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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/12/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
RG N 606/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. OR BI IS, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. rg. 606/2020 tra le seguenti parti: CP_1 (c.f. P.IVA_1 ), in Parte_1 (c.f. C.F. 1 ) e entrambe rappresentate e difese, Parte_2persona del legale rappresentante p.t., giusta procura in atti, dall' Avv. Carmine de Benedittis;
- attori con Sede Sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, e Sede Parte_3
Secondaria in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, Numero di iscrizione al Registro delle
P.IVA_2 rappresentata giusta procura in atti da Imprese di Torino e Codice Fiscale
,
Parte_4 (nuova denominazione assunta da " Parte_5 (), con sede legale in
Verona, Piazzetta Monte n. 1, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale P.IVA_3 , P.IVA P.IVA_4 difesa dall'avv. Egidio Iannucci, giusta
,
procura in atti;
convenuta
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) – mutuo fondiario.
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 19/02/2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.
15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile:
CP_1 in Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 e la società
Parte_2 hanno con convenuto in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra giudizio la Controparte_2 in qualità di procuratrice di Controparte_3 proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. all'atto di precetto notificato in data
25.06.2020 con il quale si è intimato loro il pagamento della complessiva somma di €
139.680,88, oltre interessi, in virtù di contratto di mutuo fondiario sottoscritto al rogito del Notar dott. Persona_1 in data 07.09.2007 (rep. 15317, racc. 1864) chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito azionato dalla banca e, per l'effetto, l'illegittimità dell'atto di precetto opposto.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto il titolo contrattuale azionato non sarebbe un mutuo fondiario bensì un mutuo condizionato, come emergerebbe dal fatto che il contratto di mutuo del 07.09.2007 per Notaio Persona_1 non prevede l'effettiva dazione della somma di denaro in favore della parte mutuataria, bensì la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante di € 200.000,00; la nullità del contratto di mutuo ex art. 117 c. 8, T.U.B. per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi;
l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese poiché avrebbe comportato, un esborso di interessi maggiori da parte del mutuatario nonché,
l'applicazione di un tasso d'interesse in concreto difforme rispetto a quello pattuito contrattualmente;
la nullità del contratto di mutuo per illegittima applicazione del tasso di interesse in violazione della Legge n. 108/1996 e dell'art. 644 c.p.
Si è costituita in giudizio la Controparte_4 rappresentata da Pt_4
[...] , eccependo l'infondatezza delle avverse pretese e chiedendone il rigetto. Esaurita l'attività istruttoria, principalmente in via documentale, nonché con la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
19.02.2025.
OSSERVA
Ciò posto, l'opponente formula diversi motivi di opposizione da valutare separatamente.
In relazione alla dedotta nullità del precetto, derivante dalla natura condizionata del contratto di mutuo fondiario, non suscettibile di rilevare come titolo esecutivo, deve essere dato seguito al più recente orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui "il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto" (Cass. Sez. Un. 06.03.2025, n. 5968).
Peraltro, anche sul piano del perfezionamento del contratto di mutuo, va evidenziato che "ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali [...]. Infatti, la costituzione in pegno o in deposito cauzionale delle somme erogate costituisce atto di disposizione del mutuatario che, come è evidente, presuppone giuridicamente che la somma appartenga al mutuatario e sia entrata nella sua disponibilità patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all'istituto di credito a garanzia dell'attuazione degli incombenti assunti dal mutuatario" (Cass. 23.02.2023, n. 5654).
Nel caso di specie, il mutuo contemplava la costituzione di un deposito infruttifero in favore del mutuatario per € 200.000,00, il cui svincolo era condizionato all'adempimento delle condizioni contrattuali e ciò a prescindere da una nuova manifestazione di volontà del mutuante.
A fronte di quanto indicato, deve ritenersi che l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito e l'acquisizione dello stesso nel patrimonio del mutuatario costituisce effettiva erogazione del fondo, mentre la successiva costituzione del capitale in deposito cauzionale presuppone la precedente dazione.
Le doglianze in punto di indeterminatezza delle condizioni contrattuali si rivelano infondate in quanto tutte le condizioni economiche sono state espressamente pattuite, nei termini che seguono (richiamando, allo scopo, la sintesi operata dal CTU):
Contratto di mutuo Nello specifico, il mutuo ipotecario (stipulato ai sensi dell'art.38 e seguenti Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 TUB) avente ad oggetto l'erogazione della somma complessiva di euro
200.000,00 (duecentomila/00), classificato al n. rep. 15.317 e di raccolta n.
1.864 dello studio notarile associato Persona_2 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Isernia, in data 17 settembre 2007 al numero 2651 serie IT, veniva sottoscritto il 07.09.2007 tra: Controparte_3
, P.IVA_5 in persona del con sede in Piazza San Carlo n. 156 -10121 Torino, codice fiscale per l'istituto di credito (in qualità di direttore di filiale, autorizzato per effetto signor Persona 3
Per_4 di Milano del 14.02.2002 rep. 77401 racc. 11059 e Pt_1 di atto di delega del notaio nata a [...] il [...] e residente in [...]alla via Giovanni XXIII n.
[...]
282 CF C.F. 1
Importo mutuato: Euro 200.000,00;
-
Durata: ammortamento in 20 anni;
-
Modalità di rimborso: n. 240 rate costanti con periodicità mensile di euro 1.415,61, comprensive di capitale e di interessi;
Tasso d'interesse annuo nominale del 5,85%, con applicazione della percentuale pari a
-
0,4875% in ragione mensile pagabile in via posticipata.
ISC (indicatore sintetico di costo) del 6,035 % sulla base dell'anno standard di 365 giorni;
-
Interessi di mora (art. 5 del contratto), per il ritardato pagamento delle rate di ammortamento,
-
convenuti nella misura di 8,850% nominale annuo, stabilito per ogni trimestre solare, aumentando del 50% e arrotondando il risultato allo 0,05 inferiore, il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge n. 108/1996 per categoria di operazioni qualificate come "mutui con garanzia ipotecaria con tasso fisso". Prevista la possibilità di variazione di tasso di mora (art. 6 del contratto); Spese trattenute dalla banca
-
All'art. 6 del contratto di mutuo veniva stabilito che ai sensi e per gli effetti del titolo VI, capo I del T.U. (art. 115 e seguenti) venivano poste a carico del mutuatario: - spese per iscrizione, riduzione, frazionamento, rinnovazione dell'ipoteca. spese per istruttoria euro 400,00;
-
frazionamento non contestuale all'erogazione del mutuo euro 52,00; per ogni svincolo di beni euro 51,64; per l'assenso alla cancellazione ipotecaria a mezzo atto notarile euro 77,46; accollo mutuo euro 49,06; certificazioni fiscali a richiesta del cliente euro 7,74; rilascio piani di ammortamento euro 15,49; spese invio avviso scadenza rate euro 1,54. spese notarili di ogni genere;
spese di assicurazione e di perizia.
Piano di ammortamento del mutuo Sviluppato nell'allegato B. del contratto, con 240 rate posticipate (pagamento à partire dal mese successivo a quello in cui si è provveduto al rilascio a della somma depositata o è venuto a cadere il novantesimo giorno dalla stipulazione del contratto), importo costante di euro 1.415,61, comprensivo di una quota crescente di capitale e una decrescente di interessi (cfr. art. 4 del contratto); Interessi di preammortamento ai soli fini ipotecari sono fissati nella misura del 5,850% nominale annuo.
Il trattamento tributario del mutuo, dpr 601/1973, nella misura dello 0,250 sull'ammontare
-
del capitale effettivamente erogato è a carico del mutuatario. È evidente, allora, che le censure in punto di indeterminatezza devono essere respinte, considerando che la parte attrice ha sottoscritto il contratto di mutuo ipotecario (peraltro stipulato per atto notarile), nonché il documento di sintesi, il capitolato delle condizioni generali di contratto e il piano di ammortamento ad esso allegati, nei quali sono chiaramente individuati il capitale mutuato, la durata del contratto, i tassi di interesse corrispettivo e di mora, l'ISC-TAEG, il piano di ammortamento.
Parimenti, le doglianze articolate dalla parte attrice in ordine al piano di ammortamento con metodo di calcolo alla francese sono infondate e devono essere respinte;
ciò tanto sotto il profilo dell'indeterminatezza, quanto sotto il profilo degli effetti anatocistici.
In via generale, deve osservarsi che, proprio in relazione al metodo di ammortamento c.d. "alla francese", costituisce ormai orientamento granitico in giurisprudenza ("ex multis" Trib. Roma, 10/4/2019), che questo Giudice ritiene di condividere, quello per cui
"la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti". L'assenza di qualsivoglia forma di capitalizzazione (palese o occulta) nel piano di ammortamento c.d. “alla francese”, dunque, esclude che possa verificarsi alcuna discordanza (indeterminatezza tasso di interesse ex art. 1284 c.c.) tra il tasso pattuito nel contratto di finanziamento (T.A.N.) e quello effettivo (cfr., ex multis, Trib. Roma, 16/6/2016; Trib. Palermo, 31.1.2017).
Sul punto, giova precisare che i piani di ammortamento cd. alla francese quali quello in esame, non generano per definizione ed in via generale una incertezza sull'interesse applicato dal momento che tali interessi vengono calcolati sulla somma concessa in prestito e in ciascuna delle rate successive la quota di interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente.
Questa metodologia non genera alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello in concreto applicato né un fenomeno di capitalizzazione degli interessi contra legem, dal momento che gli stessi vengono quantificati sulla quota capitale per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata (cfr. "Il metodo di ammortamento alla francese non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, giacché questi vengono comunque calcolati sulla somma capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Ciascuna rata comprende, dunque, il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce, mentre gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale e, cioè, sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata precedente, ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente", ex multis, Trib. Milano, 22.7.2016, n. 9259; Trib. Vasto n. 153/2020, 22.9.2020; Trib. Livorno, 13 ottobre 2021, n. 794; Trib. Salerno 30 gennaio
2015, Trib. Pavia, 30 ottobre 2017; Trib. Brescia, sez. II, 28.01.2020, n. 189).
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito “il piano di ammortamento
"alla francese" null'altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e via via decrescono con le rate successive. Ma è questo il prezzo che va pagato se si vuole mantenere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso, ciò comunque non comporta la sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque gestire meglio i flussi di cassa" (cfr., Trib. Roma,
4.12.2020, n. 17383; Trib. Siena n. 824/2019; Trib. Pisa, 30.01.2020, n. 112, “è pienamente legittima la pratica del piano di ammortamento alla francese, non individuandosi in esso alcuna ipotesi di anatocismo, posto che pacificamente in tal caso l'interesse sul capitale residuo è calcolato secondo il metodo dell'interesse semplice e non composto…..”).
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata determina la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce: gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sul capitale originario detratti l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Invero nel caso di specie, il piano di ammortamento convenuto dalle parti, ovvero un ammortamento alla francese ad interesse composto, non determina alcun fenomeno di anatocismo mancando il presupposto normativo di cui all'art. 1283 cod. civ. che richiede la determinazione di interessi sugli interessi scaduti
(cfr., ex multis, Trib. Roma 2.07.2020).
Infatti, come evidenziato dal prevalente orientamento della giurisprudenza, l'applicazione di interessi composti non determina violazione del dettato normativo di cui all'art. 1283 cod. civ., il quale vieta la produzione di interessi su interessi scaduti: nell'ammortamento alla francese gli interessi vengono calcolati soltanto sulla quota capitale man mano decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata con esclusione di interessi pregressi. Nel sistema progressivo, infatti, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce (cfr., Corte Appello Venezia 25.11.2021, n. 2955 “L'art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. In altri termini, si ha anatocismo per gli effetti dell'art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via. Il metodo "alla francese" comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale”).
Come osservato, difettano gli elementi costitutivi del divieto di anatocismo, quali rischio di crescita di interessi non determinato ex ante dal lato del debitore ed esigibilità immediata del pagamento degli interessi dal lato del creditore anche nelle ipotesi, come quella del caso di specie, di utilizzo dell'interesse composto. In altri termini gli interessi corrispettivi sono conosciuti e conoscibili ex ante, determinati ed analiticamente indicati nel piano di ammortamento, non esposti a crescita indefinita, dal momento che la loro produzione termina alla scadenza del periodo di riferimento (cfr., Trib. Perugia,
06/07/2021, n. 996).
Alla luce delle predette considerazioni, del tutto infondata è, quindi, la censura di parte attrice relativa alla indeterminatezza del tasso di interesse pattuito e concretamente applicato dal momento che la banca non ha applicato alcun interesse in violazione della legge, essendo idoneo il criterio di calcolo prescelto a consentire di effettuare una chiara previsione della prestazione quanto agli interessi.
Infatti, anche in ordine alla censura relativa alla mancata indicazione testuale all'interno del contratto della predisposizione della specifica tipologia di un piano di ammortamento alla francese, deve rilevarsi che gli elementi forniti consentivano alla controparte una verifica della applicazione dei parametri previsti con la conseguente considerazione che l'accettazione del piano di ammortamento (con indicazione dettagliata ed analitica di tutti i costi del finanziamento e delle modalità di restituzione -importo, numero e periodicità delle rate) e delle relative modalità ivi previste cui il contratto espressamente rinvia e che costituisce parte integrante dello stesso deve considerarsi effettuata da parte attrice nella piena esplicazione della propria autonomia negoziale.
Parimenti infondata risulta essere la censura relativa all'usurarietà originaria del TAEG relativo al contratto di mutuo, nonché del tasso di interesse moratorio.
Come si desume dall'art. 644 c.p., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo.
Il tasso soglia, ai sensi dell'art. 2, della L. n. 108/1996 – successivamente modificato per effetto del D.L. n. 270/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 106/2011 - viene fissato tenendo conto del tasso effettivo globale medio comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, come rilevato trimestralmente con Decreto del Ministero dell'Economia, praticato nel trimestre precedente da banche ed intermediari finanziari riconosciuti, per operazioni della stessa natura, sulla base di una classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, dei rischi e delle garanzie praticate.
Il tasso usurario è invece stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata in G.U. secondo i criteri anzidetti, relativamente alla categoria di operazioni in cui in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un ulteriore margine di quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere comunque superiore a otto punti percentuali.
Pertanto, l'usura oggettiva si ha quando, nell'ambito di un contratto sinallagmatico, il tasso di interessi praticato dall'istituto bancario sia superiore al tasso soglia suddetto, senza che assuma rilevanza il profilo psicologico che ha accompagnato la stipulazione del contratto.
Ciò posto si può affermare che anche gli interessi di mora, ancorché non concorrano a determinare il TEGM, sono soggetti al rispetto delle soglie di usura (in tal senso Cass., n. 350 del 2013, Cass., S.U. n. 19597 del 2020).
Lo stesso non vale a dirsi per la commissione di estinzione anticipata. E invero deve ritenersi che, ai fini del computo del TEG, occorre escludere la rilevanza della commissione di estinzione anticipata poiché questa costituisce una clausola che viene richiesta dal debitore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. Essa, pertanto, non può configurarsi come un corrispettivo del finanziamento, né come onere funzionale all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento originariamente pattuito (Cass.,
n.7352 del 2022). Dunque, il costo della penale di estinzione anticipata non va considerato ai fini del computo del TEG.
Sul piano del metodo, si deve escludere che, ai fini della valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo, si possa sommare allo stesso il tasso di interesse moratorio, come invece sostenuto dall'odierno opponente. Sul punto è intervenuta la
Suprema Corte stabilendo che, sebbene il tasso di mora sia sottoponibile alla normativa antiusura, nondimeno la valutazione dell'usurarietà deve essere effettuata senza alcuna sommatoria tra il detto tasso e quello di interesse corrispettivo, attesa la diversa funzione e modalità di applicazione dei due tassi di interesse. In particolare, è stato evidenziato in modo del tutto condivisibile che “Gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art.2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: sei il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta"
(Cass., n. 17447 del 2019).
Al contrario, il parametro di valutazione dell'usurarietà del tasso moratorio va individuato nel rispetto delle istruzioni tecniche fornite dalla NC d'AL e dal legislatore. Ebbene, come risulta dai D.M. di rilevazione dei tassi soglia ratione temporis applicabili ai contratti di mutuo per cui è causa, nel calcolo di detti tassi sono esplicitamente esclusi i tassi di mora per i quali viene dettato un criterio di computo differente. Infatti, il tasso soglia previsto per l'interesse moratorio è individuato tenendo conto del TEGM per l'interesse corrispettivo aumentato del 2,10% in coerenza con le indicazioni fornite dalla NC d'AL appositamente richiamata nei decreti;
su tale parametro si calcola poi il tasso soglia per l'interesse moratorio (Cass., Sez. Un., n. 19597 del 2020).
Pertanto, al fine di mantenere omogeneità di valutazione tra il tasso da valutare e il tasso soglia dei decreti ministeriali di riferimento, si deve concludere nel senso che il tasso soglia degli interessi moratori debba individuarsi adottando come base di calcolo il
TEGM previsto per gli interessi corrispettivi aumentato del 2,10%.
Infine, l'usura deve essere valutata esclusivamente al momento della pattuizione sugli interessi (c.d. usura originaria), dovendosi escludere ogni rilevanza della c.d. usura sopravvenuta, ossia quella ipotesi in cui il tasso di interessi, in origine conforme alla normativa antiusura, diventi usurario nel corso del rapporto (Cass., Sez. Un. n. 24675 del
2017).
Ciò chiarito in punto di diritto, nel caso di specie, deve rilevarsi l'infondatezza delle censure di usura dedotte dall'opponente.
―Invero, delle risultanze peritali che questo giudice ritiene di dover fare proprie in quanto esse appaiono immuni da vizi di tipo logico e metodologico oltre ad essere pienamente rispettose dei documenti agli atti (contrattuali e contabili), dei quesiti formulate dal G.I. e delle norme "ratione temporis" applicabili – risulta che il TEG non ha mai superato il tasso soglia di cui al D.M. di riferimento.
In particolare il consulente, dopo aver specificato i valori presi in considerazione per la determinazione del TEG applicato dalla NC per il periodo di durata del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo ha rideterminato il tasso di interesse effettivo globale effettivamente applicato dalla NC nella misura pari al pari allo 6,05% e, confrontato quest'ultimo con il tasso soglia per la categoria di operazioni “mutui a tasso fisso con garanzia reale” pari al 8,865% ha accertato la non usurarietà dello TEG "(cfr. elaborato peritale pag. 20-21 "Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/1996, il TEGM (5,91%) veniva aumentato della metà per ricercare il tasso "soglia" da porre a confronto con il TEG (6,05%) individuato dalla scrivente e risultava pari al 8,865%. Dal confronto dei predetti tassi di interesse, è evidente la non usurarietà del
TEG quantificato nell'ambito del rapporto contrattuale di mutuo sulla base dei parametri indicati nel suddetto contratto e nei documenti allegati che costituiscono parte integrante dello stesso”).
Alla medesima conclusione si giunge anche in riferimento all'eccepita usurarietà dei tassi di interesse moratori.
Invero, tenuto conto delle precedenti considerazioni svolte in relazione al metodo di calcolo dell'usurarietà degli interessi moratori in coerenza con le indicazioni fornite dalla
NC d'AL, il consulente ha rilevato che i tassi di interesse di mora contrattualmente previsti non superano i relativi limiti soglia (cfr. elaborato peritale pag. 23).
In particolare il consulente, dopo aver calcolato il tasso di interesse moratorio nominale
(TEGM) conformemente alle previsioni di cui all'articolo 5 del contratto di mutuo
-nel quale risulta convenuto un tasso di mora pari all' 8,850% - ha confrontato quest'ultimo con il T.e.g.m. fissato nel DM relativo al trimestre di riferimento per gli interessi corrispettivi maggiorato dell'incremento medio rilevato per gli interessi moratori dalla
NC d'AL (secondo le modalità prescritte dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile nella sentenza n. 19597/2020) e ne ha escluso l'usurarietà (cfr. elaborato peritale pag. 23- 24 "dall'esame del confronto, il tasso di interesse di mora stabilito nel contratto non superava il relativo limite soglia. 8,85% < 12,01%).
In conclusione, i motivi di opposizione proposti dagli opponenti sono infondati e dunque l'opposizione va rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che la domanda attorea è stata rigettata, sono poste a carico di Parte_1 e
saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 a CP_1
favore della convenuta e le spese di CTU poste in capo alle parti soccombenti.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione spiegata da Parte_1 CP_1 CP_1 in solido, alla rifusione delle spese di lite in Condanna Parte_1 e
Parte_6 n.q. di rappresentante di Parte_3 che liquida € favore di
8.109,80 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti attrici soccombenti.
