Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 10.5.2023 al n. 956 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
e elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Arezzo, presso e nello studio dell'avv.
Tiberio Baroni, che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello (con dichiarazione depositata il 12.2.2014 l'avv. Tiberio
Baroni dava atto di avere rinunciato al mandato),
APPELLANTI contro
, corrente in Torino, Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
corrente in Conegliano (TV), Controparte_2 rappresentata da elettivamente Controparte_3 domiciliata in Arezzo, presso e nello studio dell'avv.
Francesca Tiradritti, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
INTERVENTRICE IN APPELLO
All'esito dell'udienza del 15.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, ed a seguito
1
c.p.c. la causa è stata trattenuta sulle seguenti conclusioni:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze,
Sezione e Collegio designati, ogni contraria domanda e/o istanza e/o eccezione disattesa e/o rigettata e/o respinta in via cautelare sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutte le ragioni di cui in parte motiva qui da intendersi come integralmente riportate ovvero in denegata ipotesi fissando udienza ad hoc;
in tesi riformare la sentenza impugnata per tutte le ragioni di cui in parte motiva anche previa riapertura della fase istruttoria;
in denegata ipotesi riformare quanto meno la sentenza in punto di spese con compensazione integrale o quanto meno parziale. Con vittoria di spese anticipi e competenze di primo e secondo grado”.
Per : Controparte_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respinta ogni contraria istanza ed eccezione anche istruttoria avanzata da parte degli appellanti,
1) in tesi, dichiarare l'appello inammissibile e per l'effetto confermare tanto la sentenza del Tribunale di Arezzo n.
1131/2022 sottoscritta il 29.10.2022 e depositata in
Cancelleria il seguente 31.10.2022 quanto il decreto ingiuntivo n. 1011/2017 Tribunale di Arezzo (sottoscritto il 3.7.2017 e depositato in Cancelleria il seguente
4.7.2017);
2) in ipotesi, riconosciuta e dichiarata la infondatezza nel merito dell'appello principale, per l'effetto confermare tanto la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 1131/2022
2 sottoscritta il 29.10.2022 e depositata in Cancelleria il seguente 31.10.2022 quanto il decreto ingiuntivo n.
1011/2017 Tribunale di Arezzo (sottoscritto il 3.7.2017 e depositato in Cancelleria il seguente 4.7.2017);
3) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
956/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 1131 del
31.10.2022; parti: e c. Parte_1 Parte_2
non costituita, con l'intervento Controparte_1 in appello di quest'ultima rappresentata Controparte_2 da ), esperiti gli adempimenti ex Controparte_3 art. 350 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 15.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, ed a seguito del concesso deposito degli atti di cui all'art. 352 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato,
[...]
, e hanno proposto Pt_3 Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1011 del 2017, del 4 luglio 2017, con cui il Tribunale di Arezzo ha ingiunto a e Parte_3 Parte_2 (quali debitori principali) e a (quale Parte_1 fideiussore) il pagamento a Controparte_4 della somma di € 23.697,57 oltre interessi
[...] convenzionali e spese del procedimento, a titolo di saldo debitore del contratto di conto corrente 00209/1000/321 del 22 giugno 2012 intrattenuto con Controparte_4
[...] 1.1. A fondamento dell'opposizione hanno dedotto i seguenti motivi:
- il conto corrente in questione costituisce la derivazione del precedente conto corrente n.3818/00;
- la banca non ha dato prova delle condizioni originarie di contratto poiché l'allegato al ricorso per ingiunzione costituirebbe solo un documento di sintesi risalente al 2012;
3 - all'esito di una consulenza di parte, era emerso che sul conto (del quale era stato possibile ricostruire il saldo relativo al periodo compreso tra il 31 dicembre 2001 sino al 30 settembre 2014), l'istituto di credito aveva applicato interessi anatocistici e usurari, commissioni di massimo scoperto e il c.d. 'gioco delle valute';
- non riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione del 28 dicembre 2000 a la quale Parte_1 presenta comunque un importo sproporzionato rispetto al credito oggetto di ingiunzione.
