TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2362/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 23/04/2024 da:
Parte_1
con l'avv. PIEROBON SARA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PELLIZZER ORTIS
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno formulato domanda congiunta di separazione personale e di divorzio istando congiuntamente in questa sede per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, che le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, essendo stata pronunciata sentenza di separazione in data 14.05.2024, divenuta irrevocabile.
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, che l'assegno una tantum è da ritenersi equo, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 06/09/2008 da e , trascritto al n. 2, Parte II, Serie A, Parte_1 Parte_2
Anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Solagna alle seguenti condizioni:
1) assegna l'ex casa coniugale ubicata, in Riese Pio X (TV), via Callalta n. 21/D, di proprietà
del sig. , a quest'ultimo, il quale vi abiterà con il figlio minore , con Parte_1 Per_1
tutti gli arredi e corredi, ivi contenuti.
2) affida il figlio minore, , in via condivisa, a norma degli artt. 337 ter e segg. c.c., ad Per_1
entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3) dispone la residenza e collocazione prevalente di presso l'abitazione paterna in Per_1
Riese Pio X, (TV), via Callalta n. 21/D.
Disporsi le seguenti modalità e i tempi di permanenza del figlio presso la madre:
- la sig.ra potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati: Parte_2 Per_1
la sig.ra preleverà il figlio dall'abitazione paterna la mattina del Parte_2 Per_1
sabato alle ore 10.00 e lo terrà con sè fino alla domenica sera alle ore 20.00, quando il sig.
andrà a riprenderlo presso l'abitazione materna. Parte_1
- due pomeriggi la settimana dall'uscita dalla scuola sino alla sera, dopo cena, e comunque entro le ore 20.00, quando la sig.ra lo riporterà a casa del padre;
i Parte_2
pomeriggi di permanenza presso la madre verranno concordati ogni mese dai genitori sulla base dei turni lavorativi della sig.ra , che quest'ultima comunicherà non Parte_2
appena a lei noti e comunque entro il giorno 20 di ogni mese;
se i due pomeriggi sono consecutivi, potrà, eventualmente, rimanere a dormire dalla madre, che lo Per_1
accompagnerà a scuola il mattino successivo.
I coniugi potranno assumere, in ogni caso, qualsiasi diverso accordo in merito alla permanenza di presso la madre o il padre, alla luce degli impegni di lavoro dei Per_1
genitori.
- Durante le vacanze natalizie, trascorrerà pari tempo con entrambi i genitori, Per_1
seguendo il calendario scolastico, alternando di anno in anno le principali festività, cosicché
dall'inizio delle vacanze di Natale fino al 30.12 starà con un genitore e dal 31.12 alla fine delle vacanze con l'altro, invertendo i periodi l'anno dopo;
allo stesso modo sarà per le vacanze Pasquali, dove il figlio starà tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, alternando il giorno di Pasqua.
- Durante le vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con il figlio due settimane di ferie esclusive, anche non consecutive, previo accordo circa le date, da raggiungersi almeno entro il 30 aprile di ogni anno.
4) Dispone che il sig. provveda in via esclusiva al mantenimento ordinario Parte_1
del figlio minore, come del resto farà la sig.ra per il periodo in cui il figlio Parte_2
rimarrà con lei, mentre le spese straordinarie, individuate nel Protocollo d'intesa adottato da codesto Tribunale e secondo le modalità ivi indicate, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Quanto alle modalità di rimborso, i coniugi concordano che il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria la comunicherà all'altro entro il giorno 10 del mese successivo alla spesa stessa e la quota di spettanza sarà saldata entro il giorno 20 del mese di comunicazione,
tramite bonifico.
5) Si dà atto che l'assegno unico familiare UU (o qualsivoglia altra contribuzione pubblica integrativa o sostitutiva dell'UU) spetterà esclusivamente al padre, sig. . Parte_1
6) Si dà atto che il sig. ha corrisposto quale liquidazione in un'unica Parte_1
soluzione dell'assegno divorzile così come previsto dall'art. 5 L. 898/70, che questo tribunale ritiene equa e congrua, alla sig.ra , a mezzo bonifico bancario, la somma Parte_2
concordata tra i coniugi di € 10.000,00 (eurodiecimila/00).
7) Si dà atto che le parti dichiarano di aver definito e regolamentato ogni altro assetto di natura personale e patrimoniale e, con l'adempimento degli obblighi sopra concordati, di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione.
8) spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28/01/2025. Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani