Accoglimento
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01161/2026REG.PROV.COLL.
N. 05934/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5934 del 2025, proposto da Massimo Pistilli, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 2439/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. RG LI e udito per le parti l’avvocato dello Stato Isabella Bruni.
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalla parte appellante nei confronti del Ministero dell’Istruzione del Merito, per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n.1815/2024 del 27 giugno 2024 ordinando di darvi esecuzione nella parte relativa al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 800,00 (euroottocento,00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario ed avvertendo al contempo che, in caso di ulteriore inerzia, avrebbe nominato un Commissario ad acta.
Ciò non di meno, precisa la parte appellante, statuendo sulle spese del giudizio di ottemperanza, il TAR ha disposto la compensazione delle stesse, in ragione del carattere seriale della controversia.
Tanto premesso la parte critica la decisione in parte qua evidenziando i numerosi adempimenti – consistenti in diffide e solleciti ripetuti – che era stato obbligata a porre in essere, protrattisi dal 19 giugno al 3 dicembre del 2024, senza ottenere il minimo riscontro da parte dell’amministrazione che era rimasta totalmente inerte, e che aveva così reso inevitabile il ricorso all’autorità giudiziaria.
Tali fatti, documentalmente provati, assumono – secondo il gravame – particolare rilevanza nella valutazione del comportamento processuale delle parti e soprattutto configurano un interesse all’impugnazione in capo all’esponente, comportando un pregiudizio economico diretto.
Tanto premesso, sono dedotti i seguenti motivi di appello avverso la decisione gravata:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E DELL'ART. 92 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE NELLA STATUIZIONE SULLE SPESE PROCESSUALI
2. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 111 COST. 4.: VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SULLA TUTELA DEL CREDITO PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO E DELLA DIGNITÀ DELLA PROFESSIONE FORENSE 5.: VIOLAZIONE DELL'ART. 26 DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E DELL'ART. 92 C.P.C. – MANCATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE E BUONA FEDE PROCESSUALE - MANCATA VALORIZZAZIONE DEI TENTATIVI DI SOLUZIONE BONARIA.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. In diritto si osserva che la domanda processuale tesa ad ottenere una liquidazione delle spese in applicazione di quanto previsto dall’art.91 c.p.c. e dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014, risulta meritevole di accoglimento, non ravvisandosi quelle gravi ed eccezionali ragioni che potessero giustificare la compensazione nel giudizio reso sul punto dal giudice di primo grado, che si è concluso, con l’integrale vittoria della parte ricorrente.
4. Considerata la totale soccombenza del Ministero resistente nel giudizio di primo grado, il giudice di prime cure avrebbe dovuto, pertanto, applicando correttamente il principio della soccombenza di cui agli artt.26 del c.p.a. e 91 del c.p.c., porre a carico della resistente Amministrazione le spese e le competenze di lite, nella misura prevista dalle tabelle relative ai parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
5. La pretesa attorea, tendente ad ottenere la condanna dell’appellata al pagamento, in quanto soccombente, delle spese di lite del primo grado, può, quindi, essere accolta; quanto alla concreta quantificazione della stessa, va ciò non di meno tenuto conto della non particolare complessità della controversia che induce ad applicare la riduzione contemplata da dette tabelle.
6. Né su tale valutazione, può incidere, almeno non in via diretta, la circostanza dedotta dalla parte, che ha evidenziato di essere stata pressocché obbligata ad avviare il giudizio, stante l’inerzia serbata dall’amministrazione avverso i ripetuti solleciti e diffide da lei inoltrati onde ottenere, in via extra-giudiziale, il pagamento del credito.
Infatti le norme del codice di rito in materia di spese, riferiscono queste ultime, ed il connesso istituto della soccombenza, esclusivamente al costo sostenuto dalla parte vittoriosa, per l’attività processuale in senso proprio posta in essere, il che consente di valutare l’impegno legale profuso prima del processo tutt’al più quale elemento che dimostra l’inevitabilità di quest’ultimo, e non quale autonoma voce da rimborsare, come sembra implicitamente sostenere la doglianza in esame.
7. La riduzione va applicata perché il giudizio di primo grado non è stato complesso, trattandosi di un giudizio di ottemperanza ad un’altra sentenza di ottemperanza (la n.1815/2024 del TAR Lombardia), la quale, a sua volta, aveva ad oggetto un credito pecuniario ben definito dalla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano (n.2675/2023). Prova ne sia che il procedimento di esecuzione svoltosi dinanzi al T.A.R. si è rivelato estremamente breve e non particolarmente complesso (tant’è che si è esaurito in un’unica camera di consiglio e non ha implicato lo svolgimento di alcuna attività cautelare e istruttoria).
8. Di conseguenza va ridotta, rispetto ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 la pretesa nel quantum pur riconosciuta nell’an.
9. Conseguentemente l’appello va accolto nei sensi e limiti appena indicati e per l’effetto - in riforma del capo decisorio con cui il T.A.R. ha compensato tra le parti le spese processuali – va ordinata la condanna dell’amministrazione intimata, in applicazione del principio di soccombenza, al pagamento delle spese processuali che si determinano in un importo che va quantificato in misura pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri accessori come per legge oltre alla refusione del contributo unificato (se versato), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
10. Le spese processuali del grado di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali del primo grado in favore della parte appellante, che si liquidano in euro 1500,00 (euromilleicnquecento,00), oltre oneri accessori come per legge oltre alla refusione del contributo unificato (se versato), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del giudizio d’appello che si liquidano in complessivi euro 500,00 (eurocinquecento,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO CO, Presidente FF
Angela Rotondano, Consigliere
RG LI, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG LI | IO CO |
IL SEGRETARIO