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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1804 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. COSCIA MARIA C.F._1
CRISTINA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARABELLO GIUSEPPA, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
28/05/2025, , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- che da una relazione di convivenza era nato in data [...] il figlio Per_1
- che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“Art.
1- Rapporti tra le Parti Le Parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, nel primario interesse del figlio. Art.
2- Sul piano genitoriale ha 3 anni e vive con la mamma e i nonni materni. A Per_1
causa della sua patologia, non frequenta l'asilo ed ha necessità di poter contare costantemente sulla presenza delle sue figure di riferimento, che sono le persone con le quali vive, cioè la madre e i nonni materni. Ha una rigidità degli schemi comportamentali e una seria compromissione del linguaggio, oltre ad un'alimentazione molto selettiva. E' in cura presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile del CP_2
e pratica sedute di psicomotricità presso il centro DISMED di
[...] CP_2 dove è seguito da medici ed assistenti sociali. Art.
3- Affidamento esclusivo ed esercizio della responsabilità genitoriale Il figlio minore (ad oggi di appena tre Per_1
anni), considerata la tenerissima età e le sue patologie, va affidato in via esclusiva alla madre. Sin dai primi mesi del bambino, il padre si è allontanato per motivi di lavoro;
lo stesso infatti ha iniziato a lavorare precariamente sulle navi, viaggiando per periodi molto prolungati, anche di sei mesi di seguito, e rinunciando ad esercitare di fatto il ruolo paterno. La tenera età del piccolo e, soprattutto, la sua condizione di Per_1 salute, richiedono il ricorso all'affido esclusivo in capo alla madre, al fine di consentirle di gestire le terapie e le cure previste per il minore anche nei periodi di lunghe assenze del padre. Per queste ragioni, al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti genitoriali, la madre eserciterà la responsabilità genitoriale in maniera esclusiva, in relazione alle decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione. Inoltre, la condizione del piccolo impone di introdurre la presenza del padre, che non vede dai primi mesi Per_1 di vita, in maniera graduale, al fine di consentire al piccolo, che ha quale unico referente la madre, insieme ai nonni materni, un inserimento della figura paterna nel rispetto della sua patologia, della sua condizione cognitiva, per ottenere l'instaurarsi e il consolidamento di un rapporto affettivo privo di impatti traumatici. Pertanto, in questa sede, non è possibile stabilire le modalità del diritto di visita del padre ma è necessario che l'inserimento della figura paterna avvenga gradualmente, con le modalità stabilite e concordate con i medici e gli assistenti sociali del DISMED, che hanno in cura il bambino. Art.
4- Assegno di mantenimento in favore del figlio Il sig. Controparte_1
si obbliga a corrispondere alla sig.ra un assegno mensile di €. 250,00 Parte_1
(duecentocinquantaeuro/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi all'inizio di ogni anno (la prima volta dall'anno 2026) secondo la variazione dell'indice FOI dell'ISTAT accertata per l'anno precedente. Resta invece nell'esclusiva disponibilità della sig.ra quanto percepito a titolo di assegno unico e indennità. Art.
5- Spese straordinarie Pt_1
nell'interesse della prole. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute in favore del figlio. Le Parti convengono sin d'ora di rinviare alle Linee Guida del CNF del 29.11.2017 (cfr. doc. 3), da ritenersi operanti e trascritte nel presente accordo, per la regolamentazione degli oneri extra assegno tra essi genitori nell'interesse del figlio. Art.
6- Spese arretrate Le parti convengono che, a titolo di arretrati, il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra CP_1
entro il 30 giugno 2025 la somma di euro 3.000,00. Art.
7- Effetti delle odierne Pt_1 pattuizioni. Le parti dichiarano di volere conferire ai patti sopra descritti immediata efficacia e si obbligano, pertanto, a rispettare le superiori pattuizioni a far data dalla sottoscrizione della presente”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
14/07/2025
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 03/12/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori il figlio, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti Pt_1
, nata a [...] il [...], e , nato a
[...] Controparte_1
NA (ME) il 03/12/2000, con ricorso depositato in data 28/05/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 04/12/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1804 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. COSCIA MARIA C.F._1
CRISTINA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARABELLO GIUSEPPA, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
28/05/2025, , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- che da una relazione di convivenza era nato in data [...] il figlio Per_1
- che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“Art.
