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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/08/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
FA PA a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/12/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.2319 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dagli Avv.ti Luca R. Perfetti e Alessandro Rosi, giusta delega in atti –
ATTRICE
E
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2
dall'Avv. Enrico De Crescenzo Costi – CONVENUTO
OGGETTO : Pagamento somma
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l Parte_2
conveniva in giudizio il per ivi sentirsi accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: in via principale 1. accertare e dichiarare in relazione agli esercizi dal 2010 al 2013 l'inadempimento del , Controparte_1
alle obbligazioni di pagamento sorte nei confronti della Parte_1
per effetto delle prestazioni rese in favore della OR
[...] [...]
;
2. per l'effetto, condannare il , al CP_3 Controparte_1
pagamento della somma complessiva di Euro 14.264,20 ovvero in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa. In via subordinata:
1. accertare e dichiarare la responsabilità del per il mancato pagamento delle Controparte_1
prestazioni rese da in favore della OR Parte_1
;
2. condannare il ad indennizzare Controparte_3 Controparte_1
ex art. 2041 c.c., della somma di Euro Parte_1
14.264,20 per le prestazioni sanitarie rese dall'odierna convenuta in favore della OR , o della somma maggiore o minore che Controparte_3
sarà accertata in corso di causa, oltre interessi, anche ex D.Lgs. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture insolute sino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria”.
Ha sostegno della domanda, ha dedotto che nel corso dell'anno 2010, su richiesta dell di Roma 5 la sig.ra Controparte_4 [...]
, residente nel Comune di ed in accertate condizioni CP_3 CP_1
di semi indigenza, era stata ricoverata presso il Complesso Sanitario Part Integrato di Guidonia accreditato quale Residenza Sanitaria e gestito da;
ciò, al fine di ivi ricevere prestazioni di riabilitazione e ricovero in regime di
RSA. Per l'effetto, in ragione del disposto dell'art. 25, co. 11, del
Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 1994 la signora aveva potuto giovare del beneficio della compartecipazione – da parte del Comune di residenza – al pagamento della retta giornaliera per le prestazioni socio- Part sanitarie erogatele da presso la Struttura. Più nel dettaglio, in forza del citato art. 25, co. 11, nel caso di impossibilità per l'utente di far fronte al pagamento della quota-parte non sanitaria (c.d. alberghiera) della retta di degenza, la stessa avrebbe dovuto essere corrisposta alla struttura da parte del Comune di residenza. Era però avvenuto che, del tutto inspiegabilmente e repentinamente, con lettera prot. N. 16512/2015 del 2.7.2015, il Comune ebbe a revocare il beneficio della compartecipazione nei confronti della sig.ra , per omessa presentazione del proprio modello Isee così CP_3
da non permettere al Comune di valutare la persistenza dei requisiti per l'accesso, al citato beneficio compartecipativo. Di conseguenza, aggiungeva che, a far data dal 1° gennaio 2015 il CP_1
aveva sospeso ogni pagamento riferito alla quota-parte non sanitaria delle prestazioni rese nei confronti della paziente e che le fatture emesse per il Part periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015 da , con riferimento a(lla quota non sanitaria di) tali prestazioni, erano rimaste insolute.
Tanto premesso, insisteva per l'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto per opporsi alla domanda ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via preliminare, rilevare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e per l'effetto dichiarare inammissibile e comunque improcedibile l'avverso atto di citazione e le domande ivi formulate;
in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e per l'effetto, dichiarare inammissibile Pt_3
l'atto di citazione e l'azione spiegata dalla medesima attrice;
in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
in ordine all'azione spiegata da e per l'effetto, Controparte_1 Pt_3
estromettere il convenuto dal giudizio, previa declaratoria di inammissibilità dell'azione e degli atti posti in essere dall'attrice; accertare
e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dei requisiti richiesti ex art. 163 c.p.c., in ordine all'indeterminatezza del petitum; nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato da ai sensi dell'art. 2948, n.4 , c.c.; nel merito, Pt_3
rigettare tutte le domande di pagamento e di indebito arricchimento formulate dalla società attrice, perché manifestamente infondate e non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite».
