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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 13.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1596 del ruolo generale del lavoro 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Tomasino presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Altavilla Silentina alla via Biserta n.7;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio CP_1
Maritato col quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n.
38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.3.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020240006059977000
notificatele in data 5.2.2025 con il quale l' le aveva intimato il pagamento CP_1
della complessiva somma di € 15.217,77 a titolo di omesso versamento di contributi a percentuale o eccedenti il minimale relativi al periodo dal 2016 al
2023.
Segnatamente, la ricorrente rappresentava di essere stata socia fino al
27.12.2015 della e, successivamente, dipendente subordinata Parte_2
della stessa società.
Contestava la fondatezza delle pretese creditorie eccependo l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione Commercianti per gli anni CP_1
oggetto dell'avviso di addebito opposto atteso che ella per quegli anni avrebbe espletato soltanto attività di natura subordinata.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'avviso di addebito n. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le Pt_1
ragioni che si vengono qui ad indicare.
Oggetto del presente procedimento è l'omesso versamento da parte della dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale relativi al periodo dal Pt_1
2016 al 2023.
La ha contestato la fondatezza delle pretese creditorie sostenendo Pt_1
l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione Commercianti CP_1
sostenendo che ella durante il periodo sopraindicato è stata dipendente subordinata della e non più socia della stessa. Parte_2
Sul punto occorre prendere le mosse dall'art. 29, comma 1, della l. n. 160/1975,
così come modificato all'art. 1, comma 203, della l. n. 662/1996. Alla stregua della norma menzionata l'obbligo in questione sussiste, com'è
noto, per coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
"a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero
dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro
proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il
terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i
rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari
coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a
responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Ne consegue che l'obbligo contributivo dell'iscrizione nella gestione commercianti grava sulla ricorrente, ai sensi dell'art. 1, l. 662/1996, nel caso in cui il socio svolga nell'azienda un'attiva personale con carattere di abitualità e prevalenza, rilevandosi che, come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24898 del 2010, la lett. c) del comma 203 cit. ha indubbiamente previsto, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel momento in cui ha previsto la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della "piena responsabilità dell'impresa", con l'assunzione dei relativi oneri e rischi.
In via più generale, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio secondo cui in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa; tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (Cass. 4440/2017).
Insomma, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività
lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa.
Orbene, nel caso in esame l' non ha provato, come era suo onere, - non CP_1
vi è dubbio, infatti, che l'onere probatorio relativo alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti gravi sull' , nonostante la sua CP_1
posizione di convenuto in senso formale, in quanto elementi costitutivi del credito contributivo posto a fondamento dell'avviso di addebito impugnato (in tal senso Cass. n. 12108 del 18/05/2010 e Cass. n. 22862 del 10/11/2010) -
che la nel periodo oggetto dell'avviso di addebito per cui è causa Pt_1
abbia prestato personalmente attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L'Ente previdenziale, infatti, fonda la sua pretesa creditoria sul presupposto che è stata la stessa ricorrente a presentare nel 2015 domanda per l'iscrizione alla gestione commercianti dichiarando di essere tenuta all'iscrizione alla
Gestione speciale . CP_1
Sennonché, vero è che la presenta domanda di iscrizione alla Pt_1
Gestione Separata nel 2015 - tra l'altro anche giustamente atteso che da CP_1
maggio 2015 a dicembre 2015 ella deteneva quote pari all'80% del capitale sociale della società a responsabilità limitata semplificata, la - Parte_2
ma è altrettanto vero che, alla fine di quello stesso anno, il 27.12.2015 la stessa cedeva le proprie quote al marito (cfr. vedasi il contratto di cessione Pt_1
nonché la visura camerale della . Parte_2
Inoltre la allega agli atti di causa la prova della genuinità del rapporto Pt_1
di lavoro subordinato alle dipendenze della con decorrenza dal Parte_2
30.12.2015 depositando: il contratto di lavoro, la comunicazione Unilav di assunzione, le buste paga ed i relativi bonifici ricevuti a titolo di retribuzione.
(cfr. produzioni allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente). Né l , CP_1
per l'invero, contesta la fittizietà del vincolo della subordinazione.
Inoltre, è bene specificare che lo stesso riconosce alla , negli CP_1 Pt_1
anni 2021 e 2022, l'indennità di disoccupazione NASpI che, come noto, è
riconosciuta ai lavoratori subordinati e non ai lavoratori autonomi (cfr. estratto conto previdenziale allegato al fascicolo telematico di parte ricorrente).
Non sussiste, pertanto, l'obbligo contributivo della ricorrente così come richiesto dall' e il ricorso va accolto. CP_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa previdenziale) e al valore della causa (nel caso di specie €
15.217,77). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto della sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi n. 1596 del ruolo generale lavoro 2025, promosso da nei confronti dell , in persona del legale rapp. p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 40020240006059977000;
2) condanna l' al pagamento in favore della delle spese del CP_1 Pt_1
giudizio che liquida in complessivi € 2.697,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 13.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
40020240006059977000 con rivalsa delle spese di lite.
