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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/05/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1665/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1665/2022 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Simona Dogati
APPELLANTE contro
, residente in 40057 Granarolo dell'Emilia (BO), CP_1 con il patrocinio dell'Avv. Katia Vittuari e dell'Avv. Sara Bruzzi
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione deduzione reietta, anche in via istruttoria, riconvenzionale ed incidentale, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, previo riesame di tutte le domande, produzioni ed eccezioni così come dedotte, acquisite ed articolate nel giudizio di primo grado ed integralmente quivi riproposte:
1. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integralmente della sentenza n. 2242/2022 (repert. n. 3587/2022 del 09.09.2022) resa inter partes dal
Tribunale di Bologna, in persona del Giudice Dott. Elisabetta Candidi Tommasi il 08.09.2022 nella causa pagina 1 di 12 rubricata al n. 19945/2019 Rg., pubblicata in data 09.09.2022, notificata il 12.09.2022, dichiarare l'intervenuta decadenza della sig.ra dall'azione di garanzia esercitata, con conseguente CP_1 rigetto delle domande da questa svolte nei confronti di mandando esente Parte_1
l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
2. conseguentemente, condannare la sig.ra alla restituzione in favore dell'esponente della CP_1 somma di € 40.265,49, oltre le spese di registrazione della sentenza pari a € 843,75 (doc. A allegato), nonché interessi legali dalla domanda al saldo, ricevuta in pagamento da Parte_1 in ossequio alla sentenza di primo grado. Parte_1 Pt_1
Con altresì condanna alla rifusione delle spese per compensi legali sostenute dall'esponente, primo grado, negoziazione assistita e mediazione comprese, da determinarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 succ. mod. e integr., spese di mediazione e del CTP nominato (doc. n. 4 del fascicolo di primo grado), nonché spese del CTU pagate direttamente dall'esponente (doc. n. 5 del fascicolo del primo grado) e di registrazione della sentenza, nonché al pagamento delle spese e competenze di lite secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, succ. mod. e integrazioni, sostenute in questo giudizio di appello”.
Conclusioni per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, anche in via istruttoria:
1) In via preliminare, Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla
[...]
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, per tutti i motivi Parte_1 dedotti e rappresentati con la comparsa di costituzione in appello;
2) In via principale, rigettare nel merito il gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n.2242/2022 resa dal Tribunale di Bologna in data 08/09/2022 e depositata il
09/09/2022;
3) In ogni caso con vittoria di spese, compensi di entrambi i gradi di giudizio e delle attività stragiudiziali di negoziazione assistita (DM n.147/2022 per €.1260,00 oltre spese generali, Iva e Cpa, oltre €.6,50 per spese postali per l'inoltro della raccomandata), e di avvio della mediazione delegata come da tariffario, per €.48,80 ed €.420,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché la consulenza di parte, le spese di CTU e di CTP, nonché la rifusione del compenso corrisposto al Geom.
[...] per la redazione della perizia di parte (ante causam) per €.630,00 (doc. 38 fasc. att.) ”. Pt_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la società CP_1
pagina 2 di 12 allegando: Parte_1
- di aver stipulato con la società convenuta un contratto di appalto verbale avente ad oggetto la realizzazione del pavimento, con posa del materiale acquistato dalla committente medesima, e del sottostante sottofondo autolivellante dell'unità abitativa posta in Granarolo dell'Emilia (BO) Via Dante Alighieri n. 13 primo piano, nell'ambito di una ristrutturazione dell'immobile;
- terminati i lavori di ristrutturazione il 14.3.2018 (doc. 4 fasc. att.) ed accortasi che alcune piastrelle erano crepate, incaricava il proprio tecnico di fiducia geom. Parte_3
perché controllasse lo stato del pavimento;
[...]
- il 25.05.2018 lo stesso geometra verificava che alcune piastrelle non erano perfettamente incollate al sottostante sottofondo;
inoltrava quindi pec all'attuale convenuta in data
4.06.2018, chiedendo un sopralluogo congiunto al fine di verificare quanto riscontrato (doc.