1- Rapporti tra le Parti Le Parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, nel primario interesse del figlio. Art.
2- Sul piano genitoriale ha 3 anni e vive con la mamma e i nonni materni. A Per_1
causa della sua patologia, non frequenta l'asilo ed ha necessità di poter contare costantemente sulla presenza delle sue figure di riferimento, che sono le persone con le quali vive, cioè la madre e i nonni materni. Ha una rigidità degli schemi comportamentali e una seria compromissione del linguaggio, oltre ad un'alimentazione molto selettiva. E' in cura presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile del CP_2
e pratica sedute di psicomotricità presso il centro DISMED di
[...] CP_2 dove è seguito da medici ed assistenti sociali. Art.
3- Affidamento esclusivo ed esercizio della responsabilità genitoriale Il figlio minore (ad oggi di appena tre Per_1
anni), considerata la tenerissima età e le sue patologie, va affidato in via esclusiva alla madre. Sin dai primi mesi del bambino, il padre si è allontanato per motivi di lavoro;
lo stesso infatti ha iniziato a lavorare precariamente sulle navi, viaggiando per periodi molto prolungati, anche di sei mesi di seguito, e rinunciando ad esercitare di fatto il ruolo paterno. La tenera età del piccolo e, soprattutto, la sua condizione di Per_1 salute, richiedono il ricorso all'affido esclusivo in capo alla madre, al fine di consentirle di gestire le terapie e le cure previste per il minore anche nei periodi di lunghe assenze del padre. Per queste ragioni, al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti genitoriali, la madre eserciterà la responsabilità genitoriale in maniera esclusiva, in relazione alle decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione. Inoltre, la condizione del piccolo impone di introdurre la presenza del padre, che non vede dai primi mesi Per_1 di vita, in maniera graduale, al fine di consentire al piccolo, che ha quale unico referente la madre, insieme ai nonni materni, un inserimento della figura paterna nel rispetto della sua patologia, della sua condizione cognitiva, per ottenere l'instaurarsi e il consolidamento di un rapporto affettivo privo di impatti traumatici. Pertanto, in questa sede, non è possibile stabilire le modalità del diritto di visita del padre ma è necessario che l'inserimento della figura paterna avvenga gradualmente, con le modalità stabilite e concordate con i medici e gli assistenti sociali del DISMED, che hanno in cura il bambino. Art.
4- Assegno di mantenimento in favore del figlio Il sig. Controparte_1
si obbliga a corrispondere alla sig.ra un assegno mensile di €. 250,00 Parte_1
(duecentocinquantaeuro/00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi all'inizio di ogni anno (la prima volta dall'anno 2026) secondo la variazione dell'indice FOI dell'ISTAT accertata per l'anno precedente. Resta invece nell'esclusiva disponibilità della sig.ra quanto percepito a titolo di assegno unico e indennità. Art.
5- Spese straordinarie Pt_1
nell'interesse della prole. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute in favore del figlio. Le Parti convengono sin d'ora di rinviare alle Linee Guida del CNF del 29.11.2017 (cfr. doc. 3), da ritenersi operanti e trascritte nel presente accordo, per la regolamentazione degli oneri extra assegno tra essi genitori nell'interesse del figlio. Art.
6- Spese arretrate Le parti convengono che, a titolo di arretrati, il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra CP_1
entro il 30 giugno 2025 la somma di euro 3.000,00. Art.
7- Effetti delle odierne Pt_1 pattuizioni. Le parti dichiarano di volere conferire ai patti sopra descritti immediata efficacia e si obbligano, pertanto, a rispettare le superiori pattuizioni a far data dalla sottoscrizione della presente”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
14/07/2025
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 03/12/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori il figlio, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti Pt_1
, nata a [...] il [...], e , nato a
[...] Controparte_1
NA (ME) il 03/12/2000, con ricorso depositato in data 28/05/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 04/12/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.