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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/04/2024, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 15075/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15075/2021 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in TORINO (TO), C.so Parte_1 C.F._1
GIACOMO MATTEOTTI 49, presso lo studio dell'avv. DECIMO LUCIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Contro
, (C.F. elettivamente domiciliato TORINO (TO), C.SO CP_1 C.F._2
DUCA DEGLI ABRUZZI 78, presso lo studio dell'avv. VACCANEO ALESSANDRO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 19.4.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo transattivo di cui al verbale d'udienza del 20/02/2024.
Per il Pubblico Ministero: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
TORINO (TO) il 02/06/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 201 parte II serie A uff. 2 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 01/10/2010. Per_1 pagina 1 di 6 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione in data 26/03/2018 omologato dal Tribunale di Torino in data 28/03/2018.
Con ricorso depositato il 19/07/2021, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata. Segnatamente chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con residenza presso la stessa, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento per il figlio di euro 250,00 mensili oltre spese al 50%, disporsi la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi Sociali e di , in punto frequentazioni padre- Org_1 figlio disporsi le modalità più opportune all'esito della relazione dei Servizi, disporsi la valutazione della capacità genitoriale del padre.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, formulando le proprie difese e istanze istruttorie in particolare chiedendo la conferma delle condizioni della separazione consensuale, di determinare l'importo del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre nella somma non superiore a euro 150,00 oltre al 50% delle spese extra.
Avanti al Presidente f.f. del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, ed il
Presidente f.f., con ordinanza del 22/02/2022, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori e urgenti.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza 07/06/2022 il Giudice Istruttore, acquisite le relazioni dei Servizi Territoriali, sentite le parti e a seguito di istanza ex 709 ter c.p.c. avanzata da parte resistente, procedeva alla modifica parziale dell'ordinanza presidenziale in punto regime di frequentazioni genitori-figlio e disponeva l'attivazione immediata di un progetto di educativa a favore del minore in entrambi i contesti familiari, confermando per il resto la presa in carico da parte dei servizi sociali e di psicologia, concedeva alle parti termine ex art. 183 comma IV c.p.c. e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori e l'esame delle relazioni dei servizi incaricati.
A scioglimento della riserva posta sulle richieste istruttorie, assunta all'udienza 20/12/2022, il G.I. con ordinanza 17/01/2023 valutata l'opportunità di disporre una CTU fissava nuova udienza al 07/2/2023 nel corso della quale udienza le difese delle parti in merito alla questione si rimettevano alla valutazione del giudice il quale si riservava.
Con ordinanza del 09/02/2023 a scioglimento della riserva assunta, il G.I. nominava CTU e conferiva incarico alla dott.ssa fissando udienza cartolare al 28/02/2023 per il giuramento. Persona_2
Depositata la CTU il 30/01/2024, acquisite le relazioni di aggiornamento dei servizi, all'udienza del
20/02/2024 il Giudice Istruttore sentiva le parti liberamente che, all'esito, raggiungevano un accordo transattivo sulle questioni pendenti;
il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione la rimetteva al
Collegio per la decisione assegnando al PM termine di gg 5 per le sue conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
pagina 2 di 6 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio, ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo.
Invero, l'accordo risponde all'interesse del figlio minore, in quanto consente il mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato tra il figlio ed entrambi i genitori nell'ottica di una effettiva bigenitorialità e prevede un contributo al mantenimento adeguato e proporzionato, alla luce delle attuali esigenze del minore, dei suoi tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi i genitori e, in particolare, del genitore obbligato, anche alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuta la CTU all'esito dei lavori peritali svolti in contraddittorio con i CCTTPP (cfr. CTU depositata in data 30.1.2024 e di cui il collegio condivide le conclusioni ed il metodo di lavoro). Prendendo atto della necessità che aumentino i tempi di frequentazione del minore con il padre, così come meglio specificato in dispositivo, e che pertanto il signor dovrà attivarsi per costruire uno spazio abitativo CP_1 adeguato alla presenza di un figlio adolescente nella nuova casa con la compagna, adoperandosi ad organizzare lo spazio, affinché il figlio senta di avere una propria camera a casa del padre, come a casa della madre.
A causa delle dinamiche genitoriali ancora altamente conflittuali, si ritiene indispensabile l'intervento di un Coordinatore Genitoriale che possa seguire i due genitori nelle scelte che verranno via via intraprese nell'interesse del minore, facilitando canali comunicativi più funzionali, efficaci e soprattutto maggiormente rispettosi del ruolo rivestito dall'altro. Si ritiene che il contesto paterno, possa alimentare sentimenti di rabbia e di diffidenza del minore nei confronti della mamma. Si invita dunque il padre, ogni qual volta comunichi difficoltà riscontrate nel rapporto con la madre, a confrontarsi direttamente Per_1 con la signora , per arginare le modalità manipolative e le triangolazioni poste in essere dal Pt_1 minore.
