Sentenza 7 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 07/03/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00114/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2026, proposto da
Sognami S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Mimola, Maria Sirolli, con domicilio eletto presso lo studio Maria Sirolli in Chieti, via Spaventa N 29;
contro
Comune di Chieti, non costituito in giudizio;
nei confronti
Oro Piu' 1995 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Bottacchiari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione del Comune di Chieti - III Settore Sviluppo del Territorio - Servizio Attività Produttive _ SUAP, Commercio e Sanità, notificata il 17.11.2025, Prot. n. Ge. 2025/0075973.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Oro Piu' 1995 S.r.l.;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 il dott. NI IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con determinazione del 10/02/2026, versata agli atti del giudizio, il Dirigente del III Settore del Comune di Chieti ha annullato d’ufficio in autotutela la precedente Determinazione Prot. n. Ge. 2025/0075973 in data 17.11.2025, oggetto dell’odierno ricorso;
- all’udienza camerale del giorno 27 febbraio 2026, in sede di decisione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, previo avviso alle parti ex art. 73 c.p.a. come da dichiarazione riportata a verbale, ha ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., stante la cessata materia del contendere.
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti e di quanto dichiarato dalla parte ricorrente nel corso dell’udienza camerale, debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
Ritenuto, da ultimo, di poter compensare le spese di giudizio, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SI BA, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
NI IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IA | SI BA |
IL SEGRETARIO