3 fasc. att.), ma l'appaltatrice non dava alcuna risposta alla mail in questione, nonostante avesse già ricevuto il pagamento integrale di quanto richiesto per l'attività posta in essere, pari ad € 6.195,20 (doc.1 fasc. att.);
- nella perizia tecnica in seguito redatta dal geom. (doc. 8 fasc. att.) si dava atto Parte_2
della presenza, da un lato, di piastrelle danneggiate, cioè recanti crepe;
dall'altro, di problematiche di natura “acustica” in relazione a piastrelle apparentemente scollate, come attestato dagli scricchiolii prodotti dal calpestio, la cui causa era verosimilmente imputabile ad un inadeguato quantitativo di collante spalmato sulla piastrella;
inoltre venivano rilevate differenze di quota tra le varie piastrelle in prossimità degli angoli;
2. Sulla base di quanto periziato dal tecnico incaricato, l'attrice chiedeva al Giudice di accertare, anche per mezzo di c.t.u., l'esistenza dei vizi e difetti lamentati, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati dal perito incaricato in €
21.284,59 quale somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e/o difetti riscontrati, ovvero quella diversa, maggiore o minore somma, da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
3. La convenuta si costituiva, contestando integralmente quanto dedotto dall'attrice e chiedendo il rigetto della domanda, in particolare allegando che: pagina 3 di 12 - l'attrice era decaduta dall'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. per l'infruttuoso decorso del termine di 60 giorni dalla scoperta dei vizi, previsto dalla norma per la denunzia degli stessi, avendo la società convenuta eseguito e consegnato le opere a fine gennaio 2017;
- l'opera di pavimentazione era stata realizzata a regola d'arte, sicché rimaneva escluso il nesso eziologico tra l'attività posta in essere dalla e i difetti Parte_1 Parte_1
lamentati dalla parte attrice, i quali, laddove effettivamente esistenti, andavano verosimilmente ricondotti a cause estranee all'operato della convenuta;
- i difetti in questione, comunque, non potevano in ogni caso qualificarsi come “gravi”, dal momento che le presunte crepe riguardavano ipoteticamente solo n. 4 piastrelle e che la
“sonorità” era limitata a pochi pezzi in aree circoscritte e percepibile unicamente al calpestio, con conseguente esclusione di ogni incidenza sulla funzionalità dell'elemento costruttivo e inapplicabilità dell'art. 1669 c.c.;
- infine, le domande formulate dalla parte attrice risultavano infondate anche in relazione al quantum e sussistevano i presupposti del concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 comma
2 c.c.: la sig.ra infatti, allegando che era divenuto ormai impossibile eseguire CP_1
un ripristino delle sole zone difettose – perché il materiale di pregio utilizzato all'epoca dei lavori non era più reperibile sul mercato –, al contempo ometteva di precisare che nell'occasione si era limitata ad acquistare l'esatto quantitativo di piastrelle necessarie a realizzare la pavimentazione, anziché acquistare anche il c.d. “sfrido”; inoltre, l'attrice neppure si era preoccupata di chiedere un accertamento tecnico preventivo per cristallizzare gli asseriti vizi o difetti, in tal modo rendendo impossibile per la convenuta, a distanza di quasi tre anni dalla conclusione dei lavori, conoscere l'effettiva data di emersione degli stessi.
4. All'esito delle prove per testi, interrogatorio dell'attrice e CTU, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale accoglieva la domanda attrice condannando la al pagamento della somma di € Controparte_2
27.830,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, oltre alle spese di lite, ponendo le spese di CTU a carico della convenuta.
5. A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado, preliminarmente, riteneva pagina 4 di 12 infondata l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1667 c.c. sollevata dalla convenuta, osservando che lo svolgimento dell'istruttoria orale aveva confermato che il cantiere era stato chiuso nel mese di marzo 2018, conformemente a quanto già attestato dalla comunicazione di ultimazione dei lavori redatta dal geom. in qualità di Parte_2
progettista e direttore dei lavori delle opere, e che la scoperta dei vizi nelle piastrelle era avvenuta il successivo 25/05/2018, durante il sopralluogo effettuato dall'attrice con il suo consulente di fiducia: solo in quella occasione, infatti, la sig.ra aveva avuto CP_1
contezza della esatta situazione dei difetti della pavimentazione, come confermato anche dalla pec inviata dal geom. alla società convenuta il 4/06/2018, e che pertanto la Parte_2
denuncia dei vizi era avvenuta nel termine di 60 gg dalla loro scoperta, dovendosi inquadrare la fattispecie nell'art. 1667 c.c.
6. A tale riguardo, il Tribunale osservava che la domanda attorea andava correttamente riqualificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1667 c.c., dovendosi escludere all'esito della c.t.u. la sussistenza del requisito della gravità dei vizi espressamente richiesto dall'art. 1669
c.c., e che la domanda risultava provata posto che la c.t.u. aveva confermato la riconducibilità dei vizi della pavimentazione all'opera realizzata dalla Parte_1
individuando principalmente due cause: l'inadeguatezza dei giunti perimetrali, che era
[...]
stata tale da non garantire “l'assorbimento delle dilatazioni e delle tensioni date dai movimenti differenziali tra supporto e rivestimento”; e l'assenza di doppia spalmatura, che di conseguenza non aveva garantito “un letto pieno e uniforme, formandosi così vuoti tra piastrella e autolivellante”
(pag. 26 c.t.u.).
7. Il giudice di primo grado osservava, inoltre, che non appariva condivisibile la tesi prospettata dalla difesa della secondo cui l'assenza dei giunti Parte_1
sarebbe stata una causa che afferiva all'attività di progettazione della pavimentazione, in quanto tale di responsabilità del progettista geom. infatti, la descrizione della Parte_2
posa come “ortogonale alle pareti”, contenuta nel computo metrico redatto dal geom.
[...]
e richiamata dalla difesa di parte convenuta, non poteva essere valutata alla stregua di Pt_2
una vera e propria scelta progettuale, non entrando nel merito dell'esecuzione dell'opera, ma avendo il mero scopo di richiamare quella specifica attività, insieme alle altre, per la pagina 5 di 12 quantificazione dei costi.
8. Riteneva inoltre il Tribunale che alla luce dell'istruttoria orale svolta la società convenuta non poteva essere considerata alla stregua di una mera esecutrice materiale dei lavori commissionati dalla parte attrice, e che le ipotetiche indicazioni fornite dall'attrice e da suo marito non potevano aver inciso sulla realizzazione dell'opera in misura tale da escludere la responsabilità professionale della dal momento che il sig. Parte_1 Per_1
non aveva assunto la direzione in senso tecnico dei lavori di ristrutturazione
[...]
dell'immobile e che la società convenuta aveva, in ogni caso, il dovere di adattare le istruzioni eventualmente ricevute alle esigenze tecniche dell'attività di posa, di sua specifica competenza.
Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore era tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
9. Infine, osservava il Tribunale che le conclusioni a cui era pervenuto il c.t.u. consentivano ulteriormente di superare la contestata eccezione mossa all'attrice di non aver acquistato un quantitativo sufficiente di piastrelle, comprensivo del cosiddetto “sfrido”; difatti, il c.t.u. aveva precisato, in risposta al quesito n. 3) inerente al costo delle future riparazioni, che
“l'entità dei distacchi delle piastrelle non permette un intervento localizzato. Il costo pertanto dei ripristini è gravato dalla rimozione totale della piastrellatura intesa nel suo pacchetto completo: piastrelle + autolivellante”; di conseguenza, l'ammontare dei costi occorrenti per l'eliminazione dei difetti della pavimentazione veniva quantificata dal c.t.u. nella misura di € 27.830,00, importo ricavato dalla somma delle varie voci di danno individuate nelle pagine 28 e 29 del suo elaborato, da considerarsi parte integrante della sentenza.
10. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma e Parte_1
si è costituita in giudizio chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque CP_1
il rigetto dell'impugnazione. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.01.2025, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando pagina 6 di 12 alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Con il primo motivo si lamenta il rigetto dell'eccezione preliminare di decadenza dalla garanzia tempestivamente sollevata dall'appellante nella comparsa di costituzione e risposta del 28.02.2020, deducendo che il giudice nel collocare genericamente la scoperta dei vizi nel maggio 2018 avrebbe erroneamente considerato tempestiva la denuncia effettuata in data
04.06.2018 con pec del direttore dei lavori, ignorando del tutto la giurisprudenza della
Suprema Corte che ritiene privo del potere di rappresentanza il direttore dei lavori al quale non è riconosciuta la facoltà di agire in nome e per conto della committente per il compimento di atti giuridici.
Si deduce che laddove il Giudice di prime cure avesse correttamente valutato la pec in oggetto avrebbe senz'altro accolto l'eccezione di decadenza formulata dall'appellante, non essendovi prova alcuna di una qualsivoglia tempestiva denuncia da parte dell'attrice, con conseguente rigetto delle domande avversarie.
12. Con il secondo motivo si lamenta che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie nell'affermare che appariva verosimile la collocazione temporale della scoperta dei vizi da parte della sig.ra nel mese di maggio 2018, non CP_1
considerando che l'ultimazione dell'opera contestata non era da collocarsi a fine lavori, ma a circa un anno prima, quando era stata consegnata e fatturata.
Si deduce, quindi, che sarebbe stato onere della cliente dimostrare sia la data di scoperta dei vizi che la tempestività della denuncia in considerazione del fatto che i vizi erano immediatamente percepibili, e che il Tribunale avrebbe errato nell'individuare la conclusione dei lavori e la denuncia dei vizi sulla base delle testimonianze del marito della sig.ra del tutto inattendibile, in quanto aveva presenziato direttamente al CP_1
compimento della pavimentazione, svolgendo un'attività di direzione nell'esecuzione del
“progetto di posa”, impartendo istruzioni sulle misurazioni delle piastrelle e sui tagli che dovevano essere eseguiti.
13. Si deduce inoltre che la testimonianza del Geom. sarebbe nulla in quanto Parte_2
quest'ultimo era incapace di rendere la sua deposizione nella causa in quanto progettista e pagina 7 di 12 direttore dei lavori, e quindi avente un interesse diretto e immediato all'esito della causa, considerato che lo stesso poteva essere parte del giudizio insieme all'appaltatore.
Rileva l'appellante che qualora il Giudice di primo grado avesse fatto corretta applicazione dei principi di diritto ormai consolidati in materia e valutato correttamente gli atti, i documenti e le prove assunte, avrebbe dovuto senz'altro accogliere l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, non avendo parte attrice assolto agli oneri probatori a suo carico.
14. I motivi di appello possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta correlazione e sono infondati.
Deve innanzitutto rilevarsi che secondo consolidata giurisprudenza della S.C. (Cass.
28.04.2025 n. 11135): “in tema di risarcimento dei danni, l'applicazione, da parte del giudice di primo grado, di una delle norme invocate quale titolo di responsabilità non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica, sicché l'attore, totalmente vittorioso in primo grado, non ha l'onere di proporre appello incidentale al fine di far ricondurre la responsabilità del danneggiante ad una diversa fonte, mente rientra nel potere ufficioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile
(Cass. 08/05/2015, n. 9294; Cass. 09/06/2016, n. 11805).”
15. Ciò posto, osserva la Corte che l'appellata ha comunque riproposto nelle sue difese la questione dell'applicabilità al caso di specie della disciplina dell'art. 1669 c.c., anzi che di quella dell'art. 1667 c.c. ritenuta dal Tribunale, e che la Corte ritiene corretta la tesi dell'appellata in quanto i difetti riscontrati dal CTU nella pavimentazione sono gravi e tali da compromettere la funzionalità globale del bene, tanto da richiedere la “rimozione totale della piastrellatura intesa nel suo pacchetto completo: piastrelle + autolivellante” per un costo stimato di €
24.000,00 per opere edili ed € 1.500,00 più IVA per spese tecniche, oltre € 2.000,00 per reperire un altro alloggio durante l'esecuzione dei lavori. 16. E' infatti costante l'orientamento della S.C. nel ritenere che anche quando i difetti di costruzione riguardino elementi secondari, ma tali da compromettere in maniera negativa il godimento o l'utilità del bene, deve applicarsi l'art. 1669 c.c.: “Questa Corte ha così costantemente spiegato che configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera - da intendere altresì quale singola unità abitativa - che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o pagina 8 di 12 la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali, proprio come nel caso in esame, i rivestimenti o la pavimentazione), purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (Cass. Sez. 2, 28/04/2004, n. 8140; Cass. Sez. 2, 01/08/2003,
n. 11740; Cass. Sez. 2, 19/01/1999, n. 456; Cass. Sez. 2, 08/05/1981, n. 3002)” (Cass. ord.
