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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/11/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 543/2022 R.G.
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa IA Francesca Cerchiara, all'esito dell'udienza del 4.11.2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 543/2022 R.G., promossa da
C.F. 1 nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F.
,
residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Vasinton, del Foro di Vibo
Valentia, C.F. , nel cui studio in Lamezia Terme (CZ), Via Indipendenza n.93,C.F. 2
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Ricorrente/opponente contro
(C.F. P.IVA_1 ), in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti TO EC,
IA ES NO e TO EC, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede CP_1 di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n.
5.
Resistente/opposto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte_1 premetteva di essere stata assunta, in data 1.Con ricorso depositato il 9.5.2022, con la qualifica di impiegata e di essereControparte_2 7.5.2014, alle dipendenze della stata licenziata, in data 20.05.2014, a causa del mancato superamento del periodo di prova.
Aggiungeva poi di aver percepito l'indennità ASPI dal 27/06/2014 al 26/02/2015 e di aver ricevuto un avviso bonario, notificato il 28/09/2021, con cui l'CP_1 le comunicava la revoca dell'indennità a causa dell'annullamento del rapporto lavorativo, ritenuto fittizio, intervenuto con la ditta Blu Star,; di aver proposto, in data 20/01/2022, avverso il predetto avviso bonario, ricorso dinanzi il Comitato
Provinciale che veniva rigettato;
di aver ricevuto, in data 28/03/2022, avviso di addebito n. 330 2022 00000441 30 000 del 24/01/2022 con il quale l'CP_1 le intimava il pagamento della complessiva somma di € 7.769,63 a titolo di indebito.
Eccepiva, pertanto, la decadenza ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004 e la prescrizione del diritto alla restituzione di prestazioni temporanee;
nel merito, l'infondatezza dell'annullamento del rapporto di lavoro e della conseguente revoca dell'indennità di ASPI.
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto lavoro con la ditta Blu Star con cessazione dal 20/05/2014 per mancato superamento del periodo di prova e annullare, per l'effetto,
l'avviso di addebito n. 330 2022 00000441 30 000 del 24/01/2022 notificato il 28/03/2022, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Integrato il contraddittorio, l' CP_1 eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, posto che l'avviso di addebito n. 330 2022
00000441 30 000 del 24/01/2022 era stato notificato il 28/03/2022 e non era stato impugnato nel termine di 40 giorni di cui al citato art. 24, comportando quindi l'irretrattabilità del credito contributivo.
Nel merito, richiamava le risultanze del verbale di accertamento e notificazione n. 2020002210/DDL
del 11.02.2021, evidenziando che, nel corso dell'accesso ispettivo, “veniva sentito il signor CP_2 che, in merito ad eventuale personale assunto con qualifica impiegatizia affermava: (...) ho avuto altre dipendenti di cui non ricordo i nomi. Posso dirvi che erano tutte assunte come operaie e svolgevano le stesse mansioni, ovvero quelle di addette alla cucitrice. (...) Per quanto riguarda gli aspetti gestionali ed amministrativi, me ne sono sempre occupato io in quanto titolare. Ero io infatti ad intrattenere i rapporti con i fornitori, con il consulente e ad occuparmi dell'emissione delle fatture.
Per tale ragione non ho mai avuto personale assunto con qualifica impiegatizia, né uomini né donne (...)".
CP evidenziava, quindi, che era stato lo stesso titolare ad escludere di aver avuto alle proprie L'
dipendenze personale impiegatizio, posto che degli aspetti gestionali ed amministrativi dell'azienda se ne erano occupato personalmente e che, in ogni caso, le sue dichiarazioni erano state riscontrate anche da altri dipendenti.
3. Ciò premesso, deve essere esaminata l'eccezione preliminare sollevata dall' CP_1, vertente sulla questione di inammissibilità della spiegata opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che l'avviso di addebito n. 330 2022
00000441 30 000 del 24/01/2022 è stato pacificamente notificato il 28/03/2022 e che il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 9.05.2022, l'opposizione, quindi, risulta essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999.
Sul punto, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui "In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo." (cfr. Cass. Sez. Lav.
n. 18145 del 23.10.2012; Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 8931 del 19/04/2011).
Inoltre, il termine di cui al citato art. 24 "è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo." (ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 17978/2008; Cass. Sez. Lav. n. 14692/2007;
Cass. Sez. Lav, n. 4506/2007) e "l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999 involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito d'ufficio, anche a prescindere dalla sollecitazione delle parti"
(ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 19226 del 19/07/2018; Cass. Sez. Lav. n. 21153 del 07/08/2019; Cass.