1.2. Premesso ciò gli opponenti hanno chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Si è costituita in giudizio Controparte_4 (oggi giusta atto di fusione per
[...] Controparte_1 incorporazione stipulato ai rogito del Notaio Persona_1 (rep. n.8075 e racc. n.3941), contestando integralmente
[...] i contenuti dell'atto di citazione in opposizione e chiedendone il rigetto.
3. Con ordinanza del 22 febbraio 2018 è stata sospesa la provvisoria esecuzione e assegnato a parte opponente termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatorio.
4. La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica grafologica.
5. Le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. L'opposizione proposta da Parte_3 Parte_1 e deve essere respinta per le ragioni di Parte_2 seguito esposte.
2. In via preliminare, deve essere esaminato l'assunto di parte opponente secondo cui, sebbene la mediazione sia stata correttamente introdotta, la banca non si sarebbe a sua volta attivata, con la conseguenza che, alla luce dell'orientamento attuale delle Sezioni Unite, l'inerzia della banca, creditore, dovrebbe condurre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. In disparte la tardività dell'eccezione, sollevata solo in sede di comparsa conclusionale, la stessa risulta infondata, dovendosi escludere la possibilità di invocare, a sostegno della tesi della improcedibilità della domanda, la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, con la quale le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto interpretativo sorto in relazione all'individuazione del soggetto tenuto ad instaurare il procedimento obbligatorio di mediazione nei giudizi introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, affermando che è a carico della parte opposta l'onere di attivarsi per soddisfare la condizione di procedibilità. Ed invero, occorre innanzitutto evidenziare che la sentenza citata ha inteso chiarire su quale tra le parti di una opposizione a decreto ingiuntivo ricadano gli effetti della inattività nella promozione del tentativo obbligatorio di mediazione, con la conseguenza che solo in caso di assoluta
4 inattività è destinata a prodursi a carico del creditore opposto la sanzione processuale della improcedibilità della domanda, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Tali sanzioni risultano, invece, precluse, una volta che la mediazione sia stata attivata (qualunque sia stata la parte ad attivarsi). In secondo luogo, anche ad opinare diversamente, va comunque evidenziato che la soluzione individuata dalle Sezioni Unite, che ha superato quella fatta propria da una parte consistente della giurisprudenza, ha determinato un fenomeno di overruling tale da giustificare la condotta della parte che abbia fatto affidamento su un'interpretazione di regole processuali – nel caso di specie avvalorate anche da quanto espressamente disposto dal giudicante con l'ordinanza del 22 febbraio 2018 – successivamente mutata.
3. Venendo al merito, giova rammentare, in termini generali, che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c., che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
4. Nel caso in esame, la opposta ha assolto l'onere CP_5 probatorio sulla stessa gravante. Risultano infatti prodotti agli atti la fideiussione prestata da il Parte_1 contratto di conto corrente n. 00209/1000/321 del 22 giugno 2012 intestato a e recante Parte_3 Parte_2 tutte le condizioni applicate, unitamente agli estratti conto dalla data di costituzione del rapporto, i quali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass.
5 n. 9579/2000); tali estratti conto costituiscono prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n. 11749/2006).