La causa, senza lo svolgimento di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2023, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussiste l'eccepito difetto di giurisdizione del GO in favore del Tar, posto che per indirizzo costante della S.C. con sentenza n. 15377 del 1 luglio
2009, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che “la controversia, promossa da una casa di cura convenzionata nei confronti di un paziente di un ex ospedale psichiatrico e della avente ad oggetto Pt_4
l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento della quota alberghiera della retta di degenza e la determinazione della misura di tale obbligazione, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. Esclusa, infatti, a seguito del radicale mutamento del sistema di custodia e cura degli alienati,
l'applicabilità dell'art. 7 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 e dell'art. 29 del
r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, che prevedevano la giurisdizione amministrativa, trova applicazione l'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, con la conseguenza che deve escludersi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, venendo in questione una obbligazione di natura assistenziale che si ricollega a presupposti prefigurati dalla legge e non all'esercizio di poteri autoritativi dell'Amministrazione” (Cass. SS.UU. sentenza n. 15377 del 1 luglio 2009).
Di conseguenza, non hanno pregio le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevate dall convenuto, considerato il fatto che non CP_5
alla paziente, sig.ra , ma direttamente in favore dell'attrice CP_3
avrebbe dovuto essere corrisposta, da parte del , la quota Controparte_1
parte della diaria giornaliera (cfr. art. 11 del Regolamento Regionale n.
1/1994, se il paziente non è in grado di far fronte, autonomamente, al pagamento della quota parte di diaria giornaliera in favore della RSA, “il comune di residenza provvede a corrispondere un contributo integrativo, fino a copertura della diaria stessa”, laddove il destinatario del contributo non può che essere identificato nella struttura).
Tantomeno può ritenersi operante l'eccepita decadenza dall'azione per intervenuta acquiescenza da parte di ai provvedimenti di diniego di Pt_3
compartecipazione al corrispettivo resi dal nei confronti Controparte_1
della Sig.ra ; si osserva difatti, che “viene in rilievo la questione CP_3
relativa alla addebitabilità, a carico della parte pubblica, di una obbligazione di natura assistenziale quale è la integrazione della retta di ospitalità, che si ricollega, (..) a presupposti prefigurati dalla legge, e che appare estranea all'esercizio di poteri autoritativi”, motivo per cui l'impugnazione del provvedimento amministrativo non costituiva il passaggio necessario per far valere il diritto di credito spettante all'attrice per le prestazioni sanitarie svolte (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1280 del 4 marzo 2013); non senza considerare che “nel caso di inadempienza da parte dell'ospite rispetto al pagamento della retta di degenza, a prescindere dalla circostanza che tale inadempimento risulti oppure no significativo di una sopravvenuta e genuina situazione di indigenza dello stesso soggetto ricoverato, insorge immediatamente l'obbligo del Comune di residenza di provvedere in suo luogo al pagamento della retta senza che all'istituto di accoglienza possa addossarsi alcun onere di preventiva escussione del soggetto ospitato. È poi rimesso al Comune di residenza, ma si tratta di una vicenda cui l'istituto di accoglienza, creditore, resta estraneo, di vagliare la effettiva situazione economica del proprio cittadino” (cfr. Tribunale Civile di Pordenone, sentenza n. 469 del 9 giugno 2014).
Ritiene tuttavia il Tribunale fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta. Difatti, la pretesa azionata da afferisce al pagamento della quota di compartecipazione alle rette Pt_3
mensili della R.S.A. per l'anno 2015, oggetto di fatture emesse per mensilmente da gennaio a dicembre del 2015, che andavano quindi pagate mensilmente o al più entro l'anno; in tali ipotesi, è applicabile il termine di prescrizione breve stabilito in 5 anni dall'art. 2948 n. 4 c.c.
