Cass. civ., sez. I, sentenza 06/12/2006, n. 26165
CASS
Sentenza 6 dicembre 2006

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La dichiarazione di divorzio non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 (oggi dagli artt. 1 e 7 della legge n. 74 del 1987), ma presuppone, in ogni caso, attesi i riflessi pubblicistici riconosciuti dall'ordinamento all'istituto familiare, l'accertamento, da parte del giudice, della esistenza (dell'essenziale condizione) della concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il consorzio coniugale per effetto della definitiva rottura del legame di coppia, onde, in questo senso, lo stato di separazione dei coniugi concreta un requisito dell'azione, necessario secondo la previsione dell'art. 3, n. 2, lett. b), della citata legge n. 898 del 1970, la cui interruzione, da opporsi a cura della parte convenuta (art. 5 della legge n. 74 del 1987) in presenza di una richiesta di divorzio avanzata dall'altra parte, postula l'avvenuta riconciliazione, la quale si verifica quando sia stato ricostituito l'intero complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale e che, quindi, sottende l'avvenuto ripristino non solo di quelli riguardanti l'aspetto materiale del consorzio anzidetto, ma altresì di quelli che sono alla base dell'unione spirituale tra i coniugi.

L'accertamento dell'avvenuta riconciliazione tra coniugi separati, per avere essi tenuto un comportamento non equivoco che risulti incompatibile con lo stato di separazione (da compiersi attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dagli stessi coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ripresa della convivenza e alla costituzione di una rinnovata comunione, piuttosto che con riferimento a supposti elementi psicologici, tanto più difficili da provare in quanto appartenenti alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva), implicando un'indagine di fatto, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae, quindi, a censura, in sede di legittimità, là dove difettino vizi logici o giuridici.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/12/2006, n. 26165
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26165
Data del deposito : 6 dicembre 2006

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