5. Per contro, gli opponenti hanno sostenuto la non debenza delle somme ingiunte, deducendo in primo luogo che il conto corrente in questione costituirebbe la derivazione del precedente conto corrente n. 3818/00 e che, all'esito di una consulenza di parte, era emerso che sul predetto conto (del quale era stato possibile ricostruire solo il saldo relativo al periodo 31 dicembre 2001-30 settembre 2014, non essendo gli opponenti in possesso degli estratti relativi al periodo anteriore), l'istituto di credito aveva applicato interessi e condizioni illegittime. Il motivo è infondato, non avendo gli opponenti allegato sotto quale profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in materia, nulla risultando puntualmente dedotto né in merito in merito all'anatocismo, né in merito all'usura originaria, neanche con riferimento allo ius variandi, considerato non è stata indicata la clausola nulla, né è stato specificato se e con riferimento a quali trimestri la banca avrebbe applicato tassi di interesse peggiorativi rispetto alle originarie condizioni contrattuali. Non possono essere nemmeno valorizzate, in senso contrario, le risultanze della consulenza di parte depositata dagli opponenti. In disparte la circostanza che la consulenza di parte, anche ove confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (ex multis Cass. sez. VI, 9 aprile 2021, n. 9483), deve comunque osservarsi che, da un lato, non risultano prodotti in allegato alla relazione il contratto e gli estratti conto che si assumono esaminati, il che rende già di per sé dubbio ed inattendibile quanto esposto dal consulente di parte, non essendo chiaro sulla base di quale documentazione lo stesso assuma l'illegittimità degli interessi e delle spese applicate;
dall'altro, che la stessa consulenza appare del tutto avulsa rispetto al rapporto oggetto di causa, essendo in essa presente anche un riferimento ad un “rapporto di conto corrente n. 3684/00, intestato a (v. Controparte_6 pag. 34, consulenza di parte allegata alla citazione). Né del resto tali carenze potevano essere supplite mediante l'espletamento della prova per testi richiesta da parte opponente, essendo i capitoli articolati relativi a circostanze da provarsi documentalmente. Le contestazioni di parte opponente risultano, inoltre, infondate anche nella parte in cui si riferiscono al contratto n. 00209/1000/321 del 22 giugno 2012 oggetto del ricorso per ingiunzione, tenuto conto che il contratto in questione reca la puntuale indicazione di tutte le condizioni applicate (v. doc. 2 allegato alla comparsa) e che gli opponenti non hanno chiarito sotto quale profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in materia di anatocismo, usura e
“gioco delle valute”. Né, infine, tale carenza di allegazione può essere superata valorizzando il rilievo officioso della nullità,
6 atteso che, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “il potere del giudice di rilevare d'ufficio le nullità del contratto (…) o delle singole clausole di esso va coordinato necessariamente con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ne consegue che il contraente, laddove deduca la nullità di una clausola (…), è tenuto ad allegare ritualmente i fatti costitutivi dell'eccezione (…) nella comparsa di risposta o con le memorie di cui all'art. 183 cod. proc. civ. (Cass. Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5952)”.
6. Deve essere dichiarato infondato anche il motivo di opposizione relativo al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione del 28 dicembre 2000 (all.3 alla comparsa) effettuato dall'opponente . Parte_1 Ed invero, a fronte del disconoscimento eccepito dall'opponente, la ha proposto istanza di verificazione CP_5 e nel corso dell'istruttoria è stata disposta una Ctu grafologica, che – sulla scorta di argomentazioni logiche che risultano pienamente condivisibili e scevre da errori – ha accertato la autografia delle firme apposte da Parte_1 sul contratto in questione. In particolare, l'ausiliare del giudice ha confrontato la sottoscrizione disconosciuta con le firme autografe vergate in calce ai seguenti documenti: “CONTRATTO PER MODIFICHE AGLI AFFIDAMENTI IN C/C”, del 9/1/03; “LETTERA DI FIDEIUSSIONE OMNIBUS” del 15/11/05; LETTERA DI AUMENTO /DIMINUIZIONE DI FIDEIUSSIONE”, del 28/11/2005; “LETTERA DI FIDEIUSSIONE FINALIZZATA AD OPERAZIONI SPECIFICHE”; “CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA n.if891676 –CONDIZIONI PARTICOLARI”, del 24-02- 2006. Dal confronto fra le firme in oggetto di verifica e le comparative di compiuto attraverso le Parte_1 metodologie accertative grafonomica e grafologica (puntualmente spiegate nella relazione) e sulla base degli indici grafici della pressione, del ritmo e velocità, della continuità, della forma, della dimensione, della inclinazione, dell'analisi del livello di tensione ed intirizzimento neuro- muscolare e dei gesti “fuggitivi”, sono emerse numerose e sostanziali concordanze, che hanno portato ad affermare la riconducibilità delle firme apposte sulla fideiussione per cui è causa a Parte_1 Il consulente, inoltre, ha risposto in maniera puntuale ed esaustiva alle osservazioni critiche sollevate dalla parte opponente, sulla base di argomentazioni da cui non vi sono motivi per discostarsi in quanto immuni da vizi logici e di metodo, oltre che frutto di un congruamente motivato iter espositivo. Alla luce di tali considerazioni, le sottoscrizioni apposte sul contratto di fideiussione del 28 dicembre 2000 devono ritenersi riconducibili a . Parte_1 7. Risulta, infine, infondata anche la contestazione relativa alla sproporzione tra l'importo della fideiussione (per lire 250.000.000,00 pari ad euro 125.000,00 circa) e il credito ingiunto in decreto, atteso che la fideiussione sottoscritta da è una fideiussione omnibus con la Parte_1 quale quest'ultimo si è impegnato all'adempimento verso la
7 banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che da consentire in favore di Parte_3 e di . Privo di rilievo è anche il tempo di Parte_2 rilascio della fideiussione, avendo il fideiussore assunto, come detto, impegno all'adempimento anche di obbligazioni future.
8. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'opposizione proposta da e Parte_3 Parte_1 deve essere respinta, risultando assorbito Parte_2 l'esame di ogni altra eccezione o domanda proposta. Deve pertanto essere confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 1011/2017 del 4 luglio 2017 emesso dal Tribunale di Arezzo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla base del vigente dm 147/2022, facendo applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della controversia, determinato in base all'originaria domanda monitoria. Le spese di ctu, come liquidate in separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico degli opponenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_3 Pt_1 e e, per l'effetto, conferma il
[...] Parte_2 decreto ingiuntivo opposto n. 1011/2017 del 4 luglio 2017 emesso dal Tribunale di Arezzo;
- condanna e Parte_3 Parte_1 Parte_2
in solido tra loro alla rifusione, in favore di
[...] [...] delle spese di giudizio, che liquida in € Controparte_1 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico degli opponenti
[...]
, e in solido tra Pt_3 Parte_1 Parte_2 loro, le spese della ctu, come liquidate in separato provvedimento“.
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello e chiedendo, in Parte_1 Parte_2 accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata decisione, di sentire accogliere l'opposizione proposta in primo grado, col favore o in subordine la compensazione delle spese.
Non si è costituita, nonostante rituale notifica dell'atto di appello, e la stessa Controparte_1 deve essere pertanto dichiarata contumace.
E' intervenuta, resistendo all'appello, CP_2
quale cessionaria del credito di
[...] Parte_4
[...] rappresentata da a sua volta
[...] Controparte_3 concludendo per la declaratoria di inammissibilità dell'avversaria impugnazione e comunque per il suo rigetto, con conferma dell'appellata sentenza e il favore delle spese.
Con ordinanza del 5.3.2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello è oramai nella sua fase decisoria.
Parimenti, va disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito all'appellata di puntualmente espletare la propria difesa.
Il primo motivo di appello, con cui in sintesi, parti appellanti espongono non essere stato dato corso dalla
- che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni CP_5
Unite della S.C., ne era onerata – al procedimento di mediazione, in particolare per essersi la Banca in sede di instaurato, da essi appellanti quali opponenti a decreto ingiuntivo in primo grado, procedimento limitati ad eccepire la mancata presentazione delle controparti, è infondato.
Il primo Giudice ha sotto plurimi profili fornito esaustiva motivazione a supporto dell'avvenuta rituale instaurazione del suddetto procedimento di mediazione.
9 In tale contesto, ritenere che sia risultata priva di rilievo alcuno la condotta mantenuta dalla (che CP_5 altro non poteva fare che eccepire la mancata presenza delle controparti) è argomentazione che non muove adeguata censura al ragionamento del primo Giudice, in particolar modo in quanto, venuto a risultare improcedibile il procedimento di mediazione già instaurato, non avrebbe avuto senso alcuno instaurarne un altro che, oltre ad essere ripetitivo del primo, era destinato ad addivenire allo stesso esito.
Il secondo motivo, con cui viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui non ha accolto le istanze istruttorie (prova per testi e c.t.u.) articolate da essi appellanti, è infondato.
Le articolate istanze istruttorie vertevano infatti su circostanze come tali irrilevanti (la conferma da parte del c.t.p. di quanto dedotto in propria relazione, che costituisce valutazione di parte) o comunque pacifiche (la successione fra i conti 3818/00 e 1000/321; la mancata diffida stragiudiziale da parte della Banca)
o contrarie al contenuto di accordi in atti (circa il pattuito tasso di mora).
