Articolo 10 della Legge 8 ottobre 1984, n. 658
Articolo 9Articolo 11
Versione
10 ottobre 1984
Art. 10.
Le spese per il funzionamento della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali riunite sono a carico dello Stato, salvo quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della regione.
Entrata in vigore il 10 ottobre 1984