Si conferma altresì la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione del figlio minorenne appaia superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore
Le spese di CTU, da liquidare con separato decreto collegiale, sono definitivamente poste a carico delle parti nella quota del 50 % ciascuno come da intervenuto accordo fra le stesse.
Le spese processuali sono compensate, sempre come da accordo tra le parti.
pagina 3 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone che il minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con regime con il mantenimento della collocazione e della residenza anagrafica presso la madre. L'esercizio della responsabilità genitoriale può rimanere disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione.
Dispone il mantenimento e l'ampliamento dell'organizzazione avviata nel corso della CTU, prevedendo un regime di visita, a settimane alternate dal padre, dal giovedì dall'uscita da scuola al lunedì mattina con il riaccompagnamento a scuola, oltre che il giorno fisso infrasettimanale del giovedì di competenza paterna, comprensivo del pernottamento, con il riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina. Si rileva l'opportunità che trascorra il giovedì pomeriggio dalla nonna paterna, così come gli altri Per_1 pomeriggi della settimana, in modo da poter essere monitorato sull'aspetto scolastico, ma che svolga i pernotti del giovedì (oltre che quelli del weekend) a casa del padre, fermandosi a dormire dai nonni una volta o due volte al mese.
Gli accompagnamenti a scuola del figlio saranno di pertinenza del signor tutti i venerdì mattina ed CP_1
i mercoledì mattina - il padre andrà sotto casa della madre a prelevare il figlio per accompagnarlo a scuola, quando il giorno precedente non è di sua competenza per il pernotto. Inoltre, il padre potrà accompagnare il figlio a scuola anche il lunedì mattina, quando termina il weekend di propria competenza.
La madre invece potrà accompagnare il figlio a scuola i lunedì mattina, quando termina il weekend di propria competenza e tutti i martedì mattina. I prelevamenti a scuola rimarranno di pertinenza della nonna paterna. Se la madre o il padre potranno prelevare il figlio a scuola, dovranno avvisare con anticipo la nonna, che dovrà fornire loro la precedenza.
Prescrive che con l'avvio della scuola superiore, venga guidato ad acquisire sempre più Per_1 autonomia nello studio e nel raggiungere da solo la scuola, prevedendo che tali autonomie possano essere raggiunte maggiormente, entro la fine della seconda superiore.
Dispone, per quanto riguarda le vacanze estive, che il minore potrà trascorrere ad anni alterni il mese di luglio con il padre ed il mese di agosto con la madre. Quando il padre terrà con sé il minore il mese di agosto, visto il gradimento di a recarsi in Sicilia dai nonni, ambiente nel quale ha costruito una Per_1 solida rete amicale, si consiglia di prolungare la vacanza in Sicilia fino alla prima settimana di settembre, con rientro del minore nel contesto materno, entro la prima domenica del mese. Per quanto riguarda le ultime due settimane di giugno, quando la pertinenza del mese di luglio è della mamma, potrà Per_1 trascorrere queste due settimane in un centro estivo oppure svolgere esperienze educative/ludico/sportive offerte dal territorio di appartenenza, poiché necessita di fare attività e socializzare con i coetanei.
Quando la pertinenza del mese di luglio è del padre, invece potrà trascorrere le ultime due Per_1 settimane di giugno in Sicilia e prolungare la permanenza in Sicilia, anche nel mese di luglio. Per quanto riguarda la vacanza a Campobasso, si consiglia alla signora di prevedere due settimane di Pt_1
pagina 4 di 6 vacanza dai nonni materni oppure tre, organizzando attività ludiche e ricreative con amici di , Per_1 poiché lo stesso lamenta di non gradire di trascorrere tutto il periodo estivo a Campobasso.
Rispetto alle vacanze natalizie, si consiglia di suddividere il periodo di sospensione delle attività scolastiche in maniera equa tra i due genitori, ad anni alterni, indicativamente dal 23 dicembre al 31 dicembre alle ore 11 e dal 31 dicembre alle ore 11 al 6 gennaio alle ore 19.
Per quanto riguarda le vacanze pasquali, si consiglia una suddivisione equa del tempo, da trascorrere con ad anni alterni, sulla base del periodo di sospensione scolastica. Per_1
Per quanto riguarda il giorno del compleanno del minore, starà con il genitore di competenza e Per_1 poi il giorno prima, quello dopo o il giorno stesso, l'altro genitore dovrebbe vederlo, a meno che i genitori trovino un accordo per festeggiare il giorno del compleanno insieme. In caso di organizzazione di una festa, comunque, entrambi i genitori dovranno essere presenti in un clima comunicativo efficace e disteso.
Invita le parti ad attivare l'intervento di un Coordinatore Genitoriale che possa seguire i due genitori nelle scelte che verranno via via intraprese nell'interesse del minore, facilitando canali comunicativi più funzionali, efficaci e soprattutto maggiormente rispettosi del ruolo rivestito dall'altro.
Conferma la presa in carico psicoterapeutica di da parte del di Per_1 Org_2 Org_3
, oppure da professionista privato individuato da entrambi i genitori, che possa favorire
[...] un'espressione emotiva più spontanea ed autentica nel minore.
Prescrive ad entrambi i genitori un supporto alla genitorialità.
Conferma il progetto PPM attivo sul nucleo, per nove ore settimanali, sia nel contesto materno che in quello paterno, fino al periodo estivo 2024.
Conferma il monitoraggio della situazione da parte dei Servizi Sociali Territoriali, anche quando il progetto PPM sarà terminato. Attualmente andranno continuati colloqui individuali e congiunti regolari con i genitori e la nonna paterna e passaggi di aggiornamento anche presso la scuola frequentata da
. Quando il progetto PPM terminerà, sarà necessario che subentri la figura di un Coordinatore Per_1
Genitoriale, che potrebbe avviare la presa in carico dal mese di aprile 2024, per continuare poi il raccordo con i Servizi, periodicamente. ”
Conferma l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla signora di , insieme all'arredamento, unica Pt_1 proprietaria;
Dispone che il signor continui a versare alla ricorrente un contributo di 150 euro al mese da CP_1 rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da versare entro il 15 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
Dà atto che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre con decorrenza dal mese di marzo
2024.
Invita le parti alla massima fattiva collaborazione, anche con riferimento al rispetto del piano alimentare che verrà trasmesso dall'Ospedale.
Spese di CTU vengono definitivamente poste a carico delle parti nella quota del 50 % ciascuno come da separato decreto di liquidazione.
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Torino in data 19.4.2024
pagina 5 di 6 Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15075/2021 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in TORINO (TO), C.so Parte_1 C.F._1
GIACOMO MATTEOTTI 49, presso lo studio dell'avv. DECIMO LUCIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Contro
, (C.F. elettivamente domiciliato TORINO (TO), C.SO CP_1 C.F._2
DUCA DEGLI ABRUZZI 78, presso lo studio dell'avv. VACCANEO ALESSANDRO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 19.4.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo transattivo di cui al verbale d'udienza del 20/02/2024.
Per il Pubblico Ministero: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
TORINO (TO) il 02/06/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 201 parte II serie A uff. 2 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 01/10/2010. Per_1 pagina 1 di 6 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione in data 26/03/2018 omologato dal Tribunale di Torino in data 28/03/2018.
Con ricorso depositato il 19/07/2021, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata. Segnatamente chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con residenza presso la stessa, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento per il figlio di euro 250,00 mensili oltre spese al 50%, disporsi la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi Sociali e di , in punto frequentazioni padre- Org_1 figlio disporsi le modalità più opportune all'esito della relazione dei Servizi, disporsi la valutazione della capacità genitoriale del padre.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, formulando le proprie difese e istanze istruttorie in particolare chiedendo la conferma delle condizioni della separazione consensuale, di determinare l'importo del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre nella somma non superiore a euro 150,00 oltre al 50% delle spese extra.
Avanti al Presidente f.f. del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, ed il
Presidente f.f., con ordinanza del 22/02/2022, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori e urgenti.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza 07/06/2022 il Giudice Istruttore, acquisite le relazioni dei Servizi Territoriali, sentite le parti e a seguito di istanza ex 709 ter c.p.c. avanzata da parte resistente, procedeva alla modifica parziale dell'ordinanza presidenziale in punto regime di frequentazioni genitori-figlio e disponeva l'attivazione immediata di un progetto di educativa a favore del minore in entrambi i contesti familiari, confermando per il resto la presa in carico da parte dei servizi sociali e di psicologia, concedeva alle parti termine ex art. 183 comma IV c.p.c. e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori e l'esame delle relazioni dei servizi incaricati.
A scioglimento della riserva posta sulle richieste istruttorie, assunta all'udienza 20/12/2022, il G.I. con ordinanza 17/01/2023 valutata l'opportunità di disporre una CTU fissava nuova udienza al 07/2/2023 nel corso della quale udienza le difese delle parti in merito alla questione si rimettevano alla valutazione del giudice il quale si riservava.
Con ordinanza del 09/02/2023 a scioglimento della riserva assunta, il G.I. nominava CTU e conferiva incarico alla dott.ssa fissando udienza cartolare al 28/02/2023 per il giuramento. Persona_2
Depositata la CTU il 30/01/2024, acquisite le relazioni di aggiornamento dei servizi, all'udienza del
20/02/2024 il Giudice Istruttore sentiva le parti liberamente che, all'esito, raggiungevano un accordo transattivo sulle questioni pendenti;
il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione la rimetteva al
Collegio per la decisione assegnando al PM termine di gg 5 per le sue conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
pagina 2 di 6 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio, ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo.
Invero, l'accordo risponde all'interesse del figlio minore, in quanto consente il mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato tra il figlio ed entrambi i genitori nell'ottica di una effettiva bigenitorialità e prevede un contributo al mantenimento adeguato e proporzionato, alla luce delle attuali esigenze del minore, dei suoi tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi i genitori e, in particolare, del genitore obbligato, anche alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuta la CTU all'esito dei lavori peritali svolti in contraddittorio con i CCTTPP (cfr. CTU depositata in data 30.1.2024 e di cui il collegio condivide le conclusioni ed il metodo di lavoro). Prendendo atto della necessità che aumentino i tempi di frequentazione del minore con il padre, così come meglio specificato in dispositivo, e che pertanto il signor dovrà attivarsi per costruire uno spazio abitativo CP_1 adeguato alla presenza di un figlio adolescente nella nuova casa con la compagna, adoperandosi ad organizzare lo spazio, affinché il figlio senta di avere una propria camera a casa del padre, come a casa della madre.
A causa delle dinamiche genitoriali ancora altamente conflittuali, si ritiene indispensabile l'intervento di un Coordinatore Genitoriale che possa seguire i due genitori nelle scelte che verranno via via intraprese nell'interesse del minore, facilitando canali comunicativi più funzionali, efficaci e soprattutto maggiormente rispettosi del ruolo rivestito dall'altro. Si ritiene che il contesto paterno, possa alimentare sentimenti di rabbia e di diffidenza del minore nei confronti della mamma. Si invita dunque il padre, ogni qual volta comunichi difficoltà riscontrate nel rapporto con la madre, a confrontarsi direttamente Per_1 con la signora , per arginare le modalità manipolative e le triangolazioni poste in essere dal Pt_1 minore.
Si conferma altresì la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione del figlio minorenne appaia superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore
Le spese di CTU, da liquidare con separato decreto collegiale, sono definitivamente poste a carico delle parti nella quota del 50 % ciascuno come da intervenuto accordo fra le stesse.
Le spese processuali sono compensate, sempre come da accordo tra le parti.
pagina 3 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone che il minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con regime con il mantenimento della collocazione e della residenza anagrafica presso la madre. L'esercizio della responsabilità genitoriale può rimanere disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione.
Dispone il mantenimento e l'ampliamento dell'organizzazione avviata nel corso della CTU, prevedendo un regime di visita, a settimane alternate dal padre, dal giovedì dall'uscita da scuola al lunedì mattina con il riaccompagnamento a scuola, oltre che il giorno fisso infrasettimanale del giovedì di competenza paterna, comprensivo del pernottamento, con il riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina. Si rileva l'opportunità che trascorra il giovedì pomeriggio dalla nonna paterna, così come gli altri Per_1 pomeriggi della settimana, in modo da poter essere monitorato sull'aspetto scolastico, ma che svolga i pernotti del giovedì (oltre che quelli del weekend) a casa del padre, fermandosi a dormire dai nonni una volta o due volte al mese.
Gli accompagnamenti a scuola del figlio saranno di pertinenza del signor tutti i venerdì mattina ed CP_1
i mercoledì mattina - il padre andrà sotto casa della madre a prelevare il figlio per accompagnarlo a scuola, quando il giorno precedente non è di sua competenza per il pernotto. Inoltre, il padre potrà accompagnare il figlio a scuola anche il lunedì mattina, quando termina il weekend di propria competenza.
La madre invece potrà accompagnare il figlio a scuola i lunedì mattina, quando termina il weekend di propria competenza e tutti i martedì mattina. I prelevamenti a scuola rimarranno di pertinenza della nonna paterna. Se la madre o il padre potranno prelevare il figlio a scuola, dovranno avvisare con anticipo la nonna, che dovrà fornire loro la precedenza.
