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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/06/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1845/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1845 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: altri contratti d'opera, passata in decisione il
28.05.2025, vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t. avv. Parte_1 Per_1
el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Nazzareno
[...]
Lanni, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
E
in persona del suo procuratore speciale, Controparte_1
dott. el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Controparte_2
Fulvio Frasca, che la rappresenta e difende, procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Opposta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 189 c.p.c. pagina 1 di 12 Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 06.06.2024, il Parte_1
in persona del , proponeva opposizione al
[...] Pt_2
decreto ingiuntivo n. 243/2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 266.332,68, oltre interessi, in favore della in qualità di cessionaria della Controparte_1
Controparte_3
A sostegno della propria opposizione il Parte_1
contestava la somma ingiunta deducendo di aver saldato le fatture emesse, essendo il pagamento subordinato alle rimesse dalla Regione Campania, che ne forniva copertura finanziaria.
Chiedeva dunque accertare e dichiarare l'inesigibilità di qualunque somma per il saldo dell'ultimo SAL, nonché degli interessi e dei danni richiesti dalla Controparte_1
Si costituiva la impugnando per quanto di Controparte_1
ragione le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata.
Erano concessi i termini di cui all'art. 171ter c.p.c. e, all'udienza del 28.05.2025 la causa era assegnata in decisione.
Motivi della decisione
Risulta dagli atti che il e la Parte_1 Controparte_3
stipulavano, in data 04.10.2018, un contratto di appalto per lavori di completamento e potenziamento del sistema idrico comunale.
Successivamente, la cedeva il credito Controparte_4
maturato nei confronti del alla Pt_1 Controparte_1
(all.fatture 8/PA, 14/PA, 29/PA, 36/PA, fascicolo monitorio) che, nel presente giudizio, agisce in qualità di cessionaria per il pagina 2 di 12 pagamento della somma di € 266.332,68, di cui € 182.000,00 per sorta capitale residua ed € 84.078,86 per interessi ex d.lgs
231/02, maturati dalla data di scadenza delle singole fatture sino al 7.03.2024 e sino al saldo per le fatture la cui sorta era stata pagata in ritardo, oltre interessi dal 8.03.2024 fino al soddisfo, nonché € 200,00 a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 231/02.
Il opponente ha eccepito l'operatività della clausola di Pt_1
esonero della responsabilità contrattualmente prevista all'art. 8 del contratto di appalto, la quale prevede che: “ L'appaltatore dichiara di riscuotere e quietanzare personalmente il corrispettivo di cui al presente atto, fino a diversa notifica e solleva il comune da ogni responsabilità per eventuali ritardi nei pagamenti per cause ad esso non imputabili o per ritardi degli accrediti e dichiara di aver preso atto e di accettare che all'impresa per tardati pagamenti dovuti a ritardi da parete della
Comunità europea e/o della Regione Campania negli accordi delle somme necessarie, non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo oltre quello dovuto per i lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati” (all.8, fascicolo parte opponente).
Pertanto, il commissionava i lavori all'appaltatore Pt_1
subordinandone il pagamento all'erogazione del finanziamento dalla Regione, imputando il ritardo nell'adempimento a quest'ultima.
In proposito, deve evidenziarsi che clausole che subordinano il pagamento all'arrivo di fondi da un ente finanziatore, soprattutto in contratti di lavori pubblici o di fornitura, devono essere considerate nulle o inique, atteso che la subordinazione pagina 3 di 12 del pagamento alla ricezione dei fondi da parte di un terzo crea un forte squilibrio contrattuale, ponendo il creditore in dipendenza da un fattore esterno non direttamente sotto il suo controllo (eventuali ritardi nel finanziamento da parte del terzo); le suddette clausole appaiono dunque inique e danneggiano il creditore, soprattutto quando il finanziatore è un ente pubblico, tanto da potere essere considerate nulle per contrasto con i principi generali di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti.
L'art. 7 D.Lgs. 231/2002 disciplina i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e stabilisce la nullità delle clausole che prevedono termini di pagamento eccessivamente lunghi o che escludono gli interessi di mora, in particolare nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Deve inoltre ricordarsi che il principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti impone che le parti agiscano in modo leale e trasparente, evitando di creare squilibri contrattuali che possano danneggiare l'altra parte.
Secondo la giurisprudenza (Corte d'Appello Napoli sentenza n.