Non rileva l'argomento di parte attrice secondo cui “tanto prima dell'esercizio 2015, quanto successivamente, il di ha CP_1 CP_1
concesso alla OR il beneficio della compartecipazione e, CP_3
Part dunque, provveduto al pagamento in favore di della quota parte della diaria giornaliera avente natura non sanitaria. Si tratta dunque di un beneficio reso dal Comune che segue ed è subordinato al ricovero della paziente, senza alcuna soluzione di continuità”, difatti, l'erogazione del beneficio economico non è avvenuta in termini di continuità proiettati oltre l'anno di riferimento, bensì subordinatamente all'acquisizione dell'Isee annuale della paziente e sulla base del rispetto di determinati requisiti;
tanto ciò è vero che l'accoglimento del beneficio della compartecipazione nei confronti della avvenuto nell'anno 2016 (circostanza pacifica), CP_3
lungi dal dimostrare la continuità della prestazione, ne rimarca semmai il carattere periodico, in quanto oggetto di verifica anno per anno.
Consegue da quanto sopra che, in assenza di precedenti atti interruttivi, la citazione notificata via pec dalla parte attrice in data 19.05.2021, deve ritenersi tardiva rispetto al termine di prescrizione quinquennale che, per le fatture emesse fino al mese di dicembre 2015 andava a scadere al più tardi, nel mese di dicembre 2020.
Né può accogliersi la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento azionata in via subordinata dall'attrice.
Il riscontro della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2041 c.c. presuppone difatti, che la domanda azionata in via principale abbia avuto esito negativo per carenza originaria o sopravvenuta del titolo posto a suo fondamento, mentre nella presente fattispecie, risulta inaccoglibile per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta la domanda di pagamento per intervenuta prescrizione del credito;
2) Condanna in persona del l.r.p.t. al Parte_1
pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 2.600,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 18.08.2025
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
FA PA a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/12/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.2319 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dagli Avv.ti Luca R. Perfetti e Alessandro Rosi, giusta delega in atti –
ATTRICE
E
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2
dall'Avv. Enrico De Crescenzo Costi – CONVENUTO
OGGETTO : Pagamento somma
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l Parte_2
conveniva in giudizio il per ivi sentirsi accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: in via principale 1. accertare e dichiarare in relazione agli esercizi dal 2010 al 2013 l'inadempimento del , Controparte_1
alle obbligazioni di pagamento sorte nei confronti della Parte_1
per effetto delle prestazioni rese in favore della OR
[...] [...]
;
2. per l'effetto, condannare il , al CP_3 Controparte_1
pagamento della somma complessiva di Euro 14.264,20 ovvero in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa. In via subordinata:
1. accertare e dichiarare la responsabilità del per il mancato pagamento delle Controparte_1
prestazioni rese da in favore della OR Parte_1
;
2. condannare il ad indennizzare Controparte_3 Controparte_1
ex art. 2041 c.c., della somma di Euro Parte_1
14.264,20 per le prestazioni sanitarie rese dall'odierna convenuta in favore della OR , o della somma maggiore o minore che Controparte_3
sarà accertata in corso di causa, oltre interessi, anche ex D.Lgs. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture insolute sino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria”.
Ha sostegno della domanda, ha dedotto che nel corso dell'anno 2010, su richiesta dell di Roma 5 la sig.ra Controparte_4 [...]
