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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 4871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4871 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12664/2023 tra
nato a Parte_1 [...]
nato a Persona_1 [...]
Persona_2
Conto
[...] CP_1
Controparte_2
[...] Controparte_2 Persona_3
[...] CP_3 CP_4
CP_5 [...]
Controparte_6 [...]
Controparte_7 CP_4
CP_8
CP_9 Controparte_10
[...] Controparte_11
[...] CP_12
[...] CP_13
CP_14
[...] CP_15
[...]
[...]
Controparte_16
[...] CP_17
[...] CP_18
[...] [...]
Controparte_19
CP_20 pagina 1 di 7
[...]
[...]
Controparte_21
[...] CP_13
[...]
Controparte_22
RICORRENTI
e
Controparte_23
RESISTENTE nonché con
Pubblico Ministero
Oggi 13.10.2025 alle ore 11.30, innanzi al dott. IA Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'avv.
IC LE per parte ricorrente. Nessuno è presente per il resistente. CP_23
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_23 dichiara la contumacia.
Il procuratore si riporta al ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. IA Zeminian
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IA Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12664/2023 promossa da: nato a – RS Brasile il 31.10.1984 in proprio e nella qualità di genitore Parte_1 Per_1 esercente la responsabilità genitoriale su
nato a – RS Brasile il 24.05.2021, Persona_1 Per_2 nata a – RS Brasile il 22.02.1977 in proprio e nella qualità di genitore Persona_2 Per_1 esercente la responsabilità genitoriale su
– nato a [...] – RS Brasile il 08.09.2019, Persona_4
nata a – RS Brasile il 27.06.1980 in proprio e nella qualità di genitore Controparte_2 Per_1 esercente la responsabilità genitoriale su
– nata a [...] – RS Brasile il 12/12/2019, Persona_5 nata a – RS Brasile il 23.02.1944, Controparte_24 Per_1
nato a – RS Brasile il 17.07.1978 in proprio e nella qualità di genitore CP_25 Per_1 esercente la responsabilità genitoriale su nata a [...] – RS Brasile il 16.09.2010 e Controparte_6
nato a [...] – RS Brasile il 18.10.2012, Controparte_7 nata a – RS Brasile il 28.12.1987 in proprio e nella qualità di genitore CP_8 Per_1 esercente la responsabilità genitoriale su nato a [...] – SC Brasile il 30.06.2017 e Persona_6
nato a [...] – SC Brasile il 28.07.2022, Controparte_10
nato a – RS Brasile il 11.05.1984 in proprio e nella qualità di genitore CP_11 Per_1 esercente la responsabilità genitoriale su nata a – RS Brasile il 19.06.2021, Controparte_26 Per_1
nato a – RS Brasile il 15.01.1988 in proprio e nella qualità di genitore CP_14 Per_1 esercente la responsabilità genitoriale su pagina 3 di 7 nato a – RS Brasile il 07.06.2019, Persona_7 Per_2 nata a [...] -RS Brasile il 11.04.1949, CP_16 nata a [...] – MS Brasile il 13.01.1983 in proprio e nella qualità di genitore CP_16 esercente la responsabilità genitoriale su
nata a [...] – MS Brasile il 11.05.2019 e Controparte_16
nata a [...] – MS Brasile il 13.08.2013, Controparte_16 nata a – RS Brasile il 26.08.1976 in proprio e nella qualità di genitore Parte_2 Per_1 esercente la responsabilità genitoriale su nato a [...] – MS Brasile il 10.12.2010, Controparte_18 nato a [...] – MS Brasile il 11.05.2005, Controparte_19 nata a – RS Brasile il 22.11.1972 in proprio e nella qualità di genitore esercente CP_20 Per_1 la responsabilità genitoriale su
– nato a [...] – MS Brasile il 17.04.2006, CP_21
nata a [...] – MS Brasile il 15.09.2004, CP_21
nata a – RS Brasile il 17.09.1987 in proprio e nella qualità di genitore CP_21 Per_1 esercente la responsabilità genitoriale su nata a – RS Brasile il 19.06.2021, Controparte_26 Per_1 nato a – RS Brasile il 16.04.1993, CP_22 Per_1
nata a – RS Brasile il 04.07.1995, Controparte_22 Per_1 in residenza come da nota in atti rappresentati e difesi dall'avv. LE IC contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_23 contumace nonché con
Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
pagina 4 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato in [...] nel Persona_8
Comune di Monte Mezzo di Sovizzo (VI) in data 25.02.1864, cittadino italiano emigrato in Brasile e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_23
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Preliminarmente deve darsi conto che l'avo nel caso di specie è nato prima dell'annessione del Veneto al Regno D'Italia ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza pagina 5 di 7 italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901
e n. 271/1907 in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, si deve ritenere che abbia acquisito la Persona_8 cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia.
Risulta, inoltre, che il signor non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e Persona_8 mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della
Costituzione stessa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 L.555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della signora figlia di Per_9 Persona_8
, avo dei ricorrenti.
[...]
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
In particolare, poi, non costituisce circostanza impediente i matrimoni contratti nel corso degli anni con cittadini stranieri perché all'atto del matrimonio ciascun discendente già possedeva la nazionalità italiana acquisita iure sanguinis in via diretta da . Persona_8
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di pagina 6 di 7 evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Quanto all'interesse ad agire, deve ritenersi in re ipsa laddove lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria nell'ipotesi di figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dal 1 gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_23
La natura della procedura e la mancata costituzione del consentono di compensare le spese. CP_23
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano . Persona_8
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 13.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa IA Zeminian
pagina 7 di 7
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12664/2023 tra
nato a Parte_1 [...]
nato a Persona_1 [...]
Persona_2
Conto
[...] CP_1
Controparte_2
[...] Controparte_2 Persona_3
[...] CP_3 CP_4
CP_5 [...]
Controparte_6 [...]
Controparte_7 CP_4
CP_8
CP_9 Controparte_10
[...] Controparte_11
[...] CP_12
[...] CP_13
CP_14
[...] CP_15
[...]
[...]
Controparte_16
[...] CP_17
[...] CP_18
[...] [...]
Controparte_19
CP_20 pagina 1 di 7
[...]
[...]
Controparte_21
[...] CP_13
[...]
Controparte_22
RICORRENTI
e
Controparte_23
RESISTENTE nonché con
Pubblico Ministero
Oggi 13.10.2025 alle ore 11.30, innanzi al dott. IA Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'avv.
IC LE per parte ricorrente. Nessuno è presente per il resistente. CP_23
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_23 dichiara la contumacia.
Il procuratore si riporta al ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. IA Zeminian
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IA Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12664/2023 promossa da: nato a – RS Brasile il 31.10.1984 in proprio e nella qualità di genitore Parte_1 Per_1 esercente la responsabilità genitoriale su
nato a – RS Brasile il 24.05.2021, Persona_1 Per_2 nata a – RS Brasile il 22.02.1977 in proprio e nella qualità di genitore Persona_2 Per_1 esercente la responsabilità genitoriale su
– nato a [...] – RS Brasile il 08.09.2019, Persona_4
nata a – RS Brasile il 27.06.1980 in proprio e nella qualità di genitore Controparte_2 Per_1 esercente la responsabilità genitoriale su
– nata a [...] – RS Brasile il 12/12/2019, Persona_5 nata a – RS Brasile il 23.02.1944, Controparte_24 Per_1
nato a – RS Brasile il 17.07.1978 in proprio e nella qualità di genitore CP_25 Per_1 esercente la responsabilità genitoriale su nata a [...] – RS Brasile il 16.09.2010 e Controparte_6
nato a [...] – RS Brasile il 18.10.2012, Controparte_7 nata a – RS Brasile il 28.12.1987 in proprio e nella qualità di genitore CP_8 Per_1 esercente la responsabilità genitoriale su nato a [...] – SC Brasile il 30.06.2017 e Persona_6
nato a [...] – SC Brasile il 28.07.2022, Controparte_10
nato a – RS Brasile il 11.05.1984 in proprio e nella qualità di genitore CP_11 Per_1 esercente la responsabilità genitoriale su nata a – RS Brasile il 19.06.2021, Controparte_26 Per_1
nato a – RS Brasile il 15.01.1988 in proprio e nella qualità di genitore CP_14 Per_1 esercente la responsabilità genitoriale su pagina 3 di 7 nato a – RS Brasile il 07.06.2019, Persona_7 Per_2 nata a [...] -RS Brasile il 11.04.1949, CP_16 nata a [...] – MS Brasile il 13.01.1983 in proprio e nella qualità di genitore CP_16 esercente la responsabilità genitoriale su
nata a [...] – MS Brasile il 11.05.2019 e Controparte_16
nata a [...] – MS Brasile il 13.08.2013, Controparte_16 nata a – RS Brasile il 26.08.1976 in proprio e nella qualità di genitore Parte_2 Per_1 esercente la responsabilità genitoriale su nato a [...] – MS Brasile il 10.12.2010, Controparte_18 nato a [...] – MS Brasile il 11.05.2005, Controparte_19 nata a – RS Brasile il 22.11.1972 in proprio e nella qualità di genitore esercente CP_20 Per_1 la responsabilità genitoriale su
– nato a [...] – MS Brasile il 17.04.2006, CP_21
nata a [...] – MS Brasile il 15.09.2004, CP_21
nata a – RS Brasile il 17.09.1987 in proprio e nella qualità di genitore CP_21 Per_1 esercente la responsabilità genitoriale su nata a – RS Brasile il 19.06.2021, Controparte_26 Per_1 nato a – RS Brasile il 16.04.1993, CP_22 Per_1
nata a – RS Brasile il 04.07.1995, Controparte_22 Per_1 in residenza come da nota in atti rappresentati e difesi dall'avv. LE IC contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_23 contumace nonché con
Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
pagina 4 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato in [...] nel Persona_8
Comune di Monte Mezzo di Sovizzo (VI) in data 25.02.1864, cittadino italiano emigrato in Brasile e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_23
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Preliminarmente deve darsi conto che l'avo nel caso di specie è nato prima dell'annessione del Veneto al Regno D'Italia ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza pagina 5 di 7 italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901
e n. 271/1907 in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, si deve ritenere che abbia acquisito la Persona_8 cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia.
Risulta, inoltre, che il signor non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e Persona_8 mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della
Costituzione stessa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 L.555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della signora figlia di Per_9 Persona_8
, avo dei ricorrenti.
[...]
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
In particolare, poi, non costituisce circostanza impediente i matrimoni contratti nel corso degli anni con cittadini stranieri perché all'atto del matrimonio ciascun discendente già possedeva la nazionalità italiana acquisita iure sanguinis in via diretta da . Persona_8
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di pagina 6 di 7 evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Quanto all'interesse ad agire, deve ritenersi in re ipsa laddove lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria nell'ipotesi di figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dal 1 gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_23
La natura della procedura e la mancata costituzione del consentono di compensare le spese. CP_23
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano . Persona_8
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 13.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa IA Zeminian
pagina 7 di 7