808/21) tali clausole sono nulle perché creano una condizione sospensiva illegittima trasferendo il rischio di insolvenza del finanziatore sull'appaltatore, che non ha il controllo su tale rischio;
al contrario il pagamento deve avvenire in tempi ragionevoli indipendentemente dalla ricezione dei fondi da parte del finanziatore, così che l'appaltatore sia tutelato da clausole che possano comprometterne la solvibilità. I contratti devono infatti prevedere tempi di pagamento chiari, che possono essere prorogati entro limiti specifici solo se giustificati dalla natura del pagina 4 di 12 contratto. In tal caso l'ente che ha stipulato il contratto è responsabile del pagamento, indipendente dalla ricezione dei fondi;
clausole del tipo sopra considerato contrastano con la previsione di cui all'art. 133/06 e con i predefiniti termini di pagamento stabiliti dal regolamento in materia di L.L.P.P. ed in particolare con quelli sanciti dagli artt. 29 e 30 D.M.145/00.
Le clausole che subordinano il pagamento dal cessionario del credito all'effettivo arrivo dei fondi possono essere considerate una forma di cessione pro solvendo mascherata, di modo che il rischio dell'operazione dovrebbe gravare sul cedente.
Se poi il cessionario non ha potuto negoziare o opporsi alla clausola la stessa appare vessatoria e quindi nulla.
Nella specie, la clausola appare gravemente iniqua.
In proposito, deve premettersi che, come già evidenziato dalla
Suprema Corte, in tema di responsabilità da ritardo del committente nei pagamenti del saldo, quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico non può essere esclusa la responsabilità del debitore (Cass. Ord. I, Sent. 24-08-
2018, n. 21180). Il ritardato pagamento, che si deduce essere imputabile ad un soggetto finanziatore, e nella specie terzo, è riconducibile pur sempre al debitore, salvo apposito accordo intercorso con il terzo al fine della tempestiva erogazione del finanziamento, che esporrebbe, in questo caso, l'ente finanziatore a responsabilità, rendendosi inadempiente. Tale interpretazione è quella che non si pone in contrasto con la
Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio pagina 5 di 12 del 16 Febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale, all'art. 4, co.
3 lett. a), prevede che “Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione: a) il periodo di pagamento non superi uno dei termini seguenti: i) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
iii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data”; e che pertanto fornisce l'indicazione secondo cui l'adempimento deve essere legato a termini brevi e predeterminati.
Considerazione ulteriore che deve far propendere l'interpretazione del suindicato dato normativo (art. 133 D.L.vo n. 163/2006), nel senso di negare validità a clausole contrattuali che non rispettino tali canoni, poiché si tratterebbe di clausole nulle per illiceità della causa, in ragione della violazione di norme imperative, ex art. 1343 codice civile. pagina 6 di 12 Nel caso specifico, con riferimento alla somma di € 182.000,00, quale sorta capitale, l'Amministrazione che certifica un credito, ne ha attestato, chiaramente, la certezza, la liquidità e soprattutto l'esigibilità; la certificazione è, altresì, volta proprio ad agevolare la circolazione dei crediti al fine di consentire all'imprenditore di potere cedere i propri crediti al ceto bancario così da incamerare - come si diceva prima - quella provvista utile alla prosecuzione della propria attività imprenditoriale.
Così come è volta a garantire il cessionario della bontà del credito acquistato, non soggetto ad alcuna condizione.
Il credito ceduto alla cessionaria è dunque Controparte_1
certo, liquido ed esigibile. L'eccezione di inesigibilità appare incongruente con la certificazione del credito prodotta da parte opposta e di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (v. certificazione, fascicolo monitorio); il ha infatti certificato che la società Parte_1 [...]
era creditrice della somma di € 182.000,00 (v. pag. CP_3
2 in cui è accertato che “il credito è certo, liquido ed esigibile alla data della certificazione”).
Pertanto, la somma è dovuta.
Per quanto attiene gli interessi moratori, parte opponente riteneva non essere considerata morosa, esclusa la propria responsabilità ed imputata al ritardo della Regione Campania.
Stante il ritardo nell'adempimento dell'opponente, e non potendo escludere la responsabilità di quest'ultimo, il è Pt_1
tenuto al pagamento degli interessi moratori, essendo ad oggi ancora inadempiente. Ne deriva che la somma di € 84.078,86 è dovuta da parte opponente a titolo di interessi di mora per il pagina 7 di 12 ritardato pagamento dei lavori commissionati ed eseguiti dalla trovando applicazione il d.lgs 231/02. Controparte_3
La legge 30 ottobre 2014, n. 161, art. 24, fornendo un'interpretazione autentica del d.lgs 231/02 ha così disciplinato la materia dei lavori pubblici e degli interessi dovuti in caso di ritardo nei pagamenti: <<
1. L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi, rispettivamente, da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2002 solo se più favorevoli per i creditori>>.
I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere pagina 8 di 12 dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori>>.
Nella specie, del resto, il non ha fornito la prova di Pt_1
avere rispettato le condizioni per ottenere il finanziamento, nella parte relativa alle modalità di erogazione del finanziamento, essendo considerate ammissibili a valere sul FSC le spese sospese a partire dal 1° gennaio 2014 e che (…) siano effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati.
Nella specie, peraltro, non è stato dimostrato il momento temporale dell'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore e non è necessaria alcuna costituzione in mora, poichè l'art. 4, comma 1°, del d.lgs 231/02 ha previsto espressamente che < sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento>>.
Va infine evidenziato che, ai sensi dell'art. 1421 c.c. <salvo diverse disposizioni di legge la nullit pu essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e rilevata d dal giudice>>. E non vi è dubbio che la cessionaria, attuale titolare del credito, ha interesse a vedersi riconosciuti gli interessi di cui al d.lgs 231/02.
Infine, per quanto riguarda la somma di € 200, di cui al D.I. e richiesta da parte opposta ai sensi del D.Lgs. 231/2002 art. 6, è necessaria una precisazione in merito.
La norma, dando attuazione alla direttiva 2000/35/CE, recita:
“Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento pagina 9 di 12 del danno”. Nello specifico si tratta di un equo risarcimento previsto in favore dei creditori per i costi sostenuti a causa della dilazione di pagamento. Tale somma ricomprende tutti i costi sostenuti nell'attività di recupero credito, tra cui costi stragiudiziali amministrativi ed interni. Certamente la ratio legis
è quella di sanzionare il ritardo nell'adempimento della prestazione pecuniaria di modo che il debitore sia stimolato all'adempimento, quindi, lo scopo perseguito è sempre quello di fornire una più incisiva tutela al creditore insoddisfatto.
Tuttavia, è necessario considerare che il panorama ordinamentale non prevede uno specifico meccanismo per il recupero dei costi stragiudiziali per il ritardo dei pagamenti, che, in armonia con regole generali, dovrebbero essere separatamente azionati e rigorosamente provati, diversamente in via generale è ammessa però la rivalsa per le spese legali del giudizio.
Avendo considerazione del caso concreto, la somma forfettaria di € 40,00, azionata in rapporto ad ogni singola fattura, espone il debitore ad una pretesa creditoria di €200, come richiesto da parte opposta. Seppure la normativa richiamata lasci emergere la chiara intenzione di offrire una maggiore tutela al creditore, si ritiene che la somma integrerebbe un ristoro eventuale, ma comunque ammesso dalla norma, previsto però, in tal caso, per la sola attività di recupero crediti effettivamente espletata da parte della cessionaria. La richiesta appare incongrua CP_1
sotto il profilo dei costi effettivamente sostenuti sul piano stragiudiziale e, più in generale, soprattutto in adesione al principio di proporzionalità che sarebbe violato nella sua ratio pagina 10 di 12 applicativa. Ne deriva che la domanda avente ad oggetto la somma richiesta a titolo di equo ristoro non possa trovare in tale sede accoglimento.
In conclusione, l'opposizione si rivela, pertanto, fondata limitatamente a tale ultimo punto. Diversamente, va per il resto rigettata, essendo il ancora debitore della Parte_1
somma di € 182.000,00 oltre interessi moratori pari a €
84.078,86. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal avverso il D.I. Parte_1
n. 243/2024 emesso in favore di così Controparte_1
provvede:
1)Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il
Decreto Ingiuntivo n. 243/2024 e condanna il Parte_1
al pagamento, in favore di parte opposta, della somma
[...]
di € 182.000,00, oltre interessi moratori pari a € 84.078,86, e oltre i successivi interessi dalla domanda al soddisfo.
2)Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per la fase di studio;
€ 1.600,00 per la fase introduttiva;
€ 4.000,00 per la fase istruttoria;
€ 3.500,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Benevento, il 24.06.2025
Il Giudice Dott.ssa A. Genovese
pagina 11 di 12 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Francesca Caropreso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il processo pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1845 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: altri contratti d'opera, passata in decisione il
28.05.2025, vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t. avv. Parte_1 Per_1
el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Nazzareno
[...]
