Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/04/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8073/2023.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Emanuele Pinto, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 8073/2023 proposta da
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da Avv. Donato Rossetti,
-parte attrice- contro
, Controparte_1
-parte convenuta contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale Parte_1 deducendo di essere coniuge divorziata del convenuto in forza di sentenza di questo Tribunale n. 531/2022 del 10.02.2022.
Ha allegato che tra le condizioni del divorzio vi era l'obbligo in capo al convenuto di rilasciare, entro il
28.02.2022, il vano box adiacente la casa familiare.
Ha lamentato che il convenuto non ha rilasciato il box né lo ha liberato dai propri effetti personali.
Ha concluso domandando: l'ordine di rilascio dell'immobile; la condanna al pagamento di una somma di € 2.000,00 per il ritardo nel rilascio;
la condanna al pagamento di una somma di
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€ 16.000,00 a titolo di risarcimento danni. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 03.07.2023).
I.2.- non si è costituito in giudizio e con Controparte_1 provvedimento del 20.11.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
I.3.- La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti.
I.4.- All'udienza del 23.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: reitera le conclusioni originarie;
b) parte convenuta: contumace.
All'esito, la causa è stata riservata per la decisione a norma del comb. disp. artt. 281-terdecies et 281-sexies, comma
III, c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- La domanda di rilascio dell'immobile è meritevole di accoglimento.
In sede di convenzione di divorzio le parti hanno pattuito il godimento del vano box di pertinenza della casa familiare in
Bari alla Via De Vicariis n.
4. Più precisamente, hanno convenuto un godimento comune sino al 28.02.2022 allorquando il avrebbe dovuto rilasciare il bene nel godimento CP_1 esclusivo della liberandolo dagli oggetti di propria Pt_1 appartenenza (cfr. clausola n. 1 della convenzione di divorzio).
La parte attrice ha prodotto il titolo dell'obbligazione e ha allegato l'altrui inadempimento dopo la scadenza del termine del 28.02.2022. Sicché, ella ha sufficientemente assolto il proprio onere probatorio né la controparte, rimasta contumace, ha avuto modo di fornire prova dell'adempimento.
Non vi è dunque alcun dubbio sulla fondatezza della domanda e, per l'effetto, al convenuto deve essere ordinato il rilascio dell'immobile con la liberazione dai propri effetti personali.
IV.- Le domande risarcitorie dell'attrice non sono meritevoli di accoglimento poiché del tutto sfornite di prova.
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La parte, infatti, si è limitata ad allegare genericamente un pregiudizio da ritardo, senza specificare i danni risarcibili e senza tantomeno fornire alcun indizio che possa condurre ad una liquidazione. E ciò vieppiù in considerazione del fatto che ella ha continuato a mantenere il godimento del bene che già avveniva in comune.
Pertanto, le richieste risarcitorie non sono fondate.
V.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico del convenuto che è tenuto alla integrale rifusione.
V.1.- La liquidazione deve essere operata sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. avendo riguardo, quanto al valore, allo scaglione di riferimento tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (così individuato in base all'effettivo valore della controversia invero inferiore rispetto a quello che deriverebbe dall'applicazione dei parametri di indeterminabilità). Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma I, del D.M. citato, sono apportate le variazioni indicate nella tabella che segue e che si rendono necessarie in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché in ragione dell'effettiva attività svolta, con particolare riferimento alla assenza di attività istruttoria e alla natura contumaciale del giudizio:
Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale
Scaglione: da € 5.200,01 ad € 26.000,00
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio € 919,00 / € 919,00
Introduttiva € 777,00 -25% € 582,75
Istruttoria € 1.806,00 --- ---
Decisoria € 2.905,00 -50% € 1.452,50
TOTALE € 2.954,25
V.2.- A norma dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, poiché la parte vittoriosa è stata provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento deve essere eseguito in favore dell'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel
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giudizio R.G. 8073/2023 introdotto da con Parte_1 ricorso depositato il 03.07.2023 nei confronti di
[...]
ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) ACCOGLIE la domanda principale e, per l'effetto, ORDINA a di rilasciare immediatamente, in favore Controparte_1 esclusivo di il vano box di Parte_1 pertinenza della casa familiare in Bari alla Via De
Vicariis n. 4, liberandolo da persone e cose;
2) RIGETTA ogni altra domanda;
3) CONDANNA alla rifusione di spese e Controparte_1 compensi di giudizio che si liquidano in € 2.954,25 oltre
R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, 11 aprile 2025. Il Giudice
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