Isernia, 21/10/2025
Il giudice
OR BI IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. OR BI IS, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. rg. 606/2020 tra le seguenti parti: CP_1 (c.f. P.IVA_1 ), in Parte_1 (c.f. C.F. 1 ) e entrambe rappresentate e difese, Parte_2persona del legale rappresentante p.t., giusta procura in atti, dall' Avv. Carmine de Benedittis;
- attori con Sede Sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, e Sede Parte_3
Secondaria in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, Numero di iscrizione al Registro delle
P.IVA_2 rappresentata giusta procura in atti da Imprese di Torino e Codice Fiscale
,
Parte_4 (nuova denominazione assunta da " Parte_5 (), con sede legale in
Verona, Piazzetta Monte n. 1, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale P.IVA_3 , P.IVA P.IVA_4 difesa dall'avv. Egidio Iannucci, giusta
,
procura in atti;
convenuta
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) – mutuo fondiario.
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 19/02/2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.
15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile:
CP_1 in Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 e la società
Parte_2 hanno con convenuto in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra giudizio la Controparte_2 in qualità di procuratrice di Controparte_3 proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. all'atto di precetto notificato in data
25.06.2020 con il quale si è intimato loro il pagamento della complessiva somma di €
139.680,88, oltre interessi, in virtù di contratto di mutuo fondiario sottoscritto al rogito del Notar dott. Persona_1 in data 07.09.2007 (rep. 15317, racc. 1864) chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito azionato dalla banca e, per l'effetto, l'illegittimità dell'atto di precetto opposto.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto il titolo contrattuale azionato non sarebbe un mutuo fondiario bensì un mutuo condizionato, come emergerebbe dal fatto che il contratto di mutuo del 07.09.2007 per Notaio Persona_1 non prevede l'effettiva dazione della somma di denaro in favore della parte mutuataria, bensì la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante di € 200.000,00; la nullità del contratto di mutuo ex art. 117 c. 8, T.U.B. per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi;
l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese poiché avrebbe comportato, un esborso di interessi maggiori da parte del mutuatario nonché,
l'applicazione di un tasso d'interesse in concreto difforme rispetto a quello pattuito contrattualmente;
la nullità del contratto di mutuo per illegittima applicazione del tasso di interesse in violazione della Legge n. 108/1996 e dell'art. 644 c.p.
Si è costituita in giudizio la Controparte_4 rappresentata da Pt_4
[...] , eccependo l'infondatezza delle avverse pretese e chiedendone il rigetto. Esaurita l'attività istruttoria, principalmente in via documentale, nonché con la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
19.02.2025.
OSSERVA
Ciò posto, l'opponente formula diversi motivi di opposizione da valutare separatamente.
In relazione alla dedotta nullità del precetto, derivante dalla natura condizionata del contratto di mutuo fondiario, non suscettibile di rilevare come titolo esecutivo, deve essere dato seguito al più recente orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui "il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto" (Cass. Sez. Un. 06.03.2025, n. 5968).
Peraltro, anche sul piano del perfezionamento del contratto di mutuo, va evidenziato che "ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali [...]. Infatti, la costituzione in pegno o in deposito cauzionale delle somme erogate costituisce atto di disposizione del mutuatario che, come è evidente, presuppone giuridicamente che la somma appartenga al mutuatario e sia entrata nella sua disponibilità patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all'istituto di credito a garanzia dell'attuazione degli incombenti assunti dal mutuatario" (Cass. 23.02.2023, n. 5654).
Nel caso di specie, il mutuo contemplava la costituzione di un deposito infruttifero in favore del mutuatario per € 200.000,00, il cui svincolo era condizionato all'adempimento delle condizioni contrattuali e ciò a prescindere da una nuova manifestazione di volontà del mutuante.
A fronte di quanto indicato, deve ritenersi che l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito e l'acquisizione dello stesso nel patrimonio del mutuatario costituisce effettiva erogazione del fondo, mentre la successiva costituzione del capitale in deposito cauzionale presuppone la precedente dazione.
Le doglianze in punto di indeterminatezza delle condizioni contrattuali si rivelano infondate in quanto tutte le condizioni economiche sono state espressamente pattuite, nei termini che seguono (richiamando, allo scopo, la sintesi operata dal CTU):
Contratto di mutuo Nello specifico, il mutuo ipotecario (stipulato ai sensi dell'art.38 e seguenti Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 TUB) avente ad oggetto l'erogazione della somma complessiva di euro
200.000,00 (duecentomila/00), classificato al n. rep. 15.317 e di raccolta n.
1.864 dello studio notarile associato Persona_2 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Isernia, in data 17 settembre 2007 al numero 2651 serie IT, veniva sottoscritto il 07.09.2007 tra: Controparte_3
, P.IVA_5 in persona del con sede in Piazza San Carlo n. 156 -10121 Torino, codice fiscale per l'istituto di credito (in qualità di direttore di filiale, autorizzato per effetto signor Persona 3
Per_4 di Milano del 14.02.2002 rep. 77401 racc. 11059 e Pt_1 di atto di delega del notaio nata a [...] il [...] e residente in [...]alla via Giovanni XXIII n.
[...]
282 CF C.F. 1
Importo mutuato: Euro 200.000,00;
-
Durata: ammortamento in 20 anni;
-
Modalità di rimborso: n. 240 rate costanti con periodicità mensile di euro 1.415,61, comprensive di capitale e di interessi;
Tasso d'interesse annuo nominale del 5,85%, con applicazione della percentuale pari a
-
0,4875% in ragione mensile pagabile in via posticipata.
ISC (indicatore sintetico di costo) del 6,035 % sulla base dell'anno standard di 365 giorni;
-
Interessi di mora (art. 5 del contratto), per il ritardato pagamento delle rate di ammortamento,
-
convenuti nella misura di 8,850% nominale annuo, stabilito per ogni trimestre solare, aumentando del 50% e arrotondando il risultato allo 0,05 inferiore, il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge n. 108/1996 per categoria di operazioni qualificate come "mutui con garanzia ipotecaria con tasso fisso". Prevista la possibilità di variazione di tasso di mora (art. 6 del contratto); Spese trattenute dalla banca
-
All'art. 6 del contratto di mutuo veniva stabilito che ai sensi e per gli effetti del titolo VI, capo I del T.U. (art. 115 e seguenti) venivano poste a carico del mutuatario: - spese per iscrizione, riduzione, frazionamento, rinnovazione dell'ipoteca. spese per istruttoria euro 400,00;
-
frazionamento non contestuale all'erogazione del mutuo euro 52,00; per ogni svincolo di beni euro 51,64; per l'assenso alla cancellazione ipotecaria a mezzo atto notarile euro 77,46; accollo mutuo euro 49,06; certificazioni fiscali a richiesta del cliente euro 7,74; rilascio piani di ammortamento euro 15,49; spese invio avviso scadenza rate euro 1,54. spese notarili di ogni genere;
spese di assicurazione e di perizia.
Piano di ammortamento del mutuo Sviluppato nell'allegato B. del contratto, con 240 rate posticipate (pagamento à partire dal mese successivo a quello in cui si è provveduto al rilascio a della somma depositata o è venuto a cadere il novantesimo giorno dalla stipulazione del contratto), importo costante di euro 1.415,61, comprensivo di una quota crescente di capitale e una decrescente di interessi (cfr. art. 4 del contratto); Interessi di preammortamento ai soli fini ipotecari sono fissati nella misura del 5,850% nominale annuo.
Il trattamento tributario del mutuo, dpr 601/1973, nella misura dello 0,250 sull'ammontare
-
del capitale effettivamente erogato è a carico del mutuatario. È evidente, allora, che le censure in punto di indeterminatezza devono essere respinte, considerando che la parte attrice ha sottoscritto il contratto di mutuo ipotecario (peraltro stipulato per atto notarile), nonché il documento di sintesi, il capitolato delle condizioni generali di contratto e il piano di ammortamento ad esso allegati, nei quali sono chiaramente individuati il capitale mutuato, la durata del contratto, i tassi di interesse corrispettivo e di mora, l'ISC-TAEG, il piano di ammortamento.
Parimenti, le doglianze articolate dalla parte attrice in ordine al piano di ammortamento con metodo di calcolo alla francese sono infondate e devono essere respinte;
ciò tanto sotto il profilo dell'indeterminatezza, quanto sotto il profilo degli effetti anatocistici.
In via generale, deve osservarsi che, proprio in relazione al metodo di ammortamento c.d. "alla francese", costituisce ormai orientamento granitico in giurisprudenza ("ex multis" Trib. Roma, 10/4/2019), che questo Giudice ritiene di condividere, quello per cui
"la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti". L'assenza di qualsivoglia forma di capitalizzazione (palese o occulta) nel piano di ammortamento c.d. “alla francese”, dunque, esclude che possa verificarsi alcuna discordanza (indeterminatezza tasso di interesse ex art. 1284 c.c.) tra il tasso pattuito nel contratto di finanziamento (T.A.N.) e quello effettivo (cfr., ex multis, Trib. Roma, 16/6/2016; Trib. Palermo, 31.1.2017).
Sul punto, giova precisare che i piani di ammortamento cd. alla francese quali quello in esame, non generano per definizione ed in via generale una incertezza sull'interesse applicato dal momento che tali interessi vengono calcolati sulla somma concessa in prestito e in ciascuna delle rate successive la quota di interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente.
Questa metodologia non genera alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello in concreto applicato né un fenomeno di capitalizzazione degli interessi contra legem, dal momento che gli stessi vengono quantificati sulla quota capitale per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata (cfr. "Il metodo di ammortamento alla francese non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, giacché questi vengono comunque calcolati sulla somma capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Ciascuna rata comprende, dunque, il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce, mentre gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale e, cioè, sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata precedente, ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente", ex multis, Trib. Milano, 22.7.2016, n. 9259; Trib. Vasto n. 153/2020, 22.9.2020; Trib. Livorno, 13 ottobre 2021, n. 794; Trib. Salerno 30 gennaio
2015, Trib. Pavia, 30 ottobre 2017; Trib. Brescia, sez. II, 28.01.2020, n. 189).
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito “il piano di ammortamento
"alla francese" null'altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e via via decrescono con le rate successive. Ma è questo il prezzo che va pagato se si vuole mantenere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso, ciò comunque non comporta la sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque gestire meglio i flussi di cassa" (cfr., Trib. Roma,
4.12.2020, n. 17383; Trib. Siena n. 824/2019; Trib. Pisa, 30.01.2020, n. 112, “è pienamente legittima la pratica del piano di ammortamento alla francese, non individuandosi in esso alcuna ipotesi di anatocismo, posto che pacificamente in tal caso l'interesse sul capitale residuo è calcolato secondo il metodo dell'interesse semplice e non composto…..”).