, residente nel Comune di ed in accertate condizioni CP_3 CP_1
di semi indigenza, era stata ricoverata presso il Complesso Sanitario Part Integrato di Guidonia accreditato quale Residenza Sanitaria e gestito da;
ciò, al fine di ivi ricevere prestazioni di riabilitazione e ricovero in regime di
RSA. Per l'effetto, in ragione del disposto dell'art. 25, co. 11, del
Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 1994 la signora aveva potuto giovare del beneficio della compartecipazione – da parte del Comune di residenza – al pagamento della retta giornaliera per le prestazioni socio- Part sanitarie erogatele da presso la Struttura. Più nel dettaglio, in forza del citato art. 25, co. 11, nel caso di impossibilità per l'utente di far fronte al pagamento della quota-parte non sanitaria (c.d. alberghiera) della retta di degenza, la stessa avrebbe dovuto essere corrisposta alla struttura da parte del Comune di residenza. Era però avvenuto che, del tutto inspiegabilmente e repentinamente, con lettera prot. N. 16512/2015 del 2.7.2015, il Comune ebbe a revocare il beneficio della compartecipazione nei confronti della sig.ra , per omessa presentazione del proprio modello Isee così CP_3
da non permettere al Comune di valutare la persistenza dei requisiti per l'accesso, al citato beneficio compartecipativo. Di conseguenza, aggiungeva che, a far data dal 1° gennaio 2015 il CP_1
aveva sospeso ogni pagamento riferito alla quota-parte non sanitaria delle prestazioni rese nei confronti della paziente e che le fatture emesse per il Part periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015 da , con riferimento a(lla quota non sanitaria di) tali prestazioni, erano rimaste insolute.
Tanto premesso, insisteva per l'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto per opporsi alla domanda ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via preliminare, rilevare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e per l'effetto dichiarare inammissibile e comunque improcedibile l'avverso atto di citazione e le domande ivi formulate;
in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e per l'effetto, dichiarare inammissibile Pt_3
l'atto di citazione e l'azione spiegata dalla medesima attrice;
in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
in ordine all'azione spiegata da e per l'effetto, Controparte_1 Pt_3
estromettere il convenuto dal giudizio, previa declaratoria di inammissibilità dell'azione e degli atti posti in essere dall'attrice; accertare
e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dei requisiti richiesti ex art. 163 c.p.c., in ordine all'indeterminatezza del petitum; nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato da ai sensi dell'art. 2948, n.4 , c.c.; nel merito, Pt_3
rigettare tutte le domande di pagamento e di indebito arricchimento formulate dalla società attrice, perché manifestamente infondate e non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite».
La causa, senza lo svolgimento di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2023, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussiste l'eccepito difetto di giurisdizione del GO in favore del Tar, posto che per indirizzo costante della S.C. con sentenza n. 15377 del 1 luglio
2009, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che “la controversia, promossa da una casa di cura convenzionata nei confronti di un paziente di un ex ospedale psichiatrico e della avente ad oggetto Pt_4
l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento della quota alberghiera della retta di degenza e la determinazione della misura di tale obbligazione, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. Esclusa, infatti, a seguito del radicale mutamento del sistema di custodia e cura degli alienati,
l'applicabilità dell'art. 7 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 e dell'art. 29 del
r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, che prevedevano la giurisdizione amministrativa, trova applicazione l'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, con la conseguenza che deve escludersi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, venendo in questione una obbligazione di natura assistenziale che si ricollega a presupposti prefigurati dalla legge e non all'esercizio di poteri autoritativi dell'Amministrazione” (Cass. SS.UU. sentenza n. 15377 del 1 luglio 2009).
Di conseguenza, non hanno pregio le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevate dall convenuto, considerato il fatto che non CP_5
alla paziente, sig.ra , ma direttamente in favore dell'attrice CP_3
avrebbe dovuto essere corrisposta, da parte del , la quota Controparte_1
parte della diaria giornaliera (cfr. art. 11 del Regolamento Regionale n.
1/1994, se il paziente non è in grado di far fronte, autonomamente, al pagamento della quota parte di diaria giornaliera in favore della RSA, “il comune di residenza provvede a corrispondere un contributo integrativo, fino a copertura della diaria stessa”, laddove il destinatario del contributo non può che essere identificato nella struttura).
Tantomeno può ritenersi operante l'eccepita decadenza dall'azione per intervenuta acquiescenza da parte di ai provvedimenti di diniego di Pt_3
compartecipazione al corrispettivo resi dal nei confronti Controparte_1
della Sig.ra ; si osserva difatti, che “viene in rilievo la questione CP_3
relativa alla addebitabilità, a carico della parte pubblica, di una obbligazione di natura assistenziale quale è la integrazione della retta di ospitalità, che si ricollega, (..) a presupposti prefigurati dalla legge, e che appare estranea all'esercizio di poteri autoritativi”, motivo per cui l'impugnazione del provvedimento amministrativo non costituiva il passaggio necessario per far valere il diritto di credito spettante all'attrice per le prestazioni sanitarie svolte (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1280 del 4 marzo 2013); non senza considerare che “nel caso di inadempienza da parte dell'ospite rispetto al pagamento della retta di degenza, a prescindere dalla circostanza che tale inadempimento risulti oppure no significativo di una sopravvenuta e genuina situazione di indigenza dello stesso soggetto ricoverato, insorge immediatamente l'obbligo del Comune di residenza di provvedere in suo luogo al pagamento della retta senza che all'istituto di accoglienza possa addossarsi alcun onere di preventiva escussione del soggetto ospitato. È poi rimesso al Comune di residenza, ma si tratta di una vicenda cui l'istituto di accoglienza, creditore, resta estraneo, di vagliare la effettiva situazione economica del proprio cittadino” (cfr. Tribunale Civile di Pordenone, sentenza n. 469 del 9 giugno 2014).
Ritiene tuttavia il Tribunale fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta. Difatti, la pretesa azionata da afferisce al pagamento della quota di compartecipazione alle rette Pt_3
mensili della R.S.A. per l'anno 2015, oggetto di fatture emesse per mensilmente da gennaio a dicembre del 2015, che andavano quindi pagate mensilmente o al più entro l'anno; in tali ipotesi, è applicabile il termine di prescrizione breve stabilito in 5 anni dall'art. 2948 n. 4 c.c.
Non rileva l'argomento di parte attrice secondo cui “tanto prima dell'esercizio 2015, quanto successivamente, il di ha CP_1 CP_1
concesso alla OR il beneficio della compartecipazione e, CP_3
Part dunque, provveduto al pagamento in favore di della quota parte della diaria giornaliera avente natura non sanitaria. Si tratta dunque di un beneficio reso dal Comune che segue ed è subordinato al ricovero della paziente, senza alcuna soluzione di continuità”, difatti, l'erogazione del beneficio economico non è avvenuta in termini di continuità proiettati oltre l'anno di riferimento, bensì subordinatamente all'acquisizione dell'Isee annuale della paziente e sulla base del rispetto di determinati requisiti;
tanto ciò è vero che l'accoglimento del beneficio della compartecipazione nei confronti della avvenuto nell'anno 2016 (circostanza pacifica), CP_3
lungi dal dimostrare la continuità della prestazione, ne rimarca semmai il carattere periodico, in quanto oggetto di verifica anno per anno.
Consegue da quanto sopra che, in assenza di precedenti atti interruttivi, la citazione notificata via pec dalla parte attrice in data 19.05.2021, deve ritenersi tardiva rispetto al termine di prescrizione quinquennale che, per le fatture emesse fino al mese di dicembre 2015 andava a scadere al più tardi, nel mese di dicembre 2020.
Né può accogliersi la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento azionata in via subordinata dall'attrice.
Il riscontro della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2041 c.c. presuppone difatti, che la domanda azionata in via principale abbia avuto esito negativo per carenza originaria o sopravvenuta del titolo posto a suo fondamento, mentre nella presente fattispecie, risulta inaccoglibile per intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta la domanda di pagamento per intervenuta prescrizione del credito;
2) Condanna in persona del l.r.p.t. al Parte_1
pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 2.600,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 18.08.2025
Il Giudice O.P.