Sez. Lav. n. 31282/2019).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnazione dell'avviso di addebito oltre il termine di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999, ha comportato l'irretrattabilità del credito previdenziale portato dall'avviso impugnato, precludendo dunque la valutazione di ogni questione attinente al merito della pretesa creditoria.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dall'opponente.
4. Sebbene quanto precede rivesta carattere assorbente, rendendo di fatto ultroneo l'esame delle ulteriori questioni dibattute fra le parti, per completezza di motivazione, si osserva che, quand'anche parte opponente avesse tempestivamente impugnato l'avviso di addebito de quo, la domanda di accertamento negativo del credito sarebbe stata comunque rigettata per inammissibilità delle eccezioni preliminari e infondatezza nel merito.
Preliminarmente appaiono certamente inammissibili e infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla ricorrente. Quanto alla decadenza l'eccezione appare assolutamente generica non specificando a quale termine di legge essa si riferisca.
Con riferimento alla eccezione di prescrizione quinquennale, va rilevato che la stessa è infondata, trattandosi di azione di ripetizione di indebito il cui termine è decennale (art. 2946 c.c.).
Nel merito, la fattispecie in esame trae origine dal verbale di accertamento e notificazione n.2020002210/DDL del giorno 11.02.2021, con il quale l'CP_1, all'esito delle attività ispettive condotte, ha provveduto a disconoscere il rapporto di lavoro subordinato (peraltro soli 10 giorni lavorativi come da busta paga in atti) sulla base delle incongruenze emerse dalle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della società datrice di lavoro e da altri lavoratori, da ritenere, peraltro, maggiormente attendibili perché rese nella immediatezza dei fatti. (v. in atti dichiarazioni e da Testimone_1 che hanno entrambi confermato che era rese Controparte_2
Controparte 2 ad occuparsi del lavoro d'ufficio di carattere impiegatizio).
Controparte, sul punto, si limita ad affermare di esserestata assunta dalla ditta CP_2 con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato senza, tuttavia, dedurre alcun elemento da cui poter desumere la natura subordinata del rapporto, mancando qualsivoglia richiesta istruttoria volta alla sua dimostrazione, atteso il contenuto dei capitoli di prova indicati in ricorso:"Vero che in qualità di con la titolare della Ditta Blu Star Di SI PE avete assunto la Sig,ra Parte_1 qualifica di impiegata dal 07/05/2014 al 20/05/2014”; Vero che avete proceduto al licenziamento della Sig.ra Parte_1 in data 20/05/2014 per mancato superamento del periodo di prova”;
Vero che agli ispettori dell' CP_1, in data 21/12/2020, avete riferito che non avevate mai assunto personale impiegatizio né uomini né donne ma tale dichiarazione era riferita al periodo successivo all'ottobre 2015" e l'indicazione quale unico teste dell'ex datore di lavoro Controparte_2
Inoltre, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro operato dall' CP_1 per le ragioni sopra evidenziate, i documenti depositati dalla parte ricorrente (contratto di assunzione, busta paga, recesso del datore di lavoro) nulla offrono in termini di prova in ordine all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa con rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto, la Corte di Cassazione, in materia di onere della prova della subordinazione ha affermato che: "a fronte della specifica eccezione di insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, parte ricorrente è gravata del relativo onere e deve, pertanto, fornire la prova della sussistenza dei requisiti tipici della subordinazione ovvero eterodirezione, controllo e potestà disciplinare, che si sostanziano in una vera e propria limitazione della libertà del lavoratore, laddove ad ulteriori elementi quali la collaborazione, l'assenza del rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione può essere attribuito carattere meramente indiziario ma non certo determinante" (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Lav. n. 21028/2006 e 3858/2006).
Ne consegue il rigetto integrale del ricorso.
5. Le spese del giudizio si compensano tra le parti in considerazione della controvertibilità delle questioni trattate e della natura giuridica delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna alla restituzione delle sommeParte_1 portate dall'avviso di addebito n. 330 2022 00000441 30 000 del 24/01/2022 di importo pari a €
7.769,63, oltre somme aggiuntive ed interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- compensale spesedi lite.
