Art. 10.
Le spese per il funzionamento della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali riunite sono a carico dello Stato, salvo quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della regione.
Le spese per il funzionamento della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali riunite sono a carico dello Stato, salvo quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della regione.