Lanni, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
E
in persona del suo procuratore speciale, Controparte_1
dott. el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Controparte_2
Fulvio Frasca, che la rappresenta e difende, procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Opposta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 189 c.p.c. pagina 1 di 12 Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 06.06.2024, il Parte_1
in persona del , proponeva opposizione al
[...] Pt_2
decreto ingiuntivo n. 243/2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 266.332,68, oltre interessi, in favore della in qualità di cessionaria della Controparte_1
Controparte_3
A sostegno della propria opposizione il Parte_1
contestava la somma ingiunta deducendo di aver saldato le fatture emesse, essendo il pagamento subordinato alle rimesse dalla Regione Campania, che ne forniva copertura finanziaria.
Chiedeva dunque accertare e dichiarare l'inesigibilità di qualunque somma per il saldo dell'ultimo SAL, nonché degli interessi e dei danni richiesti dalla Controparte_1
Si costituiva la impugnando per quanto di Controparte_1
ragione le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata.
Erano concessi i termini di cui all'art. 171ter c.p.c. e, all'udienza del 28.05.2025 la causa era assegnata in decisione.
Motivi della decisione
Risulta dagli atti che il e la Parte_1 Controparte_3
stipulavano, in data 04.10.2018, un contratto di appalto per lavori di completamento e potenziamento del sistema idrico comunale.
Successivamente, la cedeva il credito Controparte_4
maturato nei confronti del alla Pt_1 Controparte_1
(all.fatture 8/PA, 14/PA, 29/PA, 36/PA, fascicolo monitorio) che, nel presente giudizio, agisce in qualità di cessionaria per il pagina 2 di 12 pagamento della somma di € 266.332,68, di cui € 182.000,00 per sorta capitale residua ed € 84.078,86 per interessi ex d.lgs
231/02, maturati dalla data di scadenza delle singole fatture sino al 7.03.2024 e sino al saldo per le fatture la cui sorta era stata pagata in ritardo, oltre interessi dal 8.03.2024 fino al soddisfo, nonché € 200,00 a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 231/02.
Il opponente ha eccepito l'operatività della clausola di Pt_1
esonero della responsabilità contrattualmente prevista all'art. 8 del contratto di appalto, la quale prevede che: “ L'appaltatore dichiara di riscuotere e quietanzare personalmente il corrispettivo di cui al presente atto, fino a diversa notifica e solleva il comune da ogni responsabilità per eventuali ritardi nei pagamenti per cause ad esso non imputabili o per ritardi degli accrediti e dichiara di aver preso atto e di accettare che all'impresa per tardati pagamenti dovuti a ritardi da parete della
Comunità europea e/o della Regione Campania negli accordi delle somme necessarie, non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo oltre quello dovuto per i lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati” (all.8, fascicolo parte opponente).
Pertanto, il commissionava i lavori all'appaltatore Pt_1
subordinandone il pagamento all'erogazione del finanziamento dalla Regione, imputando il ritardo nell'adempimento a quest'ultima.
In proposito, deve evidenziarsi che clausole che subordinano il pagamento all'arrivo di fondi da un ente finanziatore, soprattutto in contratti di lavori pubblici o di fornitura, devono essere considerate nulle o inique, atteso che la subordinazione pagina 3 di 12 del pagamento alla ricezione dei fondi da parte di un terzo crea un forte squilibrio contrattuale, ponendo il creditore in dipendenza da un fattore esterno non direttamente sotto il suo controllo (eventuali ritardi nel finanziamento da parte del terzo); le suddette clausole appaiono dunque inique e danneggiano il creditore, soprattutto quando il finanziatore è un ente pubblico, tanto da potere essere considerate nulle per contrasto con i principi generali di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti.
L'art. 7 D.Lgs. 231/2002 disciplina i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e stabilisce la nullità delle clausole che prevedono termini di pagamento eccessivamente lunghi o che escludono gli interessi di mora, in particolare nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Deve inoltre ricordarsi che il principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti impone che le parti agiscano in modo leale e trasparente, evitando di creare squilibri contrattuali che possano danneggiare l'altra parte.
Secondo la giurisprudenza (Corte d'Appello Napoli sentenza n.