Lamezia Terme, 28.11.2025
II GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa IA Francesca Cerchiara
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa IA Francesca Cerchiara, all'esito dell'udienza del 4.11.2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 543/2022 R.G., promossa da
C.F. 1 nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F.
,
residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Vasinton, del Foro di Vibo
Valentia, C.F. , nel cui studio in Lamezia Terme (CZ), Via Indipendenza n.93,C.F. 2
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Ricorrente/opponente contro
(C.F. P.IVA_1 ), in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti TO EC,
IA ES NO e TO EC, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede CP_1 di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n.
5.
Resistente/opposto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte_1 premetteva di essere stata assunta, in data 1.Con ricorso depositato il 9.5.2022, con la qualifica di impiegata e di essereControparte_2 7.5.2014, alle dipendenze della stata licenziata, in data 20.05.2014, a causa del mancato superamento del periodo di prova.
Aggiungeva poi di aver percepito l'indennità ASPI dal 27/06/2014 al 26/02/2015 e di aver ricevuto un avviso bonario, notificato il 28/09/2021, con cui l'CP_1 le comunicava la revoca dell'indennità a causa dell'annullamento del rapporto lavorativo, ritenuto fittizio, intervenuto con la ditta Blu Star,; di aver proposto, in data 20/01/2022, avverso il predetto avviso bonario, ricorso dinanzi il Comitato
Provinciale che veniva rigettato;
di aver ricevuto, in data 28/03/2022, avviso di addebito n. 330 2022 00000441 30 000 del 24/01/2022 con il quale l'CP_1 le intimava il pagamento della complessiva somma di € 7.769,63 a titolo di indebito.
Eccepiva, pertanto, la decadenza ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004 e la prescrizione del diritto alla restituzione di prestazioni temporanee;
nel merito, l'infondatezza dell'annullamento del rapporto di lavoro e della conseguente revoca dell'indennità di ASPI.
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto lavoro con la ditta Blu Star con cessazione dal 20/05/2014 per mancato superamento del periodo di prova e annullare, per l'effetto,
l'avviso di addebito n. 330 2022 00000441 30 000 del 24/01/2022 notificato il 28/03/2022, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Integrato il contraddittorio, l' CP_1 eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, posto che l'avviso di addebito n. 330 2022
00000441 30 000 del 24/01/2022 era stato notificato il 28/03/2022 e non era stato impugnato nel termine di 40 giorni di cui al citato art. 24, comportando quindi l'irretrattabilità del credito contributivo.
Nel merito, richiamava le risultanze del verbale di accertamento e notificazione n. 2020002210/DDL
del 11.02.2021, evidenziando che, nel corso dell'accesso ispettivo, “veniva sentito il signor CP_2 che, in merito ad eventuale personale assunto con qualifica impiegatizia affermava: (...) ho avuto altre dipendenti di cui non ricordo i nomi. Posso dirvi che erano tutte assunte come operaie e svolgevano le stesse mansioni, ovvero quelle di addette alla cucitrice. (...) Per quanto riguarda gli aspetti gestionali ed amministrativi, me ne sono sempre occupato io in quanto titolare. Ero io infatti ad intrattenere i rapporti con i fornitori, con il consulente e ad occuparmi dell'emissione delle fatture.
Per tale ragione non ho mai avuto personale assunto con qualifica impiegatizia, né uomini né donne (...)".
CP evidenziava, quindi, che era stato lo stesso titolare ad escludere di aver avuto alle proprie L'
dipendenze personale impiegatizio, posto che degli aspetti gestionali ed amministrativi dell'azienda se ne erano occupato personalmente e che, in ogni caso, le sue dichiarazioni erano state riscontrate anche da altri dipendenti.
3. Ciò premesso, deve essere esaminata l'eccezione preliminare sollevata dall' CP_1, vertente sulla questione di inammissibilità della spiegata opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che l'avviso di addebito n. 330 2022
00000441 30 000 del 24/01/2022 è stato pacificamente notificato il 28/03/2022 e che il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 9.05.2022, l'opposizione, quindi, risulta essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999.
Sul punto, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui "In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo." (cfr. Cass. Sez. Lav.
n. 18145 del 23.10.2012; Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 8931 del 19/04/2011).
Inoltre, il termine di cui al citato art. 24 "è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo." (ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 17978/2008; Cass. Sez. Lav. n. 14692/2007;
Cass. Sez. Lav, n. 4506/2007) e "l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999 involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito d'ufficio, anche a prescindere dalla sollecitazione delle parti"
(ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 19226 del 19/07/2018; Cass. Sez. Lav. n. 21153 del 07/08/2019; Cass.
