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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 02/04/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
in funzione di GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 501/2023 R.L.P.A.
promossa da:
, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. FOZZI Parte_1
ANTONIO ROBERTO che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro
[...] Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI ARAGONI per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: Rendita per danno biologico da malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/05/2023, ritualmente notificato, Pt_1
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l , affermando di
[...] CP_1 essere affetto da malattia invalidante (Spondilodiscoartrosi lombosacrale con discopatie multiple tipo protrusione e focalità erniaria da L1 a S1,), di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell assicuratore CP_3
1 resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per CP_1 infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 2 aprile 2025 la causa veniva decisa con sentenza recante contestuale motivazione.
La domanda é fondata.
Com'è noto, trattandosi di malattia professionale cosiddetta non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro – sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da e la patologia Parte_1 successivamente in sorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
2 Il consulente nominato, Dott. dopo una dettagliata analisi Persona_1 delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente:
“......il Sig. risulta essere affetto da Spondilodiscoartrosi Parte_2 lombosacrale con discopatie multiple tipo protrusione e focalità erniaria da L1 a
S1, compressione del sacco durale e dei foramina corrispondenti con neuroradicolopatia da conflitto sintomatica per limitazione e algia articolare,
Gonartrosi e meniscosi bilaterale in esiti chirurgici, Sindrome della cuffia dei rotatori bilaterale con tendinosi microcalcifica, tenosinovite e borsite SAD, artrosi acromion-claveare bilaterale;
tali patologie sono in parte riconducibili eziologicamente all'attività lavorativa svolta dal medesimo, e determinano un aggravamento della menomazione permanente dell'integrità psicofisica già riconosciuta dall e ricompresa nelle Tabelle Ministeriali delle Menomazioni CP_1 secondo l'articolo 13, comma 2°, lettera a), D. Lgs. 38/2000, con Danno Biologico
Unitario in misura del 010% (aggravamento + 4%), secondo la voce tabellare applicata con codice 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti = fino a 12%), con Danno Biologico Unitario in misura del
009% (aggravamento + 2%), secondo la voce tabellare applicata con codice 275
(deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 50° a 90° = fino a 7%) e codice 281 (esiti di condropatia a seconda del grado non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale = fino a 4%), con Danno Biologico Unitario in misura del 005% (aggravamento +2%), secondo la voce tabellare applicata con codice 224 (limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi = 3%) e codice 227 (esiti di lesione delle strutture muscolo tendine della spalla apprezzabili strumentalmente non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale = fino a 4%), tutte e tre con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa di aggravamento;
ergo, il Danno
Biologico Complessivo, dedotto dall'associazione delle malattie professionale già riconosciute dall al ricorrente (domanda n° 517502091 del 31.08.2020 per CP_1 deficit uditivo;
grado accertato: 003%; domanda n° 517502093 del 31.08.2020 per dolore alla palpazione di epicondilo-mediale, sfumato deficit dell'estensione, dolore ai massimi gradi di movimento di flesso estensione e prono-supinazione, buona la forza prensile;
grado accertato: 002%; domanda n° 511056643 del
25.10.2013 per lieve instabilità articolare ginocchio sx, pregressa distrazione LCA: grado accertato: 002%; domanda n° 511054072 del 06.09.2012 per spondilodiscoartrosi rachide lombare: 006%; domanda n° 511054071 del
3 06.09.2012 per Morbo di Duplay spalle: 003%; domanda n° 406260596 del
16.02.2001 per ipomiotrofia di coscia, flessione di gamba deficitaria ai gradi estremi, esiti chirurgici di ricostruzione del LCA ben evoluti, carico ipovalido, mezzi di sintesi in situ: 007%; danno biologico complessivo = 024%) e dell'aggravamento valutato in questa sede di verifica e consulenza peritale, è definita con una percentuale pari al 032%.
Rilevato che il consulente per mero errore materiale ha indicato il danno biologico nella misura del 32% in luogo del 31% (cumulo aritmetico delle varie menomazioni ( . NumeroDiC_1
Ritenuto pertanto di non doverer chiamare a chiarimenti il CTU sul punto.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13
Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l'indennizzo, mediante rendita, del danno biologico subito da , sulla base delle ragioni indicate nella Parte_1 relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L viene pertanto condannata alla corresponsione della rendita richiesta, CP_1 unitamente ai ratei scaduti e agli interessi legali sui medesimi, decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ai sensi dell'articolo art. 7 della Legge n. 533/1973) e sino al saldo effettivo.
L viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 CPC, al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
➢ Dichiara che ha diritto alla corresponsione della rendita Parte_1 prevista dall'art. 13, comma 2°e 5°, D. Lgs. 23.02.2000 n° 38, per il danno biologico subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 31%, e condanna l resistente al pagamento CP_1 della prestazione, decorrente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, determinata nella misura di legge, unitamente ai ratei scaduti maggiorati agli interessi legali decorrenti dal
4 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo.
➢ Condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
3.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidato con separato decreto.
Oristano, addì 2 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta Sanna
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