Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 1161
CS
Accoglimento
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del Codice del Processo Amministrativo e dell'art. 92 del Codice di Procedura Civile – Difetto di motivazione nella statuizione sulle spese processuali

    La Corte ritiene che la domanda di liquidazione delle spese in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dei criteri del D.M. n. 55/2014 sia fondata, non ravvisandosi ragioni gravi ed eccezionali per la compensazione. La totale soccombenza del Ministero avrebbe dovuto comportare la condanna alle spese. La Corte riduce l'importo richiesto a causa della non particolare complessità della controversia.

  • Accolto
    Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost.

    La Corte ha accolto la domanda di condanna al pagamento delle spese processuali del primo grado, riformando la decisione del TAR che aveva compensato le spese. La Corte ha quantificato le spese in € 1.500,00, tenendo conto della non particolare complessità del giudizio di ottemperanza.

  • Accolto
    Spese del giudizio d'appello

    La Corte condanna la parte appellata al pagamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate in complessivi euro 500,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 1161
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1161
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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