Sez. Lav. n. 31282/2019).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnazione dell'avviso di addebito oltre il termine di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999, ha comportato l'irretrattabilità del credito previdenziale portato dall'avviso impugnato, precludendo dunque la valutazione di ogni questione attinente al merito della pretesa creditoria.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dall'opponente.
4. Sebbene quanto precede rivesta carattere assorbente, rendendo di fatto ultroneo l'esame delle ulteriori questioni dibattute fra le parti, per completezza di motivazione, si osserva che, quand'anche parte opponente avesse tempestivamente impugnato l'avviso di addebito de quo, la domanda di accertamento negativo del credito sarebbe stata comunque rigettata per inammissibilità delle eccezioni preliminari e infondatezza nel merito.
Preliminarmente appaiono certamente inammissibili e infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla ricorrente. Quanto alla decadenza l'eccezione appare assolutamente generica non specificando a quale termine di legge essa si riferisca.
Con riferimento alla eccezione di prescrizione quinquennale, va rilevato che la stessa è infondata, trattandosi di azione di ripetizione di indebito il cui termine è decennale (art. 2946 c.c.).
Nel merito, la fattispecie in esame trae origine dal verbale di accertamento e notificazione n.2020002210/DDL del giorno 11.02.2021, con il quale l'CP_1, all'esito delle attività ispettive condotte, ha provveduto a disconoscere il rapporto di lavoro subordinato (peraltro soli 10 giorni lavorativi come da busta paga in atti) sulla base delle incongruenze emerse dalle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della società datrice di lavoro e da altri lavoratori, da ritenere, peraltro, maggiormente attendibili perché rese nella immediatezza dei fatti. (v. in atti dichiarazioni e da Testimone_1 che hanno entrambi confermato che era rese Controparte_2
Controparte 2 ad occuparsi del lavoro d'ufficio di carattere impiegatizio).
Controparte, sul punto, si limita ad affermare di esserestata assunta dalla ditta CP_2 con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato senza, tuttavia, dedurre alcun elemento da cui poter desumere la natura subordinata del rapporto, mancando qualsivoglia richiesta istruttoria volta alla sua dimostrazione, atteso il contenuto dei capitoli di prova indicati in ricorso:"Vero che in qualità di con la titolare della Ditta Blu Star Di SI PE avete assunto la Sig,ra Parte_1 qualifica di impiegata dal 07/05/2014 al 20/05/2014”; Vero che avete proceduto al licenziamento della Sig.ra Parte_1 in data 20/05/2014 per mancato superamento del periodo di prova”;
Vero che agli ispettori dell' CP_1, in data 21/12/2020, avete riferito che non avevate mai assunto personale impiegatizio né uomini né donne ma tale dichiarazione era riferita al periodo successivo all'ottobre 2015" e l'indicazione quale unico teste dell'ex datore di lavoro Controparte_2
Inoltre, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro operato dall' CP_1 per le ragioni sopra evidenziate, i documenti depositati dalla parte ricorrente (contratto di assunzione, busta paga, recesso del datore di lavoro) nulla offrono in termini di prova in ordine all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa con rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto, la Corte di Cassazione, in materia di onere della prova della subordinazione ha affermato che: "a fronte della specifica eccezione di insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, parte ricorrente è gravata del relativo onere e deve, pertanto, fornire la prova della sussistenza dei requisiti tipici della subordinazione ovvero eterodirezione, controllo e potestà disciplinare, che si sostanziano in una vera e propria limitazione della libertà del lavoratore, laddove ad ulteriori elementi quali la collaborazione, l'assenza del rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione può essere attribuito carattere meramente indiziario ma non certo determinante" (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Lav. n. 21028/2006 e 3858/2006).
Ne consegue il rigetto integrale del ricorso.
5. Le spese del giudizio si compensano tra le parti in considerazione della controvertibilità delle questioni trattate e della natura giuridica delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna alla restituzione delle sommeParte_1 portate dall'avviso di addebito n. 330 2022 00000441 30 000 del 24/01/2022 di importo pari a €
7.769,63, oltre somme aggiuntive ed interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- compensale spesedi lite.
Lamezia Terme, 28.11.2025
II GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa IA Francesca Cerchiara