3240 del 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti,
coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 13.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1596 del ruolo generale del lavoro 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Tomasino presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Altavilla Silentina alla via Biserta n.7;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio CP_1
Maritato col quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n.
38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.3.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020240006059977000
notificatele in data 5.2.2025 con il quale l' le aveva intimato il pagamento CP_1
della complessiva somma di € 15.217,77 a titolo di omesso versamento di contributi a percentuale o eccedenti il minimale relativi al periodo dal 2016 al
2023.
Segnatamente, la ricorrente rappresentava di essere stata socia fino al
27.12.2015 della e, successivamente, dipendente subordinata Parte_2
della stessa società.
Contestava la fondatezza delle pretese creditorie eccependo l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione Commercianti per gli anni CP_1
oggetto dell'avviso di addebito opposto atteso che ella per quegli anni avrebbe espletato soltanto attività di natura subordinata.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'avviso di addebito n. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le Pt_1
ragioni che si vengono qui ad indicare.
Oggetto del presente procedimento è l'omesso versamento da parte della dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale relativi al periodo dal Pt_1
2016 al 2023.
La ha contestato la fondatezza delle pretese creditorie sostenendo Pt_1
l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione Commercianti CP_1
sostenendo che ella durante il periodo sopraindicato è stata dipendente subordinata della e non più socia della stessa. Parte_2
Sul punto occorre prendere le mosse dall'art. 29, comma 1, della l. n. 160/1975,
così come modificato all'art. 1, comma 203, della l. n. 662/1996. Alla stregua della norma menzionata l'obbligo in questione sussiste, com'è
noto, per coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
"a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero
dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro
proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il
terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i
rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari
coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a
responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Ne consegue che l'obbligo contributivo dell'iscrizione nella gestione commercianti grava sulla ricorrente, ai sensi dell'art. 1, l. 662/1996, nel caso in cui il socio svolga nell'azienda un'attiva personale con carattere di abitualità e prevalenza, rilevandosi che, come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24898 del 2010, la lett. c) del comma 203 cit. ha indubbiamente previsto, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel momento in cui ha previsto la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della "piena responsabilità dell'impresa", con l'assunzione dei relativi oneri e rischi.
In via più generale, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio secondo cui in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa; tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (Cass. 4440/2017).
Insomma, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività
lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa.
Orbene, nel caso in esame l' non ha provato, come era suo onere, - non CP_1
vi è dubbio, infatti, che l'onere probatorio relativo alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti gravi sull' , nonostante la sua CP_1
posizione di convenuto in senso formale, in quanto elementi costitutivi del credito contributivo posto a fondamento dell'avviso di addebito impugnato (in tal senso Cass. n. 12108 del 18/05/2010 e Cass. n. 22862 del 10/11/2010) -
che la nel periodo oggetto dell'avviso di addebito per cui è causa Pt_1
abbia prestato personalmente attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L'Ente previdenziale, infatti, fonda la sua pretesa creditoria sul presupposto che è stata la stessa ricorrente a presentare nel 2015 domanda per l'iscrizione alla gestione commercianti dichiarando di essere tenuta all'iscrizione alla
Gestione speciale . CP_1
Sennonché, vero è che la presenta domanda di iscrizione alla Pt_1
Gestione Separata nel 2015 - tra l'altro anche giustamente atteso che da CP_1
maggio 2015 a dicembre 2015 ella deteneva quote pari all'80% del capitale sociale della società a responsabilità limitata semplificata, la - Parte_2
ma è altrettanto vero che, alla fine di quello stesso anno, il 27.12.2015 la stessa cedeva le proprie quote al marito (cfr. vedasi il contratto di cessione Pt_1
nonché la visura camerale della . Parte_2
Inoltre la allega agli atti di causa la prova della genuinità del rapporto Pt_1
di lavoro subordinato alle dipendenze della con decorrenza dal Parte_2
30.12.2015 depositando: il contratto di lavoro, la comunicazione Unilav di assunzione, le buste paga ed i relativi bonifici ricevuti a titolo di retribuzione.
(cfr. produzioni allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente). Né l , CP_1
per l'invero, contesta la fittizietà del vincolo della subordinazione.
Inoltre, è bene specificare che lo stesso riconosce alla , negli CP_1 Pt_1
anni 2021 e 2022, l'indennità di disoccupazione NASpI che, come noto, è
riconosciuta ai lavoratori subordinati e non ai lavoratori autonomi (cfr. estratto conto previdenziale allegato al fascicolo telematico di parte ricorrente).
Non sussiste, pertanto, l'obbligo contributivo della ricorrente così come richiesto dall' e il ricorso va accolto. CP_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa previdenziale) e al valore della causa (nel caso di specie €
15.217,77). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto della sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi n. 1596 del ruolo generale lavoro 2025, promosso da nei confronti dell , in persona del legale rapp. p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 40020240006059977000;
2) condanna l' al pagamento in favore della delle spese del CP_1 Pt_1
giudizio che liquida in complessivi € 2.697,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 13.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
40020240006059977000 con rivalsa delle spese di lite.
3240 del 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti,
coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti,