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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/12/2025, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1578 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
PF. 149.477.318-00, nato il [...] a [...], SP, Brasile, Parte_1 in proprio e unitamente alla moglie PF. 219.223.768-50, in Controparte_1 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore
[...]
PF. , nata il [...] a [...], SP, Brasile, tutti residenti Persona_1 C.F._1
a São Roque, SP, Brasile, in Estrada da Serrinha n. 291;
PF , nato il [...] a [...], SP, Brasile, in Controparte_2 C.F._2 proprio e unitamente alla moglie PF. 287.625.828-52 in qualità di Controparte_3 genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti dei minori: Persona_2
PF. , nato il [...] a [...], SP, Brasile;
e C.F._3 Controparte_4
542.282 PF.168-89, nata il [...] a [...], SP, Brasile, tutti residenti a [...], SP, Brasile in Rua Doutor José Soares Brandão n. 371; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Dosso, C.F. , del Foro di C.F._4
Vicenza ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, giusta procura speciale in atti;
- RICORRENTI -
E (c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 10 novembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_5 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano o , figlio di e nato il Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
03.06.1884 a Torre di Ruggiero, provincia di Catanzaro (doc. n. 1) ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana (doc. n. 2) ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, contraeva matrimonio con in data 21.12.1912 Persona_3 Persona_7
(doc. n. 4) e dalla loro unione coniugale nasceva , il giorno 18.11.1931 (doc. n. 5). Persona_8
Quest'ultimo, in data 24.03.1951, contraeva matrimonio con (doc. n. 6) e dalla Persona_9 loro unione coniugale nasceva, il giorno 12.10.1951, (doc. n. 7). Parte_1
In data 26.11.1977, contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_10
(doc. n. 8) e dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti: il Persona_11 giorno 27.03.1979 (doc. n. 9 ) e il giorno 17.07.1981(doc. n. 10). Controparte_2
Il giorno 25.08.2012 contraeva matrimonio con Persona_11 Controparte_1
(doc. n. 11) e dalla loro unione coniugale nasceva la minore in data
[...] Persona_1
06.02.2015 (doc. n. 12).
In data 02.10.2010, contraeva matrimonio con Controparte_2 Persona_12
(doc. n. 13) e dall'unione coniugale nascevano i figli minori , il
[...] Persona_2 giorno 08.09.2011 (doc. n. 14) e , il giorno 25.01.2018 (doc. n. 15). Persona_13
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_5 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna;
in via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere contrario all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 10 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
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2. Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
2.1 Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di AN (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo
Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2.2 L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex an. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
2.3 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_2
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_3 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008). D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
San AO (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa (doc. n. 3).
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di o , unitamente agli ulteriori atti di Persona_3 Persona_4 nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_5 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 10-11-2025
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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