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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2946/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2946/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DI CANDIA Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliata in Mesagne alla via Boemondo Normanno n.31 presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. PARENTINI CP_1 C.F._2
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in via Provinciale Francesca Sud n. 42 - 56029 Santa Croce sull'Arno (PI), presso lo studio del difensore
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note di trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2025.
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 23.10.2024 il sig. chiedeva, alle condizioni Parte_1
meglio specificate in ricorso, fosse pronunciata la separazione personale nei confronti della sig.ra tra i quali in data 13.09.1986 era stato celebrato matrimonio e dalla cui unione CP_1
nascevano il figlio 18.09.1986, ormai adulto e indipendente. Si costituiva Parte resistente in data 09.01.2025, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
Con note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza del 25.03.2025, le
Parti depositavano il testo del raggiunto accordo circa le condizioni cui pronunciare la separazione personale e con provvedimento del 07.04.2025 la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, dovendosi ritenere comprovata la cessazione degli ordinari presupposti del coniugio in termini di interruzione dell'affectio maritalis, circostanza ampiamente dimostrata nel corso del giudizio.
Le condizioni della separazione concordate tra le parti regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a nome imperative;
quindi, devono essere recepite dal Tribunale come da dispositivo.
Le spese devono dichiararsi compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, accogliendo le conclusioni congiunte delle parti:
1. Pronuncia la separazione tra i coniugi (C.F. Parte_1
) (C.F. alle seguenti C.F._1 CP_1 C.F._2
condizioni concordate:
➢ I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto e regolando senza reciproche interferenze il corso della loro vita, con facoltà di scegliere liberamente ciascuno la propria residenza rilasciandosi, altresì, ove necessario, consenso per l'espatrio e/o rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti;
➢ I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato civile di CH (FI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in CH (FI) il giorno 13.09.1986, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di CH (FI), n° 96, Parte II, Serie A, anno 1986;
3. Dichiara compensate le spese di giudizio Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 6.06.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2946/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DI CANDIA Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliata in Mesagne alla via Boemondo Normanno n.31 presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. PARENTINI CP_1 C.F._2
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in via Provinciale Francesca Sud n. 42 - 56029 Santa Croce sull'Arno (PI), presso lo studio del difensore
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note di trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2025.
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 23.10.2024 il sig. chiedeva, alle condizioni Parte_1
meglio specificate in ricorso, fosse pronunciata la separazione personale nei confronti della sig.ra tra i quali in data 13.09.1986 era stato celebrato matrimonio e dalla cui unione CP_1
nascevano il figlio 18.09.1986, ormai adulto e indipendente. Si costituiva Parte resistente in data 09.01.2025, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
Con note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza del 25.03.2025, le
Parti depositavano il testo del raggiunto accordo circa le condizioni cui pronunciare la separazione personale e con provvedimento del 07.04.2025 la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, dovendosi ritenere comprovata la cessazione degli ordinari presupposti del coniugio in termini di interruzione dell'affectio maritalis, circostanza ampiamente dimostrata nel corso del giudizio.
Le condizioni della separazione concordate tra le parti regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a nome imperative;
quindi, devono essere recepite dal Tribunale come da dispositivo.
Le spese devono dichiararsi compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, accogliendo le conclusioni congiunte delle parti:
1. Pronuncia la separazione tra i coniugi (C.F. Parte_1
) (C.F. alle seguenti C.F._1 CP_1 C.F._2
condizioni concordate:
➢ I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto e regolando senza reciproche interferenze il corso della loro vita, con facoltà di scegliere liberamente ciascuno la propria residenza rilasciandosi, altresì, ove necessario, consenso per l'espatrio e/o rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti;
➢ I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato civile di CH (FI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in CH (FI) il giorno 13.09.1986, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di CH (FI), n° 96, Parte II, Serie A, anno 1986;
3. Dichiara compensate le spese di giudizio Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 6.06.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori