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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/07/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1184/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO IU rel.
Lorenzo MEOLI IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1184/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Emilia l'11 novembre 1975; rappresentata e difesa dall'avv. Mariaemma Ghidoni come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Alberto Pansa n. 47
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Emilia il 7 maggio 1977; rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Sessa come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Viganò n. 2
- convenuto - con l'intervento del
1 di 4 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE ER 1) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza privilegiata presso la madre;
2) disporre che il padre possa vedere e tenere con Controparte_1
ER sé la figlia minore a fine settimana alternati dal sabato mattina dall'uscita da scuola fino alla domenica sera entro le ore
21.00, quando la accompagnerà presso l'abitazione materna, nonché per una settimana durante il periodo estivo, in epoca da concordare con la madre entro 31 maggio di ciascun anno, per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno, per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
3) porre a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
ER
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia ,
[...] entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia;
4) disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente da
; Parte_1
5) spese compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c., depositato in data 8 aprile 2025, , a seguito della cessazione della Parte_1
2 di 4 convivenza more uxorio con IU , conveniva in giudizio CP_1
ER l'uomo per sentire disporre l'affidamento condiviso della loro figlia
(nata il [...]), la collocazione prevalente della stessa presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché un contributo per il mantenimento della suddetta minore e dell'altro loro figlio (nato il [...]) in misura pari ad € Per_2
600,00 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'integrale attribuzione a sé dell'assegno unico.
2. IU si costituiva con comparsa depositata in data CP_1
6 giugno 2025, chiedendo l'affidamento esclusivo della minore a sé, con collocamento prevalente presso i nonni materni e con obbligo a carico della madre di versargli un assegno per il mantenimento della figlia in misura pari ad € 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, e, in subordine, l'affidamento condiviso della minore, con obbligo a proprio carico di contribuire al suo mantenimento in misura pari ad € 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 16 aprile 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 10 luglio 2025 i procuratori precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., sicché la causa veniva rimessa immediatamente in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
3 di 4 Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e l'accordo va, pertanto, interamente recepito.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
2. Le spese di lite vanno integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dispone in conformità alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti, così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni anche patrimoniali concordate tra le parti;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 10 luglio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO IU rel.
Lorenzo MEOLI IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1184/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Emilia l'11 novembre 1975; rappresentata e difesa dall'avv. Mariaemma Ghidoni come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Alberto Pansa n. 47
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Emilia il 7 maggio 1977; rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Sessa come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Viganò n. 2
- convenuto - con l'intervento del
1 di 4 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE ER 1) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza privilegiata presso la madre;
2) disporre che il padre possa vedere e tenere con Controparte_1
ER sé la figlia minore a fine settimana alternati dal sabato mattina dall'uscita da scuola fino alla domenica sera entro le ore
21.00, quando la accompagnerà presso l'abitazione materna, nonché per una settimana durante il periodo estivo, in epoca da concordare con la madre entro 31 maggio di ciascun anno, per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno, per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo;
3) porre a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
ER
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia ,
[...] entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia;
4) disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente da
; Parte_1
5) spese compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c., depositato in data 8 aprile 2025, , a seguito della cessazione della Parte_1
2 di 4 convivenza more uxorio con IU , conveniva in giudizio CP_1
ER l'uomo per sentire disporre l'affidamento condiviso della loro figlia
(nata il [...]), la collocazione prevalente della stessa presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché un contributo per il mantenimento della suddetta minore e dell'altro loro figlio (nato il [...]) in misura pari ad € Per_2
600,00 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'integrale attribuzione a sé dell'assegno unico.
2. IU si costituiva con comparsa depositata in data CP_1
6 giugno 2025, chiedendo l'affidamento esclusivo della minore a sé, con collocamento prevalente presso i nonni materni e con obbligo a carico della madre di versargli un assegno per il mantenimento della figlia in misura pari ad € 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, e, in subordine, l'affidamento condiviso della minore, con obbligo a proprio carico di contribuire al suo mantenimento in misura pari ad € 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 16 aprile 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 10 luglio 2025 i procuratori precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., sicché la causa veniva rimessa immediatamente in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
3 di 4 Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e l'accordo va, pertanto, interamente recepito.
L'ascolto della prole non è necessario (art. 473 bis.4, comma 3,
c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo dei genitori.
2. Le spese di lite vanno integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dispone in conformità alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti, così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni anche patrimoniali concordate tra le parti;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 10 luglio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
4 di 4