sarà resa all'esito del presente giudizio. Il
4 relativo atto di trasferimento sarà rogato innanzi a notaio di fiducia dello stesso sig. e le relative spese Pt_2 cadranno a carico di quest'ultimo.
14. I ricorrenti dichiarano inoltre di non aver nulla a pretendere una dall'altro anche a titolo di arretrati dell'assegno mensile quale contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione dei coniugi.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
5. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
POMIGLIANO D'ARCO (NA) il 15/08/1976, il giorno 25/05/2007 in NAPOLI (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 33, parte II, serie A, Anno 2007);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso e da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
5 Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 09/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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