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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott.ssa NR De SI - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 834/2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...]E , nata a [...] il 03-01- Parte_1 Parte_2
1981, rapp.ti e difesi da sé stessi a norma dell'art. 86 c.p.c..
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 04.02.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.05.2024, i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pompei (Na), in data 02-12-2007.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che erano separati sin dal 24.09.2013 quando l'intestato Tribunale aveva omologato la loro separazione, a seguito della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale;
2. che dalla loro unione è nata una figlia: , il 15.05.2008; Persona_1
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
all'udienza del 04.02.2025, i coniugi ribadivano la volontà di divorziare e la causa veniva riservata al
Collegio pe la decisione.
*
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto i coniugi, sentiti in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 Parte_2
in data 31.05.2024, così provvede:
[...]
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Pompei (Na), in data 02-12-2007 (Atto n. 283 Parte II Serie A Registro Parte_2
degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2007);
2) Conferma le condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g),
69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese irripetibili. Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 06.02.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa NR De SI