15846/17).
E ancora: “In tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c. anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purchè tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene secondo la destinazione propria di quest'ultimo.” (Cass. Sez. Unite 7756/17).
17. Si deve pertanto concludere che, nel caso in esame, data la presenza dei gravi difetti riguardanti l'intera pavimentazione dell'appartamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669
c.c. l'appellata aveva un anno di tempo per denunciare i difetti dell'opera e il termine decorreva dal giorno in cui la stessa aveva acquistato “un apprezzabile grado di consapevolezza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera” (Cass. ord. 12829/18).
Considerata la tipologia dei difetti, che ragionevolmente si sono manifestati dopo il ripetuto calpestio del pavimento, tenuto altresì presente che i lavori nel cantiere sono stati ultimati nel marzo 2018 e che solo dopo tale data l'appellata ha potuto trasferirsi stabilmente nell'immobile ristrutturato, appare verosimile quanto dichiarato dai testi, e cioè che i difetti siano stati rilevati nella loro gravità solo nel maggio 2018, come riferito altresì dal Geom. nella Pec del 04.06.18 inviata alla società appaltatrice. Parte_2
18. Non colgono peraltro nel segno le eccezioni di incapacità dei testi, sia perché infondate, sia perché, pur sollevate nell'immediatezza dell'assunzione delle prove, le stesse non sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e quindi devono ritenersi rinunciate. “Qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l'eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca del pagina 9 di 12 provvedimento emesso;
in caso contrario, l'eccezione deve intendersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.” (Cass. civ. n. 14178/2023).
“La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione” (Cass. civ. n. 9456/2023).
Ferme le suesposte considerazioni deve in ogni caso rilevarsi che nessuna incapacità a testimoniare è ravvisabile nel caso di specie in considerazione del fatto che nessuno dei due testi aveva un interesse immediato e diretto all'esito della causa.
19. Quanto alla tempestività della denuncia si osserva che nella pec inviata dal Geom.
[...]
si legge testualmente “per conto della IG.ra a seguito della segnalazione della Pt_2 CP_1
cliente circa la non corretta posa in opera di piastrelle in ceramica nell'appartamento posto al 1° piano”.
Il direttore dei lavori ha quindi agito “per conto” della committente in veste di mandatario della stessa e non vi è motivo per ritenere che la comunicazione inviata via pec non costituisca a tutti gli effetti una valida denuncia, idonea a rendere edotta la società appaltatrice dell'esistenza dei difetti nel pavimento dell'appartamento posto al primo piano per la non corretta posa in opera delle piastrelle.
La sig.ra ha quindi denunciato tempestivamente i difetti dapprima personalmente, CP_1
come dichiarato dal Geom. e poi conferendo mandato allo stesso di rendere Parte_2
edotta l'appellante con pec del 04.06.2018; successivamente, sempre entro l'anno dalla scoperta, ha invitato l'appellante alla negoziazione assistita con raccomandata del
19.04.2019, all'esito negativo della quale ha introdotto il presente giudizio.
20. Infine, risulta del tutto irrilevante la circostanza che il marito della sig.ra sia CP_1
intervenuto con proprie direttive durante l'esecuzione dei lavori, così come dichiarato dai testi di parte appellante, in considerazione del fatto che l'appaltatore è sempre responsabile per i vizi dell'opera anche quando esegua la stessa conformemente al progetto elaborato da terzi;
secondo quanto stabilito da consolidata giurisprudenza della S.C., infatti: “l'appaltatore è tenuto a segnalare al committente gli eventuali errori progettuali, al fine di realizzare il lavoro ad opera
d'arte. In difetto, egli è responsabile anche se ha fedelmente seguito il progetto predisposto dal soggetto pagina 10 di 12 incaricato dal committente. L'appaltatore deve osservare il proprio obbligo di rispettare i criteri generali della tecnica relativamente al lavoro che gli è stato commesso.” (Cass. n. 31273/2022).
21. Per quanto riguarda, invece, la richiesta formulata dall'appellata nelle sue conclusioni di provvedere alla liquidazione (anche) dei compensi relativi alla fase di negoziazione assistita, mediazione e ctp, occorre rilevare che in caso di conferma della sentenza di primo grado, se non è stato proposto appello incidentale sul punto, non può essere modificata la statuizione sulle spese in quanto si è ormai formato il giudicato, secondo il principio stabilito da consolidata giurisprudenza della S.C. secondo cui: “una volta stabilito il quantum devolutum,
l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado” (in termini, da ultimo Cass. 17/02/2020, n. 3896; cui adde Cass.
9/06/2016, n. 11868; Cass. 8/11/2013, n. 25244)”. (Cass. 21504/2020; Cass. 5906/2022).