Del pari la richiesta c.t.u. non poteva essere espletata in assenza e in sostituzione pura e semplice di un adeguato supporto probatorio risultato carente.
Con il terzo motivo di appello viene dedotta la carenza di prova in ordine al credito della CP_5
In particolare viene dedotto non essere state prese in considerazione le risultanze del conto 3818/00, poi rinominato con il n. 1000/321 (non avere in particolare fatto il primo Giudice, in difetto di integrale produzione della sequenza cronologica degli estratti quanto alla primigenia numerazione, applicazione del principio del c.d. saldo zero iniziale), non contenere il
10 documento di sintesi datato 22.6.2012 vere e proprie pattuizioni contrattuali ed in particolare non avere l'impugnata decisione dato conto delle risultanze, di vero e proprio azzeramento, annotate all'1.9.2014 sul conto n. 1000/321 ed infine non avere la sentenza appellata proceduto al riaccredito in favore di essi appellanti di quegli importi illegittimamente addebitati a titolo di commissioni di massimo scoperto, usura e spese.
Il primo dei suddetti profili è infondato.
Il primo saldo iniziale disponibile degli estratti del conto 3818/00 (e precisamente quello relativo al primo trimestre 2000) contiene un saldo positivo per le correntiste. Donde non può invocarsi il c.d. principio del saldo zero.
Quanto al secondo profilo, il documento di sintesi datato 22.6.2012, sottoscritto dalle correntiste contiene in dettaglio tutte le condizioni economiche del rapporto e ciò è sufficiente al fine di verificare se vi siano stati addebiti in misura eccessiva rispetto a quanto pattuito.
Quanto all'invocato azzeramento annotato all'1.9.2014 sul conto n. 1000/321, vi sono in atti un estratto conto relativo al periodo 1.7.2014-1.9.2014 in cui all'1.9.2014, allorquando il conto presentava un saldo passivo per le clienti di pari importo, veniva annotato un “azzeramento saldo per estinzione” di Euro 21.969,42
(che teneva conto di Euro 616,66 per competenze di chiusura addebitate in pari data).
Lo stesso importo, suddiviso fra Euro 21.352,76 quale
“giro saldo capitale iniziale” ed Euro 616,66 per “giro saldo interessi iniziali”, è addebitato all'inizio del successivo estratto conto relativo al periodo 1.9-
31.12.2014. Trattasi, in tutta evidenza di mere
11 appostazioni di assestamento, che, quanto al suddetto
“azzeramento”, non riflettono reale operazione di versamento o rimessa sul conto che, per la sua consistenza, non sarebbe stato disagevole né specificare né documentare da parte delle correntiste.
Gli addebiti per spese e commissioni di massimo scoperto, riportati nella relazione tecnica di parte, non trovano poi riscontro negli estratti conto prodotti, che recano solo dati di sintesi delle intere competenze
(sicuramente comprensive degli interessi pacificamente maturati su saldi debitori). Il superamento del tasso soglia, per tutto il periodo in esame, è invece, nella relazione di c.t.p., rapportato a numeri debitori palesemente difformi, per eccesso, rispetto a quelli contenuti negli estratti conto prodotti.
Il quinto motivo di appello, concernente la contestazione della veridicità della fideiussione a nome
è generico in quanto non contiene alcuna Parte_1 articolata critica alle risultanze della c.t.u. grafologica espletata in primo grado, recepite nell'impugnata decisione.
Per tutti i suddetti motivi il proposto appello deve essere rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (aliquote medie sul valore dell'opposta ingiunzione, esclusa la fase istruttoria).
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti di e . Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da Pt_1
12 e avverso la sentenza del Pt_1 Parte_2
Tribunale di Arezzo n. 1131 del 31.10.2022,
1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara tenuti e condanna e Parte_1
in via tra loro solidale, alla Parte_2 refusione delle spese in favore di che Controparte_2 vengono liquidate in Euro 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti di e Parte_1 Parte_2
[...]
Così deciso in Firenze il 12 maggio 2025.
Il Presidente rel.est.
13