Prescrive che con l'avvio della scuola superiore, venga guidato ad acquisire sempre più Per_1 autonomia nello studio e nel raggiungere da solo la scuola, prevedendo che tali autonomie possano essere raggiunte maggiormente, entro la fine della seconda superiore.
Dispone, per quanto riguarda le vacanze estive, che il minore potrà trascorrere ad anni alterni il mese di luglio con il padre ed il mese di agosto con la madre. Quando il padre terrà con sé il minore il mese di agosto, visto il gradimento di a recarsi in Sicilia dai nonni, ambiente nel quale ha costruito una Per_1 solida rete amicale, si consiglia di prolungare la vacanza in Sicilia fino alla prima settimana di settembre, con rientro del minore nel contesto materno, entro la prima domenica del mese. Per quanto riguarda le ultime due settimane di giugno, quando la pertinenza del mese di luglio è della mamma, potrà Per_1 trascorrere queste due settimane in un centro estivo oppure svolgere esperienze educative/ludico/sportive offerte dal territorio di appartenenza, poiché necessita di fare attività e socializzare con i coetanei.
Quando la pertinenza del mese di luglio è del padre, invece potrà trascorrere le ultime due Per_1 settimane di giugno in Sicilia e prolungare la permanenza in Sicilia, anche nel mese di luglio. Per quanto riguarda la vacanza a Campobasso, si consiglia alla signora di prevedere due settimane di Pt_1
pagina 4 di 6 vacanza dai nonni materni oppure tre, organizzando attività ludiche e ricreative con amici di , Per_1 poiché lo stesso lamenta di non gradire di trascorrere tutto il periodo estivo a Campobasso.
Rispetto alle vacanze natalizie, si consiglia di suddividere il periodo di sospensione delle attività scolastiche in maniera equa tra i due genitori, ad anni alterni, indicativamente dal 23 dicembre al 31 dicembre alle ore 11 e dal 31 dicembre alle ore 11 al 6 gennaio alle ore 19.
Per quanto riguarda le vacanze pasquali, si consiglia una suddivisione equa del tempo, da trascorrere con ad anni alterni, sulla base del periodo di sospensione scolastica. Per_1
Per quanto riguarda il giorno del compleanno del minore, starà con il genitore di competenza e Per_1 poi il giorno prima, quello dopo o il giorno stesso, l'altro genitore dovrebbe vederlo, a meno che i genitori trovino un accordo per festeggiare il giorno del compleanno insieme. In caso di organizzazione di una festa, comunque, entrambi i genitori dovranno essere presenti in un clima comunicativo efficace e disteso.
Invita le parti ad attivare l'intervento di un Coordinatore Genitoriale che possa seguire i due genitori nelle scelte che verranno via via intraprese nell'interesse del minore, facilitando canali comunicativi più funzionali, efficaci e soprattutto maggiormente rispettosi del ruolo rivestito dall'altro.
Conferma la presa in carico psicoterapeutica di da parte del di Per_1 Org_2 Org_3
, oppure da professionista privato individuato da entrambi i genitori, che possa favorire
[...] un'espressione emotiva più spontanea ed autentica nel minore.
Prescrive ad entrambi i genitori un supporto alla genitorialità.
Conferma il progetto PPM attivo sul nucleo, per nove ore settimanali, sia nel contesto materno che in quello paterno, fino al periodo estivo 2024.
Conferma il monitoraggio della situazione da parte dei Servizi Sociali Territoriali, anche quando il progetto PPM sarà terminato. Attualmente andranno continuati colloqui individuali e congiunti regolari con i genitori e la nonna paterna e passaggi di aggiornamento anche presso la scuola frequentata da
. Quando il progetto PPM terminerà, sarà necessario che subentri la figura di un Coordinatore Per_1
Genitoriale, che potrebbe avviare la presa in carico dal mese di aprile 2024, per continuare poi il raccordo con i Servizi, periodicamente. ”
Conferma l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla signora di , insieme all'arredamento, unica Pt_1 proprietaria;
Dispone che il signor continui a versare alla ricorrente un contributo di 150 euro al mese da CP_1 rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da versare entro il 15 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
Dà atto che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre con decorrenza dal mese di marzo
2024.
Invita le parti alla massima fattiva collaborazione, anche con riferimento al rispetto del piano alimentare che verrà trasmesso dall'Ospedale.
Spese di CTU vengono definitivamente poste a carico delle parti nella quota del 50 % ciascuno come da separato decreto di liquidazione.
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Torino in data 19.4.2024
pagina 5 di 6 Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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