La sentenza deve pertanto essere confermata con la diversa motivazione sopra esposta.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore dell'appellata sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17) ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
del grado di giudizio in favore di liquidate in € 6.946,00 per compensi, oltre CP_1
spese generali 15%, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) nei confronti dell'appellante.
pagina 11 di 12 Così deciso in Bologna, il 15.05.2025
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
Il Presidente dott. Manuela Velotti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1665/2022 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Simona Dogati
APPELLANTE contro
, residente in 40057 Granarolo dell'Emilia (BO), CP_1 con il patrocinio dell'Avv. Katia Vittuari e dell'Avv. Sara Bruzzi
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione deduzione reietta, anche in via istruttoria, riconvenzionale ed incidentale, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, previo riesame di tutte le domande, produzioni ed eccezioni così come dedotte, acquisite ed articolate nel giudizio di primo grado ed integralmente quivi riproposte:
1. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integralmente della sentenza n. 2242/2022 (repert. n. 3587/2022 del 09.09.2022) resa inter partes dal
Tribunale di Bologna, in persona del Giudice Dott. Elisabetta Candidi Tommasi il 08.09.2022 nella causa pagina 1 di 12 rubricata al n. 19945/2019 Rg., pubblicata in data 09.09.2022, notificata il 12.09.2022, dichiarare l'intervenuta decadenza della sig.ra dall'azione di garanzia esercitata, con conseguente CP_1 rigetto delle domande da questa svolte nei confronti di mandando esente Parte_1
l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
2. conseguentemente, condannare la sig.ra alla restituzione in favore dell'esponente della CP_1 somma di € 40.265,49, oltre le spese di registrazione della sentenza pari a € 843,75 (doc. A allegato), nonché interessi legali dalla domanda al saldo, ricevuta in pagamento da Parte_1 in ossequio alla sentenza di primo grado. Parte_1 Pt_1
Con altresì condanna alla rifusione delle spese per compensi legali sostenute dall'esponente, primo grado, negoziazione assistita e mediazione comprese, da determinarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 succ. mod. e integr., spese di mediazione e del CTP nominato (doc. n. 4 del fascicolo di primo grado), nonché spese del CTU pagate direttamente dall'esponente (doc. n. 5 del fascicolo del primo grado) e di registrazione della sentenza, nonché al pagamento delle spese e competenze di lite secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, succ. mod. e integrazioni, sostenute in questo giudizio di appello”.
Conclusioni per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, anche in via istruttoria:
1) In via preliminare, Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla
[...]
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, per tutti i motivi Parte_1 dedotti e rappresentati con la comparsa di costituzione in appello;
2) In via principale, rigettare nel merito il gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n.2242/2022 resa dal Tribunale di Bologna in data 08/09/2022 e depositata il
09/09/2022;
3) In ogni caso con vittoria di spese, compensi di entrambi i gradi di giudizio e delle attività stragiudiziali di negoziazione assistita (DM n.147/2022 per €.1260,00 oltre spese generali, Iva e Cpa, oltre €.6,50 per spese postali per l'inoltro della raccomandata), e di avvio della mediazione delegata come da tariffario, per €.48,80 ed €.420,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché la consulenza di parte, le spese di CTU e di CTP, nonché la rifusione del compenso corrisposto al Geom.
[...] per la redazione della perizia di parte (ante causam) per €.630,00 (doc. 38 fasc. att.) ”. Pt_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la società CP_1
pagina 2 di 12 allegando: Parte_1
- di aver stipulato con la società convenuta un contratto di appalto verbale avente ad oggetto la realizzazione del pavimento, con posa del materiale acquistato dalla committente medesima, e del sottostante sottofondo autolivellante dell'unità abitativa posta in Granarolo dell'Emilia (BO) Via Dante Alighieri n. 13 primo piano, nell'ambito di una ristrutturazione dell'immobile;
- terminati i lavori di ristrutturazione il 14.3.2018 (doc. 4 fasc. att.) ed accortasi che alcune piastrelle erano crepate, incaricava il proprio tecnico di fiducia geom. Parte_3
perché controllasse lo stato del pavimento;
[...]
- il 25.05.2018 lo stesso geometra verificava che alcune piastrelle non erano perfettamente incollate al sottostante sottofondo;
inoltrava quindi pec all'attuale convenuta in data
4.06.2018, chiedendo un sopralluogo congiunto al fine di verificare quanto riscontrato (doc.
