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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/06/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 18.06.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 703/2025
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dagli Parte_1
avv.ti Annalisa Giuliano e Gabriella D'Amico
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. – contumace convenuto
OGGETTO: spettanze
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 26.03.2025, debitamente notificato, agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale Parte_1
in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di
[...]
per ivi sentirla condannare al pagamento in Controparte_1
proprio favore delle omesse spettanze retributive quantificate in complessivi € 4.259,33, oltre interessi rivalutazione monetaria.
Il ricorrente, in particolare, assumeva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta come operaio autista inquadrato al livello E2 CCNL Logistica dapprima con contratto a tempo determinato poi a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2022 fino alle dimissioni volontarie del 29.09.2024; lamentava la mancata corresponsione in proprio favore di € 2.288,31 a titolo di
TFR, € 257,40 per indennità di preavviso, € 514,72 per permesso non retribuito ed € 1.198,90 a titolo di sanzione mai contestatagli.
Rassegnava le conclusioni sopra sinteticamente rimesse di cui chiedeva l'accoglimento.
Nessuno si costituiva per la convenuta Controparte_1
accertata la regolarità del procedimento di notifica
[...]
degli atti di causa, il Giudice dichiarava a verbale la contumacia della società e, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la definiva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito sviluppate.
***
Il ricorrente ha provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio, mediante la produzione in giudizio delle buste paga (docc. 6 e 14 e ss), lettera di assunzione, trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e dimissioni (docc. 2-3-4) e i pagamenti periodici (doc. 8).
L'istante ha, quindi, dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta, dovendosi ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto
l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass.
Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Dinanzi alle allegazioni della ricorrente la datrice di lavoro nulla ha opposto preferendo rimanere contumace. La contumacia della società assume una rilevanza non secondaria nella presente controversia: infatti, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce indefettibile presupposto logico-giuridico.
Nel caso di specie, nulla osta alla corresponsione al ricorrente della complessiva somma di € 4.259,33 così composta:
- € 2.288,31 a titolo di TFR (v. busta paga di settembre 2024);
- € 257,40 a titolo di indennità di preavviso (la trattenuta già operata risulta errata in quanto sono stati trattenuti 10 giorni in luogo di 8 giorni – v. disposizione CCNL di settore e la previsione di un preavviso di 15 giorni);
- € 514,72, a titolo di permesso non retribuito
- € 1.198,90 a titolo di indebita trattenuta di somma per sanzione verbale ispettivo 2024/080 mai contestata al ricorrente.
Non vi è evidenza, stante la contumacia della convenuta, di fatti estintivi o modificativi della realtà fattuale come prospettata dal ricorrente e tenuto conto dell'onere della prova disatteso a carico della convenuta.
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra evidenziati, pertanto, la convenuta sarà tenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di € 4.259,33 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 4.259,33 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 18.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta