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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/05/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott.ssa Mariangela M. CARBONELLI Presidente relatore
Dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice
Dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 3704/2024 avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento di figlio naturale, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARMONE RITA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CAMPANILE N.49 71043 MANFREDONIA presso il difensore avv.
CARMONE RITA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 C.F._2
GREGORIO MARIA LIBERA, elettivamente domiciliato in VIA RIVERA N. 28 71043
MANFREDONIA presso il difensore avv. DI GREGORIO MARIA LIBERA
RESISTENTE
PM SEDE (C.F. ),
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio premettendo di aver intrattenuto Parte_1 Controparte_2
una relazione sentimentale con la resistente, mai sfociata in matrimonio, da cui è nato il [...] in
Foggia il piccolo , riconosciuto da entrambi i genitori e a tutela del quale il ricorrente ha Persona_1
chiesto l'emissione di provvedimenti che regolamentino il diritto di visita paterno, nonché misure relative all'affidamento e al mantenimento.
Ha esposto il che l'accesso al figlio non avverrebbe in maniera spontanea e naturale, per le Pt_1
resistenze della e dei nonni materni presso cui risiedono madre e figlio a riconoscere al padre CP_1
un diritto alla genitorialità pieno ed uguale a quello esercitato dalla madre. Ha, in tal senso, esposto di non essere tenuto in considerazione come figura di riferimento principale neanche durante le prolungate assenze della genitrice, in servizio presso il 32 Stormo dell'Aeronautica Militare dell'Aeroporto di Amendola e per l'intero precedente mese di luglio in missione all'estero.
Ha esposto come, nonostante la descritta situazione, non si sia mai sottratto ai propri obblighi mantenimentali, versando costantemente per il figlio € 200,00 mensili e la metà dell'Assegno Unico, disponendo di un reddito da operaio di € 1.200,00 mensili.
Ha dunque concluso richiesto disporsi: l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre;
la regolamentazione del diritto di visita con collocamento prevalente presso di lui in caso di assenze prolungate della madre per motivi di lavoro;
l'obbligo per entrambi i genitori di informare l'altro di ogni cambio di residenza o spostamento per motivi di villeggiatura unitamente al figlio.
Nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda del ricorrente, Controparte_2
contestando di aver mai frapposto ostacoli all'esercizio del diritto di visita paterno ed opponendosi al collocamento presso il padre del bambino durante le sue assenze per lavoro che toglierebbero stabilità al figlio che, invece, potrebbe essere meglio accudito dalla nonna materna casalinga.
*****
1. Affido, collocamento e diritto di visita.
Deve ritenersi che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori. La collocazione del minore va disposta presso la madre, con cui già convive. pagina 2 di 4 Quanto al diritto-dovere di visita paterno, risulta rispondente all'interesse alla bigenitorialità del minore che il padre possa esercitare il predetto diritto-dovere liberamente, previa semplice intesa con la madre.
In mancanza di accordo tra le parti, potrà vederla e tenerla con se: a) il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 08:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore
08:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto, da concordarsi tra le parti;
il giorno del compleanno del minore ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
il giorno del compleanno dei genitori e della festa della mamma e del papà con ciascuno dei due;
e) in caso di assenze prolungate della madre a) il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 08:00 alle ore 09,00 del giorno dopo, quando il padre accompagnerà a scuola il minore o, in caso di chiusura delle scuole, a casa dei nonni materni.
2. Il Mantenimento.
Relativamente al mantenimento del figlio, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì
l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie i redditi dei genitori, il operaio e la in forze nell'aeronautica Pt_1 CP_1
Militare e i prevedibili tempi di permanenza del minore con ciascuno di essi consentono di ritenere congruo onerare il resistente del versamento alla madre della somma mensile di euro 250,00, Pt_2 oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto, con AUU al 50%.
3. Spese di lite.
Le spese di lite, atteso il prevalente accoglimento delle richieste del ricorrente, devono essere poste per metà a carico della resistente e per l'ulteriore 50% compensate. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Persona_1
madre;
- dispone che la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- autorizza ciascuno dei genitori all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
- il padre potrà vedere con sé il figlio minore secondo le modalità di cui alla parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di versare, a decorrere dal corrente mese e Parte_1
successivamente il giorno 28 di ogni mese, a a titolo di contribuzione al Controparte_2
mantenimento del figlio, la somma di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del minore come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati; Auu al 50%;
- Condanna altresì la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
1.698,50 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, compensando il restante 50%.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 22.04.2025
Il Presidente rel./est.
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott.ssa Mariangela M. CARBONELLI Presidente relatore
Dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice
Dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 3704/2024 avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento di figlio naturale, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARMONE RITA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CAMPANILE N.49 71043 MANFREDONIA presso il difensore avv.
CARMONE RITA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 C.F._2
GREGORIO MARIA LIBERA, elettivamente domiciliato in VIA RIVERA N. 28 71043
MANFREDONIA presso il difensore avv. DI GREGORIO MARIA LIBERA
RESISTENTE
PM SEDE (C.F. ),
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio premettendo di aver intrattenuto Parte_1 Controparte_2
una relazione sentimentale con la resistente, mai sfociata in matrimonio, da cui è nato il [...] in
Foggia il piccolo , riconosciuto da entrambi i genitori e a tutela del quale il ricorrente ha Persona_1
chiesto l'emissione di provvedimenti che regolamentino il diritto di visita paterno, nonché misure relative all'affidamento e al mantenimento.
Ha esposto il che l'accesso al figlio non avverrebbe in maniera spontanea e naturale, per le Pt_1
resistenze della e dei nonni materni presso cui risiedono madre e figlio a riconoscere al padre CP_1
un diritto alla genitorialità pieno ed uguale a quello esercitato dalla madre. Ha, in tal senso, esposto di non essere tenuto in considerazione come figura di riferimento principale neanche durante le prolungate assenze della genitrice, in servizio presso il 32 Stormo dell'Aeronautica Militare dell'Aeroporto di Amendola e per l'intero precedente mese di luglio in missione all'estero.
Ha esposto come, nonostante la descritta situazione, non si sia mai sottratto ai propri obblighi mantenimentali, versando costantemente per il figlio € 200,00 mensili e la metà dell'Assegno Unico, disponendo di un reddito da operaio di € 1.200,00 mensili.
Ha dunque concluso richiesto disporsi: l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre;
la regolamentazione del diritto di visita con collocamento prevalente presso di lui in caso di assenze prolungate della madre per motivi di lavoro;
l'obbligo per entrambi i genitori di informare l'altro di ogni cambio di residenza o spostamento per motivi di villeggiatura unitamente al figlio.
Nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda del ricorrente, Controparte_2
contestando di aver mai frapposto ostacoli all'esercizio del diritto di visita paterno ed opponendosi al collocamento presso il padre del bambino durante le sue assenze per lavoro che toglierebbero stabilità al figlio che, invece, potrebbe essere meglio accudito dalla nonna materna casalinga.
*****
1. Affido, collocamento e diritto di visita.
Deve ritenersi che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori. La collocazione del minore va disposta presso la madre, con cui già convive. pagina 2 di 4 Quanto al diritto-dovere di visita paterno, risulta rispondente all'interesse alla bigenitorialità del minore che il padre possa esercitare il predetto diritto-dovere liberamente, previa semplice intesa con la madre.
In mancanza di accordo tra le parti, potrà vederla e tenerla con se: a) il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 08:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore
08:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto, da concordarsi tra le parti;
il giorno del compleanno del minore ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
il giorno del compleanno dei genitori e della festa della mamma e del papà con ciascuno dei due;
e) in caso di assenze prolungate della madre a) il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 08:00 alle ore 09,00 del giorno dopo, quando il padre accompagnerà a scuola il minore o, in caso di chiusura delle scuole, a casa dei nonni materni.
2. Il Mantenimento.
Relativamente al mantenimento del figlio, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì
l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie i redditi dei genitori, il operaio e la in forze nell'aeronautica Pt_1 CP_1
Militare e i prevedibili tempi di permanenza del minore con ciascuno di essi consentono di ritenere congruo onerare il resistente del versamento alla madre della somma mensile di euro 250,00, Pt_2 oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto, con AUU al 50%.
3. Spese di lite.
Le spese di lite, atteso il prevalente accoglimento delle richieste del ricorrente, devono essere poste per metà a carico della resistente e per l'ulteriore 50% compensate. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Persona_1
madre;
- dispone che la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- autorizza ciascuno dei genitori all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
- il padre potrà vedere con sé il figlio minore secondo le modalità di cui alla parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di versare, a decorrere dal corrente mese e Parte_1
successivamente il giorno 28 di ogni mese, a a titolo di contribuzione al Controparte_2
mantenimento del figlio, la somma di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del minore come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati; Auu al 50%;
- Condanna altresì la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
1.698,50 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, compensando il restante 50%.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 22.04.2025
Il Presidente rel./est.
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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