3 fasc. att.), ma l'appaltatrice non dava alcuna risposta alla mail in questione, nonostante avesse già ricevuto il pagamento integrale di quanto richiesto per l'attività posta in essere, pari ad € 6.195,20 (doc.1 fasc. att.);
- nella perizia tecnica in seguito redatta dal geom. (doc. 8 fasc. att.) si dava atto Parte_2
della presenza, da un lato, di piastrelle danneggiate, cioè recanti crepe;
dall'altro, di problematiche di natura “acustica” in relazione a piastrelle apparentemente scollate, come attestato dagli scricchiolii prodotti dal calpestio, la cui causa era verosimilmente imputabile ad un inadeguato quantitativo di collante spalmato sulla piastrella;
inoltre venivano rilevate differenze di quota tra le varie piastrelle in prossimità degli angoli;
2. Sulla base di quanto periziato dal tecnico incaricato, l'attrice chiedeva al Giudice di accertare, anche per mezzo di c.t.u., l'esistenza dei vizi e difetti lamentati, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati dal perito incaricato in €
21.284,59 quale somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e/o difetti riscontrati, ovvero quella diversa, maggiore o minore somma, da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
3. La convenuta si costituiva, contestando integralmente quanto dedotto dall'attrice e chiedendo il rigetto della domanda, in particolare allegando che: pagina 3 di 12 - l'attrice era decaduta dall'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. per l'infruttuoso decorso del termine di 60 giorni dalla scoperta dei vizi, previsto dalla norma per la denunzia degli stessi, avendo la società convenuta eseguito e consegnato le opere a fine gennaio 2017;
- l'opera di pavimentazione era stata realizzata a regola d'arte, sicché rimaneva escluso il nesso eziologico tra l'attività posta in essere dalla e i difetti Parte_1 Parte_1
lamentati dalla parte attrice, i quali, laddove effettivamente esistenti, andavano verosimilmente ricondotti a cause estranee all'operato della convenuta;
- i difetti in questione, comunque, non potevano in ogni caso qualificarsi come “gravi”, dal momento che le presunte crepe riguardavano ipoteticamente solo n. 4 piastrelle e che la
“sonorità” era limitata a pochi pezzi in aree circoscritte e percepibile unicamente al calpestio, con conseguente esclusione di ogni incidenza sulla funzionalità dell'elemento costruttivo e inapplicabilità dell'art. 1669 c.c.;
- infine, le domande formulate dalla parte attrice risultavano infondate anche in relazione al quantum e sussistevano i presupposti del concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 comma
2 c.c.: la sig.ra infatti, allegando che era divenuto ormai impossibile eseguire CP_1
un ripristino delle sole zone difettose – perché il materiale di pregio utilizzato all'epoca dei lavori non era più reperibile sul mercato –, al contempo ometteva di precisare che nell'occasione si era limitata ad acquistare l'esatto quantitativo di piastrelle necessarie a realizzare la pavimentazione, anziché acquistare anche il c.d. “sfrido”; inoltre, l'attrice neppure si era preoccupata di chiedere un accertamento tecnico preventivo per cristallizzare gli asseriti vizi o difetti, in tal modo rendendo impossibile per la convenuta, a distanza di quasi tre anni dalla conclusione dei lavori, conoscere l'effettiva data di emersione degli stessi.
4. All'esito delle prove per testi, interrogatorio dell'attrice e CTU, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale accoglieva la domanda attrice condannando la al pagamento della somma di € Controparte_2
27.830,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, oltre alle spese di lite, ponendo le spese di CTU a carico della convenuta.
5. A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado, preliminarmente, riteneva pagina 4 di 12 infondata l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1667 c.c. sollevata dalla convenuta, osservando che lo svolgimento dell'istruttoria orale aveva confermato che il cantiere era stato chiuso nel mese di marzo 2018, conformemente a quanto già attestato dalla comunicazione di ultimazione dei lavori redatta dal geom. in qualità di Parte_2
progettista e direttore dei lavori delle opere, e che la scoperta dei vizi nelle piastrelle era avvenuta il successivo 25/05/2018, durante il sopralluogo effettuato dall'attrice con il suo consulente di fiducia: solo in quella occasione, infatti, la sig.ra aveva avuto CP_1
contezza della esatta situazione dei difetti della pavimentazione, come confermato anche dalla pec inviata dal geom. alla società convenuta il 4/06/2018, e che pertanto la Parte_2
denuncia dei vizi era avvenuta nel termine di 60 gg dalla loro scoperta, dovendosi inquadrare la fattispecie nell'art. 1667 c.c.
6. A tale riguardo, il Tribunale osservava che la domanda attorea andava correttamente riqualificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1667 c.c., dovendosi escludere all'esito della c.t.u. la sussistenza del requisito della gravità dei vizi espressamente richiesto dall'art. 1669
c.c., e che la domanda risultava provata posto che la c.t.u. aveva confermato la riconducibilità dei vizi della pavimentazione all'opera realizzata dalla Parte_1
individuando principalmente due cause: l'inadeguatezza dei giunti perimetrali, che era
[...]
stata tale da non garantire “l'assorbimento delle dilatazioni e delle tensioni date dai movimenti differenziali tra supporto e rivestimento”; e l'assenza di doppia spalmatura, che di conseguenza non aveva garantito “un letto pieno e uniforme, formandosi così vuoti tra piastrella e autolivellante”
(pag. 26 c.t.u.).
7. Il giudice di primo grado osservava, inoltre, che non appariva condivisibile la tesi prospettata dalla difesa della secondo cui l'assenza dei giunti Parte_1
sarebbe stata una causa che afferiva all'attività di progettazione della pavimentazione, in quanto tale di responsabilità del progettista geom. infatti, la descrizione della Parte_2
posa come “ortogonale alle pareti”, contenuta nel computo metrico redatto dal geom.
[...]
e richiamata dalla difesa di parte convenuta, non poteva essere valutata alla stregua di Pt_2
una vera e propria scelta progettuale, non entrando nel merito dell'esecuzione dell'opera, ma avendo il mero scopo di richiamare quella specifica attività, insieme alle altre, per la pagina 5 di 12 quantificazione dei costi.
8. Riteneva inoltre il Tribunale che alla luce dell'istruttoria orale svolta la società convenuta non poteva essere considerata alla stregua di una mera esecutrice materiale dei lavori commissionati dalla parte attrice, e che le ipotetiche indicazioni fornite dall'attrice e da suo marito non potevano aver inciso sulla realizzazione dell'opera in misura tale da escludere la responsabilità professionale della dal momento che il sig. Parte_1 Per_1
non aveva assunto la direzione in senso tecnico dei lavori di ristrutturazione
[...]
dell'immobile e che la società convenuta aveva, in ogni caso, il dovere di adattare le istruzioni eventualmente ricevute alle esigenze tecniche dell'attività di posa, di sua specifica competenza.
Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore era tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
9. Infine, osservava il Tribunale che le conclusioni a cui era pervenuto il c.t.u. consentivano ulteriormente di superare la contestata eccezione mossa all'attrice di non aver acquistato un quantitativo sufficiente di piastrelle, comprensivo del cosiddetto “sfrido”; difatti, il c.t.u. aveva precisato, in risposta al quesito n. 3) inerente al costo delle future riparazioni, che
“l'entità dei distacchi delle piastrelle non permette un intervento localizzato. Il costo pertanto dei ripristini è gravato dalla rimozione totale della piastrellatura intesa nel suo pacchetto completo: piastrelle + autolivellante”; di conseguenza, l'ammontare dei costi occorrenti per l'eliminazione dei difetti della pavimentazione veniva quantificata dal c.t.u. nella misura di € 27.830,00, importo ricavato dalla somma delle varie voci di danno individuate nelle pagine 28 e 29 del suo elaborato, da considerarsi parte integrante della sentenza.
10. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma e Parte_1
si è costituita in giudizio chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque CP_1
il rigetto dell'impugnazione. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.01.2025, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando pagina 6 di 12 alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Con il primo motivo si lamenta il rigetto dell'eccezione preliminare di decadenza dalla garanzia tempestivamente sollevata dall'appellante nella comparsa di costituzione e risposta del 28.02.2020, deducendo che il giudice nel collocare genericamente la scoperta dei vizi nel maggio 2018 avrebbe erroneamente considerato tempestiva la denuncia effettuata in data
04.06.2018 con pec del direttore dei lavori, ignorando del tutto la giurisprudenza della
Suprema Corte che ritiene privo del potere di rappresentanza il direttore dei lavori al quale non è riconosciuta la facoltà di agire in nome e per conto della committente per il compimento di atti giuridici.
Si deduce che laddove il Giudice di prime cure avesse correttamente valutato la pec in oggetto avrebbe senz'altro accolto l'eccezione di decadenza formulata dall'appellante, non essendovi prova alcuna di una qualsivoglia tempestiva denuncia da parte dell'attrice, con conseguente rigetto delle domande avversarie.
12. Con il secondo motivo si lamenta che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie nell'affermare che appariva verosimile la collocazione temporale della scoperta dei vizi da parte della sig.ra nel mese di maggio 2018, non CP_1
considerando che l'ultimazione dell'opera contestata non era da collocarsi a fine lavori, ma a circa un anno prima, quando era stata consegnata e fatturata.
Si deduce, quindi, che sarebbe stato onere della cliente dimostrare sia la data di scoperta dei vizi che la tempestività della denuncia in considerazione del fatto che i vizi erano immediatamente percepibili, e che il Tribunale avrebbe errato nell'individuare la conclusione dei lavori e la denuncia dei vizi sulla base delle testimonianze del marito della sig.ra del tutto inattendibile, in quanto aveva presenziato direttamente al CP_1
compimento della pavimentazione, svolgendo un'attività di direzione nell'esecuzione del
“progetto di posa”, impartendo istruzioni sulle misurazioni delle piastrelle e sui tagli che dovevano essere eseguiti.
13. Si deduce inoltre che la testimonianza del Geom. sarebbe nulla in quanto Parte_2
quest'ultimo era incapace di rendere la sua deposizione nella causa in quanto progettista e pagina 7 di 12 direttore dei lavori, e quindi avente un interesse diretto e immediato all'esito della causa, considerato che lo stesso poteva essere parte del giudizio insieme all'appaltatore.
Rileva l'appellante che qualora il Giudice di primo grado avesse fatto corretta applicazione dei principi di diritto ormai consolidati in materia e valutato correttamente gli atti, i documenti e le prove assunte, avrebbe dovuto senz'altro accogliere l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, non avendo parte attrice assolto agli oneri probatori a suo carico.
14. I motivi di appello possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta correlazione e sono infondati.
Deve innanzitutto rilevarsi che secondo consolidata giurisprudenza della S.C. (Cass.
28.04.2025 n. 11135): “in tema di risarcimento dei danni, l'applicazione, da parte del giudice di primo grado, di una delle norme invocate quale titolo di responsabilità non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica, sicché l'attore, totalmente vittorioso in primo grado, non ha l'onere di proporre appello incidentale al fine di far ricondurre la responsabilità del danneggiante ad una diversa fonte, mente rientra nel potere ufficioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile
(Cass. 08/05/2015, n. 9294; Cass. 09/06/2016, n. 11805).”
15. Ciò posto, osserva la Corte che l'appellata ha comunque riproposto nelle sue difese la questione dell'applicabilità al caso di specie della disciplina dell'art. 1669 c.c., anzi che di quella dell'art. 1667 c.c. ritenuta dal Tribunale, e che la Corte ritiene corretta la tesi dell'appellata in quanto i difetti riscontrati dal CTU nella pavimentazione sono gravi e tali da compromettere la funzionalità globale del bene, tanto da richiedere la “rimozione totale della piastrellatura intesa nel suo pacchetto completo: piastrelle + autolivellante” per un costo stimato di €
24.000,00 per opere edili ed € 1.500,00 più IVA per spese tecniche, oltre € 2.000,00 per reperire un altro alloggio durante l'esecuzione dei lavori. 16. E' infatti costante l'orientamento della S.C. nel ritenere che anche quando i difetti di costruzione riguardino elementi secondari, ma tali da compromettere in maniera negativa il godimento o l'utilità del bene, deve applicarsi l'art. 1669 c.c.: “Questa Corte ha così costantemente spiegato che configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera - da intendere altresì quale singola unità abitativa - che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o pagina 8 di 12 la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali, proprio come nel caso in esame, i rivestimenti o la pavimentazione), purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (Cass. Sez. 2, 28/04/2004, n. 8140; Cass. Sez. 2, 01/08/2003,
n. 11740; Cass. Sez. 2, 19/01/1999, n. 456; Cass. Sez. 2, 08/05/1981, n. 3002)” (Cass. ord.
15846/17).
E ancora: “In tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c. anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purchè tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene secondo la destinazione propria di quest'ultimo.” (Cass. Sez. Unite 7756/17).
17. Si deve pertanto concludere che, nel caso in esame, data la presenza dei gravi difetti riguardanti l'intera pavimentazione dell'appartamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669
c.c. l'appellata aveva un anno di tempo per denunciare i difetti dell'opera e il termine decorreva dal giorno in cui la stessa aveva acquistato “un apprezzabile grado di consapevolezza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera” (Cass. ord. 12829/18).
Considerata la tipologia dei difetti, che ragionevolmente si sono manifestati dopo il ripetuto calpestio del pavimento, tenuto altresì presente che i lavori nel cantiere sono stati ultimati nel marzo 2018 e che solo dopo tale data l'appellata ha potuto trasferirsi stabilmente nell'immobile ristrutturato, appare verosimile quanto dichiarato dai testi, e cioè che i difetti siano stati rilevati nella loro gravità solo nel maggio 2018, come riferito altresì dal Geom. nella Pec del 04.06.18 inviata alla società appaltatrice. Parte_2
18. Non colgono peraltro nel segno le eccezioni di incapacità dei testi, sia perché infondate, sia perché, pur sollevate nell'immediatezza dell'assunzione delle prove, le stesse non sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e quindi devono ritenersi rinunciate. “Qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l'eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca del pagina 9 di 12 provvedimento emesso;
in caso contrario, l'eccezione deve intendersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.” (Cass. civ. n. 14178/2023).
“La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione” (Cass. civ. n. 9456/2023).
Ferme le suesposte considerazioni deve in ogni caso rilevarsi che nessuna incapacità a testimoniare è ravvisabile nel caso di specie in considerazione del fatto che nessuno dei due testi aveva un interesse immediato e diretto all'esito della causa.
19. Quanto alla tempestività della denuncia si osserva che nella pec inviata dal Geom.
[...]
si legge testualmente “per conto della IG.ra a seguito della segnalazione della Pt_2 CP_1
cliente circa la non corretta posa in opera di piastrelle in ceramica nell'appartamento posto al 1° piano”.
Il direttore dei lavori ha quindi agito “per conto” della committente in veste di mandatario della stessa e non vi è motivo per ritenere che la comunicazione inviata via pec non costituisca a tutti gli effetti una valida denuncia, idonea a rendere edotta la società appaltatrice dell'esistenza dei difetti nel pavimento dell'appartamento posto al primo piano per la non corretta posa in opera delle piastrelle.
La sig.ra ha quindi denunciato tempestivamente i difetti dapprima personalmente, CP_1
come dichiarato dal Geom. e poi conferendo mandato allo stesso di rendere Parte_2
edotta l'appellante con pec del 04.06.2018; successivamente, sempre entro l'anno dalla scoperta, ha invitato l'appellante alla negoziazione assistita con raccomandata del
19.04.2019, all'esito negativo della quale ha introdotto il presente giudizio.
20. Infine, risulta del tutto irrilevante la circostanza che il marito della sig.ra sia CP_1
intervenuto con proprie direttive durante l'esecuzione dei lavori, così come dichiarato dai testi di parte appellante, in considerazione del fatto che l'appaltatore è sempre responsabile per i vizi dell'opera anche quando esegua la stessa conformemente al progetto elaborato da terzi;
secondo quanto stabilito da consolidata giurisprudenza della S.C., infatti: “l'appaltatore è tenuto a segnalare al committente gli eventuali errori progettuali, al fine di realizzare il lavoro ad opera
d'arte. In difetto, egli è responsabile anche se ha fedelmente seguito il progetto predisposto dal soggetto pagina 10 di 12 incaricato dal committente. L'appaltatore deve osservare il proprio obbligo di rispettare i criteri generali della tecnica relativamente al lavoro che gli è stato commesso.” (Cass. n. 31273/2022).
21. Per quanto riguarda, invece, la richiesta formulata dall'appellata nelle sue conclusioni di provvedere alla liquidazione (anche) dei compensi relativi alla fase di negoziazione assistita, mediazione e ctp, occorre rilevare che in caso di conferma della sentenza di primo grado, se non è stato proposto appello incidentale sul punto, non può essere modificata la statuizione sulle spese in quanto si è ormai formato il giudicato, secondo il principio stabilito da consolidata giurisprudenza della S.C. secondo cui: “una volta stabilito il quantum devolutum,
l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado” (in termini, da ultimo Cass. 17/02/2020, n. 3896; cui adde Cass.
9/06/2016, n. 11868; Cass. 8/11/2013, n. 25244)”. (Cass. 21504/2020; Cass. 5906/2022).
La sentenza deve pertanto essere confermata con la diversa motivazione sopra esposta.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore dell'appellata sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17) ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
del grado di giudizio in favore di liquidate in € 6.946,00 per compensi, oltre CP_1
spese generali 15%, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) nei confronti dell'appellante.
pagina 11 di 12 Così deciso in Bologna, il 15.05.2025
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
Il Presidente dott. Manuela Velotti
pagina 12 di 12