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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1255/2021 R.G. vertente
fra
c.f. , rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dall'avv. Domenico Laieta ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in
Potenza, alla via IV Novembre n. 38, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, amministratore unico, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Salvia ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Potenza, corso XVIII Agosto 1860 n. 2, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Parte ricorrente rileva di essere dipendente della società resistente fin dal 3.5.2004, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato inquadrato come impiegato con mansioni di “addetto commerciale” nel II° livello del CCNL Gas/Acqua presso la Direzione Commerciale – Area Clienti
Ufficio di Genzano, ma di aver svolto, di fatto, mansioni superiori riconducibili al V° livello del CCNL Gas – Acqua del 10 febbraio 2011 e del 18 maggio 2017, come “ADDETTO
FATTURAZIONE E GESTIONE CREDITI”, o, in via subordinata, al IV° livello del CCNL Gas –
Acqua, del 10 febbraio 2011 e del 18 maggio 2017, come “ADDETTO FATTURAZIONE
VETTORIAMENTO”, gestione della fatturazione, e/o di “ADDETTO TUTELA CLIENTI”, per le attività istruttorie per la gestione dei reclami pervenuti dalla clientela, e per l'effetto.
Sostiene, infatti, il sig. di aver svolto, da sempre -ma prescritto il precedente periodo- a far Parte_1
data dal 1.1.2016, le mansioni superiori espletando attività riconducibili ad importanti settori operativi dell'Azienda concernenti il processo di fatturazione attiva, fino alla gestione dei crediti, verifica delle posizioni debitorie e per il recupero crediti, ecc. in completa autonomia operativa e di iniziativa.
In conseguenza dell'accoglimento di detti accertamenti chiedeva al giudice la condanna della società convenuta al superiore inquadramento e al pagamento delle differenze retributive con interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e onorari di lite.
Si costituiva la società in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
contestando in via di fatto e diritto la domanda, eccependo la genericità del ricorso, rilevando, nel merito, la insussistenza dei presupposti normativi e come le mansioni svolte dal ricorrente non sarebbero in realtà corrispondenti alla qualifica e livello richiesti, ma rientrerebbero nell'inquadramento posseduto.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Per individuare la qualifica corrispondente alle mansioni espletate dal ricorrente è necessario, preliminarmente, verificare quelle che sono le descrizioni contenute nelle declaratorie del Contratto collettivo di Lavoro di settore, allegato 3 del ricorso introduttivo che, all'art. 18 capitolo IV prevede la “CLASSIFICAZIONE E MOBILITA' DEL PERSONALE - La classificazione del personale si articola in 9 livelli con i relativi parametri di inquadramento. Ciascun livello è identificato attraverso una specifica declaratoria;
per ogni livello vengono inoltre indicati, a titolo di esempio, i profili professionali più significativi. L'attribuzione del lavoratore al singolo livello di inquadramento avviene attraverso l'analisi della mansione svolta, in particolare mediante il riscontro della presenza e del grado di importanza dei fattori di classificazione di cui al seguente punto 1 come identificati nelle declaratorie di livello di cui al seguente punto 2, nonché attraverso il riscontro, ove risultino esemplificati, con i corrispondenti profili professionali.
Per individuare le mansioni il Contratto prevede fattori di classificazione (ruolo svolto, ovvero insieme dei compiti e/o delle funzioni esercitate, e contesto in cui l'attività è esercitata, modalità operative, ovvero grado di autonomia per il raggiungimento dei risultati e nei confronti della posizione superiore, livello di responsabilità, riferito sia all'attività svolta sia al coordinamento di altre risorse, gestione delle informazioni con particolare riferimento alla loro complessità e alle modalità di utilizzo;
conoscenze teoriche e pratiche richieste nella mansione, profondità e ambito di applicazione, modalità di acquisizione (scolarità richiesta o esperienza equivalente).
Per quanto riguarda la qualifica posseduta dal ricorrente (Livello III^), la relativa declaratoria recita:
Declaratoria livello 3
Vi appartiene il personale che:
- svolge attività di concetto tecniche, amministrative e/o commerciali oppure attività operative specializzate, che possono comportare coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;
- è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte direttamente o coordinate nel rispetto dei livelli di qualità definiti;
- scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività;
- possiede conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento.