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata determina la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce: gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sul capitale originario detratti l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Invero nel caso di specie, il piano di ammortamento convenuto dalle parti, ovvero un ammortamento alla francese ad interesse composto, non determina alcun fenomeno di anatocismo mancando il presupposto normativo di cui all'art. 1283 cod. civ. che richiede la determinazione di interessi sugli interessi scaduti
(cfr., ex multis, Trib. Roma 2.07.2020).
Infatti, come evidenziato dal prevalente orientamento della giurisprudenza, l'applicazione di interessi composti non determina violazione del dettato normativo di cui all'art. 1283 cod. civ., il quale vieta la produzione di interessi su interessi scaduti: nell'ammortamento alla francese gli interessi vengono calcolati soltanto sulla quota capitale man mano decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata con esclusione di interessi pregressi. Nel sistema progressivo, infatti, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce (cfr., Corte Appello Venezia 25.11.2021, n. 2955 “L'art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. In altri termini, si ha anatocismo per gli effetti dell'art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via. Il metodo "alla francese" comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale”).
Come osservato, difettano gli elementi costitutivi del divieto di anatocismo, quali rischio di crescita di interessi non determinato ex ante dal lato del debitore ed esigibilità immediata del pagamento degli interessi dal lato del creditore anche nelle ipotesi, come quella del caso di specie, di utilizzo dell'interesse composto. In altri termini gli interessi corrispettivi sono conosciuti e conoscibili ex ante, determinati ed analiticamente indicati nel piano di ammortamento, non esposti a crescita indefinita, dal momento che la loro produzione termina alla scadenza del periodo di riferimento (cfr., Trib. Perugia,
06/07/2021, n. 996).
Alla luce delle predette considerazioni, del tutto infondata è, quindi, la censura di parte attrice relativa alla indeterminatezza del tasso di interesse pattuito e concretamente applicato dal momento che la banca non ha applicato alcun interesse in violazione della legge, essendo idoneo il criterio di calcolo prescelto a consentire di effettuare una chiara previsione della prestazione quanto agli interessi.
Infatti, anche in ordine alla censura relativa alla mancata indicazione testuale all'interno del contratto della predisposizione della specifica tipologia di un piano di ammortamento alla francese, deve rilevarsi che gli elementi forniti consentivano alla controparte una verifica della applicazione dei parametri previsti con la conseguente considerazione che l'accettazione del piano di ammortamento (con indicazione dettagliata ed analitica di tutti i costi del finanziamento e delle modalità di restituzione -importo, numero e periodicità delle rate) e delle relative modalità ivi previste cui il contratto espressamente rinvia e che costituisce parte integrante dello stesso deve considerarsi effettuata da parte attrice nella piena esplicazione della propria autonomia negoziale.
Parimenti infondata risulta essere la censura relativa all'usurarietà originaria del TAEG relativo al contratto di mutuo, nonché del tasso di interesse moratorio.
Come si desume dall'art. 644 c.p., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo.
Il tasso soglia, ai sensi dell'art. 2, della L. n. 108/1996 – successivamente modificato per effetto del D.L. n. 270/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 106/2011 - viene fissato tenendo conto del tasso effettivo globale medio comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, come rilevato trimestralmente con Decreto del Ministero dell'Economia, praticato nel trimestre precedente da banche ed intermediari finanziari riconosciuti, per operazioni della stessa natura, sulla base di una classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, dei rischi e delle garanzie praticate.
Il tasso usurario è invece stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata in G.U. secondo i criteri anzidetti, relativamente alla categoria di operazioni in cui in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un ulteriore margine di quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere comunque superiore a otto punti percentuali.
Pertanto, l'usura oggettiva si ha quando, nell'ambito di un contratto sinallagmatico, il tasso di interessi praticato dall'istituto bancario sia superiore al tasso soglia suddetto, senza che assuma rilevanza il profilo psicologico che ha accompagnato la stipulazione del contratto.
Ciò posto si può affermare che anche gli interessi di mora, ancorché non concorrano a determinare il TEGM, sono soggetti al rispetto delle soglie di usura (in tal senso Cass., n. 350 del 2013, Cass., S.U. n. 19597 del 2020).
Lo stesso non vale a dirsi per la commissione di estinzione anticipata. E invero deve ritenersi che, ai fini del computo del TEG, occorre escludere la rilevanza della commissione di estinzione anticipata poiché questa costituisce una clausola che viene richiesta dal debitore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. Essa, pertanto, non può configurarsi come un corrispettivo del finanziamento, né come onere funzionale all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento originariamente pattuito (Cass.,
n.7352 del 2022). Dunque, il costo della penale di estinzione anticipata non va considerato ai fini del computo del TEG.
Sul piano del metodo, si deve escludere che, ai fini della valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo, si possa sommare allo stesso il tasso di interesse moratorio, come invece sostenuto dall'odierno opponente. Sul punto è intervenuta la
Suprema Corte stabilendo che, sebbene il tasso di mora sia sottoponibile alla normativa antiusura, nondimeno la valutazione dell'usurarietà deve essere effettuata senza alcuna sommatoria tra il detto tasso e quello di interesse corrispettivo, attesa la diversa funzione e modalità di applicazione dei due tassi di interesse. In particolare, è stato evidenziato in modo del tutto condivisibile che “Gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art.2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: sei il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta"
(Cass., n. 17447 del 2019).
Al contrario, il parametro di valutazione dell'usurarietà del tasso moratorio va individuato nel rispetto delle istruzioni tecniche fornite dalla NC d'AL e dal legislatore. Ebbene, come risulta dai D.M. di rilevazione dei tassi soglia ratione temporis applicabili ai contratti di mutuo per cui è causa, nel calcolo di detti tassi sono esplicitamente esclusi i tassi di mora per i quali viene dettato un criterio di computo differente. Infatti, il tasso soglia previsto per l'interesse moratorio è individuato tenendo conto del TEGM per l'interesse corrispettivo aumentato del 2,10% in coerenza con le indicazioni fornite dalla NC d'AL appositamente richiamata nei decreti;
su tale parametro si calcola poi il tasso soglia per l'interesse moratorio (Cass., Sez. Un., n. 19597 del 2020).
Pertanto, al fine di mantenere omogeneità di valutazione tra il tasso da valutare e il tasso soglia dei decreti ministeriali di riferimento, si deve concludere nel senso che il tasso soglia degli interessi moratori debba individuarsi adottando come base di calcolo il
TEGM previsto per gli interessi corrispettivi aumentato del 2,10%.
Infine, l'usura deve essere valutata esclusivamente al momento della pattuizione sugli interessi (c.d. usura originaria), dovendosi escludere ogni rilevanza della c.d. usura sopravvenuta, ossia quella ipotesi in cui il tasso di interessi, in origine conforme alla normativa antiusura, diventi usurario nel corso del rapporto (Cass., Sez. Un. n. 24675 del
2017).
Ciò chiarito in punto di diritto, nel caso di specie, deve rilevarsi l'infondatezza delle censure di usura dedotte dall'opponente.
―Invero, delle risultanze peritali che questo giudice ritiene di dover fare proprie in quanto esse appaiono immuni da vizi di tipo logico e metodologico oltre ad essere pienamente rispettose dei documenti agli atti (contrattuali e contabili), dei quesiti formulate dal G.I. e delle norme "ratione temporis" applicabili – risulta che il TEG non ha mai superato il tasso soglia di cui al D.M. di riferimento.
In particolare il consulente, dopo aver specificato i valori presi in considerazione per la determinazione del TEG applicato dalla NC per il periodo di durata del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo ha rideterminato il tasso di interesse effettivo globale effettivamente applicato dalla NC nella misura pari al pari allo 6,05% e, confrontato quest'ultimo con il tasso soglia per la categoria di operazioni “mutui a tasso fisso con garanzia reale” pari al 8,865% ha accertato la non usurarietà dello TEG "(cfr. elaborato peritale pag. 20-21 "Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/1996, il TEGM (5,91%) veniva aumentato della metà per ricercare il tasso "soglia" da porre a confronto con il TEG (6,05%) individuato dalla scrivente e risultava pari al 8,865%. Dal confronto dei predetti tassi di interesse, è evidente la non usurarietà del
TEG quantificato nell'ambito del rapporto contrattuale di mutuo sulla base dei parametri indicati nel suddetto contratto e nei documenti allegati che costituiscono parte integrante dello stesso”).
Alla medesima conclusione si giunge anche in riferimento all'eccepita usurarietà dei tassi di interesse moratori.
Invero, tenuto conto delle precedenti considerazioni svolte in relazione al metodo di calcolo dell'usurarietà degli interessi moratori in coerenza con le indicazioni fornite dalla
NC d'AL, il consulente ha rilevato che i tassi di interesse di mora contrattualmente previsti non superano i relativi limiti soglia (cfr. elaborato peritale pag. 23).
In particolare il consulente, dopo aver calcolato il tasso di interesse moratorio nominale
(TEGM) conformemente alle previsioni di cui all'articolo 5 del contratto di mutuo
-nel quale risulta convenuto un tasso di mora pari all' 8,850% - ha confrontato quest'ultimo con il T.e.g.m. fissato nel DM relativo al trimestre di riferimento per gli interessi corrispettivi maggiorato dell'incremento medio rilevato per gli interessi moratori dalla
NC d'AL (secondo le modalità prescritte dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile nella sentenza n. 19597/2020) e ne ha escluso l'usurarietà (cfr. elaborato peritale pag. 23- 24 "dall'esame del confronto, il tasso di interesse di mora stabilito nel contratto non superava il relativo limite soglia. 8,85% < 12,01%).
In conclusione, i motivi di opposizione proposti dagli opponenti sono infondati e dunque l'opposizione va rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che la domanda attorea è stata rigettata, sono poste a carico di Parte_1 e
saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 a CP_1
favore della convenuta e le spese di CTU poste in capo alle parti soccombenti.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione spiegata da Parte_1 CP_1 CP_1 in solido, alla rifusione delle spese di lite in Condanna Parte_1 e
Parte_6 n.q. di rappresentante di Parte_3 che liquida € favore di
8.109,80 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti attrici soccombenti.
Isernia, 21/10/2025
Il giudice
OR BI IS