808/21) tali clausole sono nulle perché creano una condizione sospensiva illegittima trasferendo il rischio di insolvenza del finanziatore sull'appaltatore, che non ha il controllo su tale rischio;
al contrario il pagamento deve avvenire in tempi ragionevoli indipendentemente dalla ricezione dei fondi da parte del finanziatore, così che l'appaltatore sia tutelato da clausole che possano comprometterne la solvibilità. I contratti devono infatti prevedere tempi di pagamento chiari, che possono essere prorogati entro limiti specifici solo se giustificati dalla natura del pagina 4 di 12 contratto. In tal caso l'ente che ha stipulato il contratto è responsabile del pagamento, indipendente dalla ricezione dei fondi;
clausole del tipo sopra considerato contrastano con la previsione di cui all'art. 133/06 e con i predefiniti termini di pagamento stabiliti dal regolamento in materia di L.L.P.P. ed in particolare con quelli sanciti dagli artt. 29 e 30 D.M.145/00.
Le clausole che subordinano il pagamento dal cessionario del credito all'effettivo arrivo dei fondi possono essere considerate una forma di cessione pro solvendo mascherata, di modo che il rischio dell'operazione dovrebbe gravare sul cedente.
Se poi il cessionario non ha potuto negoziare o opporsi alla clausola la stessa appare vessatoria e quindi nulla.
Nella specie, la clausola appare gravemente iniqua.
In proposito, deve premettersi che, come già evidenziato dalla
Suprema Corte, in tema di responsabilità da ritardo del committente nei pagamenti del saldo, quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico non può essere esclusa la responsabilità del debitore (Cass. Ord. I, Sent. 24-08-
2018, n. 21180). Il ritardato pagamento, che si deduce essere imputabile ad un soggetto finanziatore, e nella specie terzo, è riconducibile pur sempre al debitore, salvo apposito accordo intercorso con il terzo al fine della tempestiva erogazione del finanziamento, che esporrebbe, in questo caso, l'ente finanziatore a responsabilità, rendendosi inadempiente. Tale interpretazione è quella che non si pone in contrasto con la
Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio pagina 5 di 12 del 16 Febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale, all'art. 4, co.
3 lett. a), prevede che “Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione: a) il periodo di pagamento non superi uno dei termini seguenti: i) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
iii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data”; e che pertanto fornisce l'indicazione secondo cui l'adempimento deve essere legato a termini brevi e predeterminati.
Considerazione ulteriore che deve far propendere l'interpretazione del suindicato dato normativo (art. 133 D.L.vo n. 163/2006), nel senso di negare validità a clausole contrattuali che non rispettino tali canoni, poiché si tratterebbe di clausole nulle per illiceità della causa, in ragione della violazione di norme imperative, ex art. 1343 codice civile. pagina 6 di 12 Nel caso specifico, con riferimento alla somma di € 182.000,00, quale sorta capitale, l'Amministrazione che certifica un credito, ne ha attestato, chiaramente, la certezza, la liquidità e soprattutto l'esigibilità; la certificazione è, altresì, volta proprio ad agevolare la circolazione dei crediti al fine di consentire all'imprenditore di potere cedere i propri crediti al ceto bancario così da incamerare - come si diceva prima - quella provvista utile alla prosecuzione della propria attività imprenditoriale.
Così come è volta a garantire il cessionario della bontà del credito acquistato, non soggetto ad alcuna condizione.
Il credito ceduto alla cessionaria è dunque Controparte_1
certo, liquido ed esigibile. L'eccezione di inesigibilità appare incongruente con la certificazione del credito prodotta da parte opposta e di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (v. certificazione, fascicolo monitorio); il ha infatti certificato che la società Parte_1 [...]
era creditrice della somma di € 182.000,00 (v. pag. CP_3
2 in cui è accertato che “il credito è certo, liquido ed esigibile alla data della certificazione”).
Pertanto, la somma è dovuta.
Per quanto attiene gli interessi moratori, parte opponente riteneva non essere considerata morosa, esclusa la propria responsabilità ed imputata al ritardo della Regione Campania.
Stante il ritardo nell'adempimento dell'opponente, e non potendo escludere la responsabilità di quest'ultimo, il è Pt_1
tenuto al pagamento degli interessi moratori, essendo ad oggi ancora inadempiente. Ne deriva che la somma di € 84.078,86 è dovuta da parte opponente a titolo di interessi di mora per il pagina 7 di 12 ritardato pagamento dei lavori commissionati ed eseguiti dalla trovando applicazione il d.lgs 231/02. Controparte_3
La legge 30 ottobre 2014, n. 161, art. 24, fornendo un'interpretazione autentica del d.lgs 231/02 ha così disciplinato la materia dei lavori pubblici e degli interessi dovuti in caso di ritardo nei pagamenti: <<
1. L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi, rispettivamente, da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2002 solo se più favorevoli per i creditori>>.
I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere pagina 8 di 12 dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori>>.
Nella specie, del resto, il non ha fornito la prova di Pt_1
avere rispettato le condizioni per ottenere il finanziamento, nella parte relativa alle modalità di erogazione del finanziamento, essendo considerate ammissibili a valere sul FSC le spese sospese a partire dal 1° gennaio 2014 e che (…) siano effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati.
Nella specie, peraltro, non è stato dimostrato il momento temporale dell'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore e non è necessaria alcuna costituzione in mora, poichè l'art. 4, comma 1°, del d.lgs 231/02 ha previsto espressamente che < sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento>>.
Va infine evidenziato che, ai sensi dell'art. 1421 c.c. <salvo diverse disposizioni di legge la nullit pu essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e rilevata d dal giudice>>. E non vi è dubbio che la cessionaria, attuale titolare del credito, ha interesse a vedersi riconosciuti gli interessi di cui al d.lgs 231/02.
Infine, per quanto riguarda la somma di € 200, di cui al D.I. e richiesta da parte opposta ai sensi del D.Lgs. 231/2002 art. 6, è necessaria una precisazione in merito.
La norma, dando attuazione alla direttiva 2000/35/CE, recita:
“Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento pagina 9 di 12 del danno”. Nello specifico si tratta di un equo risarcimento previsto in favore dei creditori per i costi sostenuti a causa della dilazione di pagamento. Tale somma ricomprende tutti i costi sostenuti nell'attività di recupero credito, tra cui costi stragiudiziali amministrativi ed interni. Certamente la ratio legis
è quella di sanzionare il ritardo nell'adempimento della prestazione pecuniaria di modo che il debitore sia stimolato all'adempimento, quindi, lo scopo perseguito è sempre quello di fornire una più incisiva tutela al creditore insoddisfatto.
Tuttavia, è necessario considerare che il panorama ordinamentale non prevede uno specifico meccanismo per il recupero dei costi stragiudiziali per il ritardo dei pagamenti, che, in armonia con regole generali, dovrebbero essere separatamente azionati e rigorosamente provati, diversamente in via generale è ammessa però la rivalsa per le spese legali del giudizio.
Avendo considerazione del caso concreto, la somma forfettaria di € 40,00, azionata in rapporto ad ogni singola fattura, espone il debitore ad una pretesa creditoria di €200, come richiesto da parte opposta. Seppure la normativa richiamata lasci emergere la chiara intenzione di offrire una maggiore tutela al creditore, si ritiene che la somma integrerebbe un ristoro eventuale, ma comunque ammesso dalla norma, previsto però, in tal caso, per la sola attività di recupero crediti effettivamente espletata da parte della cessionaria. La richiesta appare incongrua CP_1
sotto il profilo dei costi effettivamente sostenuti sul piano stragiudiziale e, più in generale, soprattutto in adesione al principio di proporzionalità che sarebbe violato nella sua ratio pagina 10 di 12 applicativa. Ne deriva che la domanda avente ad oggetto la somma richiesta a titolo di equo ristoro non possa trovare in tale sede accoglimento.
In conclusione, l'opposizione si rivela, pertanto, fondata limitatamente a tale ultimo punto. Diversamente, va per il resto rigettata, essendo il ancora debitore della Parte_1
somma di € 182.000,00 oltre interessi moratori pari a €
84.078,86. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal avverso il D.I. Parte_1
n. 243/2024 emesso in favore di così Controparte_1
provvede:
1)Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il
Decreto Ingiuntivo n. 243/2024 e condanna il Parte_1
al pagamento, in favore di parte opposta, della somma
[...]
di € 182.000,00, oltre interessi moratori pari a € 84.078,86, e oltre i successivi interessi dalla domanda al soddisfo.
2)Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per la fase di studio;
€ 1.600,00 per la fase introduttiva;
€ 4.000,00 per la fase istruttoria;
€ 3.500,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Benevento, il 24.06.2025
Il Giudice Dott.ssa A. Genovese
pagina 11 di 12 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Francesca Caropreso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il processo pagina 12 di 12