La declaratoria del Livello 4 prevede:
Vi appartiene il personale che:
- svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che, di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità.
- è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
- si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento
e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento.
Infine la declaratoria del livello 5, prevede:
Vi appartiene il personale che:
- svolge, anche con l'ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità;
- risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività;
- si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite
a tecniche, tecnologie e processi operativi;
cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei settori di competenza dei propri collaboratori
o di personale anche esterno.
Come è agevole verificare, tra le tre qualifiche non vi è una stretta correlazione, in quanto i profili differenziali ineriscono diversi aspetti delle mansioni, quali principalmente il grado di autonomia, che nella categoria posseduta dal ricorrente è unicamente funzionale e mai gestionale o di iniziativa (vds dichiarazioni dei testi) e il fatto che le tipologie di intervento sono standardizzate e predefinite nel profilo di appartenenza del ricorrente, ma non per il personale dei più alti livelli rivendicati.
Da ciò ne consegue che l'analisi necessaria per valutare la domanda deve essere ad ampio raggio e non limitata solo ad alcuni aspetti, al fine di confrontare le diverse mansioni (cfr., Tribunale Genova, sez. V, 03/02/2009, n. 70: «In tema di riconoscimento di esercizio di mansioni superiori, grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza richiesto a norma dell'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001. Nella specie, parte ricorrente, pur chiedendo il riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori - specificamente delle mansioni di dirigente dell'ufficio del g.d.p. di appartenenza - e nonostante la chiara elencazione dei compiti rientranti in detta qualifica ex art. 4 e 17 d.lg. 165/2001, nessuna prova forniva in ordine al concreto svolgimento di dette funzioni, dovendosi al contrario escludere, già sulla base delle dichiarazioni rese dalla medesima, l'espletamento, per l'intero periodo dedotto in giudizio, delle funzioni in oggetto, nonché, in particolare, dei compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'ufficio. In ogni caso, nulla deduceva nemmeno in ordine al requisito della prevalenza - sotto i diversi profili previsti dall'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001 - delle mansioni dirigenziali asseritamente svolte rispetto ai compiti propri della qualifica e del profilo di appartenenza, compiti che, per stessa ammissione della ricorrente, non erano mai venuti meno»).
Così ricostruita la base dell'indagine, occorrerebbe, allora, volgere l'attenzione alle mansioni in concreto svolte dal ricorrente, al fine di pervenire al corretto inquadramento.
Sul punto, però, l'istruttoria orale espletata non appare esaustiva.
Infatti, tutti i testi escussi si sono limitati a confermare capitoli di prova aventi ad oggetto la mera elencazione delle attività svolte dal ricorrente, tuttavia alcuna prova è stata offerta sull'elemento caratterizzante la categoria rivendicata, ossia la discrezionalità, l'autonomia e l'iniziativa, nonché la pianificazione e il controllo proprie della declaratoria contrattuale rivendicata.
Da quanto detto, è chiaro che, esaminando l'istruttoria, non sarebbe possibile compiere quell'indagine che la giurisprudenza richiede al fine di verificare il corretto, o meno, inquadramento del dipendente.
In altre parole, parte ricorrente avrebbe dovuto almeno allegare il motivo per cui le attività svolte avessero un profilo che andasse oltre la natura operativa, raggiungendo la caratterizzazione propria della categoria domandata, ma tale esplicazione e allegazione diviene impossibile, mancando il riferimento a specifici atti concretamente posti in essere dal ricorrente e stante la genericità delle circostanze articolate nel ricorso introduttivo.
Ne consegue che le mansioni del ricorrente, per quanto emerso dall'istruttoria espletata e, ancora prima con l'articolazione delle circostanze, sembrano proprio quelle della categoria di inquadramento.
Tale carenza probatoria comporta necessariamente il rigetto della domanda, alla luce del fatto che gravava proprio sul ricorrente l'onere di dimostrare lo svolgimento di compiti non riconducibili all'inquadramento posseduto (cfr., Tribunale Trieste, sez. lav., 01/03/2011, n. 82: «Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda;
nel procedimento logico-giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato, non può prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi tra loro poste in logica successione, cioè dell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e, infine, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini»; Tribunale Roma, 17/06/2011, n. 11333: «Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto»).
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 18.5.2021, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite;
Potenza, 25 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla